BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLVI Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 56 mercoledì, 23 dicembre 2015 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 78 Accelerazione de+lle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007. pag. 3 LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79 Misure incentivanti l attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/ SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze ORDINANZA DEL COMMISSARIO REGIONALE 10 dicembre 2015, n. 49 Eventi novembre L. 228/2012. Impegno e liquidazione a favore di alcuni Comuni per l erogazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati. 8 ORDINANZA DEL COMMISSARIO REGIONALE 16 dicembre 2015, n. 50 Eventi novembre L. 228/2012. Rettifica ordinanza n. 49 del 10/12/ ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDIANRIO REGIONALE 21 dicembre 2015, n. 51 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/ Intervento 80 - Interventi di adeguamento di argini e di sezioni ponti ferrovia e vecchia Aurelia a protezione dell abitato di Vada, dello stabilimento Solvay, della ferrovia tirrenica e della variante Aurelia - approvazione schema di convenzione tra Commissario, RFI e Comune di Rosignano M.mo Dipartimento Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile. 24

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 78 Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Indizione del referendum. Modifiche all articolo 13 della l.r. 62/2007 Art. 2 - Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all articolo 34 della l.r. 62/2007 Art. 3 - Periodi di sospensione. Modifiche all articolo 35 della l.r. 62/2007 Art. 4 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 75, l articolo 117, quarto comma, e l articolo 123 della Costituzione; Visto l articolo 75 dello Statuto; Vista le legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto); costituiscano, non più il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensì il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo; 4. Appare altresì necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della Giunta regionale per indire i referendum; 5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell entrata in vigore della stessa, è necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Indizione del referendum. Modifiche all articolo 13 della l.r. 62/ Al comma 1 dell articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: entro trenta giorni sono sostituite dalla seguenti: entro quindici giorni. Art. 2 Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all articolo 34 della l.r. 62/ Al comma 1 dell articolo 34 della l.r. 62/2007 le parole: entro trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro quindici giorni. 2. Al comma 2 dell articolo 34 della l.r. 62/2002 le parole: non meno di centottanta giorni sono sostituite dalle seguenti: non meno di centoventi e non più di centottanta giorni. 3 Considerato quanto segue: 1. La vigente l.r. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni; questo termine appare particolarmente ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi nello svolgimento della consultazione referendaria rispetto al momento in cui è stata esercitata la relativa iniziativa; 2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che può aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso; 3. Appare quindi necessario modificare la l.r. 62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti 3. Il comma 3 dell articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente: 3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1 marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.. Art. 3 Periodi di sospensione. Modifiche all articolo 35 della l.r. 62/ Al comma 2 dell articolo 35 della l.r. 62/2007 le

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 parole: nel periodo sono sostituite dalle seguenti: nei periodi. Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 18 dicembre 2015 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 23 luglio 2015, n. 11 Proponenti: Consiglieri Fattori, Sarti Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 10 dicembre 2015 Approvata in data 15 dicembre 2015 Divenuta legge regionale 50/2015 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79 Misure incentivanti l attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Finalità. Modifiche all articolo 1 della l.r. 24/2009 Art. 2 - Definizioni e parametri. Modifiche all articolo 2 della l.r. 24/2009 Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento. Modifiche all articolo 3 della l.r. 24/2009 Art. 4 - Interventi sugli edifici a destinazione d uso industriale o artigianale. Modifiche all articolo 3 bis della l.r. 24/2009 Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Modifiche all articolo 4 della l.r. 24/2009 Art. 6 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all articolo 5 della l.r. 24/2009 Art. 7 - Immodificabilità della destinazione d uso e del numero degli alloggi. Modifiche all articolo 6 della l.r. 24/2009 Art. 8 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Sostituzione dell articolo 7 della l.r. 24/2009 Art. 9 - Sanzioni. Modifiche all articolo 8 della l.r. 24/2009 Art Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l articolo 69 dello Statuto; Vista l intesa Stato-Regioni ed Enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); Vista le legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. Il permanere dell esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica; 2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabile per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio; 3. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano; 4. La necessità di adeguare la l.r. 24/2009 alla recente l.r. 65/2014, ridefinendo le categorie di intervento consentite dalla stessa l.r. 24/2009, alla luce della nuova disciplina della l.r. 65/2014; 5. L esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della l.r. 24/2009, garantendo comunque i prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla l.r. 24/2009, possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di edilizia privata; 6. La necessità di fissare il termine di vigenza della l.r. 24/2009 al 31 dicembre 2016, tenuto conto della natura straordinaria della stessa; 7. In linea con quanto previsto dall articolo 135, comma 5, della l.r. 65/2014, la necessità di prevedere che gli interventi di cui alla l.r. 24/2009 possano essere realizzati mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire; 8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Finalità. Modifiche all articolo 1 della l.r. 24/ Al comma 1 dell articolo 1 della l.r. 24/2009 dopo la parola: (SCIA) sono inserite le seguenti: o, in alternativa, richiesta per il rilascio del permesso di costruire. Art. 2 Definizioni e parametri. Modifiche all articolo 2 della l.r. 24/ Alla lettera a) del comma 1, dell articolo 2 della l.r. 24/2009, dopo le parole: edifici abitativi sono inserite le seguenti: o edifici a destinazione d uso abitativa. 2. Dopo il numero 3 della lettera c) del comma 1 dell articolo 2 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente: 3 bis) in applicazione dell articolo 4 della l.r. 65/2014, qualora i comuni abbiano approvato gli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica ai sensi del titolo I capi I e II della medesima l.r. 65/ Alla lettera d) del comma 1 dell articolo 2 della l.r. 24/2014, dopo le parole: regolamenti urbanistici, sono inserite le seguenti: ai sensi della l.r. 1/2005, dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014,. Art. 3 Interventi straordinari di ampliamento. Modifiche all articolo 3 della l.r. 24/ Alla fine della rubrica dell articolo 3 della l.r. 24/2014, sono aggiunte le parole: di edifici abitativi. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell articolo 3 della l.r. 24/2014, le parole: o comunque di superficie lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati sono soppresse. 3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell articolo 3 della l.r. 24/2014, è aggiunta la seguente: b bis) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.. 4. Il comma 2 dell articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali Al comma 1 dell articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole 3 gennaio 2005, n. 1, sono sostituite dalle seguenti: 10 novembre 2014, n Il comma 3 dell articolo 3 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all articolo 134, comma 1, lettere f), g) e l) della l.r.

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N /2014; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) gli edifici siano situati all interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici comunali.. 6. Al comma 5 dell articolo 3 della l.r. 24/2009, le parole all articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 149, comma 1, della l.r. 65/2014. Art. 4 Interventi sugli edifici a destinazione d uso industriale o artigianale. Modifiche all articolo 3 bis della l.r. 24/ Il comma 1 dell articolo 3 bis della l.r. 24/2014 è sostituito dal seguente: 1. ermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia, sugli edifici a destinazione d uso industriale o artigianale inseriti all interno del perimetro individuato ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d uso produttiva sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.. 2. Dopo il comma 1 dell articolo 3 bis della l.r. 24/2009, è inserito il seguente: 1 bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.. 3. Al comma 2 dell articolo 3 bis della l.r. 24/2014, dopo la parola: garantiscono, le parole:, dall entrata in vigore del presente articolo, sono soppresse. 4. Al comma 3 dell articolo 3 bis della l.r. 24/2014, dopo la parola: realizzati, le parole: garantendo il mig liore inserimento nell ambiente e nel paesaggio, e sono soppresse. 5. Al comma 4 dell articolo 3 bis della l.r. 24/2009 le parole: articolo 86 della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: articolo 149 della l.r. 65/ Art. 5 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione. Modifiche all articolo 4 della l.r. 24/ Alla fine della rubrica dell articolo 4 della l.r. 24/2014, sono aggiunte le parole di edifici abitativi. 2. Al comma 4 dell articolo 4 della l.r. 24/2009, le parole o dai regolamenti sono soppresse. 3. Il comma 5 dell articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all articolo 134, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005, dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni: a) gli edifici abitativi siano situati all interno dei centri abitati; b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni.. 4. Il comma 6 dell articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni, il progetto allegato alla SCIA o, in alternativa, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, di cui all articolo 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione previsti dal

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche).. 5. Alla lettera b) del comma 7 dell articolo 4 della l.r. 24/2009 le parole: dell articolo 145 della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: dell articolo 219 della l.r. 65/2014 o in quelle indicate all articolo 243 della medesima l.r. 65/ Al comma 8 dell articolo 4 della l.r. 24/2009 le parole: all articolo 86, comma 1, della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 149, comma 1, della l.r. 65/2014. Art. 6 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all articolo 5 della l.r. 24/ Al comma 1 dell articolo 5 della l.r. 24/2009, dopo le parole: articoli 3, sono inserite le seguenti:, 3bis. metri ove già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3 bis e 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell edificio oggetto di demolizione.. 9. Il comma 4 dell articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della l.r. 65/2014: a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all articolo 3, comma 1, all articolo 3 bis, comma 1, ed all articolo 4, comma 1; b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3 bis e Al comma 2 dell articolo 5 della l.r. 24/2009, dopo le parole: articoli 3, sono inserite le seguenti:, 3bis. 3. Al comma 2 dell articolo 5 della l.r. 24/2009, la parola: abitativi è soppressa. 4. Al comma 2 dell articolo 5 della l.r. 24/2009 dopo la parola: SCIA sono inserite le seguenti: o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire,. 5. Alla lettera b) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 24/2009, le parole: generali o dagli atti di governo del territorio sono soppresse. 6. Alla lettera c) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 24/2009, le parole: atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali, sono sostituite dalle seguenti: strumenti urbanistici comunali. 7. La lettera g) del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituita dalla seguente: g) collocati all interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della l.r. 65/ Il comma 3 dell articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienicosanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3 bis, è consentito l ampliamento con altezze superiori ai tre 10. Il comma 5 dell articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente: 5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3 bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali Al comma 6 dell articolo 5 della l.r. 24/2009 le parole all articolo 4 sono sostituite dalle seguenti: agli articoli 3 bis e 4. Art. 7 Immodificabilità della destinazione d uso e del numero degli alloggi. Modifiche all articolo 6 della l.r. 24/ Al comma 1 dell articolo 6 della l.r. 24/2009 dopo la parola: SCIA sono inserite le seguenti parole: o, in alternativa, dal permesso di costruire,. 2. Al comma 1 dell articolo 6 della l.r. 24/2009 le parole: articolo 86, comma 1 della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: articolo 149, comma 1, della l.r. 65/2014. Art. 8 Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Sostituzione dell articolo 7 della l.r. 24/ L articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 Art. 7 Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari 1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all articolo 141 della l.r. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima l.r. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge. 2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre Art. 9 Sanzioni. Modifiche all articolo 8 della l.r. 24/ Al comma 1 dell articolo 8 della l.r. 24/2009, le parole: all articolo 132 della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 196 della l.r. 65/ Al comma 2 dell articolo 8 della l.r. 24/2009, le parole: VIII, capo I della l.r. 1/2005 sono sostituite dalle seguenti: VII, capo II, della l.r. 65/2014. Art. 10 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 18 dicembre 2015 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 5 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 27 novembre 2015, n. 52 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Vincenzo Ceccarelli Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 11 dicembre 2015 Approvata in data 15 dicembre 2015 Divenuta legge regionale 51/2015 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 10 dicembre 2015, n. 49 Eventi novembre L. 228/2012. Impegno e liquidazione a favore di alcuni Comuni per l erogazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati. IL COMMISSARIO DELEGATO Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell articolo 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 10 marzo 2013, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 alcuni comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, poi prorogato con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013 fino al 9/05/2013; Considerato che nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) è stato previsto al comma 548 dell articolo 1 un incremento del Fondo di cui all articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari delegati per i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; Visto che alla predetta disposizione è stata data attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 stabilendo, in particolare, la nomina del Presidente della Giunta regionale quale Commissario delegato e l assegnazione di euro ,00 da far confluire su apposita contabilità speciale; Vista l ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013, esecutiva a seguito del visto della Corte dei Conti, con cui il Commissario delegato ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro ,00 ed il Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell emergenza, rinviando a successive ordinanze l approvazione delle procedure per la realizzazione delle diverse linee finanziarie ivi previste; Dato atto che la contabilità speciale intestata al Commissario delegato è stata aperta presso la sezione provinciale di Firenze della Banca d Italia con il n. 5750; Visto l art. 13, comma 01, introdotto dalla L. n. 125/2015 di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza di cui all articolo 1, comma 3, del decretolegge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012 al D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, è da ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2016 anche il mandato commissariale del sottoscritto; Visto che tra gli interventi del Piano vi erano i contributi per i beni immobili distrutti o danneggiati dei privati, e che al riguardo il Commissario delegato ha approvato: - con l ordinanza n. 10/2013, l avvio della procedura contributiva per complessivi 7 milioni di euro come assegnati dall ordinanza commissariale n. 5/2013; - con l ordinanza n. 15/2013, la percentuale di contributo applicabile pari al 38,53%, tenuto conto delle risorse disponibili e delle domande presentate dai privati ed istruite dai Comuni; - con l ordinanza n. 26/2013, la percentuale sopra indicata aumentandola al 40% e l elenco degli ammessi al contributo; - con l ordinanza n. 17/2014, la prima liquidazione a favore dei Comuni di Seggiano e di Scansano per la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati; - con l ordinanza n. 37/2014, la seconda liquidazione a favore del Comune di Orbetello per la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati; - con ordinanza n. 40/2014 la proroga del termine per la giustificazione della spesa da parte dei privati beneficiari del contributo al 30 novembre 2014; - con l ordinanza n. 45/2014, la terza liquidazione a favore dei Comuni di Bagni di Lucca, Chianciano Terme, Grosseto, Orbetello, Pescaglia, Pisa, S. Giuliano Terme per la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati; - con l ordinanza 54/2014 la proroga, su richiesta dei Comuni, del termine di rendicontazione della spesa per i contributi relativi ai beni immobili distrutti o danneggiati; - con l ordinanza n. 61/2014, la quarta liquidazione a favore del Comune di Orbetello per la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati; - con l ordinanza n. 5/2015, la quinta liquidazione a favore dei Comuni di Aulla, Bagni di Lucca, Camporgiano, Chiusi, Grosseto, Lucca, Orbetello, San Giuliano Terme, Sansepolcro, Sinalunga, Vecchiano; - con l ordinanza n. 12/2015, la sesta liquidazione a favore dei Comuni di Capannori, Castiglione della Pescaia, Chiusi, Coreglia Antelminelli, Cortona, Grosseto, Lucca, Orbetello, Sansepolcro, Seggiano, Sinalunga; - con l ordinanza n. 16/2015, la settima liquidazione a favore del Comune di Orbetello; - con l ordinanza n. 20/2015, l ottava liquidazione a favore dei Comuni di Montignoso, Sinalunga, Lucca, Orbetello. - con l ordinanza n. 27/2015 la rettifica dell elenco beneficiari a suo tempo approvato con l ordinanza n. 26/2013; - con l ordinanza n.32/2015 la nona liquidazione a favore dei comuni di Arezzo,Capannori, Manciano, Massa e Orbetello; 9

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N con l ordinanza n.34/2015 la rettifica dell allegato approvato con ordinanza 32/2015; - con l ordinanza n.40/2015 la decima liquidazione a favore dei comuni di Aulla, Borgo a Mozzano, Carrara, Grosseto, Massa,Orbetello, Seggiano, Sinalunga, Terranuova Bracciolini; Considerato che in base alle ordinanze di cui sopra è possibile individuare delle economie già certe in quanto derivanti dalla differenza fra l importo ammesso e l importo rendicontato dai beneficiari in ordine a pratiche di liquidazione già completate per l importo di euro ,41; Preso atto che per mero errore materiale non è stato inserito nell elenco beneficiari il nominativo di Basteri Luciano, nonostante quanto comunicato dal Comune di Massa con note agli atti del Settore Sistema regionale di protezione civile, al momento della predisposizione dell ordinanza n. 26/2013; Visto che per poter erogare il contributo pari al 40% del danno rendicontato, come previsto con l ordinanza n. 26/2013, al predetto sig. Basteri Luciano non inserito nell elenco di cui alla medesima ordinanza, sono necessari complessivi euro 7.920; Ritenuto pertanto di ammettere il predetto sig. Basteri Luciano, integrando l elenco degli ammessi approvato con l ordinanza n. 26/2013, e di liquidare lo stesso beneficiario, il contributo spettante nella percentuale del 40% per complessivi euro 7.920, utilizzando le economie attualmente disponibili sulla base delle liquidazioni finora effettuate, senza dover attendere la completa rendicontazione dei contributi da parte di tutti gli altri Comuni; Considerato che la sig. Galleni Silvana e la sig.ra Lorenzini Patria, residenti nel comune di Carrara e inserite nell elenco degli ammessi di cui all ord. 26/2013, sono successivamente decedute; Preso atto che in entrambi i casi sono stati presentati dagli eredi i certificati di morte, nonché la documentazione che attesta l identità degli eredi delle stesse; Visto che dalla documentazione di cui sopra, si e vince che gli eredi delle due signore defunte, sono rispettivamente: Volpi Davide erede della signora Galleni e Brizzi Fausto erede dell abitazione della signora Lorenzini, Ritenuto pertanto di ammettere i signori Volpi Davide e Brizzi Fausto quali beneficiari del contributo spettante alle signore Galleni Silvana e Lorenzini Patria, in sostituzione delle stesse e pertanto modificare l elenco originale degli ammessi a contributo di cui all ord. 26/2013; Preso atto della documentazione trasmessa dai Comuni riportati nell allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui risultano sulla base delle istruttorie svolte n.135 beneficiari che hanno presentato la rendicontazione della spesa nei termini previsti dalle disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza n. 10/2013, per complessivi euro ,15; Considerato che in base alle sopra citate disposizioni, il Commissario trasferisce ai Comuni le risorse necessarie per la liquidazione dei contributi e questi ultimi, nei 60 giorni successivi a tale trasferimento, effettuano l erogazione ai privati beneficiari; Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo spettante ai predetti n.135 beneficiari indicati nell allegato 1, con le modalità sopra indicate, a valere sulle risorse della contabilità speciale n intestata al sottoscritto presso la Banca d Italia, mediante mandato di pagamento predisposto dal Settore Contabilità della Regione; Ritenuto, pertanto, di impegnare e liquidare a valere sul capitolo 1311 della contabilità speciale n. 5750, la somma di euro ,15 relativa ai contributi per i beni immobili distrutti o danneggiati dei privati a favore dei Comuni riportati nell allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che l impiego delle sopra citate risorse è conforme alla programmazione finanziaria approvata dal Commissario delegato così come risulta dall ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del 03/02/2014 con la quale è stata approvata una nuova versione del Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sulle ordinanze dei commissari delegati ex L. 225/1992 e al controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all art. 5 comma 4 quater della L. 225/1992 ; Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013; ORDINA 1. di integrare e modificare, per la procedura di contributo degli immobili distrutti e danneggiati dei privati per l evento del novembre 2012, l elenco dei beneficiari di cui all ordinanza n. 26/2013 da ultimo modificato con ordinanza 27/2015, ammettendo a contributo i beneficiari riportati nell elenco allegato 2 al presente atto, con le modalità sopra riportate;

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N di stabilire che detti beneficiari sono ammessi per la percentuale del 40% del danno come già stabilito con la citata ordinanza n. 26/2013; 11 cui all allegato 1 avvenga nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza commissariale n. 10/2013; 3. di approvare l elenco dei n.135 beneficiari, fra i quali i soggetti di cui all allegato 1 che hanno presentato la rendicontazione della spesa per i contributi per gli immobili distrutti o danneggiati, nei termini previsti dalle disposizioni approvate dal Commissario delegato con ordinanza n. 10/2013, riportati nella tabella allegato 1, per complessivi euro ,15; 4. di impegnare e liquidare a favore dei Comuni riportati nell allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento complessivi euro ,15 a valere sul capitolo 1311 della contabilità speciale n intestata al sottoscritto presso la Banca d Italia Sezione di Firenze, ai sensi del DPCM 23/03/2013; 5. di disporre che la liquidazione a favore dei privati di 6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza. Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della medesima L.R. 23/2007. Il Commissario delegato Enrico Rossi SEGUE ALLEGATO

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17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 16 dicembre 2015, n provinciale di Firenze della Banca d Italia con il n. 5750; Eventi novembre L. 228/2012. Rettifica ordinanza n. 49 del 10/12/2015. IL COMMISSARIO DELEGATO Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell articolo 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato, fino al 10 marzo 2013, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, poi prorogato con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013 fino al 9/05/2013; Considerato che nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) è stato previsto al comma 548 dell articolo 1 un incremento del Fondo di cui all articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari delegati per i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; Visto che alla predetta disposizione è stata data attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi nistri del 23 marzo 2012 stabilendo, in particolare, la nomina del Presidente della Giunta regionale quale Commissario delegato e l assegnazione di euro ,00 da far confluire su apposita contabilità speciale; Vista l ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013, esecutiva a seguito del visto della Corte dei Conti, con cui il Commissario delegato ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro ,00 ed il Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell emergenza, rinviando a successive ordinanze l approvazione delle procedure per la realizzazione delle diverse linee finanziarie ivi previste; Dato atto che la contabilità speciale intestata al Commissario delegato è stata aperta presso la sezione Visto l art. 13, comma 1, introdotto dalla L. n. 125/2015 di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che ha prorogato al 31 Dicembre 2016 lo stato di emergenza di cui all articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall art. 1, comma 548, della L. n. 228/2012 al D.L. n. 74/2012, conv. in L. n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei commissari nominati dal medesimo comma 548, è da ritenersi prorogato al 31 Dicembre 2016 anche il mandato commissariale del sottoscritto; Vista la precedente ordinanza n. 49 del 10/12/2015 con cui è stata disposta, per la procedura di contributo degli immobili distrutti e danneggiati dei privati per l evento del novembre 2012, la liquidazione del contributo per i beneficiari riportati nell elenco allegato 1 alla citata ordinanza; Preso atto che l allegato 1 conteneva errori materiali relativamente all importo del contributo assegnato a due beneficiari e precisamente: - comune di Carrara, Gasparotti Gianluca, importo del danno ,00, importo rendicontato euro 2.239,70, contributo da liquidare erroneamente indicato per euro 859,88 invece di euro 895,88; - comune di Massa, Angeloni Simonetta, importo del danno euro 3.500,00, rendicontato per euro 3.186,86, contributo da liquidare erroneamente indicato per euro ,00 invece di euro 1.274,74; Di dare atto che devono essere liquidati sulla C.S capitolo/u 1311 euro ,89 per euro ,62 a favore del Comune di Carrara e per euro ,27 a favore del Comune di Massa; Preso atto che in base all ordinanza n. 49/2015, i contributi assegnati sono stati liquidati sulla C.S capitolo/u 1311 imp.259 euro ,62 al Comune di Carrara con mandato n. 1039/2015 ed euro ,53 al Comune di Massa con mandato n. 1040/2015; Ritenuto di rimandare a successivo atto di chiusura della procedura contributiva l erogazione della differenza di euro 36,00 al Comune di Carrara ed il recupero di euro ,26 al Comune di Massa; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 57 del 03/02/2014 con la quale è stata approvata una nuova versione del Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sulle ordinanze dei commissari

18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 delegati ex L. 225/1992 e al controllo contabile sugli atti dei soggetti di cui all art. 5 comma 4 quater della L. 225/1992 ; Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013; ORDINA 1. di rettificare per quanto motivato in premessa, la precedente ordinanza n. 49 del 10/12/2015 relativamente alla liquidazione a favore dei Comuni di Carrara e di Massa per i contributi a favore dei privati per gli immobili distrutti o danneggiati dall evento del novembre 2012, rettificando gli importi riportati nell allegato 1 della predetta ordinanza nel seguente modo: - comune di Carrara, Gasparotti Gianluca, importo del danno ,00, importo rendicontato euro 2.239,70, contributo da liquidare erroneamente indicato per eu ro 859,88 invece di euro 895,88; -comune di Massa, Angeloni Simonetta, importo del danno euro 3.500,00, rendicontato per euro 3.186,86, contributo da liquidare erroneamente indicato per euro ,00 invece di euro 1.274,74; 2. di approvare l allegato 1 con l elenco dei beneficiari e degli importi come sopra rettificati; 3. di dare atto che devono essere liquidati sulla C.S capitolo/u 1311 euro ,89 a favore del Comune di Carrara per euro ,62 e a favore del Comune di Massa per euro ,27; 4. di prendere atto che in base all ordinanza n. 49/2015, i contributi assegnati sono stati liquidati sulla C.S capitolo/u 1311 imp. 259 per euro ,62 al Comune di Carrara con mandato n. 1039/2015 ed euro ,53 al Comune di Massa con mandato n. 1040/2015; 5. di rimandare a successivo atto di chiusura della procedura contributiva l erogazione della differenza di euro 36,00 al Comune di Carrara ed il recupero di euro ,26 al Comune di Massa; 6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell art. 42 D.lgs 14/03/2013 n. 33 nel sito regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza. Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della medesima L.R. 23/2007. Il Commissario delegato Enrico Rossi SEGUE ALLEGATO

19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Allegato 1 Contributo EVENTO NOVEMBRE Legge 228/2012 e Ordinanza Commissariale n. 26/ BENI IMMOBILI N. prog. COMUNE di residenza PROV OPGR di ammissione N. PRATICA COGNOME NOME NOME CONDOMINIO (per le domande presentate da amministratori di condominio) TIPO DANNO IMPORTO IMMOBILI DANNEGGIATI IMPORTO TOTALE GIUSTIFICATIVI DI SPESA AMMESSI PERCENTUALE SUL DANNO RENDICONTATO (nei limiti del danno accertato) INDENNIZZO ASSICURATIVO O CONTRIBUTO PUBBLICO * DA EROGARE 1 CARRARA MS 2 CARRARA MS 3 CARRARA MS 4 CARRARA MS 5 CARRARA MS 6 CARRARA MS 7 CARRARA MS 8 CARRARA MS 9 CARRARA MS 10 CARRARA MS 11 CARRARA MS 12 CARRARA MS 13 CARRARA MS 14 CARRARA MS 15 CARRARA MS 16 CARRARA MS 17 CARRARA MS 18 CARRARA MS 19 CARRARA MS 20 CARRARA MS 21 CARRARA MS 22 CARRARA MS 23 CARRARA MS 57 CARRARA MS 24 CARRARA MS 25 CARRARA MS 26 CARRARA MS 27 CARRARA MS SP219CA ALOI GIANFRANCO DANNEGGIATO , ,50 40% SP163CM ANDREANI GIOVANNI DANNEGGIATO , ,00 40% SP199CA ANDREANI DIVO DANNEGGIATO , ,00 40% SP208CA ANGELINI TIZIANA DANNEGGIATO 6.500, ,80 40% SP157CA BARDINE EDDA DANNEGGIATO 4.000,00 532,35 40% SP224CA BARDINI GINEVRA DANNEGGIATO , ,80 40% SP181CM SP223CM BATTI GIULIA DANNEGGIATO , ,51 40% 8.200,00 SP34CA BERNARDINI ANTONELLA DANNEGGIATO , ,84 40% SP130CC BERNARDINI GIULIANO DANNEGGIATO , ,88 40% SP018CM BERNIERI MASSIMO DANNEGGIATO , ,71 40% SP172CA BERTANELLI DANIELE DANNEGGIATO 6.500, ,50 40% SP35CM BERTELLI TIZIANA DANNEGGIATO ,00 423,50 40% SP197CA BERTI STEFANO DANNEGGIATO , ,43 40% SP047CB BERTOLONI ENZO DANNEGGIATO , ,25 40% SP46CB BERTOLONI GIANNI DANNEGGIATO , ,65 40% SP045CB BERTOLONI PATRIZIA DANNEGGIATO 9.500, ,28 40% SP132CM BERTOLOZZI PAOLO DANNEGGIATO , ,82 40% SP102CA BERTOLUCCI MARIDA DANNEGGIATO , ,51 40% SP117CC SP20CC BILLE' CARLO DANNEGGIATO 9.500, ,00 40% 1.377,60 SP124CM BOERI MARIA CHIARA MARGHERITA SC5CC BOGAZZI FRANCESCO COND.VIA COMANO 44 DANNEGGIATO 9.000, ,00 40% DANNEGGIATO 4.000, ,04 40% SP167CM BOGAZZI MIRKO DANNEGGIATO , ,30 40% SP152CM BORGHINI IVANA DANNEGGIATO , ,12 40% SP156CM SP155CM BRIZZI FAUSTO DANNEGGIATO , ,00 40% 1.760,00 SP16CC CAFFAZ ROMANO DANNEGGIATO , ,30 40% SP218CA CAMPANA ALESSIA DANNEGGIATO , ,00 40% SP217CA CAMPANA ARGANTE DANNEGGIATO , ,96 40% SP23CM SP195CM CAMPIGLI ANNA MARIA DANNEGGIATO , ,68 40% 2.330, , ,00 900,00 877,12 212, ,52 477, , , ,20 169, , , , , , , ,00 859, ,52 506, , , ,58

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