Liquidazione della dichiarazione. c.d. controlli automatici

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1 Liquidazione della dichiarazione c.d. controlli automatici

2 Art. 36 bis del D.P.R. 600/73 Co. 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

3 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

4 Peculiarità Il recupero è effettuato senza le regole e le garanzie previste per la rettifica della dichiarazione (avviso di accertamento e riscossione graduale) Iscrizione immediata a ruolo (atto plurimo, che esplica i propri effetti rispetto ad una pluralità di contribuenti domiciliati nello stesso Comune per i debiti d imposta da ciascuno dovuti, formato dall Agenzia delle Entrate e consegnato all agente della riscossione, che provvede alla notifica della cartella di pagamento) Sanzione amministrativa pari al 30% dell importo versato in meno (art. 13 del d.lgs. 472/97) e non per infedele dichiarazione Termine: entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo

5 Comunicazione esito della dichiarazione

6 Art. 36 bis, co. 3, del D.P.R. 600/73 Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [...]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

7 Art. 6, co. 5, della L. n. 212/2000 Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

8 Art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/ 1997 L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, prevista dai co. 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

9 Titolo per la riscossione Art. 36bis, co. 4, del dpr 600/73 i dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente Il titolo della pretesa è la dichiarazione stessa, anche se corretta.

10 Comma 2-bis Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

11 Notifica della cartella di pagamento

12 Art. 25 del DPR 602/73, co. 1, lett. A) Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata

13 Procedura per la liquidazione della dichiarazione

14 In sintesi 1. Controllo della dichiarazione: entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo 2. Comunicazione dell esito: con mezzi telematici ai commercialisti e con invio di raccomandata 3. Iscrizione a ruolo: trascorsi almeno 30 gg dall invio della comunicazione, se il contribuente non provvede al pagamento. Nell ipotesi di invio telematico detto termine decorre dal 60 giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito stesso 4. Notifica della cartella: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

15 Controllo formale della dichiarazione

16 Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.

17 Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli artt. 37 e ss., gli Uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, co. 3, DPR 605/73, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, co. 25, L. 413/91; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, co. 4, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

18 Art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione

19 Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali Art. 3 - del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione

20 Peculiarità Carattere selettivo e confronto tra quanto dichiarato e elementi esterni alla dichiarazione Il recupero è effettuato senza le regole e le garanzie previste per la rettifica della dichiarazione (avviso di accertamento e riscossione graduale) Iscrizione immediata a ruolo (atto plurimo, che esplica i propri effetti rispetto ad una pluralità di contribuenti domiciliati nello stesso Comune per i debiti d imposta da ciascuno dovuti, formato dall Agenzia delle Entrate e consegnato all agente della riscossione, che provvede alla notifica della cartella di pagamento) Sanzione amministrativa pari al 30% dell importo versato in meno (art. 13 del d.lgs. 472/97) e non per infedele dichiarazione

21 Notifica della cartella di pagamento Art. 25 del DPR 602/73, co. 1, lett. B) Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [...] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

22 Procedura per il controllo formale 1. Controllo della dichiarazione: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione 2. Comunicazione dell esito: con invio di raccomandata 3. Iscrizione a ruolo: trascorsi almeno 30 gg dall invio della comunicazione, se il contribuente non provvede al pagamento 4. Notifica della cartella: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

23 omesso invio della comunicazione. Violazione dell art. 36 bis, co. 3, del DPR 600/73, nonché dell art. 6 della Legge n. 212/2000 Corte Cass., Sez. tributaria, Sentenza n. 110 del 15 novembre 2006 (dep. l'8 gennaio 2007) Massima - L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad inviare apposita comunicazione al contribuente, all'esito della liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione effettuata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, degli eventuali errori rinvenuti onde consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Tale obbligo decorre dal periodo d'imposta in essere al 1 gennaio 1999 e non è estensibile, stante il chiaro tenore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ai periodi d'imposta antecedenti l'entrata in vigore della normativa delegata.

24 C.T.P. Cosenza, Sez. I, Sent. n. 306 del 4 giugno 2008 (dep. il 1 luglio 2008) Massima - Le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 rivestono, da un lato, la qualità presupposto per l iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate e, dall altro, la funzione di anticipazione del contraddittorio consentendo al contribuente di esercitare una tutela preventiva delle proprie ragioni in relazione alla pretesa tributaria determinata dall Erario. L omissione di tale adempimento costituisce vizio di annullabilità dell iscrizione a ruolo per violazione dilegge né risulta applicabile la sanatoria prevista ex art. 21-octies, L. n. 241/1990. C.T.P. Napoli, Sez. stacc. Salerno, Sez. V, Sent. n. 52 del (dep. il 10 marzo 2008) Massima - E nulla l iscrizione a ruolo dei tributi come la cartella di pagamento all uopo notificata laddove l Amministrazione finanziaria abbia omesso di comunicare al contribuente l invito a fornire chiarimenti a mente dell art. 6, L. n. 212/2000. C.T.P. Torino, Sez. XIV, Sent. n. 42 del (dep. il )

25 Ruolo Tipi 1.Straordinari e ordinari I primi sono emessi in deroga alle disposizioni sulla riscossione frazionata al fine di consentire la riscossione per intero delle maggiori imposte accertate. Presupposto per la loro emissione è il periculum in mora. 2. A titolo provvisorio o definitivo

26 Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio Traggono origine da un titolo precario, che potrebbe consolidarsi o essere annullato in tutto o in parte. Ha ad oggetto solo una quota dell imposta risultante dal titolo che ne costituisce la fonte, e dei relativi interessi (cfr. art. 68 del D.Lgs. N. 546/92) Può avere ad oggetto una quota delle sanzioni solo dopo la sentenza di primo grado ex art. 19 del D.Lgs. 472/97. P.s. L avviso di accertamento è un atto non dotato di immediata esecutività

27 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo E emesso a fronte di situazioni giuridiche definitive (almeno tendenzialmente) ovvero idonee a giustificare la stabile acquisizione del tributo da parte dell Ente impositore. Costituiscono titoli idonei: a) la dichiarazione, per le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad essa, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni alla stessa allegate; b) gli atti di accertamento divenuti definitivi, per le imposte interessi e sanzioni ivi indicate

28 Efficacia del ruolo rispetto a soggetti diversi dall intestatario Principio: inestensibilità soggettiva del ruolo, atteso i limiti all efficacia del titolo esecutivo Efficacia nei confronti dell erede: il successore a titolo universale diviene titolare di tutte le situazioni giuridiche che facevano capo al suo dante causa, comprese quelle in corso di formazione. Efficacia nei confronti degli obbligati solidali: l iscrizione a ruolo a carico di uno dei condebitori solidali non ha effetti sugli altri.

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30 Art. 7 L. 212/2000 Chiarezza e motivazione degli atti 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 L. 241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

31 b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

32 Ordinanza n. 377 del 5 novembre 2007 della Corte Costituzionale È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione. L'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento non costituisce un adempimento di scarsa utilità posto a carico dei concessionari della riscossione bensì ha lo scopo di assicurare la piena informazione del cittadino/contribuente e garantire il diritto di difesa, altrettanti aspetti del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

33 ART. 7 dello Statuto riferimento ad «atti della amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione» indicazione «del responsabile del procedimento» omessa indicazione dell effetto sanzionatorio, da derivare aliunde, in chiave sistematica ART. 36 co. 4 Decreto Milleproroghe riferimento soltanto alla «cartella di pagamento; indicazione di due responsabili di due diversi procedimenti, fra loro distinti, quello di iscrizione a ruolo (ente impositore) e quello di emissione e di notificazione delle cartelle (agente della riscossione) prevista, claris verbis, «a pena di nullità»

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