REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

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1 Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria COMUNE DI FILAGO Provincia di Bergamo Piazza Dante, Filago P.I REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera C.C. n. 56 del 29/11/2014 Modificato con Delibera C.C. n. 14 del 11/07/2016 Pagina 1

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1: Competenze ART. 2: Responsabilità ART. 3: Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento TITOLO II DISPOSIZIONI SULLA SEPOLTURA ART. 4: Disposizioni generali ART. 5: Ammissione nel cimitero ART. 6: Individuazione dei bacini di utenza ART. 7: Identificazione delle sepolture ART. 8: Camera mortuaria ART. 9: Tipologia di sepoltura TITOLO III CONCESSIONI ART. 10: Diritto d uso ART. 11: Durata ART. 12: Tumulazione provvisoria ART. 13: Decadenza e revoca ART. 14: Sistemazione del feretro in seguito alla decadenza ART. 15: Retrocessione ART. 16: Tomba di famiglia ART. 17: Obblighi del concessionario ART. 18: Occupazione delle strutture cimiteriali ART. 19: Estinzione dei membri della famiglia ART. 20: Anagrafica della sepoltura ART. 21: Concessioni perpetue TITOLO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 22: Scadenza delle concessioni ART. 23: Esumazioni ed estumulazioni ART. 24: Resti e oggetti rinvenuti TITOLO V DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA INTERNE AL CIMITERO ART. 25: Orari ART. 26: Divieto d ingresso ART. 27: Riti religiosi ART. 28: Circolazione dei veicoli ART. 29: Divieti speciali ART. 30: Costruzione e manutenzione ART. 31: Guarniture ART. 32: Vigilanza sulle costruzioni Pagina 2

3 TITOLO VI DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE ART. 33: Oggetto e finalità ART. 34: Autorizzazione alla cremazione ART. 35: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri ART. 36: Consegna ed affidamento delle ceneri ART. 37: Modalità di conservazione delle ceneri presso il cimitero ART. 38: Incentivi alla cremazione TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE ART. 39: Sanzioni ART. 40: Abrogazione precedenti disposizioni ART. 41: Altre disposizioni normative TITOLO VIII TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ART. 42: Rateizzazione Pagina 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Pagina 4

5 Art. 1 Competenze Il presente Regolamento è redatto in conformità a: DPR 10/09/1990 n. 285; Circolare del Ministero della Sanità del 24/09/1993 n. 24; Il T.U.L.S. - R.D. 27/07/1934 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 30/12/2009, n Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità ; Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali e successive modifiche ed integrazioni; Circolare regionale 30/05/2005, n Indirizzi applicativi del Regolamento 09/11/2004, n. 6. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali sono stabiliti con provvedimenti emessi dal Responsabile del Servizi Cimiteriali. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali esercita poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, sui cimiteri comunali. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie per la salvaguardia dell incolumità pubblica. L'organo preposto dell'a.s.l. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art. 2 Responsabilità Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc., non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale, ecc.). Art. 3 Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotto della cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione e alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc.. così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla legislazione vigente. Pagina 5

6 TITOLO II DISPOSIZIONI SULLA SEPOLTURA Pagina 6

7 Art. 4 Disposizioni generali Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i cimiteri comunali che sono gestiti dagli incaricati e sono sottoposti alla vigilanza del Responsabile del Servizio. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal presente Regolamento. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento. Art. 5 Ammissione nel cimitero Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di cittadinanza e di religione, le salme/resti mortali/urne cinerarie/cassette di resti ossei di: 1. persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute siano native del comune o avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza; 2. persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, possiedono nel cimitero un diritto di sepoltura individuale o di famiglia; 3. persone decedute presso le RSA (Residenza Sanitario-Assistenziale) che prima del loro trasferimento presso le citate strutture avevano nel comune la propria residenza; 4. persone non residenti, ma legate da vincolo di parentela di 1 grado (padre e madre, figlio o figlia) o coniuge di persona tumulata/inumata nel cimitero. Indipendentemente dalla residenza, dal luogo del decesso o dalla precedente sepoltura e compatibilmente con le disponibilità del cimitero sono ricevute e seppellite le urne cinerarie e/o le cassette di resti ossei dei defunti che hanno un rapporto di parentela di 2 e 3 grado con persone tumulate nel cimitero La tumulazione dovrà essere attuata presso le strutture cimiteriali ad esse dedicate o in loculi, tombe in campo comune o tombe di famiglia in presenza di altro feretro. Art. 6 Pagina 7

8 Individuazione dei bacini di utenza Il Piano Regolatore Cimiteriale individua sul territorio distinti bacini di utenza della popolazione al fine di prescrivere la destinazione delle salme nei cimiteri esistenti. Art. 7 Identificazione delle sepolture Tutte le sepolture, a seconda della tipologia, devono essere eseguite nelle aree identificate dall azzonamento del Piano Regolato Cimiteriale. Tutte le sepolture devono essere identificate con le modalità previste dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale. Art. 8 Camera mortuaria La camera mortuaria è destinata alla breve sosta dei feretri che non possono immediatamente essere seppelliti, che attendono la cremazione, o di feretri esumati o estumulati. La provvisoria sosta dei feretri presso la camera mortuaria è consentita fino ad un massimo di giorni due oltre i quali è individuato presso il cimitero un loculo per la tumulazione provvisoria. Le sepolture possono essere: Inumazione Art. 9 Tipologie di sepoltura L inumazione consiste nel seppellimento in fossa nel terreno della salma contenuta in una cassa di legno. L inumazione è singola e viene concessa solo a decesso avvenuto. In corrispondenza dell inumazione viene realizzato da parte dei familiari il monumento funebre. Tumulazione La tumulazione consiste nel deporre il feretro in loculi o cassoni costruiti in muratura secondo le seguenti tipologie: Loculi/Colombari: costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri. Effettuata la tumulazione vengono sigillati con apposito tavolato in muratura e chiusi con lastra di marmo sulla quale sono realizzate le iscrizioni. E ammessa anche la collocazione di urne cinerarie e/o cassettine di resti ossei. Pagina 8

9 Ossari: costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di celle e sono destinati alla conservazioni dei resti ossei provenienti dalla esumazioni ed estumulazioni di salme alla scadenza delle rispettive concessioni, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell ossario comune o della cremazione. In tali celle si procede anche alla tumulazione delle urne cinerarie. Tombe di famiglia: sono costituite da cassoni in muratura interrati che possono contenere da uno a quattro feretri in loculi suddivisi. Effettuata la tumulazione vengono sigillati con apposito tavolato e al di sopra delle lastre di chiusura viene realizzato da parte dei familiari il monumento funebre. E ammessa anche la collocazione di urne cinerarie e/o cassettine di resti ossei. Tombe in campo comune: realizzate in diritto di superficie sono costituite da cassoni in muratura interrati che possono contenere da uno a due feretri. Effettuata la tumulazione, al di sopra, viene realizzato da parte dei familiari il monumento funebre. E ammessa anche la collocazione di urne cinerarie e/o cassettine di resti ossei. Cappelle di famiglia: sono strutture in murature fuori terra all interno delle quali vengono collocati un numero variabile di loculi e ossari. I due cimiteri comunali non sono dotati di strutture per la cremazione che viene effettuata presso centri esterni al Comune. Pagina 9

10 TITOLO III CONCESSIONI Pagina 10

11 Art. 10 Diritto d uso Il diritto d uso alla sepoltura è concesso solo a decesso della persona cui è destinato. La concessione in vita è assegnata dalla Giunta Comunale, previa istanza del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e verifica delle disponibilità di loculi, ai richiedenti che abbiano compiuto almeno 75 anni e che dimostrino di non avere parenti o eredi che possano provvedere in tal merito. In tale caso è dovuta la tariffa in vigore alla data di stipula della concessione e la durata decorre a far data dall effettiva occupazione della struttura cimiteriale. In ogni caso la concessione è vincolata al richiedente e non può essere trasferita a terzi. Nelle tombe in campo comune il diritto d uso è riservato a decesso della persona cui è destinato e al concessionario che sottoscrive il contratto di concessione cimiteriale. Saranno sempre rispettate eventuali limitazioni ed ampliamenti disposte dal concessionario nel contratto di concessione originario. Saranno altresì rispettate eventuali intenzioni contrarie al seppellimento nelle sepolture medesime. Non è ammesso essere concessionari di più di una tomba in campo comune. Per quanto attiene il diritto d uso delle tombe di famiglia si rimanda all art.16. Art. 11 Durata La durata delle concessioni è divisa per tipologia ed è pari a: Tumulazione Loculo Ossari Tombe di famiglia Tombe in campo comune Cappelle di famiglia: 20 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni cumulativi fino ad un massimo di anni 40; 20 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni anche cumulativi fino ad un massimo di anni 40; 50 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni anche cumulativi fino ad un massimo di anni 70; 30 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni anche cumulativi fino ad un massimo di anni 50; 99 anni; Pagina 11

12 Inumazione Inumazione in campo comune 10 anni con possibilità di rinnovo per altri 10 anni fino ad un massimo di anni 20; Le concessioni in essere, la cui durata originaria o per effetto di proroga, superano il tempo concessorio massimo di cui sopra non potranno essere ulteriormente rinnovate. La residua durata del diritto d uso alla sepoltura, nella tumulazione di un nuovo feretro, è pari a 20 anni con eventuale prolungamento dell originaria concessione in uso per il tempo occorrente e possibile rinnovo nei limiti temporali massimi di cui sopra. Per la tumulazione in tomba di famiglia o in tomba in campo comune la predetta condizione si applica limitatamente ai soli posti liberi. Non possono essere eseguiti spostamenti o estumulazioni tali da creare posti liberi. Per la tumulazione in loculo la predetta condizione si applica anche quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro. Nella tumulazione di urne cinerarie o cassette contenenti resti ossei in tomba di famiglia, in tomba in campo comune o in loculo, in presenza di altro feretro, la durata della concessione è pari al periodo concessorio residuo. Le tombe realizzate in deroga all art. 16 comma 4 del Regolamento Regionale n.6/2004 non sono rinnovabili allo scadere dei termini della concessione originaria, fatto salvo il loro possibile adeguamento nel rispetto delle norme contenute nel Piano Cimiteriale. Alla scadenza delle concessioni si procede con quanto previsto all art.23 del presente Regolamento. Art. 12 Tumulazioni provvisoria Presso il cimitero è individuato un loculo per la tumulazione provvisoria del feretro la cui durata non dovrà superare i 30 giorni. Nel caso in cui il concessionario abbia in corso la costruzione di una sepoltura definitiva presso il cimitero, per la citata tumulazione provvisoria dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo della sepoltura al momento della tumulazione. Pagina 12

13 Il deposito cauzionale sarà rimborsato al momento della sistemazione definitiva del feretro purché la stessa avvenga entro i 30 giorni di cui sopra. In caso contrario tale somma di deposito sarà definitivamente riscossa dall'amministrazione Comunale che disporrà la sistemazione definitiva del feretro in loculo. La concessione decade: Art. 13 Decadenza e revoca a) alla naturale scadenza se non rinnovata; b) con la soppressione del cimitero; c) quando non risulti realizzata la sepoltura nel termine stabilito al precedente articolo 12; d) quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte del concessionario; e) quando la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione del feretro; f) quando revocata per motivi di interesse pubblico a seguito di aventi eccezionali o di calamità; g) quando revocata per quanto stabilito all articolo 21. I predetti provvedimenti sono adottati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale previo avviso agli interessati, se reperibili. La decadenza di cui sopra non dà diritto ad alcun rimborso delle somme sostenute per la concessione originaria. La struttura cimiteriale liberata rientra nella piena disponibilità dell Amministrazione Comunale. Art. 14 Sistemazione del feretro in seguito alla decadenza Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all esumazione o all estumulazione dei feretri con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono deposti in apposito ossario comune, in caso contrario la salma viene inumata, per un periodo minimo di cinque anni o due anni nelle modalità di cui al DPR 10/09/1990 n. 285, in campo di mineralizzazione, dopo di ché i resti saranno depositati in ossario comune. Alternativamente il Comune potrà procedere con la cremazione. Pagina 13

14 Art. 15 Retrocessione La richiesta di retrocessione da parte del Concessionario per la tumulazione del feretro in altra struttura e/o area cimiteriale di sepoltura, che comporta di fatto un estumulazione/esumazione straordinaria, dà diritto al rimborso delle somme sostenute all atto della sottoscrizione della concessione originaria, per il solo servizio di concessione, nelle seguenti modalità: 50% dell importo versato se la richiesta di retrocessione è presentata entro 10 anni dalla data di sottoscrizione della concessione; se la richiesta di retrocessione è presentata oltre il termine di 10 anni dalla data di sottoscrizione della concessione non è dovuto alcun rimborso. La struttura cimiteriale liberata rientra nella piena disponibilità dell Amministrazione Comunale. Art. 16 Tomba di famiglia Il diritto d uso alla sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato: al concessionario; al coniuge del concessionario; parenti del concessionario legati da un rapporto di parentela di 1 grado (padre e madre, figlio o figlia); Saranno sempre rispettate eventuali limitazioni ed ampliamenti disposte dal Concessionario nel contratto di concessione originario. Saranno altresì rispettate eventuali intenzioni contrarie al seppellimento nelle sepolture medesime. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al diritto d uso alla sepoltura sono di competenza del giudice ordinario. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine il diritto al seppellimento fra gli aventi diritto è dato dall'ordine di premorienza. Il concessionario o parenti del concessionario legati da un rapporto di parentela di 1 grado in caso di sua morte, possono richiedere al Responsabile dei Servici Cimiteriali che i posti liberi siano assegnati a parenti con diverso grado di parentela o a persone legate da speciali vincoli di gratitudine. Ogni disposizione, per quanto in oggetto, deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta. Pagina 14

15 Art. 17 Obblighi del concessionario Il Concessionario che modifica la propria residenza deve darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali al fine di aggiornarne l anagrafica della sepoltura di cui all art.20 In caso di morte del Concessionario l onere spetta agli eredi. Art. 18 Occupazione delle strutture cimiteriali In ogni loculo, compresi quelli costituenti le tombe di famiglia e le tombe in campo comune, è posto un solo feretro: soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Nel loculo possono essere collocati, in relazione alla capienza ed in aggiunta al feretro, fino ad un massimo di due cassetta di resti ossei o urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Negli ossari possono essere collocati fino ad un massimo di due cassetta di resti ossei o urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Nel loculo costituenti le tombe di famiglia e le tombe in campo comune possono essere collocati, in relazione alla capienza ed in aggiunta al feretro, una cassetta di resti ossei o urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Nelle aree destinate all inumazione in campo comune, ogni salma è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Compatibilmente con lo spazio libero venutosi a creare per il riordino del cimitero, l attribuzione dell area per la tumulazione/inumazione deve farsi cominciando da una estremità del campo secondo la numerazione progressiva assegnata mantenendo l allineamento esistente. L attribuzione dei loculi/ossari per la tumulazione deve farsi cominciando da una estremità della campata, secondo la numerazione progressiva assegnata, cominciando dal blocco sinistro per poi proseguire in quello centrale e successivamente in quello di destra. Pagina 15

16 Art. 19 Estinzione dei membri della famiglia Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la struttura cimiteriale, loculo, ossario o tomba, rimane chiusa fino allo scadere della concessione, salvo quanto disposto al successivo art. 21. Art. 20 Anagrafica della sepoltura Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente. Art. 21 Concessioni perpetue Ai sensi dell art.25 del R.R. n.6/2004 le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e comunque di durata non superiore a 99 anni. A tutte le concessioni perpetue o superiori alla durata di anni 99, rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, è attribuita una durata a tempo determinato di 99 anni dalla data di concessione senza ulteriore possibilità di rinnovo alla scadenza. Trascorsi 20 anni dalla morte dell ultimo concessionario le stesse possono essere revocate disponendo le operazione di cui all art.14. Pagina 16

17 TITOLO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Pagina 17

18 Art. 22 Scadenza delle concessioni Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all albo pretorio e all ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all art.17 autorizza il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, decorso il termine ultimo per la comunicazione della volontà di rinnovo, di disporre l estumulazione o l esumazione ordinaria del feretro. Art. 23 Esumazioni ed estumulazioni I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato. Le esumazione ordinarie si eseguono scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune. Le esumazione straordinaria si eseguono prima dello scadere del turno ordinario di inumazione. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini per: a) ordine dell Autorità giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; Pagina 18

19 c) cremazione; Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Salvo i casi ordinati dall autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s intende favorevole. Nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per motivi igienico-sanitari, è vietato effettuare esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie sono a carico dei richiedenti. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono ripartiti in modo uguale tra l Amministrazione Comunale ed il Concessionario. Pagina 19

20 Qualora i resti esumati/estumulati non siano completamente mineralizzati si procede alla inumazione degli stessi nel campo di mineralizzazione, per un periodo di cinque anni, nelle modalità di cui al DPR 10/09/1990 n. 285, o in alternativa avviati alla cremazione. * Il periodo di reinumazione può essere ridotto ad anni 2 (due) in caso si faccia ricorso all impiego di sostanze biodegradanti (enzimi specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute). Decorso tale periodo e accertata la mineralizzazione dei resti, gli stessi, su richiesta dei familiari, possono anche essere tumulati in sepoltura privata, diversamente il Comune ne disporrà la collocazione in ossario comune. Art. 24 Resti e oggetti rinvenuti I resti di esumazioni ed estumulazioni sono sistemati secondo quanto disposto all art. 14 del presente Regolamento. Nessuno può sottrarre parte di salma e indumenti ad eccezione della Autorità Giudiziaria. I familiari possono ritirare eventuali oggetti rinvenuti previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e dopo la sottoscrizione di apposito verbale di accertamento. Gli oggetti rinvenuti che non sono richiesti dagli aventi diritto passano di disponibilità del Comune. * comma introdotto dall A.S.L. di Bergamo con parere del prot. n.7063 Pagina 20

21 TITOLO V DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA INTERNE AL CIMITERO Pagina 21

22 Art. 25 Orari I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed affisso all'ingresso del Cimitero. E' vietato l'ingresso nel cimitero: Art. 26 Divieto d ingresso a) alle persone i cui comportamenti e/o costumi sono in contrasto con la sacralità del luogo; b) a tutte le persone quando, previa ordinanza del Sindaco, si rilevi la necessità di salvaguardare l incolumità pubblica; c) a tutti gli animali salvo diversa e successiva disposizione legislativa sovracomunale. Art. 27 Riti religiosi All interno del Cimitero, previa autorizzazione, è permessa la celebrazione di riti funebri e Sante Messe, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, potrà disporre limitazioni alla celebrazione del rito funebre al fine di salvaguardare la sacralità del luogo. Lo svolgimento e l'organizzazione dei suddetti riti sono a carico dei richiedenti. Art. 28 Circolazione dei veicoli All interno del Cimitero non è ammessa la circolazione di alcun veicolo privato a trazione motore, umana, animale, elettrica ecc. E ammessa la circolazione dei mezzi comunali per la manutenzione della struttura lungo i percorsi designati dal Piano Regolatore Cimiteriale. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno del Cimitero. In tal caso il Responsabile identificherà percorsi, modalità ed orari per l'accesso e la circolazione nel cimitero. Pagina 22

23 Art. 29 Divieti speciali Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie: fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti; introdurre biciclette, animali, cose irriverenti per la sacralità del luogo; rimuovere dalle tombe altri fiori, ornamenti e qualsiasi altro oggetto; buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.; portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel Cimitero sempre previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; disturbare in qualsiasi modo i visitatori o con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.; fotografare all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; eseguire qualsiasi lavoro all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; assistere alla esumazione o estumulazione di feretri di persone non appartenenti alla propria famiglia; assistere alla tumulazione dei feretri nel piano interrato del cimitero destinato alle tombe di famiglia. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero. Art. 30 Costruzione e manutenzione Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano il concessionario a costruire e a sistemare definitivamente la sepoltura stessa entro 90 giorni dalla data della concessione, pena la decadenza. I concessionari, o in caso di morte gli eredi, devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura. Pagina 23

24 In difetto di tali doveri il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione di cui all'articolo 13. Tutte le costruzioni dovranno preventivamente essere autorizzate dall ufficio tecnico comunale previa presentazione di progetto. Si rimanda alle norme tecniche di attuazione e agli elaborati grafici costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale per le specifiche caratteristiche costruttive. Il concessionario è responsabile delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati a cose e/o persone. Il concessionario può eseguire direttamente o far eseguire da terzi le lavorazioni purché in possesso dei requisiti previsti dall allegato XVII del D.Lgs. n.81 del e s.m.i. oltre al possesso della prescritta idoneità tecnico professionale prevista dalla normativa vigente e al rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamenti in materia di sicurezza igiene del lavoro e tutela della salute. Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Durante le lavorazioni l impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate avendo cura di non sporcare e/o danneggiare le strutture cimiteriali presenti. Concessionario ed impresa sono obbligati in solido verso l Amministrazione Comunale al fine di ripulire e/o ripristinare e/o riparare le strutture cimiteriali interessate dalle lavorazioni. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali e/o altro tipo di laboratori come la realizzazione di costruzioni accessorie. Per esigenze contingibili e urgenti, ad esempio lo svolgimento di un funerale, o in occasione della Commemorazione dei Defunti il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può ordinare il trasferimento del materiale in altro spazio dedicato. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi l area di cantiere deve essere riordinata, ripulita e messa in sicurezza secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'orario di lavoro è pari a quello di apertura del cimitero salva diversa disposizione da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Pagina 24

25 In ogni caso non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi, in occasione della Commemorazione dei Defunti ed in altre particolari giornate (festività, funerali ecc.). Art. 31 Guarniture Le guarniture possono essere fornite e posate dall Amministrazione Comunale previo pagamento di tariffa da parte del concessionario, Si rimanda alle norme tecniche di attuazione e agli elaborati grafici costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale per le specifiche caratteristiche costruttive. In caso di violazione della citata disposizione il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa diffida, ne disporrà la rimozione. Art. 32 Vigilanza sulle costruzioni Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni al fine di uniformare le lavorazioni ai regolamenti e/o autorizzazioni vigenti. Pagina 25

26 TITOLO VI DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE Pagina 26

27 Art. 33 Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Art. 34 Autorizzazione alla cremazione La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica. Per le ossa contenute nell ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l ossario. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali competente. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. Art. 35 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri La dispersione delle ceneri è autorizzata dall ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, Pagina 27

28 in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l articolo 7, comma 2, della legge regionale. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in ossario/cinerario comune o nel giardino delle rimembranze. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto sopra. Il Piano Regolatore Cimiteriale identificherà presso il cimitero il giardino delle rimembranze in cui disperdere le ceneri. Art. 36 Consegna ed affidamento delle ceneri Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. L affidamento dell urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. Pagina 28

29 I soggetti di cui sopra presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l urna. Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. L affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata. Art. 37 Modalità di conservazione delle ceneri presso il cimitero L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) Tumulata La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in ossario, in tomba di famiglia, in tomba in campo comune e in loculo anche in presenza di altro feretro secondo quando indicato all art.11 e 18. b) Inumata L inumazione delle urne cinerarie è effettuata solo in area cimiteriale prevista dall azzonamento del Piano Cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Si rimanda alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale per quanto riguarda ulteriori specifiche in merito all inumazione. Art. 38 Incentivi alla cremazione L Amministrazione Comunale dispone a favore della cittadinanza incentivi per favorire la cremazione dei defunti. L incentivo sarà concesso solo ed esclusivamente al concessionario che, procedendo con la cremazione del defunto, predisporrà la successiva tumulazione dell urna cineraria presso le strutture cimiteriali ad esse dedicate o in loculi, tombe in campo comune o tombe di famiglia, in presenza di altro feretro, quale alternativa alla richiesta di concessione del loculo. Pagina 29

30 L incentivo non sarà riconosciuto nella condizione di cui al punto 4 e al 2 comma dell art.5. L incentivo non è altresì riconosciuto quando la cremazione è disposta a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria. Pagina 30

31 TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE Pagina 31

32 Art. 39 Sanzioni Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, sono punite con l'ammenda stabilita dal T.U.LL.SS. e s.m.i. Art. 40 Abrogazione precedenti disposizioni Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia pertanto s'intendono abrogare le disposizioni contenute nel Regolamento precedente ed in tutti gli altri atti in materia anteriori al presente. Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge. Art. 41 Altre disposizioni normative Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n.6 del e s.m.i. Le operazioni relative ai servizi interni ai Cimiteri, prestati a cura del Comune, ed il rilascio di concessioni avvengono previo pagamento secondo una tariffa deliberata dall'amministrazione Comunale. Pagina 32

33 TITOLO VIII TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI Pagina 33

34 Art. 42 Rateizzazione E consentita al Concessionario, previa richiesta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la rateizzazione della tariffa dovuta per il servizio di concessione cimiteriale nella misura massima di n.4 rate mensili decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Pagina 34

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