CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA VOLOTEA. Le garanzie sottoscritte saranno disciplinate dalle Condizioni Generali e Particolari.

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1 CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA VOLOTEA Le garanzie sottoscritte saranno disciplinate dalle Condizioni Generali e Particolari. I. DEFINIZIONI, DURATA ED ESTENSIONE TERITORIALE DELL ASSICURAZIONE Agli effetti di queste Garanzie si intende per: ASSICURATORE.- AXA ASSISTANCE, denominazione commerciale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., SUCCURSALE IN SPAGNA, con Numero di Identificazione Fiscale W E, con sede a Barcellona, calle Tarragona, 161 C.A.P , con numero di iscrizione E0196, che assume la copertura dei rischi di questo contratto e garantisce le prestazioni dello stesso, in conformità alle condizioni della polizza. CONTRAENTE L ASSICURAZIONE.- VOLOTEA in ripresentazione degli titolare degli biglietti aeri emessi o gestiti da parte dell'emittente dalla stessa. PERSONE ASSICURATE.- Persone titolari di un biglietti o dal contraente dell'assicurazione, per voli di linea, riportata da quelle contenute nei certificati che hanno contratto l'opzione di assistenza nella assicurazione di viaggio. FAMILIARI.- Verrà considerato familiare dell assicurato il suo coniuge, partner di fatto o persona che conviva more uxorio con lui o con un suo familiare fino al secondo grado. BAGAGLIO.- Tutti gli oggetti di uso personale che l assicurato porti con se durante il viaggio, così come quelli forniti dal vettore utilizzato per il viaggio. OGGETTI DI VALORE.- Per oggetti di valore si intendono gioielli, orologi, oggetti di metalli nobili, pelli, quadri, oggetti d arte, argento e oreficeria in metalli preziosi, oggetti unici. DURATA DELL ASSICURAZIONE.- Il periodo di tempo specificato nei Certificati. PREMIO.- È l importo che paga l Assicurato per la contrattazione di una polizza o certificato di assicurazione. A detto premio si applicano, ai sensi della normativa, le corrispondenti imposte e tasse che siano legalmente applicabili. ESTENSIONE TERRITORIALE.- Le garanzie di questa assicurazione coprono Tutto il Mondo, l Europa e i Paesi del bacino del Mediterraneo o il Suo paese di residenza abituale, a seconda della destinazione contrattata dal Contraente l Assicurazione. Si considereranno paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisi e Turchia. SINISTRO.- Qualsiasi fatto che sia suscettibile di essere garantito dalla presente assicurazione. S intende che costituisce un solo e unico sinistro l evento o serie di eventi dannosi riconducibili ad una stessa causa originaria, indipendentemente dal numero di reclamanti o di reclami formulati. FURTO.- Per furto si intende unicamente la sottrazione commessa con l uso di violenza o con intimidazione sulle persone o con forza sulle cose. MALATTIA GRAVE.- Si intende un alterazione della salute constatata da un medico professionista che implichi il ricovero ospedaliero o che comporti un rischio di morte dell Assicurato o di qualche membro dell'unità familiare, o che renda medicalmente impossibile l inizio del viaggio alla data prevista, quando il malato sia l Assicurato. FRANCHIGIA.- La somma pattuita nel contratto che, in caso di sinistro, l assicurato assume essendo a carico della compagnia assicuratrice la somma che superi l importo della franchigia fino a coprire l importo assicurato. MALATTIA PREESISTENTE.- Si considererà malattia preesistente qualsiasi patologia la cui sintomatologia sia iniziata prima della contrattazione dell assicurazione da parte del viaggiatore, pur non essendo stata ottenuta una diagnosi definitiva. LOCALE.- I viaggi assicurati che abbiano origine e destinazione all interno dello stesso paese. CONTINENTALE.- I viaggi assicurati che abbiano origine e destinazione all interno dello stesso continente geografico (Europa). Si considereranno Continentali anche i viaggi che, avendo come origine un paese europeo, abbiano come destinazione uno dei paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisi e Turchia. II GARANZIE COPERTE 1.1. Trasporto o rimpatrio sanitario di feriti e malati Qualora l Assicurato sia vittima di malattia o infortunio, l Assicuratore si farà carico: a) Delle spese relative al trasferimento in ambulanza fino all istituto di cura o centro ospedaliero più vicino. b) Del controllo previo effettuato dalla propria Equipe Medica dell Assicuratore per determinare, in contatto con il medico curante l Assicurato ferito o malato, quali misure adottare per garantire il miglior trattamento e quale sia il mezzo più idoneo per il suo trasferimento fino al centro ospedaliero più adeguato o fino al suo domicilio. c) Delle spese per il trasferimento originate dal pronto soccorso del ferito o del malato tramite il mezzo di trasporto più idoneo fino al centro ospedaliero prescritto, e autorizzato dall Assicuratore, o fino al suo domicilio abituale. In caso di ricovero in un centro ospedaliero non ubicato nelle vicinanze del suo domicilio, l Assicuratore si farà carico, al momento della dimissione, delle spese relative al susseguente trasferimento fino al suo domicilio abituale. Il mezzo di trasporto utilizzato in Europa e paesi del bacino del Mediterraneo, quando l urgenza e la gravità del caso lo richiedano, sarà l aereo sanitario speciale. In qualsiasi altro luogo, si realizzerà utilizzando un aereo di linea regolare. Pagina 1 di 7

2 1.2. Spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e di ospedalizzazione L Assicuratore si farà carico delle spese per fatti riconducibili a infortunio o malattia sopravvenuta all assicurato fino al limite di: - Ambito Locale: con una franchigia di Ambito Europa: con una franchigia di 150 a) Delle spese o gli onorari medici e chirurgici, a partire dall importo della franchigia stipulata nella polizza. b) Delle spese farmaceutiche necessarie, per prescrizione medica, per il trattamento delle patologie coperte da questa polizza. c) Delle spese di ricovero Spese odontoiatriche di emergenza all estero Se, come conseguenza dell apparizione di problemi odontoiatrici acuti, intendendosi come tali infezioni, dolori o traumi, l Assicurato necessita di un intervento urgente, l Assicuratore si farà carico delle spese inerenti al menzionato trattamento fino al limite di Trasporto o rimpatrio degli Assicurati a) Quando uno o più Assicurati siano stati trasferiti o rimpatriati per malattia o infortunio, come da articolo 1.1, l Assicuratore si farà carico del loro trasporto per il rientro al loro luogo di residenza abituale o fino al luogo in cui sia ricoverato l Assicurato trasferito o rimpatriato e il loro posteriore trasferimento al loro proprio domicilio. L assicuratore si surroga nei diritti degli assicurati per i biglietti di ritorno inizialmente previsti. b) Qualora gli assicurati di cui al precedente punto a) fossero minori di 15 anni o disabili, e in mancanza di un parente o persona di fiducia che possa accompagnarli in viaggio, l Assicuratore metterà a loro disposizione una persona che li accompagni nel viaggio fino al luogo del loro domicilio o fino al luogo dove si trovi ricoverato l Assicurato. c) Nel caso in cui l Assicurato, una volta ristabilito (sotto la supervisione dell equipe medica che lo abbia curato e in accordo con l equipe medica dell assicuratore), sia in grado di reintegrarsi nel programma di viaggio, l Assicuratore si farà carico delle spese che detta reintegrazione comporti per lui stesso e per gli accompagnanti coperti dalla presente garanzia Trasporto o rimpatrio di deceduti a) L Assicuratore si farà carico di tutte le formalità necessarie sul luogo del decesso dell Assicurato, nonché del suo trasporto o rimpatrio fino al luogo di sepoltura nel suo paese di residenza abituale. b) L Assicuratore si farà carico del trasporto dei familiari assicurati fino al luogo di sepoltura. Del pari, l assicuratore si surroga nei diritti degli assicurati per i biglietti di ritorno inizialmente previsti. c) Qualora gli accompagnanti fossero minori di 15 anni o disabili, e in mancanza di un parente o persona di fiducia che possa accompagnarli in viaggio, l Assicuratore metterà a loro disposizione una persona che li accompagni nel viaggio fino al luogo della sepoltura Biglietto di andata e ritorno per un familiare Qualora l Assicurato sia ricoverato e si preveda un ricovero ospedaliero per un periodo superiore a cinque giorni, l Assicuratore metterà a disposizione di un familiare o di una persona designata dall assicurato un biglietto aereo di andata e ritorno in modo che questi possa venire ad accompagnarlo. Nel caso in cui detto ricovero ospedaliero si produca a più di 100 Km. dal domicilio abituale dell assicurato, l Assicuratore si farà carico delle spese di soggiorno del familiare in un hotel, dietro presentazione delle relative pezze giustificative, fino ad una somma massima giornaliera di Euro 75 e per un periodo di non oltre 10 giorni. Nel caso in cui il suddetto familiare o persona designata si trovasse già sul luogo del ricovero ospedaliero dell assicurato, per il fatto di essere incluso nella presente polizza e in virtù della garanzia 1.4 si copriranno le spese di soggiorno e il ritorno, come stabilito nella presente garanzia Spese di prolungamento di soggiorno in un hotel Nel caso in cui sia applicabile la garanzia 1.2 sul pagamento delle spese mediche, l Assicuratore si farà carico delle spese di prolungamento del soggiorno in un hotel, dopo il ricovero ospedaliero e in base a prescrizione medica, fino ad una somma massima giornaliera di Euro 75 e per un periodo massimo di 10 giorni per Assicurato Rientro anticipato causa decesso o ricovero di un familiare Qualora nel corso del viaggio decedesse o fosse ricoverato per un periodo minimo di cinque notti nel suo paese di residenza abituale un familiare dell assicurato (in base alla definizione di familiare menzionata sopra) e nel caso in cui il mezzo di trasporto utilizzato per il suo viaggio o il biglietto contrattato per il suo rientro non gli permettesse di anticiparlo o fossero previsti dei supplementi o penalità per questa eventualità, l Assicuratore si farà carico del biglietto di andata fino al luogo di sepoltura o ricovero ospedaliero del familiare nel paese di residenza abituale dell assicurato. Pagina 2 di 7

3 1.9. Invio di messaggi urgenti L assicuratore provvederà ad inviare i messaggi urgenti, come da richiesta dagli Assicurati, a seguito degli eventi coperti dalle presenti garanzie Ricerca e trasporto del bagaglio e degli effetti personali Nel caso di perdita del bagaglio e degli effetti personali registrati e quindi presi in consegna dal vettore, l Assicuratore presterà consulenza all Assicurato per la corrispondente denuncia. Qualora detti oggetti fossero recuperati, l Assicuratore organizzerà la spedizione fino al luogo nel quale si trovi l Assicurato in viaggio o fino al suo domicilio Furto e danni materiali al bagaglio È garantito il rimborso per danni e perdita del bagaglio o degli effetti personali dell Assicurato in caso di furto, perdita totale o parziale causata dal vettore o danni a seguito di incendio o aggressione manifestatisi nel corso del viaggio, fino ad una corresponsione massima di euro 300 (per singolo collo). Sono esclusi il furto o il semplice smarrimento di cui sia responsabile l Assicurato stesso, nonché denaro e documenti e oggetti di valore. Le macchine ed il materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono o dell immagine, telefonia, dispositivi elettronici nonché i relativi accessori, sono compresi fino al 50% della somma assicurata sull intero bagaglio. Da detto rimborso verrà inoltre dedotto il normale logoramento dovuto all uso. Per rendere effettiva la prestazione sarà necessaria la presentazione previa dei seguenti documenti: Dichiarazione degli oggetti smarriti specificandone il valore e l anno di acquisto. Denuncia alle autorità competenti nelle date del viaggio e nel luogo dei fatti. Fattura originale degli oggetti persi. In caso di sinistri provocati dal vettore, sarà necessario apportare copia originale del rapporto di irregolarità bagaglio (P.I.R.) e un documento giustificativo del mancato recupero del bagaglio trascorsi 30 giorni dalla perdita dello stesso. Se l assicurato è già stato indennizzato dal vettore per la totalità del furto o per i danni subiti dal suo bagaglio, non gli spetta nessun rimborso da parte dell Assicuratore Ritardo nella consegna del bagaglio Garanzia valida solo nel caso in cui si viaggi con compagnie affiliate alla IATA. L Assicuratore rimborserà all Assicurato fino a un limite massimo di Euro 100, a titolo di spese realizzate per l acquisto urgente di indumenti e articoli di prima necessità, quando esista un ritardo nella consegna del suo bagaglio registrato all'arrivo al suo punto di destinazione superiore a 24 ore, tra l'ora di consegna prevista e quella reale. Resta escluso come punto di destinazione quello corrispondente al rientro al punto di origine del viaggio. L Assicurato dovrà presentare fotocopia del biglietto aereo, il certificato di "Irregolarità nella consegna del bagaglio rilasciato dal vettore, nonché le fatture corrispondenti all acquisto degli oggetti per uso personale e di prima necessità Annullamento viaggio L assicuratore rimborserà le spese relative all annullamento del viaggio nelle quali incorra l'assicurato e che gli vengano fatturate, a condizione che il viaggio venga annullato in un momento precedente al suo inizio. Verrà rimborsato unicamente l importo che consti nella prenotazione come "Prezzo Tariffa" DEL VOLO, non essendo rimborsabile dall assicuratore nessun altro supplemento opzionale o maggiorazione per servizi contrattati attraverso VOLOTEA, o altri fornitori, fino ad un massimo di Euro Le cause garantite da AXA ASSISTANCE che daranno diritto al rimborso spese sono quelle qui indicate, purché interessino direttamente l Assicurato: 1. Decesso, ricovero ospedaliero, infortunio grave o malattia grave dell Assicurato che implichi ricovero ospedaliero minimo di 24 ore. 2. Infortunio grave o malattia grave dei familiari (in base a definizione degli stessi) dell Assicurato che implichi ricovero ospedaliero minimo di 24 ore entro i 3 giorni precedenti la partenza del volo. L Assicurato dovrà informare del sinistro il prima possibile in modo tale che l Assicuratore, quando lo consideri necessario ed opportuno, possa mandare un perito medico indipendente ed esterno allo stesso Assicuratore, allo scopo di valutare la copertura del caso in modo obiettivo ed imparziale. 3. Decesso di un familiare fino al terzo grado di parentela, entro i 7 giorni precedenti l inizio del viaggio. 4. Pregiudizi gravi che riguardino la residenza (principale o secondaria) o locale professionale del quale l Assicurato sia l usufruttuario diretto o nel quale eserciti una professione liberale, accaduti nelle due settimane precedenti l inizio del viaggio e posteriormente alla data di sottoscrizione del contratto di assicurazione. 5. Licenziamento dell Assicurato dal posto di lavoro, non alla conclusione di un contratto di lavoro, a condizione che non sia imputabile all Assicurato. Saranno esclusi i casi in cui l'assicurato sia citato come imputato in processi iniziati prima della stipula del viaggio e dell'assicurazione. 6. Citazione dell Assicurato in qualità di parte o testimone di un Tribunale o di membro di un giurato. 7. Inserimento dell'assicurato in un nuovo posto di lavoro in una diversa impresa, con contratto di lavoro con una durata minima di tre mesi, a condizione che il nuovo inserimento avvenga posteriormente alla contrattazione del viaggio e quindi alla stipulazione dell assicurazione. 8. Consegna di un figlio in adozione. 9. Per trapianto di un organo dell Assicurato o di uno qualsiasi dei suoi familiari innanzi descritti. 10. Convocazione come membro di un seggio elettorale che implichi presenta obbligatoria durante le date del viaggio. Pagina 3 di 7

4 11. Presentazione ad esami di concorsi ufficiali indetti da un organismo pubblico e pubblicati posteriormente alla sottoscrizione dell assicurazione e che coincida con la data del viaggio. 12. Trasferimento geografico del posto di lavoro superiore a tre mesi e che implichi un cambio di domicilio dell assicurato durante le date previste di viaggio e trattandosi di un lavoro dipendente. Il trasferimento deve essere stato notificato all Assicurato posteriormente alla sottoscrizione dell assicurazione. 13. Detenzione dell Assicurato da parte dell'autorità di Polizia posteriore alla sottoscrizione dell assicurazione, che coincida con le date del viaggio. 14. Presentazione di una rettifica della denuncia dei redditi che preveda la liquidazione di un importo superiore a Euro 600, richiesta dal Ministero delle Finanze, la cui presentazione coincida con le date del viaggio e in occasione della quale sia necessaria la presenza dell assicurato. 15. Complicanze gravi della gravidanza o aborto spontaneo che per prescrizione medica impediscano la realizzazione del viaggio. Dette complicanze devono essere posteriori alla sottoscrizione del viaggio. Si escludono il parto e le complicanze della gravidanza a partire dal 7º mese di gestazione (28 settimane). 16. Concessione di borse di studio ufficiali, pubblicate attraverso un organismo pubblico posteriormente all iscrizione del viaggio e che coincida con le date dello stesso. 17. Quarantena medica decretata dalle autorità sanitarie competenti posteriormente all iscrizione del viaggio che impedisca la realizzazione dello stesso. 18. Dirottamento di mezzo di trasporto aereo, terrestre e navale a causa del quale l'assicurato sia impossibilitato ad iniziare il viaggio. 19. Citazione giudiziaria per pratiche di divorzio che si produca posteriormente alla sottoscrizione del viaggio e che coincida con la data dello stesso. 20. Convocazione per la presentazione e firma di documenti ufficiali da parte dell Autorità Competente, ricevuta posteriormente alla sottoscrizione del viaggio e che implichi la comparizione obbligatoria durante le date dello stesso. 21. La convocazione dell Assicurato in un Centro Ospedaliero per un intervento chirurgico programmato (lista d attesa presso la Sanità Pubblica), venendo ricevuta detta notificazione posteriormente alla sottoscrizione dell assicurazione e impedendo la realizzazione del viaggio. 22. Dichiarazione ufficiale di catastrofe nel luogo dove l Assicurato è domiciliato o nel luogo previsto come destinazione del viaggio. 23. Qualsiasi malattia di bambini sotto i 2 anni che siano assicurati da questa polizza. 24. Furto della documentazione o del bagaglio che renda impossibile iniziare il viaggio. 25. Dichiarazione giudiziale di procedura concorsuale dell azienda nella quale lavora o della quale sia proprietario. 26. Presentazione di un Programma di Riduzione del Personale che riguardi direttamente l Assicurato e sia posteriore alla data di sottoscrizione dell assicurazione. 27. Avaria nelle dodici ore precedenti la partenza del viaggio del mezzo di trasporto di proprietà che impedisca all assicurato l inizio del suo viaggio. 28. Annullamento del viaggio causato da un viaggio simile che l assicurato abbia vinto in un sorteggio pubblico e davanti a notaio. 29. Il diniego del visto per ragioni ingiustificate. 30. Proroga del contratto di lavoro. Non sono oggetto di copertura i contratti d opera. In ogni caso, l equipe medica dell Assicuratore verificherà che la portata e/o la gravità della malattia o dell infortunio sia causa sufficiente per l annullamento del viaggio, essendo controindicato l inizio del viaggio, così come le date di inizio della causa dell annullamento. Si deve stipulare questa garanzia il giorno della conferma della prenotazione. 5.1 Responsabilità Civile Privata L ASSICURATORE si fa carico, con un massimale di Euro , con franchigia di Euro 90, degli indennizzi pecuniari che, ai sensi degli articoli 1902 e seguenti fino al 1910 del Codice Civile, o simili disposizioni previste dalle legislazioni straniere, fosse obbligato a corrispondere l ASSICURATO, nella sua qualità di privato, in quanto civilmente responsabile di danni fisici o materiali, causati involontariamente durante il viaggio a terzi, per danni personali, ad animali o a cose. Non sono considerati come terzi il CONTRAENTE L ASSICURAZIONE, il resto degli Assicurati da questa polizza, i loro coniugi, partner di fatto iscritti come tali nel Registro Ufficiale, locale, regionale o nazionale, ascendenti e discendenti o qualsiasi altro familiare che conviva con uno qualsiasi dei due, così come i loro soci, dipendenti e qualsiasi altra persona che di fatto o di diritto dipenda dal CONTRAENTE L ASSICURAZIONE o dall Assicurato, mentre agisca nell ambito di detta dipendenza. In questo limite vengono inclusi il pagamento degli oneri e spese giudiziarie, nonché la costituzione delle garanzie giudiziarie richieste all ASSICURATO. III. DELIMITAZIONI DEL CONTRATTO. ESCLUSIONI A. Esclusioni Generali Relative a tutte le Garanzie Le garanzie e le prestazioni non richieste all Assicuratore e che non siano state prestate previo il suo consenso, fatti salvi casi di forza maggiore o di impossibilità materiale dimostrati. In caso di guerra, manifestazioni e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualsiasi autorità per reati non causati da un incidente di traffico, restrizioni alla libera circolazione o qualsiasi altro Pagina 4 di 7

5 caso di forza maggiore, a meno che l Assicurato non dimostri che il sinistro non ha niente a che vedere con tali avvenimenti. I sinistri derivanti da dolo dell Assicurato, del Contraente l Assicurazione, degli aventi diritto o delle persone che viaggino con l Assicurato. La pratica delle seguenti attività sportive, anche a livello dilettantistico, e durante il periodo compreso tra la data di inizio del viaggio e di conclusione dello stesso: alpinismo, pugilato, paracadutismo, deltaplano, volo a vela, polo, rugby, tiro, yachtting, judo, bobsleigh, speleologia, attività subacquee, arti marziali, sci, e quelle praticate con veicoli a motore e quelle denominate sport d avventura e sport di rischio. Gli infortuni o avarie sopravvenute durante la pratica di competizioni sportive, ufficiali o private, nonché gli allenamenti o prove e le scommesse, durante il periodo compreso tra la data di inizio del viaggio e la finalizzazione dello stesso. Le lesioni e malattie sopraggiunte nel periodo compreso tra la data di inizio del viaggio e la finalizzazione dello stesso nell esercizio di una professione di tipo manuale o le lesioni sopraggiunte dalla partecipazione in qualità di volontario in entità senza fini di lucro. Le malattie psichiche, mentali o nervose con o senza ricovero ospedaliero. Il salvataggio di persone in mare o zone desertiche. I sinistri derivanti da irradiazioni procedenti da trasmutazione o disintegrazione nucleare o la radioattività. Gli obblighi dell Assicuratore, ai termini delle coperture della presente polizza, terminano nel momento in cui l assicurato faccia rientro al proprio domicilio abituale o venga ricoverato in un centro di cura situato ad un massimo di 25 Km. di distanza da detto domicilio. Le malattie o lesioni che si producano a conseguenza di malattie preesistenti, con rischio di aggravamento, dell assicurato, nonché complicazioni e ricadute, salvo quanto stabilito nel punto d) della garanzia 1.2. Suicidio o malattie e lesioni causate dal tentato suicidio o che l assicurato si sia procurato intenzionalmente, nonché quelle derivanti da atti criminali compiuti direttamente o indirettamente dall Assicurato. Il trattamento di malattie o stati patologici causati dall ingestione intenzionale o dal somministro di sostanze tossiche (droghe), narcotici, o dall utilizzo di medicamenti senza prescrizione medica. Le spese di qualsiasi tipo di protesi, riparazioni ed elementi dentari, occhiali e lenti a contatto. I parti e le gravidanze, eccetto complicanze non prevedibili nei primi sette mesi. Qualsiasi tipo di onorario o spesa medica o farmaceutica inferiore a 10. Nel trasporto o rimpatrio di deceduti: le spese relative alla sepoltura ed alla cerimonia funebre. Catastrofi nucleari. Sono escluse dalla presente polizza tutte le spese causate quando il viaggio oggetto dell assicurazione sia una CROCIERA MARITTIMA, salvo sia stata contrattata l assicurazione per l opzione di viaggio in crociera. B. Esclusioni Generali relative alla garanzia di annullamento viaggio. Restano escluse le cancellazioni che si producano dovute ad una delle circostanze descritte di seguito: Cancellazioni imputabili all organizzatore del viaggio, indipendentemente dalla causa. Gli effetti secondari di un infortunio che si fosse prodotto prima della firma del presente contratto. Le malattie psichiche, mentali o nervose con o senza ricovero ospedaliero. L interruzione volontaria della gravidanza, gli effetti e le complicanze derivate dalla stessa. Trattamenti estetici, corsi specializzati di trattamento, fertilizzazione in vitro. Cancellazioni provocate da convocazioni per la realizzazione di visite e controlli medici periodici. Cancellazioni provocate dal mancato invio di parte della documentazione indispensabile per il viaggio, indipendentemente dal motivo, salvo nei casi previsti da questa copertura. Ritardo nell ottenimento o mancata presentazione, indipendentemente dal motivo, dei documenti necessari per il viaggio, tali come passaporto, visti, biglietti o la carta d identità. La mancanza o l impossibilità di vaccinazione e l impossibilità per cause mediche di seguire il trattamento necessario per viaggiare a determinati paesi. Del pari restano escluse le conseguenze derivate dai seguenti sinistri o circostanze e non saranno oggetto di indennizzo, indipendentemente dal motivo che le abbia generate: Abuso di alcool (livello alcolico accertato nel sangue superiore ai livelli stipulati nell attuale normativa), uso o consumo di farmaci, medicine o narcotici che non siano stati prescritti da un medico. La commissione di un atto premeditato o di un delitto penale. Esclusioni ufficiali, sospensioni o ordini di ingresso in carcere emessi dalla polizia. Guerra civile o con forze straniere, tumulti, sommosse popolari, serrate, scioperi, tentato omicidio, atti di terrorismo o attacchi con bombe, pirateria, tormente, uragani, terremoti, cicloni, eruzioni vulcaniche o altri cataclismi, disintegrazione di nuclei atomici, esplosioni di artefatti nucleari e di effetti radioattivi. Pagina 5 di 7

6 Catastrofi nucleari. Epidemie e/o pandemie. Malattie croniche o preesistenti o degenerative dell assicurato o familiari dello stesso, in base alla definizione data nelle presenti condizioni. E qualsiasi altra circostanza non descritta nel presente punto, non esplicitamente menzionata tra le cause della natura della copertura. C. Esclusioni relative al bagaglio: Il furto o il semplice smarrimento o distrazione o mancanza di attenzione di cui sia responsabile l assicurato stesso. Perdita, furto o danno al bagaglio contenuto in un veicolo non vigilato, senza che vi siano segni di forzatura. Gli oggetti che non siano stati menzionati nella denuncia originale all autorità di polizia o al vettore pubblico. Gli oggetti dei quali non si presenti fattura originale. La perdita, furto o danno come conseguenza dell intervento da parte di Organismi Ufficiali o Autorità Legali. Gli occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, apparecchi dentali, medicamenti, apparecchi ortopedici. Denaro in contanti, carte di credito, documenti di identità o documenti ufficiali e oggetti di valore. Normale logoramento dovuto all uso. D. Esclusioni relative alla garanzia 5 sulla Responsabilità Civile La garanzia 5.1 Responsabilità Civile Privata non comprende: In caso di guerra, manifestazioni e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualsiasi autorità per reati non causati da un incidente di traffico, restrizioni alla libera circolazione o qualsiasi altro caso di forza maggiore, a meno che l Assicurato non dimostri che il sinistro non ha niente a che vedere con tali avvenimenti. I sinistri derivanti da dolo dell Assicurato, del Contraente l Assicurazione, degli aventi diritto o delle persone che viaggino con l Assicurato. I sinistri derivanti da irradiazioni procedenti dalla trasmutazione o disintegrazione nucleare o la radioattività. Qualsiasi tipo di responsabilità imputabile all Assicurato a causa della guida di veicoli a motore, aeronavi e imbarcazioni, nonché dell uso di armi da fuoco. La Responsabilità Civile derivante da qualsiasi tipo di attività professionale, sindacale, politica o associativa. Le multe o sanzioni imposte da Tribunali o autorità di qualsiasi tipo. La responsabilità derivata dalla pratica professionale o dilettantistica delle seguenti modalità sportive: alpinismo, pugilato, paracadutismo, deltaplano, volo a vela, polo, rugby, tiro, yachtting, judo, bobsleigh, speleologia, arti marziali e quelle praticate con veicoli a motore. I danni a oggetti lasciati in custodia, per qualsiasi ragione, all Assicurato. Sono escluse dalla presente polizza tutte le spese causate quando il viaggio oggetto dell assicurazione sia una CROCIERA MARITTIMA. IV. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE A TUTTE LE GARANZIE Per la prestazione da parte dell Assicuratore dei servizi inerenti alle garanzie di cui sopra è indispensabile che l Assicurato richieda il suo intervento dal momento stesso del successo fino a un termine massimo di 7 giorni naturali a decorrere da questo, chiamando uno dei telefoni indicati nelle informazioni che riceverà una volta contrattata l assicurazione (può farlo con chiamata a carico del destinatario). Nelle comunicazioni telefoniche richiedenti la prestazione delle garanzie indicate, si deve indicare: - Nome dell Assicurato e del Contraente l Assicurazione. - Numero della polizza. - Il luogo in cui si trova. - Il recapito telefonico. - Il tipo di assistenza di cui ha bisogno. Una volta ricevuta la chiamata di emergenza, l Assicuratore attiverà immediatamente i meccanismi adeguati per poter assistere direttamente l Assicurato nel luogo dove si trova attraverso la sua Organizzazione Internazionale. L Assicuratore non è responsabile dei ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore o alle speciali caratteristiche amministrative o politiche di un determinato paese. In ogni caso se, per ragioni di forza maggiore o alle altre cause menzionate non fosse possibile un intervento diretto dell Assicuratore, l Assicurato sarà rimborsato al suo rientro al suo domicilio nel paese della sua residenza abituale o, in caso di necessità, non appena raggiunga un paese nel quale non sussistano le circostanze di cui sopra, per le spese nelle quali fosse incorso e che sono oggetto della garanzia, dietro presentazione delle corrispondenti pezze giustificative. Salvo per le situazioni sopra indicate, è condizione sine qua non che l Assicuratore venga avvisato immediatamente del contrattempo e che le prestazioni di carattere medico e di trasporto sanitario vengano effettuate previo accordo del medico del centro ospedaliero che si prende cura dell Assicurato con l Equipe Medica dell Assicuratore. Per quanto concerne le spese di trasporto o di rimpatrio, e nel caso in cui gli Assicurati avessero diritto al rimborso per la parte del biglietto (aereo, marittimo, ecc..) in loro possesso non utilizzata, detto rimborso dovrà spettare all Assicuratore. Gli indennizzi concordati a titolo delle garanzie sopra menzionate si renderanno effettivi indipendentemente dall esistenza di altre assicurazioni. Detti indennizzi saranno soggetti al diritto di surrogazione dell Assicuratore rispetto ai contratti che Pagina 6 di 7

7 l Assicurato possa aver stipulato per la copertura degli stessi rischi o delle prestazione della previdenza sociale o, in ultima istanza, di qualsiasi altro regime di previdenza collettiva. V. SURROGAZIONE L Assicuratore sarà surrogato nei diritti e nelle azioni dell assicurato per i fatti che abbiano motivato l intervento dell assicuratore e fino al totale dei costi dei servizi prestati. VI. GIURISDIZIONE Agli effetti del presente contratto l Assicurato e Inter Partner Assistance sono soggetti alla legislazione e alla giurisdizione spagnola, come indicato nelle Condizioni Particolari della Polizza. Il giudice competente a conoscere delle azioni derivate dal presente contratto sarà quello del domicilio dell Assicurato. VII. INFORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Nel caso vengano inclusi nella presente richiesta dei dati di persone fisiche diverse dal Contraente l Assicurazione, questi dovrà informare previamente dette persone di quanto indicato nei paragrafi precedenti. Il richiedente acconsente che i dati di carattere personale che possano constare sulla presente richiesta vengano inseriti negli archivi del Broker e di INTER PARTNER ASSISTANCE. Il trattamento di detti dati ha lo scopo di facilitare la nascita e lo sviluppo dei rapporti contrattuali che vincolano il richiedente e l Ente Assicurativo. I dati personali forniti potranno essere comunicati ad altri Enti Assicurativi o organismi pubblici relazionati con il settore assicurativo, con fini statistici, di lotta antifrode o agli effetti di coassicurazione o riassicurazione del rischio. La prestazione del consenso a detto trattamento risulta imprescindibile per la formalizzazione del rapporto contrattuale al quale fa riferimento il presente documento, non essendo possibile in assenza dello stesso. Il richiedente potrà esercitare i diritti di accesso, opposizione, rettifica e cancellazione dinanzi al Broker o dinanzi all Ente Assicurativo, nei termini previsti dalla normativa sulla protezione dei dati, dirigendo le sue comunicazioni alla sede sociale degli stessi. Del pari, il richiedente autorizza INTER PARTNER ASSISTANCE al trattamento dei suoi dati per l invio di informazioni su altri prodotti assicurativi commercializzati dalla Compagnia e per la cessione degli stessi, con la stessa finalità, ad altre Società del Gruppo. Nel caso non voglia ricevere informazioni promozionali da INTER PARTNER ASSISTANCE o dalle Società del gruppo, può indicarlo spuntando la seguente casella: c. Il rifiuto dell autorizzazione al suddetto trattamento non impedirà la formalizzazione del rapporto contrattuale. Pagina 7 di 7

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