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1 La riproduzione animale - La riproduzione animale 1

2 Ambito: Specie Bovina Equina Suina Ovina Caprina Cunicola Inseminazione naturale: Monta privata / pubblica - stazioni di monta equina Inseminazione artificiale: Centri di produzione raccolta preparazione controllo confezionamento distribuzione (fresco e refrigerato) Recapiti Requisiti dei riproduttori Pratica dell inseminazione artificiale Embrioni: Gruppi di raccolta Centri di produzione raccolta ovociti fecondazione in vitro trattamento congelamento conservazione distribuzione Recapiti Requisiti dei riproduttori Pratica dell impianto degli embrioni Certificazioni: interventi fecondativi e impianti embrionali Normativa quadro legislativo nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91 requisiti sanitari riproduttori raccolta sperma raccolta embrioni animali donatori (embrioni ovociti) Approccio alle tecniche di campionamento per i controlli sanitari Descrizione strumentario - La riproduzione animale 2

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4 Normativa riguardante la riproduzione animale Anno Normativa Argomento 1929 Legge 1366 Prima legge organica sulla riproduzione animale 1938 D. M. Ordinanza relativa alla fecondazione artificiale degli animali 1952 Legge n Norme per la fecondazione artificiale animale 1954 D. P. R. n. 320 art. 29 Regolamento di polizia veterinaria 1958 D. P. R. n Norme di attuazione della L. n Legge n. 126 Riproduzione bovina 1974 Legge n. 74 Istituzione della figura dell Operatore pratico di F. A D. M. n. 97 Disciplina import/export animali, seme, embrioni 1988 Dir. C. E. n. 407 Scambi sperma surgelato bovino 1989 Dir. C. E. n. 556 Scambi embrioni 1991 Legge n. 30 Disciplina riproduzione animale 1992 D. P. R. n. 226 Regolamento di esecuzione della direttiva 88/407/C.E D. P. R. 241 Regolamento di esecuzione della direttiva 89/556/C.E Dec. n. 172 Regolamento di esecuzione della L. n D. G. Reg. n Procedure di applicazione Dec. n. 172 per il Piemonte 1998 Dec. n. 327 Modifiche Dec. n. 172 (vaccino deleto GE/test elisa) 1999 L. 280 Modifiche L. 30 (aggiornamento sanzioni) 2000 Dec. n. 403 Nuovo regolamento di esecuzione della L. n Circ /AG/49 Requisiti sanitari ancora validi quelli indicati nel Dec. n La riproduzione animale 4

5 Decreto 19 luglio 2000 n. 403 Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale Capo I MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE Capo II STAZIONI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA PUBBLICA Capo III INSEMINAZIONE ARTIFICIALE Capo IV EMBRIONI Capo V CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI Capo VI VIGILANZA E CONTROLLI Capo VII IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME E MATERIALE DA RIPRODUZIONE Capo VIII NORME FINALI - La riproduzione animale 5

6 Capo I - MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE Art. 1 Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi - Equini: monta naturale privata regolata dalle stesse norme della monta naturale pubblica Art. 2 Monta naturale pubblica: autorizzazioni - Autorizzazione regione competente Dati anagrafici richiedente Ubicazione Elenco riproduttori (n, specie e razza) - Codice univoco nazionale - Autorizzazione valida per 5 anni - Equini: monta + raccolta seme e inseminazione, dati anagrafici richiedente veterinario garante Art. 3 Requisiti delle stazioni di monta pubblica - Condizione per l autorizzazione: strutture adeguate, misure igieniche e sanitarie (vedi procedure Regione punto 4.2), gestore con istruzione secondaria, personale qualificato (?) - Equini per l inseminazione artificiale: (certificazione asl) strutture adeguate per prelievo e preparazione seme fresco, misure igieniche e sanitarie, veterinario garante, benessere animale, personale idoneo (?) Art. 4 Requisiti dei riproduttori maschi - Identificazione (BO, BU, OV, CA, SU: 317/96; EQ: Libretto, tatuaggio,l. G., Piemonte schede segnaletiche profilassi AIE) - Certificazioni sanitarie ( All. 6 DM 172/94) Art. 5 Riproduttori equini di interesse locale Art. 6 Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica - Registrazione delle fecondazioni su moduli regionali: data, razza, matricola e, generalità proprietario - CIF - - Registro: specie, razza, matricola - Rilasciare certificazione fecondazione - Conservare i moduli per 3 anni - Uniformarsi alle disposizioni di profilassi e polizia sanitaria - Denunciare manifestazioni patologiche - Conservare le certificazioni sanitarie (art.4) - Non mantenere interi in età fertile non autorizzati - No altri animali a meno che non siano tenuti separati - No attrezzi per refrigerazione, congelamento e trattamento seme - La riproduzione animale 6

7 Capo II - STAZIONI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA PUBBLICA Art. 7 Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni - Autorizzazione regione competente Dati: gestore, veterinario Ubicazione - Codice univoco nazionale - Autorizzazione valida per 5 anni - Si può gestire assieme sia una stazione di monta naturale che di inseminazione artificiale Art. 8 Requisiti delle stazioni di inseminazione artificiale - Condizione per l autorizzazione: strutture adeguate, misure igieniche e sanitarie, gestore con istruzione secondaria, personale qualificato (vedi art. 3) - Locali e attrezzature adatti alla conservazione del seme refrigerato e congelato - Locali idonei: - per visita ante fecondazione ed eventuale terapia, - per inseminazione - Assistenza veterinaria - Benessere animale Art. 9 Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale - Registrazione delle fecondazioni su moduli regionali: data, razza, matricola e, generalità proprietario - Rilasciare certificazione fecondazione al proprietario della - Conservare i moduli per 3 anni - Uniformarsi alle disposizioni di profilassi e polizia sanitaria - Comunicare alla regione sostituzione veterinario garante - Denunciare, anche tramite il veterinario, manifestazioni patologiche sulle - Rendere pubbliche le tariffe - Non mantenere interi in età fertile non autorizzati - No altri animali a meno che non siano tenuti separati - Tenere un registro cronologico carico/scarico distinto tra seme refrigerato e congelato - La riproduzione animale 7

8 Capo III - INSEMINAZIONE ARTIFICIALE Art. 10 Impianti per l inseminazione artificiale - Centri produzione: raccolta, preparazione, controllo, confezionamento, distribuzione (per il fresco e refrigerato anche a allevatori e veterinari direttamente) (equini inseminazione) Centri genetici equiparati come raccolta e controllo Centri equini anche inseminazione fattrici (Art. 2 comma 5. Art. 3 comma 2) Suini vedi art Recapiti: conservazione e distribuzione seme congelato ( da centri produzione seme) + embrioni ( da centri produzione embrioni) Art. 11 Centri di produzione: autorizzazioni - Autorizzazione regione competente Dati: gestore, veterinario Ubicazione + descrizione impianti Elenco dei recapiti collegati Razza e specie dei riproduttori Organizzazione tecnico commerciale produzione e distribuzione Codice univoco nazionale (vedi Procedure per l applicazione punto 7 - Art. 12 Requisiti dei centri di produzione dello sperma - Direzione sanitaria di un veterinario - Certificato ASL in cui risulti siano garantiti igiene e sanità - Locale stabulazione - Locale prelievi - Locale sterilizzazione attrezzature - Locale conservazione seme - Servizi igienici - Recinzione - Sorveglianza accesso - Personale tecnicamente preparato - Equini: distinzione prelievi/inseminazioni + locale per visita ante fecondazione (vedi art 8) Art. 13 Obblighi dei centri di produzione dello sperma - No coabitazione tra specie diverse se non separate - Detenere solo riproduttori autorizzati alla monta - Uniformarsi alle prescrizioni sanitarie, denunciare patologie, seguire norme sanitarie - Comunicare alla regione sostituzione veterinario responsabile - Tariffe pubbliche - Registro con annotazioni per ogni riproduttore : specie, razza, età, identificazione, malattie, vaccinazioni, controlli seme - Registro produzione dosi giornaliere - Registro carico/scarico seme (fresco, refrigerato, congelato) prodotto e proveniente da altri centri - Distribuire il seme in contenitori sigillati e identificati - Sottoporre il seme a controlli qualitativi (art. 37) - Rilasciare documentazione sulla qualità (art. 37) e sull identità - Suini: dosi eterospermatiche (identificazione dei 2 maschi) - La riproduzione animale 8

9 Art. 14 Recapiti: autorizzazioni - Autorizzazione regione competente Dati: richiedente o legale rappresentante Ubicazione + descrizione fabbricati Elenco dei centri di produzione seme e embrioni gruppi raccolta embrioni Organizzazione distribuzione - Codice ( Procedure per l applicazione punto 7) Art. 15 Requisiti dei recapiti - Diretti da un esperto zootecnico (diploma di scuola superiore o universitario) - Appositi locali (azoto, servizi igienici, contenitori) Art. 16 Obblighi dei recapiti - Materiale conservato e distribuito proveniente solo da centri e gruppi raccolta collegati. Consentito il passaggio di materiale solo tra recapiti collegati a stessi centri o gruppi - Registro cronologico carico (provenienza) scarico (allevatori s/e, veterinari s/e, operatori s) - Comunicare alla regione ogni 3 mesi n dosi distribuite (riproduttore, operatore, allevamento) - Prezzi pubblici - Distribuire direttamente anche a domicilio - Ogni vendita deve essere corredata da un documento (o fattura) - Divulgare informazioni - Consentire accesso personale vigilanza Art. 17 Impiego dell inseminazione artificiale nell ambito aziendale: suini - Consentita la FA con seme fresco a scrofe della medesima azienda - Locali e attrezzature adeguate (prelievo, preparazione, conservazione) - Riproduttori idonei alla monta naturale - Rispetto norme sanitarie - Personale per la I. A. (Art 21: Veterinario o Operatore pratico) - La regione può pretendere veterinario responsabile (p. e Piemonte: Procedure per l applicazione punto 5.4) Art. 18 Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi - Iscritto alla sezione riproduttori maschi L. G. o in un registro dei suini riproduttori - Essere ammesso o aver superato positivamente la prova di valutazione genetica - Identificazione (BO, BU, OV, CA, SU: 317/96; EQ: Libretto, tatuaggio,l. G., Piemonte schede segnaletiche profilassi AIE) - Certificato ascendenza (analisi gruppo sanguigno) - Certificazioni sanitarie (all. 7 DM 172/94) - 2 controlli sanitari annui (vedi art. 38) Art. 19 Inseminazione artificiale: altri requisiti - Riproduttore no monta naturale - Riproduttori giovani in prova spostati solo con certificazione sanitaria Art. 20 Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione - Prelievi direttamente in stalla - La riproduzione animale 9

10 Art. 21 Pratica dell inseminazione artificiale - Veterinari e Operatori pratici iscritti ad elenchi - Domande di iscrizione con: ambito territoriale impianti fornitori seme per operatori:dichiarazione dove verrà svolta l attività (proprio o altrui allevamento) autocertificazione idoneità ( L. 74/74) per veterinari iscrizione all Albo prof. - Codice univoco identificazione (vedi Procedure per l applicazione punto 8) - Rifornimento solo c/o recapiti autorizzati di seme di riproduttori approvati per l IA - CIF - No CIF per I. A. nei suini con seme fresco o refrigerato - 1 dose = 1 I.A. Art. 22 Materiale seminale nell allevamento - L allevatore può detenere in azienda materiale seminale per proprio uso - I. A. solo veterinario o operatore - La riproduzione animale 10

11 Capo IV - EMBRIONI Art. 23 Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni e oociti - Gruppi di raccolta: 1 o + tecnici, direzione veterinario Raccolta, trattamento, conservazione, trasferimento (!!!! Vedi artt 31 e 33) - Centri di produzione: strutture di laboratorio e personale qualificato Raccolta ovociti, fecondazione in vitro, trattamenti, congelamento, conservazione, distribuzione tramite recapiti Art. 24 Gruppi di raccolta: autorizzazioni - Autorizzazione regione competente Dati: gestore, veterinario Indicazione specie trattate Indicazione attrezzature Ubicazione e descrizione locali - Codice univoco nazionale (?) - Regioni possono revocare autorizzazione Art. 25 Centri di produzione: autorizzazioni - Autorizzazione regione competente Dati: gestore, veterinario Indicazione specie trattate Organizzazione tecnico commerciale Modalità certificazione embrioni prodotti Ubicazione + descrizione impianti - Codice univoco nazionale (vedi Procedure per l applicazione punto 7) - Regioni possono revocare autorizzazione Art. 26 Requisiti dei gruppi di raccolta - Direzione veterinaria per prelievi, trattamento, immagazzinaggio - Strutture fisse o mobili con area di lavoro- microscopio congelatore Locale trattamento separato da raccolta Locale pulizia sterilizzazione - Laboratorio mobile sempre collegato con uno fisso - Certificato sanitario (all. A direttiva C.E. 89/556) Art. 27 Requisiti dei centri di produzione degli embrioni - Direzione veterinaria per prelievi, trattamento oociti, trattamento, conservazione embrioni - Certificato sanitario (all. A direttiva C.E. 89/556) - Personale competente: disinfezione igiene - profilassi - Strutture fisse o mobili Locale trattamento separato da raccolta Locale pulizia sterilizzazione Non in zona infetta - Laboratorio mobile sempre collegato con uno fisso - La riproduzione animale 11

12 Art. 28 Obblighi per i gruppi di raccolta degli di embrioni - Uniformarsi alle norme sanitarie (all. 9 DM 172/94) - Comunicare alla regione sostituzione veterinario responsabile - Registro carico/scarico e. raccolti, impiantati e immagazzinati presso di se o in allevamento - Conservare embrioni in contenitori sigillati e identificati (n id. gruppo raccolta data raccolta specie, razza, identificativo donatori) - Se ci sono più embrioni devono provenire dallo stesso intervento fecondativo - In caso di vendita o di raccolta per conto terzi rilasciare documento accompagnante gli embrioni con: dati identificativi partita, specie, razza, identificativo - A richiesta dell acquirente inoltre anche caratteristiche qualitative (v Art. 37 comma 2) - Certificare trasferimento con dati (data, specie, razza, identificativo e proprietario ) - Non operare in zona infetta - Sterilizzazione attrezzature che vengono a contatto con embrioni e animali e contenitori (!) Art. 29 Obblighi per i centri di produzione di embrioni - Uniformarsi alle norme di profilassi e polizia veterinaria e sanitarie (all. 9 DM 172/94) - Comunicare alla regione sostituzione veterinario responsabile - Annotare per ogni donatrice dati e stato sanitario (se animale vivo) - Registro di laboratorio: n. inseminazioni in vitro embrioni prodotti seme utilizzato - Registro carico/scarico embrioni prodotti e venduti - In caso di vendita o di raccolta per conto terzi rilasciare documento accompagnante gli e. con: dati identificativi partita, specie, razza, identificativo - Se ci sono più embrioni devono provenire dallo stesso intervento fecondativo - A richiesta dell acquirente inoltre anche caratteristiche qualitative (v Art. 37 comma 2) - Obblighi e requisiti come per recapiti, autorizzazione se distribuiscono direttamente - Sterilizzazione attrezzature state a contatto con ovaie (possono essere adibite solo a ciò) Art. 30 Requisiti degli embrioni - Ovocita da iscritta L. G. e seme da riproduttore autorizzato (escluso razze autoctone) - Donatori che soddisfino requisiti sanitari - Animali che provengano da zone non infette o da non abbattute per profilassi (LBE!) Art. 31 Pratica dell impianto degli embrioni - Veterinari iscritti ad elenchi - Domande di iscrizione con: recapiti fornitori embrioni iscrizione all Albo prof. - Rifornimento solo c/o recapiti autorizzati di seme di riproduttori approvati - Mantenere in buono stato di conservazione - Certificare l intervento Art. 32 Embrioni nell allevamento - L allevatore può detenere e. prelevati in azienda o acquistati presso un recapito Deve conservare in locale separato con documentazione (Art. 16 e Art. 28) Può cedere embrioni accompagnati con documentazione - Solo veterinario può impiantare - La riproduzione animale 12

13 Capo V CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI E DEGLI IMPIANTI EMBRIONALI Art. 33 Certificazione degli interventi fecondativi - Monta naturale pubblica, inseminazione artificiale e impianti embrioni devono essere certificati Identificazione, indicazione partita seme, identificazione, data intervento, nome e numero codice responsabile certificazione - Responsabile della certificazione: veterinario o operatore pratico in caso di I. A. o veterinario in caso di embrioni, gestore stazione per monta naturale pubblica, allevatore per monta naturale privata - Monta naturale privata: registrare tutti gli atti su apposito registro aziendale - Le regioni possono richiedere le certificazioni - Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati e del registro aziendale con opportuna documentazione riepilogativa Art. 34 Moduli e registri - Devono essere conformi a quanto stabilito dal Ministero politiche agricole - Sono a carico del richiedente - Per l allevatore della fattrice si conservano fino alla vendita o allo svezzamento del redo Art. 35 Flusso delle informazioni - Trasmettere una parte della documentazione alle APA entro 60 gg - Le APA elaborano e trasmetto ogni 90 gg alle regioni competenti, all AIA o a chi detiene i LL. GG. o i registri anagrafici - Le regioni inviano entro il 120 gg di ogni anno al Ministero politiche agricole che provvederà direttamente o tramite AIA alle elaborazioni e diffusione - La riproduzione animale 13

14 Capo VI VIGILANZA E CONTROLLI Art. 36 Vigilanza - Ministero politiche agricole, Ministero sanità, regioni, ASL - Titolari di allevamenti stazioni di monta e inseminazione, centri di produzione seme e embrioni, recapiti e gruppi raccolta embrioni devono: consentire ispezioni, mostrare documentazione Art. 37 Controlli di qualità - Seme, dopo scongelamento: - concentrazione motilità progressiva % - Embrioni, prima del congelamento: - stadio sviluppo classe qualitativa, curva di congelamento e scongelamento - Organo di controllo del Ministero politiche agricole: Istituto L. Spallanzani - Settimanalmente i centri di produzione seme trasmettono all istituto di cui sopra con n di dosi di seme prodotte, introdotte, importate suddivise per riproduttore e partita Art. 38 Controlli sanitari - Sopralluogo ASL in collaborazione con II. ZZ. SS almeno 1 volta all anno a: - stazioni di monta pubblica recapiti all. suini I. A. 2 volte all anno a: centri produzione seme, gruppi raccolta e produzione embrioni - Visita e accertamenti sanitari su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione (!!!) Art. 39 Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme - No commercializzazione se non ci sono i requisiti qualitativi e sanitari del materiale o dei riproduttori - Distruzione nei centri di produzione alla presenza di rappresentanti regionali e Ass. All. o di chi detiene i LL. GG. o i registri anagrafici di razza o specie - Devono essere informati i centri di produzione, i recapiti, i gruppi di raccolta, la regione. - La riproduzione animale 14

15 Capo VII IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME E MATERIALE DA RIPRODUZIONE Art. 40 Requisiti del bestiame e del materiale seminale ( e embrioni) e controlli - Normativa comunitaria - Paesi terzi: requisiti di reciprocità con C. E. - Controlli zootecnici: Ministero politiche agricole - Seme e embrioni C. E. o paesi terzi devono passare da centri di produzione per i controlli qualitativi Capo VIII NORME FINALI Art Eventuale adeguamento regioni entro 6 mesi Art Ministero politiche agricole: moduli per certificazioni - Ministero sanità: requisiti sanitari Art Abrogazioni: DM 172/94 - La riproduzione animale 15

16 Requisiti sanitari dei riproduttori maschi adibiti alla monta naturale pubblica: ex allegato 6 DM 172/94 Bovini: - provenire da allevamenti ufficialmente indenni da TUBERCOLOSI ufficialmente indenni da LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA ufficialmente indenni da - essere stati sottoposti (*) ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : TUBERCOLOSI LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA TRICOMONIASI RINOTRACHEITE BOVINA Bufalini: - provenire da allevamenti ufficialmente indenni da TUBERCOLOSI ufficialmente indenni da - essere stati sottoposti (*) ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : TUBERCOLOSI LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA TRICOMONIASI RINOTRACHEITE BOVINA Equini: - essere stati sottoposti ad (*) accertamenti diagnostici con esito negativo per : ANEMIA INFETTIVA ARTERITE VIRALE ENCEFALITE VIRALE MORBO COITALE MALIGNO MORVA METRITE EQUINA CONTAGIOSA RINOPOLMONITE INFETTIVA Ovini e caprini: - provenire da allevamenti ufficialmente indenni da - essere stati sottoposti (*) ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : AGALASSIA CONTAGIOSA ARTRITE-ENCEFALITE VIRALE della CAPRA SCRAPIE VISNA-MAEDI ABORTO ENZOOTICO Suini: - provenire da allevamenti indenni da ufficialmente indenne da PESTE SUINA CLASSICA senza manifestazioni cliniche, sierologiche o virologiche di AUJESZKY liberi da divieti per: PESTE SUINA AFRICANA MALATTIA DI TESCHEN AFTA EPIZOOTICA - essere stati sottoposti (*) ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : PESTE SUINA CLASSICA AUJESZKY (*) 1 volta all anno - La riproduzione animale 16

17 Requisiti sanitari dei riproduttori maschi destinati ad un centro di produzione dello sperma Ex all 7 DM 172/94 Bovini: - provenire da un centro genetico o da allevamenti: ufficialmente indenni da TUBERCOLOSI ufficialmente indenni da LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA ufficialmente indenni da - essere stati sottoposti ad accertamenti diagnostici (*) con esito negativo per : TRICOMONIASI TUBERCOLOSI LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA RINOTRACHEITE BOVINA DIARREA VIRALE BOVINA - essere sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno 30 gg durante il quale essere sottoposti ad accertamenti diagnostici (*) con esito negativo per : CAMPILOBATTERIOSI TRICOMONIASI RINOTRACHEITE BOVINA - subire un trattamento contro la LEPTOSPIROSI - non presentare sintomi clinici - no AFTA EPIZOOTICA raggio 10 Km - essere indenni da almeno 3 mesi da AFTA EPIZOOTICA E - no BVD, ESB, FCM, LBE, PB, PPC, IBR, TBC (*) Ripetere 1 volta all anno escluso BVD Bufalini: - provenire da un centro genetico o da allevamenti: ufficialmente indenni da TUBERCOLOSI ufficialmente indenni da - essere stati sottoposti ad accertamenti diagnostici (*) con esito negativo per : TUBERCOLOSI RINOTRACHEITE BOVINA DIARREA VIRALE BOVINA - essere sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno 30 gg durante il quale essere sottoposti ad accertamenti diagnostici (*) con esito negativo per : CAMPILOBATTERIOSI TRICOMONIASI RINOTRACHEITE BOVINA - subire un trattamento contro la LEPTOSPIROSI - non presentare sintomi clinici - no AFTA EPIZOOTICA 10 km - no BLUE TONGUE,CLAMIDIA, BVD, FEBBRE VALLE RIFT, FEBBRE Q, LEPTO, LBE, PB, PIROPLASMOSI. PPC, IBR. (*) Ripetere 1 volta all anno escluso BVD - La riproduzione animale 17

18 Equini: - essere sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno 30 gg - essere stati sottoposti (*) ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : ANEMIA INFETTIVA ARTERITE VIRALE ENCEFALITE VIRALE MORBO COITALE MALIGNO MORVA METRITE EQUINA CONTAGIOSA RINOPOLMONITE INFETTIVA - non presentare sintomi clinici - provenire da una stazione di isolamento indenne da almeno 30 gg dalle malattie di cui sopra più la PESTE EQUINA e la S. ABORTUS EQUI (*) Ripetere 1 volta all anno Ovini e caprini: - provenire da allevamenti ufficialmente indenni da - essere sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno 30 gg - essere stati sottoposti ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : AGALASSIA CONTAGIOSA ARTRITE-ENCEFALITE VIRALE della CAPRA SCRAPIE VISNA-MAEDI ABORTO ENZOOTICO - non presentare sintomi clinici - no AFTA EPIZOOTICA 10 Km - essere indenni da almeno 3 mesi da AFTA EPIZOOTICA E - essere indenni da almeno 30 gg da:aborto ENZOOTICO, ADENOMATOSI POLMONARE, AGALASSIA CONTAGIOSA, CAEV, BLUE TONGUE, PESTE PICCOLI RUMINANTI, SCRAPIE, VAIOLO, VISNA MAEDI Suini: - provenire da allevamenti indenni da ufficialmente indenne da PESTE SUINA CLASSICA senza manifestazioni cliniche, sierologiche o virologiche di AUJESZKY liberi da divieti per: PESTE SUINA AFRICANA MALATTIA DI TESCHEN AFTA EPIZOOTICA - essere stati sottoposti ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : PESTE SUINA CLASSICA - essere sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno 30 gg durante il quale essere sottoposti ad accertamenti diagnostici con esito negativo per : PESTE SUINA CLASSICA AFTA EPIZOOTICA AUJESZKY - subire un trattamento contro la LEPTOSPIROSI - non presentare sintomi clinici - no AFTA EPIZOOTICA e PESTE SUINA10 km - essere indenni da almeno 3 mesi da AFTA EPIZOOTICA E - essere indenni da almeno 30 gg da: AUJESZKY, PESTE SUINA AFRICANA, PESTE SUINA CLASSICA, MALATTIA DI TESCHEN, MALATTIA VESCICOLARE - Test ELISA/GE per AUJESZKY TUTTI GLI ANIMALI CHE NON RIENTRANO NEI PARAMETRI SANITARI SOPRA ELENCATI NON POSSONO ESSERE AMMESSI O SE GIA PRESENTI DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE ALLONTANATI DAL CENTRO DI PRODUZIONE - La riproduzione animale 18

19 Requisiti sanitari per la raccolta dello sperma Ex All. 8 DM 172/94 Il materiale seminale deve provenire da animali: - senza sintomatologia - soggiornino da almeno 30 gg in un centro riconosciuto - non ammessi alla monta naturale - no AFTA - soggiornino in centri indenni da BOVINI : AFTA EPIZOOTICA, BVD, ESB, FCM, LBE, PB, PPC, IBR, TBC SUINI : AFTA EPIZOOTICA,, PESTE SUINA AFRICANA, PESTE SUINA CLASSICA, MALATTIA DI TESCHEN, MALATTIA VESCICOLARE BUFALI : AFTA EPIZOOTICA,, BLUE TONGUE,CLAMIDIA, BVD, FEBBRE VALLE RIFT, FEBBRE Q, LEPTO, LBE, PB, PIROPLASMOSI. PPC, IBR,.TRICOMONIASI, TUBERCOLOSI, VIBRIOSI GENITALE EQUINI : ANEMIA INFETTIVA, ARTERITE VIRALE, ENCEFALITE VIRALE, MORBO COITALE MALIGNO, MORVA, METRITE EQUINA CONTAGIOSA, RINOPOLMONITE INFETTIVA, SALMONELLOSI (S. abortus equi), PESTE EQUINA OVINI CAPRINI : ABORTO ENZOOTICO, ADENOMATOSI POLMONARE, AFTA EPIZOOTICA, AGALASSIA CONTAGIOSA, CAEV, BLUE TONGUE, PESTE PICCOLI RUMINANTI, SCRAPIE, VAIOLO, VISNA MAEDI Requisiti sanitari per la raccolta e il trattamento degli embrioni Ex All 9 DM 172/94 - Agente criogeno nuovo - Embrione lavato 10 volte con diluizioni 1:100 cambiando le micropipette sterili - Integrità e nettezza della zona pellucida dopo l ultimo lavaggio - Confezionati in recipienti sterili contrassegnati - Conservati sotto il controllo del veterinario responsabile a disposizione del veterinario ufficiale - Analisi dei liquidi di lavaggio e embrioni disgregati e ovociti non fecondati per ricerche virali e batteriche Requisiti sanitari degli animali donatori di embrioni Ex All 10 DM 172/94 - essere stati per 6 mesi in un allevamento che rispettino i requisiti di cui sopra - La riproduzione animale 19

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