Contratto di Assicurazione. Homeaway Vacanza Sicura

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1 Contratto di Assicurazione Homeaway Vacanza Sicura Mod. TAD 161/2 - Ed. 03/2011

2 INFORMATIVA pag. 1/1 INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA Gentile Cliente, il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Ai sensi dell art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che: - consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale. - Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, Milano. - Iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate Mod. TAD161/2; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni all art. Premio. - la vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione Viaggi di durata inferiore ad un mese e, pertanto, La informiamo che alla presente Polizza potrebbe non applicarsi, a seconda dei casi, il sopra menzionato diritto di recesso se si tratta di Polizza di assicurazione legata ad un viaggio di breve durata. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia SpA - Servizio Clienti - Piazza Trento 8, Milano. Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, Milano - fax n e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Il rappresentante legale Paolo Frapiccini

3 pag. 1/11 INDICE pag. DEFINIZIONI NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE SEZIONE III - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO LOCAZIONE SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO SEZIONE V - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO SEZIONE VI - ASSICURAZIONE DI NON CONFORMITÀ DELL IMMOBILE LOCATO SEZIONE VII - ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE PER ATTI DISONESTI O FRAUDOLENTI COME RICHIEDERE ASSISTENZA

4 pag. 2/11 La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata contestualmente alla prenotazione della locazione e solo se ne è stato pagato il relativo premio come risultante dalla di conferma ricevuta da DEFINIZIONI GENERALI ASSICURATO: la persona fisica, residente in Italia, Cliente della Società Contraente che, a fronte di un viaggio, sceglie di aderire alla presente Polizza per sé e per gli altri eventuali partecipanti al viaggio, purché anch essi residenti in Italia e purché sia stato corrisposto il relativo premio. Per l Assicurazione di non conformità dell immobile locato e per l Assicurazione per - dite pecuniarie per atti disonesti o fraudolenti, per Assicurato s intende solo la persona fisica, residente in Italia, che ha corrisposto la caparra e/o il saldo. CONTRAENTE: Homeaway UK limited con sede in Hythe House, 200 Shepherds Bush Road, Londra, W6 7NL, Regno Unito. EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato n del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. FRANCHIGIA: l importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. GARANZIA: l'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio. LOCAZIONE: il contratto di durata non superiore a 90 giorni, avente per oggetto un immobile destinato al soggiorno di viaggio; il concetto di affitto è equiparato a quello di locazione. MASSIMALE: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste. POLIZZA: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato. PREMIO: la somma dovuta ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell assicurazione. PRESTAZIONI: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa. SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SCOPERTO: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato. STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. VIAGGIO: il periodo di tempo compreso tra la consegna e il rilascio dell unità immobiliare presa in locazione. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI Ai sensi di quanto disposto dall art del C.C., all Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l inadempimento quale omissione dolosa. Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti. Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all Art C.C. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato, ha sostenuto le spese. Art. 7. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 8. PREMIO Il premio per ciascun immobile preso in locazione per il soggiorno di vacanza ed espresso in tasso, è pari 7% sul valore complessivo della locazione. Il premio è così ripartito: - R18 Assistenza: tasso dello 0,89% Aliquota d imposta 10,00%; - R 02 Malattia: tasso dello 0,61% Aliquota d imposta 2,50%; - R 16 Perdite Pecuniarie: tasso del 5,31% Aliquota d imposta 21,25%; - R 13 RC Generale: tasso dello 0,19% Aliquota d imposta 22,25%. Art. 9. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell Assicurato. SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato stesso. MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza. SINISTRO: l evento per il quale è prestata l assicurazione CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 10. OGGETTO E OPERATIVITÀ Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni che Europ Assistance si impegna ad erogare qualora l Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.

5 pag. 3/11 PRESTAZIONI 1. Rientro sanitario Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l aereo sanitario; - l aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall Assicurato. Nel caso in cui l Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. In caso di decesso dell'assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all aeroporto e/o stazione più vicina al luogo di sepoltura nel Paese di residenza. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma. Europ Assistance terrà a proprio carico le ulteriori spese sostenute successivamente al rientro della salma per l acquisto dell urna o della bara, fino ad un massimo di Euro 1.500,00. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l eventuale recupero della salma; - tutti i casi in cui l Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l Assicurato è ricoverato. 2. Rientro con un familiare assicurato Qualora, nell organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l assistenza sanitaria all Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di soggiorno del familiare. 3. Rientro degli altri assicurati Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti. 4. Viaggio di un familiare Qualora l Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato. Europ Assistance terrà a proprio carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare conviventi per un massimo di Euro 80,00 per un massimo di 7 notti. 5. Accompagnamento dei minori Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l Assicurato in viaggio si trovasse nell impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di soggiorno del familiare accompagnatore. 6. Rientro dell assicurato convalescente Qualora, lo stato di salute dell Assicurato non gli permettesse di rientrare alla propria residenza con il proprio veicolo e nessuno dei passeggeri fosse in grado di guidare al suo posto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, e gli fornirà un autista che riporterà il veicolo dell Assicurato ed eventuali passeggeri in viaggio con lui, alla residenza dello stesso usando l itinerario più breve. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di carburante, di pedaggio le spese di hotel e di ristorazione degli eventuali passeggeri. 7. Rientro anticipato Qualora l Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato. Nel caso in cui l Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso. Sono esclusi dalla prestazione: - i casi in cui l Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Obblighi dell Assicurato: L Assicurato dovrà fornire entro 30 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale. 8. Rientro anticipato al domicilio in caso di sinistro Qualora l Assicurato in viaggio dovesse rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio, allagamento, contatterà la Struttura Organizzativa che provvederà a fornire all Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe, o uno aereo di classe economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del biglietto. Esclusioni La prestazione non è operante: - se l Assicurato non può fornire informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro a casa e non presenta un'ade-

6 pag. 4/11 guata documentazione relativamente agli stessi. Tali informazioni saranno successivamente, e a richiesta di Europ Assistance, documentate. - per sinistri dovuti a guasti di rubinetti o di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell Assicurato. Obblighi dell Assicurato L Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono. 9. Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all estero Qualora l Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, trovandosi all estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto. 10. Anticipo spese di prima necessità Qualora l Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio e/o una malattia, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00. Nel caso l ammontare delle fatture superasse l importo complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. Sono esclusi dalla prestazione: - i trasferimenti di valuta all estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato; - i casi in cui l Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione; - i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance. Obblighi dell Assicurato: L Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. L Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. 11. Anticipo cauzione penale all estero Qualora l Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell Assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro ,00. L importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro ,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie. Sono esclusi dalla prestazione: - i trasferimenti di valuta all estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato; - i casi in cui l Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione; - i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance. Obblighi dell Assicurato: L Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. L Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. 12. Segnalazione di un legale all estero Qualora l Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali. Sono esclusi dalla prestazione - tutti i costi derivanti dall intervento del legale rimarranno a totale carico dell Assicurato. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance. 13. Invio di messaggi urgenti Qualora l Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi. 14. Prolungamento del soggiorno Qualora le condizioni di salute dell Assicurato, come risultanti da certificato medico, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza in Italia nella data prestabilita e risultante dal titolo di viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà all eventuale prenotazione di un albergo per un accompagnatore che lo possa assistere. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese (pernottamento e prima colazione) per un massimo di 4 giorni dalla data stabilita per il rientro fino alla concorrenza di un importo massimo complessivo di Euro 80,00 al giorno, per sinistro e per anno. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione. Art. 11. ESTENSIONE TERRITORIALE La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. Si dividono in due gruppi: A) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia; B) tutti i Paesi del mondo. La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Ms Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tomga, Tuvalu, Vanuatu. Art. 12. ESCLUSIONI Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: - gare automobilistiche, motociclistiche o mo tonautiche e relative prove e allenamenti; - alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - dolo dell Assicurato o colpa grave; - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; - malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all inizio del viaggio; - espianto e/o trapianto di organi; - abuso di alcolici o psicofarmaci; - uso di stupefacenti e di allucinogeni; - tentato suicidio o suicidio; - sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilet-

7 pag. 5/11 tantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); - tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatti i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra. Art. 13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa. Art. 14. PERSONE NON ASSICURABILI Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. Art. 15. SEGRETO PROFESSIONALE L Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso. Art. 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Art. 17. DECORRENZA E DURATA L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del soggiorno alla data di fine dello stesso. La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi. SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INFORTUNIO: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. ISTITUTODICURA: l ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia. RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 18. OGGETTO Qualora l Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto all Art. Determinazione del massimale. Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all infortunio stesso. Massimale: i rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 30,00. Nei massimali indicati all art. Determinazione del massimale sono comprese: - le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato; - le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 500,00 per Assicurato. - le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato. Art. 19. ESTENSIONE TERRITORIALE La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. Si dividono in due gruppi: A) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia; B) tutti i Paesi del mondo. La polizza non è operante nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Art. 20. ESCLUSIONI Sono escluse dalla garanzia: - tutte le spese sostenute dall Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso; - le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); - le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio); - le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; - le spese di trasporto e/o trasferimento verso l Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell Assicurato. La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; - malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all inizio del viaggio; - infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); - espianto e/o trapianto di organi; - gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; - alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici

8 pag. 6/11 aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - dolo dell Assicurato; - abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall uso di stupefacenti e di allucinogeni; - tentato suicidio o suicidio. Art. 21. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale se-guendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri Rimborso Spese Mediche" e inviando via posta: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - Numero di Adesione; - le circostanze dell accaduto; - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell infortunio subito; - in caso di ricovero, copia conforme all originale della cartella clinica; - originali delle ricevute di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; - prescrizione medica per l eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del C.C. Art. 22. PERSONE NON ASSICURABILI Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. Art. 23. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste. Art. 24. SEGRETO PROFESSIONALE L Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso. Art. 25. DECORRENZA E DURATA L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del soggiorno alla data di fine dello stesso. La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi. Art. 26. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE Per la garanzia Rimborso Spese Mediche il massimale per Assicurato è di Euro ,00 ripartito in proporzione al numero dei partecipanti al viaggio. Per i sinistri avvenuti in Italia il massimale si intende ridotto a Euro 1.500,00 per ciascun partecipante al viaggio. SEZIONE III - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO LOCAZIONE DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia. RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 27. OGGETTO Qualora all Assicurato, a fronte dell annullamento della locazione da parte di tutti i partecipanti al viaggio, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, gli venisse addebitata una penale o una caparra, Europ Assistance rimborserà l importo di detta penale o caparra sino al limite dell importo definito all Art. Determinazione del Massimale per ciascuna pratica. La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per i seguenti casi: a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), incidente grave o decesso comunicato prima della data di partenza: - dell Assicurato; - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, o del Socio/Contitolare dell Azienda o studio associato; - della persona incaricata, durante il soggiorno: della cura di figli minori dell affittuario, purché che il suo nome sia indicato nella prenotazione del soggiorno; della cura di una persona handicappata purché che viva sotto lo stesso tetto dell affittuario, che sia il tutore legale e che il suo nome sia indicato nella prenotazione del soggiorno. In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico; b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; c) danni materiali che colpiscono la casa dell'assicurato in seguito ad incendio/furto che avvenga nelle 48 ore precedenti alla data di partenza o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, l aeroporto di partenza in Italia; e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio; f) complicazioni dovute alla gravidanza prima del 7 mese che causano la cessazione assoluta di tutte le attività professionali; g) contro-indicazioni per una vaccinazione; h) il cambiamento o la modifica delle date delle vacanze pagate all impiegato con l applicazione di uno scoperto del 20%, ad esclusione delle seguenti categorie socio-professionali: direttori di azienda, libere professioni, artigiani e intermediatori dello spettacolo. i) rifiuto di visto da parte delle autorità del paese di destinazione, purché l Assicurato, per lo stesso Paese, non abbia formulato in precedenza nessuna richiesta di visto alle Autorità e le stesse non l abbiano già rifiutata. Sarà richiesto un giustificativo emesso dall ambasciata. l) furto della carta d identità, del passaporto avvenuto il giorno della partenza, purché questi documenti siano indispensabili per il viaggio. m) attentato avvenuto entro le 48 ore precedenti alla data di inizio del soggiorno nel raggio di 100 chilometri dal luogo di villeggiatura. n) in deroga a quanto previsto al punto l) dell Art. Esclusioni, impedimento da parte delle Autorità Competenti a raggiungere il luogo dove è ubicato l immobile locato entro le quarantotto ore dall inizio del soggiorno, in seguito a: - barricate, - scioperi che impediscono la circolazione, - inquinamento, inondazione, incendio, un evento naturale o un epidemia,

9 pag. 7/11 verificatisi nel luogo dove è ubicato l immobile locato o in un raggio di cinque chilometri dallo stesso. Art. 28. ESTENSIONE TERRITORIALE Si intendono i Paesi la cui destinazione del viaggio è la seguente: A) Italia; B) Europa; C) Mondo. Art. 29. ESCLUSIONI Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da: a - infortunio, malattia o decesso dell Assicurato o di un familiare verificatosi anteriormente al momento della prenotazione; b - malattia preesistente alla prenotazione del viaggio o trattamento di cure estetiche; c - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche che comportino un ricovero inferiore ai 5 giorni; d - situazioni patologiche connesse alla gravidanza oltre il settimo mese; e - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; f - dimenticanza di una vaccinazione obbligatoria per recarsi nel Paese di destinazione. g - i casi in cui l'assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa; h - i casi in cui l'assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto g) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione. La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da: i - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; l - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; m - dolo dell Assicurato. Art. 30. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto indirizzato a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri Annullamento locazione": - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Adesione; - la causa dell'annullamento o della modifica; - luogo di reperibilità dell Assicurato. Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) dell art. Oggetto dell assicurazione, la denuncia dovrà inoltre riportare: - l'indirizzo ove sono reperibili tali persone; - il tipo di patologia; - l inizio e il termine della patologia. Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti: - in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; - in caso di ricovero, copia conforme all originale della cartella clinica; - in caso di decesso, il certificato di morte; - in caso di licenziamento, copia della lettera di licenziamento e del contratto di assunzione; - in caso di complicazioni durante lo stato di gravidanza, la copia degli esami eseguiti, del certificato medico e la copia della richiesta di astensione dall attività professionale; - in caso di incedente stradale, copia del CID e/o verbale dei vigili. - in caso di furto dei documenti di viaggio, copia della denuncia del furto e la documentazione attestante il rifacimento degli stessi; - copia della di conferma della prenotazione contenente anche le condizioni contrattuali della locazione ricevute con la medesima di conferma; - ricevute dell avvenuto versamento della caparra per l immobile locato; - la documentazione, qui non specificata, che possa essere ulteriormente richiesta da Europ Assistance al fine di indagini e verifiche. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 31. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO Europ Assistance rimborsa per intero la caparra che l Assicurato abbia versato al momento della prenotazione fino a concorrenza del massimale previsto all art. Determinazione del massimale, per ciascuna pratica. Art. 32. DECORRENZA E DURATA L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di prenotazione dell immobile locato per il soggiorno di vacanza, di durata non superiore a 90 giorni consecutivi, alla data di inizio soggiorno. Art. 33. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE Per la garanzia Spese di annullamento Locazione il massimale è il valore della caparra versata che comunque non potrà mai essere superiore ad Euro ,00 per sinistro. SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INFORTUNIO: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. MALATTIA: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio. MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia. RICOVERO: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 34. OGGETTO Qualora l'assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di: - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali; - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione Rientro Anticipato in base alla condizioni contrattuali; Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduto calcolato come specificato nell Art. "CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO". La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio e così come previsto dalla polizza all Art. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE. Art. 35. ESTENSIONE TERRITORIALE Si intendono i Paesi la cui destinazione del viaggio è la seguente: A) Italia; B) Europa C) Mondo. Art. 36. ESCLUSIONI Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da: - infortuni subiti nel corso di gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; - alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - dolo dell'assicurato o colpa grave; - abuso di alcolici o psicofarmaci; - uso di stupefacenti e di allucinogeni; - tentato suicidio o suicidio; - malattie preesistenti al momento della decorrenza della garanzia; - stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti; - malattie nervose e mentali;

10 pag. 8/11 - malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio. Art. 37. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Successivamente all'interruzione del viaggio l'assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri) oppure oppure dandone avviso scritto indirizzato a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano - evidenziando sulla busta l'ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio) ed indicando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Adesione; - la causa dell'interruzione del viaggio; - copia della di conferma della prenotazione contenente anche le condizioni contrattuali della locazione ricevute con la medesima di conferma; - ricevute dell avvenuto versamento della caparra per l immobile locato. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 38. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO Europ Assistance calcolerà il rimborso giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale del soggiorno come risultante dal contratto di locazione, per il numero di giorni previsti inizialmente e proporzionalmente al numero delle persone partecipanti al viaggio e che hanno lasciato il luogo di soggiorno insieme all Assicurato. Il calcolo dei giorni verrà fatto a partire dal giorno successivo a quello dell evento che ha dato origine alla garanzia, fino alla data di fine soggiorno. Art. 39. DECORRENZA E DURATA L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del soggiorno alla data di fine dello stesso. La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi. Art. 40. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE Per la presente Sezione la parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo del valore del viaggio e comunque non potrà mai essere superiore ad Euro ,00 per locazione prenotata. SEZIONE V - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE RISARCIMENTO: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro. SCOPERTO: percentuale dell importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell Assicurato. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 41. OGGETTO Europ Assistance tiene indenne l'assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale e/o di natura contrattuale. La garanzia è prestata, nei limiti del massimale indicato all art. Determinazione del massimale. L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione vale inoltre per: - la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50; - la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 78,00 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai cani la garanzia è operante a condizione che: a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida. - la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli; - le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio; - la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo; - l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande. L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da: - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Art. 42. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché gli iscritti contemporaneamente al viaggio; b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art. 43. ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia Responsabilità civile in viaggio, è valida in tutto il Mondo. Art. 44. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a. da furto; b. da incendio; c. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi; d. derivanti da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate; e. derivanti da navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a m. 7,50; f. derivanti da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni; g. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16 anno di età; h. imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative; i. causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell Assicurato o da lui detenute quando tali eventi si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all Assicurato; Sono inoltre esclusi i danni: l. alle cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; m. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; n. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Art. 45. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato dovrà effettuare, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art del Codice Civile, una denuncia - accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto

11 pag. 9/11 a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - R.C. in viaggio", inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Adesione; - descrizione dettagliata delle circostanze dell accaduto. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 46. PLURALITÀ DI ASSICURATI Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Art. 47. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 48. DECORRENZA E DURATA L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del soggiorno alla data di fine dello stesso. La durata massima della copertura è di 90 giorni consecutivi. Art. 49. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per periodo di validità della Polizza. R.C. Responsabilità Civile in viaggio SEZIONE VI - ASSICURAZIONE DI NON CONFORMITÀ DELL IMMOBILE LOCATO DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INDENNIZZO: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Massimali Per sinistro: ,00 con il limite per persona di: ,00 con il limite per danni a cose di: ,00 Art. 50. OGGETTO Europ Assistance rimborserà all Assicurato le perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo, come risultanti dal contratto di locazione in caso di non conformità dell immobile alla descrizione fatta sul sito Internet del Contraente, purché si rinunci completamente all occupazione dell immobile affittato nei casi in cui il giorno di arrivo: - si rilevino difetti o mancanza di servizi di tale portata che rendano impossibile il soggiorno nelle condizioni normali d uso; - si rilevino, l assenza o mancato funzionamento di servizi o apparecchi indicati nell'annuncio dell affitto che rappresentino un vero valore aggiunto all immobile locato e che siano risultati determinanti nella scelta dello stesso da parte dell Assicurato; - l Assicurato disponga di un contratto/accordo di locazione firmato dal proprietario e dal locatario; - l Assicurato abbia la ricevuta di pagamento della somma versata a titolo di caparra e/o saldo e la conferma da parte del proprio Istituto Bancario della bontà dell operazione eseguita; - l Assicurato non abbia versato l importo relativo alla caparra e/o saldo in contanti. Art. 51. ESTENSIONE TERRITORIALE La presente garanzia è valida in tutto il Mondo. Art. 52. ESCLUSIONI Sono esclusi dalla presente garanzia i casi in cui: - Sia rilevata una differenza irrisoria rispetto alla descrizione fatta sull annuncio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: un esposizione dell'immobile inferiore di 30 ; una superficie abitabile inferiore al 10% del totale dichiarato nell annuncio; una superficie del giardino inferiore al 20% del totale dichiarato nell annuncio; una distanza chilometrica dai servizi indicati nell annuncio di affitto inferiore al 40%; un difetto temporaneo di un servizio incluso nell immobile, la cui sistemazione incida meno del 20% sulla durata prevista per la locazione dell immobile stesso; - dolo del locatore o presunto tale; - il costo che l assicurato dovesse sostenere in caso di addebito da parte del locatore di eventuali danni indiretti dovuti alla mancata occupazione dell immobile; - gli affitti contrattualizzati tra persone aventi un legame di parentela di qualunque grado; - dolo dell Assicurato. Art. 53. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato dovrà effettuare, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Non Conformità dell immobile affittato", inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Adesione; - copia dell annuncio pubblicitario sul sito del Contraente e dell eventuale foto dell immobile affittato; - copia dell di conferma della prenotazione contenente anche le condizioni contrattuali della locazione ricevute con la medesima di conferma; - ricevute dell avvenuto versamento della caparra per l immobile locato; - il resoconto dello stato dei locali, foto, testimonianze e gli altri documenti che comprovino che si tratti di una non conformità sostanziale. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 54. DECORRENZA E DURATA L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di prenotazione dell immobile locato per il soggiorno di vacanza, di durata non superiore a 90 giorni consecutivi, alla data di inizio soggiorno. Art. 55. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE Sono rimborsate, con giustificativi, le somme (acconto e/o saldo) versate dall Assicurato al locatario come indicato nel contratto d affitto, fino alla concorrenza del massimale di Euro ,00 per ciascuna pratica. Ogni richiesta di rimborso non conforme a quanto indicato nei precedenti articoli, non darà luogo ad alcun indennizzo. Art. 56. DIRITTO DI SURROGAZIONE Ai sensi dell art c.c., l Assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla con-

12 pag. 10/11 correnza dell ammontare di essa, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo i casi di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. SEZIONE VII - ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARE PER ATTI DISONESTI O FRAUDOLENTI DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INDENNIZZO: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 57. OGGETTO Europ Assistance rimborserà all Assicurato le perdite pecuniarie relative alle somme pagate a titolo di caparra e/o saldo per il soggiorno di viaggio, come risultanti dal contratto di locazione a tal fine stipulato per l immobile messo a disposizione sul sito Internet del Contraente, nel caso in cui in seguito ad un atto illecito o fraudolento esercitato dal proprietario/locatore e/o presunto tale, non sia possibile prendere possesso dell immobile affittato, né recuperare le somme versate a titolo di caparra e/o saldo e già addebitate sul conto corrente dell Assicurato purché l Assicurato stesso: disponga di un contratto/accordo di locazione firmato dal proprietario e dal locatario; abbia fatto regolare denuncia presso le Autorità Competenti; abbia la ricevuta di pagamento della somma versata a titolo di caparra e la conferma da parte del proprio Istituto Bancario della bontà dell operazione eseguita; non abbia versato l importo relativo alla caparra in contanti. Art. 58. ESTENSIONE TERRITORIALE La presente garanzia è valida in tutto il Mondo. Art. 59. ESCLUSIONI Sono escluse dalla presente garanzia: - ogni prenotazione, acconto, caparra o pagamento effettuati dopo che l Assicurato sia stato informato dal Contraente di un sospetto di frode; - le prenotazioni che riguardano gli annunci degli affitti in cui sia evidente che il beneficiario delle caparre versate non ne avesse alcun diritto o non avesse alcuna autorizzazione necessaria per la pubblicazione dell annuncio; - le caparre o acconti non rimborsati dal proprietario a causa di un mancato adempimento da parte dell Assicurato delle disposizioni contrattuali concordate con il locatario; - eventuali richieste di rimborso per spese di trasporto, ivi compreso il carburante, pagate dall Assicurato per raggiungere il locale in affitto; - l annullamento del soggiorno, prima della partenza dell Assicurato, da parte del proprietario dell immobile che abbia rimborsato le somme anticipate a titolo di caparra entro 30 giorni dalla data di notifica dell annullamento; - ogni prenotazione effettuata prima dell iscrizione dell Assicurato al sito Internet del Contraente. Art. 60. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato dovrà effettuare, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art del Codice Civile, una denuncia - accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri Perdite Pecuniare per atti disonesti o fraudolenti, inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Adesione; - denuncia effettuata presso le Autorità Competenti; - copia dell di conferma della prenotazione contenente anche le condizioni contrattuali della locazione ricevute con la medesima di conferma; - ricevute dell avvenuto versamento della caparra per l immobile locato e conferma da parte dell Istituto Bancario dell avvenuto addebito in conto; L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 61. DECORRENZA E DURATA L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di prenotazione dell immobile locato, per il soggiorno di vacanza di durata non superiore a 90 giorni consecutivi, alla data in cui l Assicurato viene a conoscenza della truffa da parte del locatario e comunque non oltre la data di inizio locazione. Art. 62. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE È rimborsata, con giustificativi, la caparra versata dall Assicurato al locatario e/o presunto tale come indicato nel contratto d affitto, fino alla concorrenza del massimale di Euro ,00 per ciascuna pratica. Ogni richiesta di rimborso non conforme a quanto indicato nei precedenti articoli, non darà luogo ad alcun indennizzo. Art. 63. DIRITTO DI SURROGAZIONE Ai sensi dell art c.c., l Assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo i casi di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Europ Assistance Italia S.p.A.

13 pag. 11/11 COME RICHIEDERE ASSISTENZA In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero: Si dovranno comunicare le seguenti informazioni: - Tipo di intervento richiesto - Nome e cognome; - Numero di Adesione; - Indirizzo del luogo in cui ci si trova; - Recapito telefonico; Qualora fosse nell impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, MILANO Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell Informativa al Trattamento dei dati personali ricevuta. Europ Assistance Italia S.p.A. Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, Milano - Tel Capitale Sociale Euro ,00 i.v. - Rea Partita IVA Reg. Imp. Milano e C.F.: Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152). Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi - Iscritta alla sezione I dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

14 VACANZA SICURA - INFORMATIVA PRIVACY pag. 1/1 INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali (i Dati ), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa; b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici. c) con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e recapito telefonico) eventuale informazione e promozione commerciale di Europ Assistance Italia S.p.A.; d) rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi. 2. il trattamento dei Dati è: a) necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b)obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); c) facoltativo ed effettuabile solo in presenza del Suo consenso ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c e 1.d). 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, quali a titolo esemplificativo soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari alla finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi; b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione); società del Gruppo Generali per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosidetta catena assicurativa quali a titolo esemplificativo agenti e subagenti; d) contraente Homeaway UK limited ed eventuali intermediari assicurativi. inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano Ufficio Protezione Dati. UfficioProtezioneDati@europassistance.it

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