IL TRIBUNALE DI CATANIA DECRETO

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1 IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTARE R. G. 1019/2012 CRON. Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati: DOTT. ANTONELLA VITTORIA BALSAMO PRESIDENTE DOTT. GIOVANNI CARIOLO DOTT. GIUSEPPE FICHERA GIUDICE GIUDICE REL. ha emesso il seguente DECRETO Nel procedimento iscritto al n. 1019/2012 R.V.G. Visto il reclamo avanzato da Fratelli Costanzo s.p.a. in amministrazione straordinaria, avverso il decreto reso il giorno 2 marzo 2012 dal Presidente della sezione su ricorso della FINEURO s.p.a.; sentite le parti all udienza in camera di consiglio del 7 maggio 2012, decorso i termini accordati per note e repliche; udito il Giudice Relatore; rilevato che la reclamante si duole del provvedimento reso dal Presidente della sezione fallimentare, che su ricorso della FINEURO s.p.a., ha nominato un esperto per la stima dei beni appartenenti alla detta società ai sensi dell art. 124, comma III, l.fall.; che il reclamo è certamente ammissibile in quanto, pure ad accedere alla tesi che in materia di provvedimenti di c.d. volontaria giurisdizione il reclamo ai sensi dell art. 739, comma 1, c.p.c. avverso i decreti del tribunale, in composizione monocratica, vada proposto di regola alla corte di appello, e non al tribunale in composizione collegiale, al quale compete esclusivamente il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare 1

2 (così Cass , n. 122; contra Trib. Verona, , in Giur. it. 2001, 749, che persuasivamente evidenzia il mancato coordinamento del cennato art. 739 c.p.c. con la istituzione del giudice unico di primo grado ex d.lgs. 51/1998), resta da osservare che nella materia latu sensu fallimentare regolata complessivamente dal r.d. 267/1942, i rapporti tra il giudice monocratico rectius giudice delegato e il collegio sono regolati dalla disposizione che ha all evidenza carattere generale e deve trovare applicazione in tutti i procedimenti, come quello in discussione, in cui è comunque stabilita una competenza del tribunale ai sensi del ridetto r.d. 267/1942 dell art. 26 l.fall., che rende i provvedimenti del giudice monocratico sempre reclamabili innanzi al collegio e non innanzi alla corte d appello (cfr. pure l abrogato art. 27 d.lgs. 5/2003 in tema di procedimenti camerali societari); che nel merito il Collegio, rilevata la fondatezza del primo motivo di doglianza formulato dalla reclamante atteso che pacificamente la nomina dell esperto ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. compete al tribunale in composizione collegiale, trattandosi peraltro di procedimento in camera di consiglio (art. 50 bis c.p.c.), reputa tuttavia che, avuto riguardo ai principi che derivano dal combinato disposto degli artt. 50-quater e 161, primo comma, c.p.c., ed avuto riguardo alla espressa istanza formulata in comparsa di risposta dalla resistente FINEURO s.p.a., una volta acclarata l inosservanza delle disposizioni sulla composizione dell organo giudicante possa, in questa sede, andare senz altro confermata l invocata nomina del professionista per la stima del compendio immobiliare della Fratelli Costanzo s.p.a. che, invero, ai sensi dell art. 8, comma 3. d.l. 2

3 , n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l , n. 106, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del detto decreto legge, i commissari liquidatori nominati a norma dell art. 1, comma 498, della l , n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal d.l , n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 tra cui rientra la Fratelli Costanzo s.p.a., per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del r.d , n. 267 ; che in forza dell art. 106 d.lgs , n. 270, sull amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo è la vicenda a mano, continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, salva l immediata applicazione fra le altre della norma contenuta nell art. 78 decreto legislativo citato, che nel regolare la disciplina del concordato per le grandi imprese in crisi prevede che il ministero vigilante possa autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, richiamando le disposizioni dell art. 214, commi II, III, IV e V, l.fall., sulle modalità di deposito della proposta e sul procedimento che conduce all omologa della stessa da parte del tribunale; che, pertanto, dovendo la proposta di concordato pure pacificamente soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico essere sottoposta al giudizio di omologa del 3

4 tribunale, non v è da dubitare sull esistenza esclusivamente in capo all organo giurisdizionale del potere di nominare il professionista, in possesso dei requisiti di cui all art. 67, comma 3 lett. d) l.fall., perché rediga la relazione sulla stima dei beni appartenenti alla società oggetto della proposta di concordato, trattandosi in sostanza di un ausiliario del giudice chiamato ad coadiuvare il tribunale nella prescritta verifica da effettuare, appunto, sulla base della relazione dell esperto (cfr. art. 125, comma III, l.fall.) in ordine al corretto utilizzo dei criteri fissati dall art. 124 l.fall. per la suddivisione dei creditori in classi differenziate e per il trattamento differenziato delle stesse; che, neppure, sembra sostenibile la tesi pure sostenuta dalla odierna reclamante che il provvedimento di nomina del professionista possa intervenire solo successivamente al deposito della proposta di concordato, in quanto, per un verso, qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, è condizione di ammissibilità della proposta stessa, la previsione di un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, come determinato proprio in base alla relazione del professionista (restando in ipotesi del tutto inutile l autorizzazione ministeriale al deposito della proposta in tribunale, quando in seguito emerga il difetto del detto presupposto sulla base della relazione del professionista) e, per altro verso, in tema di concordato preventivo dove è prevista analoga relazione redatta dall esperto, con l unica differenza che la designazione del professionista spetta al proponente (art. 160, comma II, l.fall.) non si dubita che la relazione peritale debba accompagnare la 4

5 proposta di concordato depositata in tribunale; che, neppure sembra persuasiva la paventata lesione delle condizioni di parità tra tutti i potenziali proponenti il concordato, in quanto ferma restando la potestà di valutazione dell Amministrazione in ordine a quale, fra le varie proposte di concordato avanzate, concedere l autorizzazione al deposito in tribunale tenuto conto in maniera esclusiva della convenienza della proposta (art. 78 d.lgs. 270/1999), non essendovi di certo più finalità conservative nelle procedure in parola (cfr. il disposto dell art. 7 l , n. 273), non v è chi non veda come le risultanze della relazione giurata del professionista potranno essere utilmente invocate da tutti i soggetti interessati ad avanzare una proposta di concordato, così restando assicurata, già nella fase prodromica innanzi all Amministrazione, la possibilità di una attendibile valutazione dei piani presentati, anche in termini comparativi, sulla base delle risultanze della relazione peritale; che, in definitiva, accertato il lamentato vizio di composizione dell organo che ha spiccato il provvedimento impugnato, deve comunque essere confermata la nomina del professionista; P.Q.M. Accoglie il reclamo avanzato da Fratelli Costanzo s.p.a., in amministrazione straordinaria. Nomina il dott. Giuseppe Giuffrida, con studio in Catania, con l incarico di redigere una relazione giurata ex art. 124, comma III, l.fall. sul valore di mercato dei beni e dei diritti appartenenti alla Fratelli Costanzo s.p.a., in amministrazione straordinaria. 5

6 Dispone che il nominato perito depositi la relazione in tribunale entro il 30 settembre Pone a carico della FINEURO s.p.a. tutti gli oneri per l incombente disposto. Si comunichi. Così deciso, nella Camera di Consiglio della sezione fallimentare del Tribunale di Catania, il giorno 31 maggio IL PRESIDENTE Dott. Antonella Vittoria Balsamo IL CANCELLIERE DEPOSITATO IN CANCELLERIA CATANIA, LÌ IL CANCELLIERE 6

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