CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis)
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- Adelaide Greco
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1 217 FALLIMENTO 1 Artt bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis) Presupposti: - oggettivo, STATO DI CRISI (comprensivo anche dello stato d insolvenza) - soggettivo, IMPRENDITORE (ASSOGGETTABILE A FALLIMENTO) 1.A. DEPOSITO DELLA DOMANDA ORDINARIA l imprenditore in stato di crisi, nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l impresa ha (o aveva nell anno anteriore) la sede principale, deposita: - ricorso di DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO sulla base di un PIANO (contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta) che può prevedere (art. 160): a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (possibilità che i creditori muniti di causa legittima di prelazione non siano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione); - aggiornata RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMO- NIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA dell impresa; - STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ e l ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI e delle cause legittime di prelazione; - l ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PER- SONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE; - il VALORE DEI BENI e i CREDITORI PARTICOLARI DE- GLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI; - RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, DESIGNATO DAL DEBITORE, INDIPENDENTE, CHE ATTESTI LA VERI- DICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO (da presentarsi per ogni modifica sostanziale del piano o della proposta) (art. 161). 1.B. DEPOSITO DELLA DOMANDA CON RISERVA l imprenditore in stato di crisi (che non abbia presentato domande con riserva nei 2 anni precedenti), nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l impresa ha (o aveva nell anno anteriore) la sede principale, deposita: - ricorso di DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTI- VO; - i BILANCI RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ESERCIZI; RISERVANDOSI DI PRESENTARE LA PROPOSTA, IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE ENTRO UN TERMINE FISSATO DAL GIUDICE, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni (se già pendente domanda di fallimento, il termine è di 60 giorni prorogabile di 60 giorni). Con lo stesso decreto il tribunale dispone gli OBBLIGHI INFORMA- TIVI PERIODICI, ANCHE RELATI- VI ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELL IMPRESA, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato (art ) SCHEMI E TABELLE CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (*) V. anche gli schemi seguenti. (continua)
2 Artt bis FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis) 1.A. DEPOSITO DELLA DOMANDA ORDINARIA 1.B. DEPOSITO DELLA DOMANDA CON RISERVA CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (art. 186-bis) il piano di concordato può prevedere: la prosecuzione dell attività di impresa da parte del debitore la cessione dell azienda in esercizio il conferimento dell azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione in questi casi : - il piano può prevedere la LIQUIDAZIONE DI BENI NON FUNZIONALI ALL ESERCIZIO DELL IM- PRESA; - il piano deve contenere anche un ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI ATTESI DALLA PROSECUZIONE DELL ATTIVITÀ D IMPRESA prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; - la relazione del professionista deve ATTESTARE CHE LA PROSECUZIONE DELL ATTIVITÀ D IMPRESA PREVISTA DAL PIANO DI CONCORDATO È FUNZIONALE AL MIGLIOR SODDISFA- CIMENTO DEI CREDITORI; - il piano può prevedere una MORATORIA FINO A UN ANNO DALL OMOLOGAZIONE PER IL PA- GAMENTO DEI CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto EFFETTI PARTICOLARI DEL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE: per effetto dell apertura della procedura, i CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE alla data di deposito del ricorso, ANCHE stipulati CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NON SI RISOLVONO l ammissione al concordato preventivo NON IMPEDISCE LA CONTINUAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI se il professionista designato dal debitore attesta le conformità al piano e ragionevole capacità di adempimento l ammissione al concordato preventivo NON IMPEDISCE all impresa (anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, ma senza rivestire la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale) LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI, quando l impresa presenta in gara: - una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; - la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l affidamento dell appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all esecuzione dell appalto e a subentrare all impresa ausiliata (continua)
3 219 FALLIMENTO 1 Artt bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis) 1.A. DEPOSITO DELLA DOMANDA ORDINARIA 1.B. DEPOSITO DELLA DOMANDA CON RISERVA EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA (FINO AL DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCE- DURA) (ART ): IL DEBITORE PUÒ COMPIERE GLI ATTI URGENTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRA- ZIONE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE, IL QUALE PUÒ ASSUMERE SOM- MARIE INFORMAZIONI Il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione I CREDITI DI TERZI EVENTUALMENTE SORTI PER EFFETTO DEGLI ATTI LEGALMENTE COMPIUTI DAL DEBITORE SONO PREDEDUCIBILI EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA (FINO ALL OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO, SE IL DEBITORE È UNA SOCIETÀ) (art. 182-sexies): NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CHE PER PERDITE IMPONGONO LA RIDUZIONE DEL CA- PITALE SOCIALE O LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ (artt , 3, 2447, 2482-bis 4, 5, 6, 2482-ter, 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.) 2. PUBBLICITÀ DELLA DOMANDA la domanda di concordato - è comunicata al p.m.; - È PUBBLICATA, A CURA DEL CANCELLIERE, NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO IL GIORNO SUC- CESSIVO AL DEPOSITO IN CANCELLERIA EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (FINO AL MOMENTO IN CUI IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DIVENTA DEFINITIVO) (art. 168): I CREDITORI PER TITOLO O CAUSA ANTERIORE NON POSSONO, SOTTO PENA DI NULLITÀ, INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE SCHEMI E TABELLE le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall art. 167 l.fall. LE IPOTECHE GIUDIZIALI ISCRITTE NEI 90 GIORNI CHE PRECEDONO LA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL RICORSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE SONO INEFFICACI RISPETTO AI CREDITORI ANTERIORI AL CONCORDATO 3. VERIFICA DELL AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA (continua)
4 Artt bis FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis) 3. VERIFICA DELL AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 3.B. della ammissibilità della DOMANDA CON RISERVA (art , 8 ) alla scadenza del termine assegnato in seguito alla presentazione della domanda IN MANCANZA DI TEMPESTI- VO DEPOSITO DELLA DO- MANDA COMPLETA DI CON- CORDATO PREVENTIVO O DI RICORSO DI OMOLOGAZIONE DELL ACCORDO DI RISTRUT- TURAZIONE DEI DEBITI in qualunque momento anteriore ala presentazione dei documenti mancanti IN CASO DI VIOLAZIONE DE- GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI, ANCHE RELATI- VI ALLA GESTIONE FINAN- ZIARIA DELL IMPRESA su istanza del creditore o su richiesta del p.m. accertata la sussistenza dello stato d insolvenza e degli altri presupposti di legge, il tribunale DICHIARA IL FALLIMENTO DEL DEBITORE Tempestiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione 3.A. della ammissibilità della DOMANDA ORDINARIA (art. 162) il tribunale (dopo l eventuale concessione di un termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano o produrre nuovi documenti), sentito il debitore, ritiene che sussistano i presupposti ritiene che NON sussistano i presupposti DECRETO, non soggetto a reclamo, di dichiarazione d inammissibilità della proposta di concordato 4. DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA su istanza del creditore o su richiesta del p.m. accertata la sussistenza dello stato d insolvenza e degli altri presupposti di legge, il tribunale DICHIARA IL FALLIMENTO DEL DEBITORE (continua)
5 221 FALLIMENTO 1 Artt bis (segue) SCHEMI E TABELLE
6 Artt bis FALLIMENTO (segue)
7 223 FALLIMENTO 1 Artt bis (segue) SCHEMI E TABELLE
8 Artt bis FALLIMENTO (segue)
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