PROPOSTA DI PROTOCOLLO

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1 PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO E RIGUARDANTI MINORI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO GIUDIZIALE, MODIFICA GIUDIZIALE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO, AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO NONCHÉ NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE Linee di comportamento di carattere generale È auspicabile che: - i difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande ed istanze e di non gravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia di atti e documenti, si scambiano gli scritti difensivi successivi direttamente per telefax o posta elettronica certificata entro i termini indicati; - qualora il giudice sia impedito a tenere l udienza si faccia carico di darne appena possibile avviso ai difensori da parte della Cancelleria, anche a mezzo telefono o telefax; A) Procedimento promosso dalle parti Ricorso introduttivo 1. Il ricorso contiene: - la precisazione delle specifiche domande rispetto alle quali si chiede al Tribunale di assumere i provvedimenti, possibilmente con l indicazione delle norme richiamate per agevolare l iscrizione a ruolo; - l informazione se i genitori siano coniugati, separati, divorziati, se il matrimonio è stato annullato ovvero se vi sia stata o meno convivenza dopo la nascita del figlio e se vi siano procedimenti civili o penali in materie oggetto del procedimento de potestate o collegate pendenti avanti ad altre autorità giudiziarie italiane o straniere, allegando anche la relativa documentazione; 1

2 - tutte le informazioni riguardanti la situazione personale, familiare, scolastica e sociale del minore; - la descrizione concisa e sintetica delle condotte pregiudizievoli e degli indicatori di sofferenza del minore, tra cui casi di violenza diretta e/o assistita, con dati recenti, precisando se vi sia già stato il coinvolgimento dei servizi sociali e con quali modalità; - qualora vi sia domanda di affidamento del minore, inoltre, informazioni sull effettiva collocazione dello stesso, sulla distanza tra la dimora del padre e della madre e sugli orari di lavoro dei predetti, sulle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, sulle attività anche extrascolastiche, sulle abitudini di vita del minore e, più in generale, su tutto quanto possa incidere sulla determinazione del regime di affido, di collocamento del minore e di frequentazione dello stesso con i genitori; - la descrizione del tenore di vita di genitori, dei loro redditi, proprietà, depositi in denaro, titoli, obbligazioni, partecipazioni societarie e somme abitualmente ricevute da terzi. 2. Il ricorso porta unito il fascicolo di parte secondo quanto previsto dall art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti e distinta numerazione che trovi riscontro nell indice del fascicolo. Decreto di fissazione dell udienza Il decreto contiene: 1. l avviso alla parte convenuta della necessità di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica; 2. l avviso alla parte convenuta che, in presenza dei requisiti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 115/2002, ha il diritto di essere assistita a spese dello Stato e che la relativa istanza va presentata al Consiglio dell Ordine degli Avvocati del Tribunale di competenza; 3. l invito alle altre parti del procedimento di costituirsi in Cancelleria prima dell udienza in un termine congruo fissato dal giudice, termine avente natura ordinatoria del regolare svolgimento del processo; 4. l invito alle parti a depositare, entro dieci giorni dall udienza, i seguenti documenti: - dichiarazioni dei redditi relative all ultimo triennio (CUD, 730, PF); - se dipendente: CUD/ buste paga relative all ultimo triennio; 2

3 - se in quiescenza: documentazione relativa all eventuale trattamento pensionistico goduto ovvero ad indennità assistenziali o previdenziali comunque godute, ivi compreso indennità per invalidità civile, relative all ultimo triennio; - se autonomo: bilanci di esercizio dell ultimo triennio, con dettagliata esposizione dei ricavi, dei costi e delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; - estratti conto delle movimentazioni bancarie, su conti intestati o cointestati a terzi relative all ultimo triennio; - estratto conto titoli intestato o cointestato a terzi; - visure catastali relative all intestazione o cointestazione di immobili; - documentazione relativa alla destinazione di tali ed eventuali immobili; - certificati PRA relativi all intestazione di veicoli; - documentazione relativa alla possidenza o comunque all utilizzo anche in regime di locazione finanziaria (leasing) di veicoli e/o natanti; - documentazione relativa a mutui o finanziamenti (intestati o cointestati) a carico con indicazione dell importo dei ratei e della scadenza del mutuo o del finanziamento; - documentazione relativa a contratti di locazione intestati o cointestati con indicazione della scadenza e del canone mensile; - stato di famiglia e certificato di residenza aggiornato. Memoria difensiva del resistente La costituzione in giudizio deve avvenire secondo le norme in materia del codice di procedura civile (artt. 82, 83, 125, 166 e 167 c.p.c.) in quanto applicabili; ne consegue che il deposito del mero mandato non equivale a costituzione, ma consente solo l accesso al fascicolo per visione e copie (art. 76 disp. att. c.p.c.). L attività di mera assistenza del difensore, possibile ex art. 336 c.c., non comporta il diritto a ricevere notifiche e comunicazioni dal Tribunale. La memoria difensiva prende posizione sui fatti di cui al ricorso (art. 167 c.p.c.) e contiene la precisazione delle specifiche domande rispetto alle quali si chiede al Tribunale di assumere i provvedimenti. È auspicabile che: 3

4 - il resistente depositi la memoria difensiva prima dell udienza nel termine indicato nel decreto, affinché giudice e controparte ne possano prendere visione per un utile svolgimento dell udienza; - nel caso in cui il resistente non si costituisca nei termini di cui sopra, il suo difensore ne dia tempestiva comunicazione al difensore del ricorrente e, comunque, se possibile, si costituisca prima dell udienza, inviando al difensore del ricorrente copia della memoria difensiva. Procedimento Nei procedimenti in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché nei procedimenti de potestate, il giudice dovrà, ove richiesto ex art. 700 c.p.c., valutare la documentazione in atti e, se esaustiva, emettere provvedimenti urgenti anche inaudita altera parte; nell ipotesi egli ritenga necessario instaurare il contraddittorio dovrà fissare udienza nei 15 giorni successivi. Nell ipotesi in cui sia necessaria attività istruttoria il Tribunale dovrà emettere i provvedimenti urgenti e provvisori tesi a regolamentare l affidamento dei figli ed i rapporti con l altro genitore, la loro residenza, l assegnazione della casa familiare ove esistente, la misura e le modalità del contributo al loro mantenimento. In caso di contestazioni sui dati relativi ai redditi e al patrimonio personale delle parti il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull effettivo tenore di vita, anche avvalendosi, se del caso, di polizia tributaria e guardia di finanza. In tutti i procedimenti in cui siano coinvolti minori, il Tribunale sente le parti personalmente, anche separatamente, in presenza dei difensori di entrambe se costituite, raccogliendo a verbale le rispettive dichiarazioni. Allo scopo potrà delegare il giudice relatore. Qualora il giudice decida di assumere fuori udienza informazioni presso i servizi sociali, scuole o presso altre autorità, comunicherà tramite la Cancelleria la richiesta di informazioni ai difensori delle parti costituite, salve le situazioni d urgenza o la necessità di tutelare il minore. Qualora nel corso del giudizio siano promossi procedimenti di natura civile o penale in materia de potestate o collegate avanti ad altre autorità giudiziarie italiane o straniere, le parti che ne siano a conoscenza ne informano tempestivamente il Tribunale e la controparte, depositando la relativa documentazione. Il provvedimento con il quale il Tribunale dispone - ove sia strettamente necessario - interventi dei servizi sociali va indirizzato al servizio sociale del comune di residenza del minore, il quale in caso di delega lo trasmetterà all ente delegato, ovvero, se conosciuto, direttamente all ente delegato, con l indicazione del comune di residenza. Detto provvedimento precisa ambiti e finalità 4

5 dell intervento, specificando l eventuale necessità di approfondimenti da parte dei servizi socio sanitari (Consultori, N.P.I., Ser. D., D.S.M.) o di predisporre un progetto educativo e/o terapeutico nell interesse del minore. Nella comunicazione con la quale è conferito ai servizi sociali l incarico di redigere una relazione informativa sul nucleo familiare va specificato un termine (indicativamente non superiore ai tre mesi) entro il quale essa deve essere depositata in atti. Nel caso in cui detto termine non possa essere rispettato, i servizi sociali richiedono, prima della sua scadenza, proroga motivata e, in caso di concessione della proroga, i legali delle parti vanno notiziati con telefax o a mezzo posta elettronica a cura della Cancelleria; qualora non sia possibile completare la relazione nei termini concessi, entro tali medesimi termini i servizi comunicano comunque le informazioni e notizie rilevanti fino a lì assunte. In caso di richiesta d informazioni o d intervento dei servizi sociali, il primo incontro degli operatori con le parti costituite nel procedimento che ne facciano richiesta può avvenire con la presenza dei difensori che documentino l avvenuta costituzione in giudizio. Gli operatori illustreranno le modalità di attuazione dell incarico. Nel caso in cui il legale di una delle parti contatti i servizi sociali, informa il collega di controparte e, parimenti, se il servizio intende comunicare con un legale, contatta anche il legale di controparte, se conosciuto. Qualora il giudice delegato ravvisi la necessità di portare la causa in Camera di Consiglio d ufficio per un provvedimento provvisorio, assegna alle parti un termine entro il quale dedurre eventuali osservazioni, fatta salva l ipotesi di urgenza e la necessità di tutela del minore. Qualora il giudice delegato autorizzi il servizio sociale a rilasciare copia della relazione alle parti costituite, la Cancelleria comunica il provvedimento ai legali e al servizio medesimo. Il servizio sarà pertanto tenuto a trasmettere copia delle proprie relazioni alla Cancelleria del Tribunale e ai legali costituiti nell indirizzo Pec o fax dagli stessi indicato nei propri atti. Laddove sia la parte personalmente a richiedere copia di atti, ivi inclusa la relazione, all adempimento provvede la Cancelleria. Alla fine dell istruttoria, il giudice delegato deposita gli atti a disposizione delle parti dando i termini per memorie conclusionali. 5

6 B) Audizione del minore Nei procedimenti in Camera di Consiglio, qualora il Collegio disponga l ascolto del minore, fisserà apposita udienza, cui i genitori ed i loro legali, se richiesti dal giudice, non assisteranno, non trattandosi di atto istruttorio (Cass. Civ , n. 7282). Tuttavia, considerati il nuovo status dei diritti del figlio enunciato all art. 315 bis c.c. nonché l eventualità che il figlio possa agire nei confronti di entrambi i genitori, il Tribunale valuterà l ipotesi di nominare un curatore speciale nel caso emergessero contrasti con uno o entrambi i genitori. - Modalità di audizione del minore. Al fine di consentire il giusto processo ed il contraddittorio tra le parti, il Tribunale valuterà l opportunità di ascoltare il minore in sala con vetro a specchio - già presente in molti tribunali e utilizzata per l ascolto del minore in sede penale - e con l ausilio di un esperto in scienze psicologiche ex art. 68 c.p.c., consentendo ai difensori di assistere dall esterno all audizione. L audizione potrà essere videoregistrata. - Espressa motivazione della mancata audizione del minore. Il Tribunale dovrà altresì provvedere con espressa motivazione nell ipotesi decida di non procedere all audizione del minore che abbia compiuto gli anni 12. C) Provvedimento Il Tribunale, provvedendo in ordine all affidamento condiviso del figlio, precisa le decisioni sulle quali è necessario il preventivo accordo dei genitori e quelle che possono essere adottate autonomamente dal genitore con il quale il figlio convive. Il Tribunale, provvedendo in ordine all affidamento esclusivo del figlio ad uno dei genitori, precisa i poteri del genitore affidatario esclusivo anche nei confronti delle autorità (scolastiche, mediche, anagrafe, questura, etc.). Il Tribunale, provvedendo ex art. 333 c.c., esplicita che la potestà genitoriale è affievolita ed i limiti alla potestà genitoriale. Quando dispone l affidamento al servizio sociale, il Tribunale Ordinario precisa i limiti del potere del servizio sociale. 6

7 Se il minore è presso una comunità o una famiglia, in presenza di provvedimenti ablativi o limitativi della potestà, le decisioni di ordinaria amministrazione di competenza della comunità o della famiglia affidataria verranno definite in apposito documento del servizio affidatario, cui spetta la vigilanza sul rispetto del contenuto del documento medesimo. Modena, 26 marzo 2013 Avv.Giovanna Fava e Forum - Associazione Donne Giuriste Prof. Avv. Domenico Borghesi Prof. Avv. Andrea Graziosi Prof. Avv. M. Grazia Scacchetti 7

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