La tutela contro la disoccupazione
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- Casimiro Alessi
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1 La tutela contro la disoccupazione La nuova Assicurazione Sociale per l Impiego Enrico Barraco
2 Premessa Art. 2, comma 1, riforma A decorrere dal 1 gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita l Assicurazione Sociale per l Impiego, con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un indennità mensile di disoccupazione
3 Premessa L Aspi ha sostituito, a decorrere dal 2013, la disoccupazione ordinaria e la disoccupazione con requisiti ridotti e, a regime, sostituirà la mobilità e la disoccupazione speciale nell edilizia Prima Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti Indennità di disoccupazione speciale edile Indennità di mobilità Dopo ASpI (dal 1 gennaio 2013; a regime dal 1 gennaio 2016) MINI-ASpI ASpI (dal 1 gennaio 2017) ASpI (dal 1 gennaio 2017); dal 2013 al 2016 riduzione graduale dell indennità di mobilità
4 Premessa Art. 2, comma 46, riforma (come modificato dall art. 46 bis, comma 1, D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012); Circ. Inps. n. 2/2013 Nord/Centro fino a 39 anni Nord/Centro da 40 a 49 anni Nord/Centro da 50 a 54 anni Sud e isole fino a 39 anni Sud e isole da 40 a 49 anni Sud e isole da 50 a 54 anni Lavoratori collocati in mobilità Dal Mobilità Mobilità Mobilità ASpI Durata Durata Durata Durata / /18
5 Il piano di lavoro 1. Destinatari 2. Requisiti 3. Misura e durata della prestazione 4. Domanda e decorrenza del trattamento 5. Sospensione e decadenza dal trattamento 6. Mini Aspi 7. Contribuzione di finanziamento 8. Una tantum per i co.co.pro.
6 Destinatari Art. 2, comma 2, riforma Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale Apprendisti Soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142 del 2001 Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
7 Destinatari: esclusioni Dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2, comma 2, riforma) Giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all Albo Professionale e titolari di un rapporto di lavoro subordinato (esclusione motivata dal fatto che tale categoria gode di apposita tutela contro la disoccupazione gestita dall Inpgi ex L. n del 1955; cfr. circ. Inps n. 140 del 14 dicembre 2012, circ. Inpgi n. 1 del 16 gennaio 2013) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i quali sono beneficiari della specifica indennità di disoccupazione (art. 2, comma 3, riforma) Collaboratori coordinati e continuativi, i quali hanno diritto ad una indennità una tantum (art. 2, comma 51, riforma) Lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale
8 Requisiti Art. 2, comma 4, riforma Lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione (condizione di chi ha perso la propria occupazione e si dichiari immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa; ai sensi dell art. 4, comma 38, tale dichiarazione può essere resa anche all Inps che la invierà ai servizi competenti per territorio) b) due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (c.d. requisito di attualità contributiva)
9 Requisiti: disoccupazione involontaria Art. 2, comma 5, riforma Non costituiscono disoccupazione involontaria 1. dimissioni, salvo che vengano rassegnate per giusta causa (cfr. Corte Cost. n. 269 del 2002 che ha previsto il pagamento dell indennità ordinaria di disoccupazione anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, in quanto evento assimilabile alla disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore) Circ. Inps. n. 163 del 2003 Indica alcune ipotesi esemplificative di dimissioni per giusta causa, con diritto del lavoratore all erogazione del trattamento di disoccupazione ordinaria, tra le quali si ricordano: il mancato pagamento della retribuzione, il mobbing e le molestie
10 Requisiti: disoccupazione involontaria Stato di disoccupazione involontaria Circ. Inps. n. 142 del 2012 Le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni dalla data di presunto parto sino al compimento di un anno di età del bambino), come nel precedente regime, danno titolo alla prestazione
11 Requisiti: disoccupazione involontaria Non costituiscono disoccupazione involontaria 2. risoluzione consensuale del rapporto, fatte salve le due seguenti ipotesi: risoluzione consensuale avvenuta in sede di procedimento di conciliazione preventiva che deve essere seguito dalle aziende cui si applica l art. 18 St. lav. per intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo risoluzione consensuale del rapporto intervenuta per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (cfr. Circ. Inps. n. 108 del 2006, richiamata dalla Circ. Inps n. 142 del 2012)
12 Requisiti: disoccupazione involontaria Problema Le risoluzioni consensuali concordate nell ambito della predetta procedura conciliativa, intervenute nel periodo compreso tra il 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma Fornero) e il 31 dicembre 2012 (giorno precedente alla sostituzione dell indennità di disoccupazione con l ASpI), danno titolo per l erogazione dell indennità di disoccupazione? Messaggio Inps n del 18 dicembre 2012 Fase transitoria (Indennità disoccupazione-aspi) I lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale, intervenuta tra il 18 luglio e il 31 dicembre 2012 nell ambito della nuova procedura conciliativa, hanno titolo per l accesso all indennità di disoccupazione ordinaria non agricola
13 Requisiti contributivi Contribuzione utile 1. Contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato 2. Contribuzione figurativa per maternità obbligatoria e congedo parentale 3. Periodi di lavoro all estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione 4. Periodi di astensione dal lavoro (max 5 giorni per anno) per malattia del figlio fino agli 8 anni di età La contribuzione versata prima del 1 gennaio 2013 contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell ASpI e della mini- ASpI
14 Requisiti contributivi Contribuzione non utile 1. Malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro 2. Cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell attività a zero ore 3. Assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità I predetti periodi, anche se coperti da contribuzione figurativa, non rilevano ai fini del computo del biennio di riferimento
15 Misura e durata della prestazione Art. 2, comma 6, riforma Base di calcolo retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore nell ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive L importo complessivo si divide per il numero delle settimane di contribuzione dell ultimo biennio L importo settimanale ottenuto viene moltiplicato con il coefficiente 4,333
16 Misura e durata della prestazione Ammontare (per il 2013) Retribuzione mensile inferiore o pari a 1.180,00 Euro Retribuzione mensile superiore a 1.180,00 Euro Importo Aspi Importo Aspi 75% della retribuzione media 75% della retribuzione media di riferimento di riferimento 25% della retribuzione eccedente i 1.180,00 Euro per i primi sei mesi Massimale 1.152,90 euro (Circ. Inps. n. 14/2013)
17 Misura e durata della prestazione Art. 2, comma 8, riforma Prelievo contributivo Indennità non assoggettata al prelievo contributivo del 5,84% di cui all art. 26 L. n. 41 del 1986 cui sono invece sottoposte l indennità di mobilità e le integrazioni salariali (la medesima agevolazione competeva ai percettori della vecchia indennità di disoccupazione)
18 Misura e durata della prestazione Art. 2, comma 9, riforma Decalage - 15% dopo il sesto mese ulteriore - 15% dopo il dodicesimo mese
19 Misura e durata della prestazione Periodo transitorio (art. 2, comma 45, riforma) Età del lavoratore Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Meno di 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi Da 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi Da 55 anni 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime (dal 1 gennaio 2016) Età del lavoratore Meno di 55 anni Da 55 anni Durata Aspi 12 mesi 18 mesi
20 Misura e durata della prestazione Art. 2, comma 10, riforma Prestazioni accessorie Per i periodi di fruizione dell ASpI e della Mini-ASpI sono riconosciuti i contributi figurativi (nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni; utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici) il diritto all assegno per il nucleo familiare per le due indennità (Circ. Inps. n. 142 del 2012)
21 Domanda e decorrenza del trattamento Art. 2, commi 12 e 13, riforma Il diritto al trattamento sorge a decorrere dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto lavorativo o dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda Presentazione della domanda - Esclusivamente in via telematica - A pena di decadenza entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
22 Sospensione del trattamento Art. 2, commi 14,15 e 17, riforma L erogazione dell indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione In caso di nuova occupazione Lavoro subordinato Lavoro autonomo L indennità è sospesa d ufficio, a seguito delle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro, per un massimo di 6 mesi; nel caso di sospensione per un periodo inferiore ai 6 mesi l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa; per l individuazione del periodo si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro il beneficiario deve informare l Inps entro un mese dall avvio dell attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività; se tale reddito è minore del limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l Inps ridurrà l indennità per un importo pari all 80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività
23 Sospensione del trattamento Art. 46 bis, L. n. 134 del 2012 Per l anno 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 Euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per l anno solare In questi casi, nel rispetto del limite massimo, il trattamento di disoccupazione è cumulabile con i proventi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio
24 Decadenza dal trattamento Art. 2, commi 40 e 41, riforma 1. perdita dello stato di disoccupazione 2. inizio di un attività in forma autonoma senza che il lavoratore ne effettui la prescritta comunicazione all Inps 3. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato 4. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'aspi La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire
25 Decadenza dal trattamento Circ. Inps. n. 142 del 2012 Da quanto previsto dall art. 4, commi 41 e 42, riforma (che disciplina la decadenza da indennità o sussidi in capo a percettori di indennità di mobilità o altri sussidi collegati allo stato di disoccupazione o inoccupazione) si considerano ipotesi di decadenza dal trattamento anche: 1. rifiutata/irregolare partecipazione senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti 2. la non accettazione di una offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all importo lordo dell indennità cui si ha diritto Tali ipotesi comportano la decadenza solo quando le attività lavorative di formazione/riqualificazione o lavorative si svolgono in luogo che non dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici
26 Mini ASpI Art. 2, commi 20, 21 e 23, riforma La MINI-ASpI sostituisce l indennità di disoccupazione a requisiti ridotti dal 1 gennaio 2013 Requisiti contributivi: almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi Durata: corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell ultimo anno Sospensione: in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
27 Mini ASpI Art. 2, comma 22, riforma La MINI-ASpI è assoggettata alle medesime regole stabilite per l ASpI in materia di: i. beneficiari ii. iii. iv. stato di disoccupazione retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo misura del trattamento v. decorrenza della prestazione vi. vii. modalità e tempi di presentazione della domanda svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio
28 Mini ASpI Art. 2, comma 24, riforma Mini-Aspi 2012 Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti contributivi previsti per l accesso all indennità di disoccupazione a requisiti ridotti viene stabilito l assorbimento delle relative prestazioni nella nuova Mini Aspi Come opera l assorbimento? Mess. Inps 17 dicembre 2012, n requisiti assicurativi e contributivi dell indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa 2 anni; almeno 78 giornate lavorate nell anno precedente) - misura e durata stabilite per la Mini-ASpI
29 Mini ASpI Mini-Aspi 2012 Termine presentazione della domanda La domanda per il riconoscimento dell indennità di disoccupazione Mini-ASpI riferita ai periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, in via telematica, tra il 1 gennaio e il 2 aprile 2013 Erogazione La liquidazione della prestazione (diversamente da quanto stabilito per la Mini-ASpI ordinaria ) avverrà in un unica soluzione e non mensilmente
30 Contribuzione di finanziamento Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e Mini-ASpI è previsto l obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni: contributo ordinario (art. 2, commi e 36) contributo addizionale (art. 2, commi 28-30) contributo c.d. di licenziamento (art. 2, commi 31-35)
31 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 25, riforma Contributo ordinario: 1,61% I. 1,31%: aliquota contributiva base II. 0,30%: quota destinata ai Fondi interprofessionali o al Fondo di rotazione del Ministero dell Economia e del Lavoro
32 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 28, riforma Contributo addizionale: 1,40% Tale contributo interessa tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla citata data (cfr. Circ. Inps. n. 140 del 2012) In relazione ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato la contribuzione complessivamente dovuta per l ASpI sarà pari a: 1,31% (aliquota base ASpI) + 0,30 (aliquota destinata ai fondi interprofessionali) + 1,40% (contributo addizionale) = 3,01% fatte salve eventuali riduzioni di cui all art. 2, comma 26 riforma
33 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 29, riforma Esclusioni L obbligo di versamento del contributo addizionale è escluso con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori a) lavoratori assunti con contratto a termine per ragioni sostitutive b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (Dpr n del 1963) nonché per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comunali e dai CCNL stipulati al 31 dicembre 2012 (come nel caso del CCNL Turismo 2010, cfr. Nota Min. Lav. n. 42 del 2012); c) apprendisti d) lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
34 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 30, riforma Restituzioni del contributo a) Le ultime sei mensilità del contributo addizionale vengono restituite al datore di lavoro (al termine del periodo di prova) nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato b) La restituzione spetta anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato intervenuta entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine In tal caso opererà una riduzione corrispondente ai mesi intercorrenti tra la scadenza e la stabilizzazione. Se la stabilizzazione avviene nel mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine il datore di lavoro avrà diritto alla restituzione piena (6 mesi)
35 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 31, riforma Contributo di licenziamento È dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013 per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all ASpI Ammontare Somma pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni 12 mesi di mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni Si computano anche i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se ha avuto luogo la restituzione del contributo addizionale
36 Contribuzione di finanziamento Contributo di licenziamento La formulazione originaria dell art. 2, comma 31, L. n. 92 del 2012 imponeva il contributo di licenziamento in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni A seguito delle modifiche apportate dall art. 1, comma 250, L. n. 228 del 2012, l attuale versione della norma parla di causali che [ ] darebbero diritto all ASpI Sono quindi escluse: Dimissioni (salvo che per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità) Risoluzione consensuale (fatta eccezione per quelle per trasferimento del dipendente nei casi esaminati in precedenza e quelle sottoscritte a seguito dell attivazione della procedura di cui all art. 7 L. n. 604 del 1966) Cessazione del rapporto per morte del lavoratore
37 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 32 riforma Contributo di licenziamento Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato (purché diverse dalle dimissioni) Inclusi i casi di recesso al termine del periodo di formazione ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. m), D. Lgs. n. 167 del 2011
38 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 33 riforma Contributo di licenziamento Fino al 31 dicembre 2016 non è dovuto nei casi in cui sia dovuto l attuale contributo di ingresso nelle procedure di mobilità A decorrere dal 1 gennaio 2017 (data di abrogazione delle disposizioni relative alla mobilità), in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3 volte (art. 2, comma 35 riforma)
39 Contribuzione di finanziamento Art. 2, comma 34 riforma Contributo di licenziamento Per il periodo non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali c.d. di assorbimento che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere
40 Contribuzione di finanziamento Contributo di licenziamento È dovuto anche nel caso di licenziamento di colf e badanti (lavoratori domestici)??? A stretto rigore non vi è alcuna norma che preveda una deroga specifica come quelle analizzate nella diapositiva precedente Circ. Inps. 8 febbraio 2013, n. 25: il contributo si ritiene non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest ultimo Ai contratti di lavoro domestico a tempo non indeterminato, però, è applicabile il contributo addizionale dell 1,4%
41 Una tantum per i co.co.pro. Art. 2, comma 51 riforma Dal 1 gennaio 2013 viene riconosciuta un indennità una tantum ai co.co.pro. privi di lavoro iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS per cui ricorrano i seguenti requisiti congiunti: a) regime di monocommittenza nell anno precedente b) reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di euro nell anno precedente c) almeno un mese di contribuzione accreditata nell anno di riferimento d) periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi nell anno precedente e) risultino accreditate nell anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata (transitoriamente tre mensilità per gli anni 2013, 2014 e 2015)
42 Una tantum per i co.co.pro. Art. 2, commi 52 e 53 riforma L indennità una tantum i. pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui alla L. n. 233 del 1990 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, l indennità sarà calcolata sul 7% del minimale annuo) ii. pagata in un unica soluzione per importo pari o inferiore a 1000 Euro, o in importi mensili fino ad esaurimento per un ammontare mensile massimo di 1000 euro iii. erogata nei limiti delle risorse disponibili che per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono state individuate in 60 milioni di euro annui
43 Criticità Cancellazione della piccola mobilità Fino al 31 dicembre 2012 era possibile l iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti (art. 4, L. n. 236 del 1993) Tale deroga, inizialmente prevista solo fino al 31 dicembre 1994, è stata annualmente prorogata sino al termine del 2012 (L. n. 183 del 2011, c.d. Legge di Stabilità per il 2012) La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012) non ha prorogato detta disposizione e, pertanto, gli incentivi per l assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono applicabili solo alle assunzioni, alle proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 (Circ. Inps. n. 137 del 2012)
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