Controllo a seguito di esposto: il denunciato può accedere agli atti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Controllo a seguito di esposto: il denunciato può accedere agli atti"

Transcript

1 Controllo a seguito di esposto: il denunciato può accedere agli atti TAR, Toscana, sentenza 03/07/2017 n 898 di Luisa Cirillo Un privato, a seguito di un controllo amministrativo alla propria attività originato da esposti presentati da terzi, chiede al Comune copia integrale degli atti relativi all accertamento, ivi compresi gli esposti. Può il Comune negare l accesso a tali documenti adducendo ragioni di tutela della riservatezza dei denuncianti? A questa domanda risponde il Tar Toscana, Sez. I, con la sentenza 3 luglio 207, n Il diritto di accesso agli atti Il diritto di accesso agli atti è il diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, rappresenta un principio generale dell attività amministrativa volto da un lato a favorire la partecipazione del cittadino e dall altro a garantire la trasparenza e l imparzialità della Pubblica Amministrazione. Il diritto di accesso è disciplinato dal capo 5 della Legge n. 241 del 1990 agli articoli 22 e seguenti ed ha trovato più ampia ed organica disciplina con l entrata in vigore della Legge 11 febbraio 2005 n. 15, che ha innovato profondamente l intero procedimento amministrativo previsto nella Legge 241

2 del I soggetti interessati che possono esercitare il diritto di accesso sono tutti i soggetti privati che vantano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l accesso. Oggetto del diritto di accesso sono esclusivamente i documenti amministrativi (così come definiti dall articolo 22, comma primo, lettera d) e tale diritto è esercitabile nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali e degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Tuttavia esistono delle limitazioni all utilizzo di tale diritto, che sono disciplinate all articolo 24 della Legge n.241 del Il primo comma esclude il suddetto diritto per tutti i documenti coperti dal segreto di Stato, nonché, a seguito della novella del 2005: nei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; nei confronti delle attività della P.A. dirette all emanazione di atti normativi, atti amministrativi generali, di programmazione e pianificazione, che restano soggette alla loro disciplina particolare; nei procedimenti selettivi, quando vengono in rilievo documenti contenenti informazioni di natura psico-attitudinale relativi a terzi. Al di fuori delle anzidette ipotesi, al comma 6 della norma è prevista una regola di principio generale secondo la quale il Governo può prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso per l esigenza di salvaguardare: la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche; gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e

3 commerciale; l attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e agli atti interni connessi all espletamento del relativo mandato. Dunque, l istanza di accesso potrà essere rifiutata dalla Pubblica Amministrazione in tutti i casi in cui l esercizio di tale diritto comporti un pregiudizio di interessi pubblici o di interessi privati.quest ultima ipotesi di limitazione sarà il caso di nostro interesse. Controllo amministrativo a seguito di esposto, il denunciato può accedere agli atti. Il diritto di accesso ed il rapporto con la tutela della riservatezza Vediamo come, nella pratica, viene bilanciato il difficile equilibrio tra il diritto di accesso agli atti ed il diritto alla riservatezza. In particolare, risulta interessante la lettura della recente sentenza del Tribunale Amministrativo della Toscana, 3 luglio 2017, n. 898, che dirime una controversia in materia di accesso agli atti riguardante gli esposti presentati alla Pubblica Amministrazione. L esposto alla Pubblica Amministrazione è l atto dal quale trae origine un attività amministrativa che si sostanzia previamente in verifiche ispettive e successivamente in verbali di accertamento di illeciti. La questione dibattuta è se l esposto può essere fatto oggetto di istanza di accesso agli atti o piuttosto possono esserlo soltanto i verbali di accertamento. La risposta ci viene fornita dal Tribunale amministrativo della Toscana. Nella fattispecie un privato, titolare di un attività la quale viene sottoposta ad un controllo amministrativo a seguito di un esposto presentato da terzi, formula istanza di accesso agli atti relativi all accertamento amministrativo, ivi compresi gli esposti presentati da terzi. L Amministrazione, previamente informando i sottoscrittori degli esposti che esprimevano la loro opposizione, decide di

4 rigettare l istanza motivando il diniego per ragioni di tutela della riservatezza dei denuncianti. Il privato ricorre in giudizio avverso tale rigetto, adducendo come motivi la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell attività amministrativa (Art 97 Costituzione) e degli articoli 22 e 24 della Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del Il ricorso viene accolto ed è ritenuto fondatole per le seguenti motivazioni: a) Il diritto di accesso costituisce una situazione attiva meritevole di autonoma tutela Il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, bensì è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, con la conseguenza che la domanda giudiziale volta ad ottenere l accesso ai documenti è indipendente sia dalle sorti del processo principale che dall eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente potrebbe proporre a seguito della conoscenza degli atti, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente, piuttosto dovendo essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela e collegata alla documentazione di cui si chiede l ostensione (Consiglio di Stato, Sezione 5, 23 febbraio 2010, n. 1067; Consiglio di Stato, Sezione 4, 20 settembre 2012, n. 5047; Sezione 3, 13 gennaio 2012, n. 116; Sezione 6, 14 agosto 2012, n. 4566; Sezione 5, 22 giugno 2012, n 3683). b) La non motivata opposizione dei controinteressati non può costituire un limite all esercizio del diritto di accesso La legge che disciplina la materia del diritto di accesso è volta a coniugare l esigenza di trasparenza della Pubblica Amministrazione con gli interessi contrapposti di soggetti

5 individuati o facilmente individuabili che verrebbero lesi nel loro diritto alla riservatezza dall accesso agli atti. Come sopra abbiamo visto, l articolo 24 della Legge n. 241 del 1990 disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso e precisamente al comma 6, lettera d: la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche; gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale. Conseguentemente, una mera espressione di diniego da parte dei controinteressati, senza addurre una specifica motivazione e una lesione dei propri diritti, non potrà costituire motivo di rigetto dell istanza di accesso. c) L ampia definizione di documento amministrativo Si intende per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non elativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (ai sensi dell articolo 22, comma 1, lettera d, della Legge n. 241/90). Pertanto, l accesso può riguardare anche atti formati e provenienti da soggetti privati, a condizione che gli stessi siano stabilmente detenuti dalla Pubblica Amministrazione per l espletamento delle proprie attività istituzionali. Più specificamente, il Tribunale toscano aderisce all orientamento di quella parte di giurisprudenza che ritiene che il privato sottoposto ad un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l esercizio del potere, ivi compresi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l azione dell autorità, in quanto per il loro particolare contenuto probatorio potrebbero concorrere all accertamento di fatti

6 pregiudizievoli per il denunciato. Invero. l esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente la disponibilità sulla propria segnalazione: quest ultima, infatti, diventa un elemento del procedimento amministrativo e come tale nella disponibilità dell amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un estensione tale da includere il diritto all anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396). Dello stesso orientamento è anche il Tribunale Amministrativo del Lazio che con sentenza del 10 settembre 2015, n , afferma che chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha, infatti, un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell istruttoria, il che può unicamente giustificare il differimento del diritto di accesso, ma non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti. Sicuramente le considerazioni alle quali è giunto il Tribunale toscano sono condivise da buona parte della giurisprudenza, pur tuttavia vi è da segnalare a riguardo un precedente orientamento difforme, enuncleato dal Tribunale Amministrativo

7 Veneto nella sentenza 20 marzo 2015 n. 321, in linea con una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione 6, sentenza n del 2014, secondo il quale gli espostidenunce non possono essere oggetto di accesso agli atti poiché non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità necessaria rispetto alla tutela delle proprie posizioni soggettive in giudizio, previsto dall art 24 comma 7 della legge n. 241 del In quanto, l esposto che ha dato origine alle verifiche ispettive, non incide in alcun modo sul diritto di difesa della parte ricorrente, cui sono stati notificati i verbali conclusivi dell accertamento che recano tutte le motivazioni delle contestazioni mosse e che sono quindi sicuramente l unica fonte delle contestazioni mosse alla ricorrente. Infine, se si vuole approfondire il tema, relativamente alla problematica della conoscenza della generalità del soggetto che ha presentato l esposto ed i relativi dubbi sull eventualità di un uso strumentale e ritorsivo della conoscenza dell esposto, si rimanda alla lettura della sentenza del Tribunale della Lombardia, Brescia, sezione 2, 20 novembre 2014 n Con tale pronuncia i Giudici hanno sostenuto che la sua divulgazione non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacchè il predetto diritto non assume un estensione tale da includere il diritto all anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Infatti la giurisprudenza amministrativa maggioritaria afferma che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi un accezione talmente ampia da includervi finanche il diritto all anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. (Altalex, 20 settembre Nota di Luisa Cirillo)

8 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA SEZIONE PRIMA Sentenza 3 luglio 2017, n. 898 sul ricorso numero di registro generale 267 del 2017, proposto da: xxx S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall avvocato Paolo Bastianini, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno Vespucci, 20; contro Comune di Sorano, non costituito in giudizio; nei confronti di F.P., A.M. non costituiti in giudizio; per l annullamento del diniego di accesso agli atti Prot. del del Comune di Sorano, nonché ogni atto allo stesso presupposto e conseguente; del diniego di accesso agli atti Prot. del del Comune di Sorano, nonché ogni atto allo stesso presupposto e conseguente; e per l accertamento della sussistenza del diritto della xxx s.r.l. di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti con la condanna del Comune di Sorano all ostensione dei documenti richiesti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

9 Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Espone la ricorrente di essere venuta a conoscenza di almeno due esposti inviati al Comune di Sorano da soggetti privati e aventi ad oggetto fatti e contestazioni riguardanti la propria attività. Venivano perciò presentate al Comune due distinte richieste di accesso agli atti, l una in data. e l altra in data, al fine di prendere visione ed ottenere copia di detti documenti onde, eventualmente, esercitare il proprio diritto alla interlocuzione. Con nota del 31 gennaio 2017 l amministrazione riscontrava negativamente le suddette istanze di accesso in quanto i sottoscrittori degli esposti, previamente informati, avrebbero espresso la propria opposizione e tale diniego veniva condiviso nella motivazione del provvedimento giacché il diritto di accesso si limita agli eventuali verbali di accertamento conseguenti alle attività ispettive la cui titolarità già appartiene alla P.A. e non agli esposti denunce, anche per l evidente esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti interessati. Avverso tali atti insorgeva la società in intestazione chiedendone l annullamento, oltre all accertamento del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con la consequenziale condanna del Comune di Sorano all ostensione dei documenti. L accoglimento del ricorso veniva affidato ai motivi che seguono: Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione).

10 Violazione degli articoli 22 e 24 della L. n. 241/1990. Il Comune di Sorano non si costituiva in giudizio. Nella camera di consiglio del 12 giugno 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. Il ricorso è fondato. Va premesso che il diritto di accesso agli atti della P.A. non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l anzidetta situazione, ma anche dall eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067, id., sez. VI, 12 aprile 2005 n ; id., sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569). Invero, le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare l esigenza della trasparenza e dell imparzialità dell Amministrazione nei termini di cui all art. 22, l. n. 241 del 1990 con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi specificamente quelli dei soggetti individuati o facilmente individuabili che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Il successivo art. 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al comma 6 i casi di possibile sottrazione all accesso in via regolamentare e fra questi al punto d) quelli relativi a documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale

11 di cui siano in concreto titolari. Ne segue che la mera e non meglio motivata espressione del diniego da parte dei controinteressati non può costituire ostacolo all esplicazione del diritto in parola. Per altro verso si è avuto modo di affermare che in ragione dell ampia nozione di documento amministrativo di cui all art. 22 l. n. 241 del 1990, ben può l accesso investire atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a. per l espletamento delle proprie attività istituzionali. In particolare, il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l esercizio del potere inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l azione dell autorità suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Infatti, l esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il controllo e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un estensione tale da includere il diritto all anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396). Né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la

12 possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639). Ne segue, per le ragioni esposte, che il ricorso va accolto annullando gli atti impugnati e, per l effetto, condannando il Comune di Sorano a consentire alla società ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l accesso e l estrazione di copia dei documenti richiesti. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune di Sorano a consentire alla società ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l accesso e l estrazione di copia dei documenti richiesti. Condanna l amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in 2.500,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente

13 Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Gianluca Bellucci, Consigliere

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA 1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 - Oggetto.... 2 Art. 2 - Ambito di applicazione...... 2 Art. 3

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00046/2014 REG.PROV.COLL. N. 01407/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 10/01/2017 N. 00299/2017 REG.PROV.COLL. N. 07005/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) N. 00865/2011 REG.PROV.COLL. N. 00270/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) Pubblicato il 05/05/2017 N. 00647/2017 REG.PROV.COLL. N. 01590/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

Equitalia deve rilasciare al contribuente copia conforme all originale delle cartelle e relative relate di notifica.

Equitalia deve rilasciare al contribuente copia conforme all originale delle cartelle e relative relate di notifica. Equitalia deve rilasciare al contribuente copia conforme all originale delle cartelle e relative relate di notifica. a cura dell Avv. Giuseppe Campanelli Questa sentenza è importante in quanto spetta ad

Dettagli

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47 N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis SENTENZA. sul ricorso n. 2861/08 R.G. proposto da Riglioni Salvatore,

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis SENTENZA. sul ricorso n. 2861/08 R.G. proposto da Riglioni Salvatore, REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric. 2861/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis N. Reg. Sent. ANNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2861/08

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE Il D. lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'esercizio del diritto di accesso

per l'esercizio del diritto di accesso N. 00513/2011 REG.PROV.COLL. N. 00266/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00155/2016 REG.PROV.COLL. N. 00050/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 26/09/2016 N. 01730/2016 REG.PROV.COLL. N. 01413/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda N. 01641/2012 REG.PROV.COLL. N. 00532/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01003/2016 REG.PROV.COLL. N. 00592/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

FORUM LEGALITÀ SEMINARIO LEGALITÀ E TRASPARENZA Roma 28 gennaio 2017

FORUM LEGALITÀ SEMINARIO LEGALITÀ E TRASPARENZA Roma 28 gennaio 2017 FORUM LEGALITÀ SEMINARIO LEGALITÀ E TRASPARENZA Roma 28 gennaio 2017 Avv. Sabrina Cavalcanti F O I A DECRETO TRASPARENZA D.lgs. N.33 del 2013 modificato dal D.lg. 25 maggio 2016 n.97 Riordino della disciplina

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 7 N. 01157/2009 REG.SEN. N. 00638/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01141/2016 REG.PROV.COLL. N. 05144/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 12/04/2017 N. 04497/2017 REG.PROV.COLL. N. 12579/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 03490/2010 REG.SEN. N. 00717/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 00087/2016 REG.PROV.COLL. N. 01818/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) Pubblicato il 15/10/2016 N. 01350/2016 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 15/2005. AUTORE Dott. G. MODESTI 1

L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 15/2005. AUTORE Dott. G. MODESTI 1 L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 15/2005 AUTORE Dott. G. MODESTI 1 LE ORIGINI DEL DIRITTO DI ACCESSO normativa internazionale Legislazione svedese del 1976

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per l'annullamento, N. 00024/2017 REG.PROV.CAU. N. 01719/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 25/01/2017 N. 01323/2017 REG.PROV.COLL. N. 13457/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

Page 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00847/2006 REG.SEN. N. 00432/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo Autore: sentenza In: Il cittadino straniero non è titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento

Dettagli

contro per la riforma

contro per la riforma N. 05987/2009 REG.DEC. N. 07273/2009 REG.RIR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

La riforma della legge n. 241/1990

La riforma della legge n. 241/1990 La riforma della legge n. 241/1990 Prof. Rosanna Summa La legge 241/1990 La legge 241/1990 ha profondamente rinnovato il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Gli interventi più importanti

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00414/2013 REG.PROV.COLL. N. 00338/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2014, proposto da: 2015 03 05 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE 6 SENTENZA N. 1113 ACCESSO AGLI ATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la

Dettagli

TAR Lazio 1837/16 ammette ai corsi di medicina in sovrannumero per violata segretezza delle prove

TAR Lazio 1837/16 ammette ai corsi di medicina in sovrannumero per violata segretezza delle prove TODOS CABALLEROS OVVERO MEGLIO UN ASINO VIVO CHE UN DOTTORE MORTO MA CHI E' L'ASINO IN QUESTO CASO? Il TAR Lazio, con sentenza N. 1837/2016, depositata l'8/2/2016, ha ammesso al corso di laurea in medicina

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 01/02/2017 N. 00229/2017 REG.PROV.COLL. N. 01115/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 02500/2016REG.PROV.COLL. N. 02314/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 00459/2010 REG.SEN. N. 02608/2008 02608/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA Page 1 of 5 N. 00242/2012 REG.PROV.COLL. N. 01061/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'accesso

contro nei confronti di per l'accesso R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 FEBBRAIO 2008 - esecutiva TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 07/07/2017 N. 01793/2017 REG.PROV.COLL. N. 01376/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02618/2015 REG.PROV.COLL. N. 02634/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00760/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00894/2013 REG.PROV.COLL. N. 00220/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli