REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. Articolo 1. Istituzione e norme generali

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1 REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Articolo 1 Istituzione e norme generali 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 4, secondo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sulla base del Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca adottato dal Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 aprile 1999, n. 224, l istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anche in consorzio con altri Atenei o a seguito di convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee. 2. I Corsi di Dottorato di ricerca dei quali l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sia sede unica ovvero, nel caso di consorzi con altri Atenei, sede amministrativa, sono istituiti, secondo le procedure di seguito specificate, con decreto del Rettore, su richiesta, presentata entro il mese di aprile di ogni anno dai Consigli di Dipartimento interessati. 3. L Università stanzia su apposite voci del proprio bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale su proposta del Senato accademico, le risorse per le esigenze generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca e per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al Dottorato stesso, di cui al successivo articolo 5. Gli oneri per il finanziamento delle suddette borse di studio possono essere coperti anche mediante convenzione con soggetti esterni all Università, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, su parere favorevole del Senato accademico. L Università garantisce ad almeno la metà (con correzione in eccesso) degli ammessi a ciascun Corso di Dottorato di cui essa sia sede unica, ovvero sede amministrativa, la fruizione di una borsa di studio. 4. Il numero di ammessi a ciascun Ciclo di Dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre, dei quali almeno due con godimento di una borsa di studio. Possono essere ammessi in soprannumero, che non può superare il 100% dei posti ordinari: a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca, nei limiti previsti dall art. 6, comma 3; b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Ministero Affari Esteri; c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l Università di Modena e Reggio Emilia). La convenzione determina le modalità di iscrizione al Dottorato e la possibilità che parte del dottorato stesso possa essere frequentato presso università del Paese con il quale è stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese della UE, al Dottorato così conseguito, se la convenzione lo preveda, è attribuita la qualifica di "Dottorato Europeo".

2 5. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno la finalità di fornire agli iscritti, anche mediante periodi di studio all estero e stage presso soggetti pubblici e privati, competenze di elevato livello e qualificazione, adeguate all esercizio di attività di ricerca e di professionalità che richiedano un alto grado di preparazione scientifica. Le tematiche scientifiche e formative di pertinenza di ciascun Corso di Dottorato e le relative denominazioni, anche ai fini del conferimento del titolo, devono pertanto essere sufficientemente ampie e riferirsi all ambito quantomeno di un settore scientifico-disciplinare ovvero, preferibilmente, di un aggregazione di più settori, ferma restando la specificità degli approfondimenti e del lavoro di ricerca originale collegato allo svolgimento da parte del dottorando della sua tesi finale. 6. Ciascuna proposta di istituzione di un Corso di Dottorato di Ricerca deve specificare la tematica generale e gli obiettivi del Corso, precisandone i relativi programmi di ricerca, le attività formative, gli eventuali periodi di formazione all estero o in altra sede universitaria, ovvero presso strutture esterne di elevata qualificazione culturale, scientifica e professionale. Le proposte devono altresì specificare: a) il numero massimo dei dottorandi da ammettere; b) i nominativi, i curricula e l elenco delle pubblicazioni scientifiche dell ultimo quinquennio del Coordinatore del Dottorato e dei professori e ricercatori che costituiscono il Collegio dei docenti. Il loro numero, rapportato a quello dei dottorandi, non potrà essere inferiore a cinque e, se non in casi del tutto eccezionali, superiore a venti; c) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche e di tutori per l attività di studio e di ricerca dei dottorandi; d) un piano finanziario che definisca la quota di finanziamento messa eventualmente a disposizione dalla struttura o dalle strutture proponenti, ovvero acquisibili grazie ad apporti esterni, ai sensi del precedente punto 3, secondo comma, o in altre forme, e le quote per il finanziamento delle borse di studio e per le eventuali spese di funzionamento per le quali si richiede l intervento dell Ateneo. Nel caso in cui la proposta di istituzione del Corso di Dottorato di ricerca sia presentata da più Dipartimenti deve essere precisato a quale struttura specifica esso farà capo ai fini organizzativi e gestionali. 7. Nel caso in cui la proposta riguardi un Corso di Dottorato di ricerca da istituire con sede amministrativa presso l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in consorzio con altre Università, la relativa richiesta dovrà altresì specificare i contributi finanziari e/o di altra natura a carico degli atenei che intendono aderire quali sedi consorziate, ivi comprese le proposte di contributi eventualmente messi a disposizione per far fronte agli oneri per il finanziamento di borse di studio. 8. Ciascuna proposta di istituzione è sottoposta al vaglio del Nucleo di valutazione interna, che verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui ai precedenti commi 6 e 7. Il Senato accademico delibera sul complesso delle proposte presentate, sulla base delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno. L approvazione delle proposte è subordinata all avvenuta deliberazione da parte dei competenti organi dell Ateneo o degli Atenei interessati degli impegni di collaborazione e di spesa di loro competenza. Il Rettore comunica tempestivamente l avvenuta istituzione dei Corsi di Dottorato al Ministero e dispone perché il bando di concorso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ne venga data ampia pubblicità, anche mediante diffusione sul sito-web dell Ateneo. 9. L istituzione di un Corso di Dottorato di ricerca comporta la sua attivazione per la durata prevista per il completamento del relativo ciclo.

3 I Corsi di Dottorato già istituiti sono rinnovabili su proposta motivata da parte delle strutture interessate, da presentare al Senato accademico entro il mese di marzo di ogni anno. Il Senato accademico delibera, previa conferma della sussistenza dei requisiti di idoneità da parte del Nucleo di valutazione e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il successivo mese di giugno. 10. Il Nucleo di valutazione interna riceve annualmente una relazione redatta da ciascun Coordinatore di dottorato, relazione che illustra le modalità di svolgimento del corso di pertinenza, i risultati conseguiti e le iniziative di valutazione attivate dal Collegio dei docenti. Sulla base di tali relazioni e di proprie iniziative di valutazione, il Nucleo redige annualmente la sua relazione sull efficienza e il corretto funzionamento dei Corsi di Dottorato istituiti, misurando la permanenza dei requisiti di idoneità che ne hanno motivato l attivazione e riconsiderandone la rispondenza agli obiettivi formativi e la funzionalità rispetto al livello di formazione dei dottorandi e alle loro possibilità di sbocco professionale. La relazione è trasmessa dal Rettore al Ministero, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Senato accademico, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento ministeriale e per le finalità ivi previste. 11. Per le particolari esigenze di alta formazione di specifici settori scientifico-disciplinari per i quali non sia prevista l attivazione di Corsi di Dottorato di ricerca presso l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, questa può partecipare, anche con oneri a carico del proprio bilancio, a consorzi per l istituzione di Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in altro Ateneo, su domanda dei professori e dei ricercatori interessati, accettata dai competenti Consigli delle strutture di ricerca alle quali questi afferiscono e approvata, previa pronuncia del N.T.V. per la parte di competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. 12. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Le convenzioni di cui al comma precedente devono comunque prevedere: a) che la responsabilità della formazione del dottorando rimanga in capo all Università, fermo restando che al tutore designato ai sensi del punto 3, secondo comma, dell articolo 4, possa essere affiancato un co-tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato; b) che il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria della borsa di studio coerentemente con quanto stabilito dall articolo 5, impegnandosi a facilitare, nei modi più opportuni, l esito professionale dei dottori di ricerca formatisi nell ambito della convenzione; c) che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche della attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi. Articolo 2 Accesso 1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sottoponendosi alle relative prove di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalle normative in vigore o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. 2. La selezione per l accesso ai Corsi di Dottorato avviene per concorso pubblico, previa emanazione, da parte del Rettore, dei relativi bandi, pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale", resi noti anche attraverso il sito-web

4 dell Università. Viene data inoltre tempestiva comunicazione al MURST per la diffusione dei bandi a livello nazionale anche tramite mezzi informatici nonché alle altre Università italiane ed agli istituti di ricerca a carattere nazionale. 3. Il bando di concorso comunque indica: a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca; b) il numero e l ammontare delle borse di studio disponibili; c) il contributo a carico dei dottorandi, così come determinato dal Consiglio di amministrazione, e la disciplina dei relativi esoneri, parimenti definita dal Consiglio di amministrazione; d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, ai sensi del successivo punto Il Rettore, su proposta dei competenti Collegi dei docenti, nomina con proprio decreto, la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al punto 12 dell'articolo 1. In ogni caso è indispensabile la presenza di almeno un professore di ruolo. 5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. 6. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d età. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d età. 7. L esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, intesi ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E compresa nel colloquio una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, di cui una deve essere la lingua inglese. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. E ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine del colloquio d esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione nelle forme e nei tempi previsti dal bando di concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l ordine della graduatoria. 8. Le Commissioni esaminatrici operano assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati. Esse avviano i propri lavori e li concludono entro 30 giorni dalla data della rettorale che comunica la nomina. Articolo 3 Organi del Corso di Dottorato di ricerca

5 1. I Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, fanno riferimento ai Dipartimenti dell Ateneo che ne hanno proposto l istituzione e presso i quali i dottorandi svolgono la loro attività. 2. Sono organi del Corso di Dottorato: il Collegio dei Docenti; il Coordinatore. 3. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di Dottorato è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento o ai Dipartimenti che ne hanno proposto l istituzione, inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Corso stesso con particolari competenze in riferimento ai curricula attivati, a ciò designati, col loro consenso, dai Consigli delle medesime strutture. Possono altresì far parte del Collegio dei Docenti studiosi appartenenti ad istituzioni di elevata qualificazione culturale e scientifica convenzionate con l Ateneo per il corso di Dottorato. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei Docenti, anche di altri Atenei. Il Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca può invitare alle proprie riunioni un rappresentante nominato dall eventuale ente esterno finanziatore di borsa di studio, con funzione consultiva. Il Collegio dei Docenti, su richiesta dell ente finanziatore, affianca al tutore universitario di cui al successivo art. 4, comma 3, un cotutore esterno. Il Collegio dei Docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica. In relazione a specifiche esigenze, valutate singolarmente dal Collegio dei Docenti, possono collaborare alle attività didattiche e/o di ricerca e fungere da tutori, anche docenti (professori o ricercatori) non appartenenti al Collegio. 4. Ciascun Collegio dei Docenti è presieduto da un Coordinatore, individuato all atto della proposta di istituzione o di rinnovo, ovvero designato, con il voto favorevole della maggioranza del Collegio, tra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte. Il Coordinatore rappresenta il Dottorato rispetto al Dipartimento o ai Dipartimenti che l hanno promosso e agli organi accademici; è responsabile dell organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di componente del Nucleo di Valutazione. 5. La gestione delle risorse finanziarie per le esigenze generali di funzionamento del corso di dottorato è affidata al Dipartimento di riferimento secondo quanto previsto al punto 6, lettera e) dell art. 1 del presente Regolamento. Articolo 4 Svolgimento del Corso e conseguimento del titolo 1. I Corsi di Dottorato istituiti dall Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia iniziano di norma il primo gennaio. 2. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la durata di tre anni. 3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso di Dottorato compete al relativo Collegio dei Docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, ivi comprese le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.

6 Nel corso, di norma, del primo anno, il Collegio dei Docenti designa il tutore, tra i suoi membri, incaricato di seguire più da vicino la formazione e le attività di ricerca di ciascun dottorando; sarà il tutore a sottoscrivere la tesi finale in qualità di "Relatore". Ferme restando le responsabilità di supervisione del tutore, è fatta salva la possibilità di designare, per particolari esigenze, anche un co-tutore; anche quest'ultimo potrà sottoscrivere la tesi finale in qualità di "Correlatore. 4. Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di Dottorato, all atto del superamento dell esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di Dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. In caso di valutazione negativa, l esame finale può essere ripetuto una sola volta. 5. La Tesi di Dottorato può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. 6. La Commissione giudicatrice per l esame finale è nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, su designazione del Senato Accademico, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. Su proposta motivata del Collegio dei Docenti, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d età. 7. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. 8. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le operazioni relative all esame finale entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull esito dei colloqui. L esame non dà luogo a punteggio. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza. 9. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione giudicatrice. Gli esami sono pubblici. Entro il 31 dicembre dell ultimo anno di corso, i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente ufficio dell Università, domanda di ammissione all esame finale. Non appena abbiano notizia dei nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice, i candidati provvedono ad inviare ad ogni membro una copia della propria dissertazione, corredata dal giudizio complessivo formulato dal Collegio dei Docenti. Per comprovati e gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, può, con proprio decreto, autorizzare una proroga di dodici mesi ed ammettere il candidato all esame finale in deroga ai termini fissati, eventualmente anche presso altra sede. La proroga non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l Università né diritto alla corresponsione della borsa di studio o ad altre agevolazioni eventualmente previste dall ordinamento dell Università. 10. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell interessato, ne certifica il conseguimento.

7 Il rilascio della suddetta certificazione è subordinata alla consegna da parte dell interessato al competente ufficio di tre copie della tesi finale: due per il relativo deposito presso le Biblioteche nazionali di Firenze e di Roma, una perché venga trasmessa alla struttura bibliotecaria del Dipartimento di afferenza del corso di dottorato, che ne assicurerà la conservazione e la pubblica consultabilità. 11. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo. Articolo 5 Contributi e Borse di studio 1. L ammontare dei contributi richiesti per l accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato istituiti presso l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l importo delle borse di studio sono deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, secondo i seguenti criteri: a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997; b) l importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni; c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dall Università di Modena e Reggio Emilia su propri fondi, sono esonerati preventivamente dai contributi per l accesso e la frequenza dei corsi; d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a); e) il numero di borse di studio conferite dall Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi; in caso di corso con numero dispari di posti, il numero delle borse è arrotondato per eccesso; f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni; g) la durata dell erogazione della borsa di studio è pari all intera durata del corso, fatte salve le situazioni di cui ai punti 5 e 7 del successivo articolo 6; h) i ratei della borsa di studio vengono erogati con cadenza bimestrale posticipata. I Coordinatori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Rettore ogni eventuale interruzione della frequenza al fine di bloccare l erogazione dei ratei e procedere all eventuale recupero dei ratei già liquidati; i) l importo della borsa di studio è aumentato per l eventuale periodo di soggiorno all estero, nella misura non inferiore al 50 per cento. 2. E' consentita l'iscrizione al corso di dottorato con rinuncia alla borsa di studio. Nel caso in cui la rinuncia alla borsa di studio sia effettuata fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, la borsa è assegnata al candidato collocato in graduatoria al primo posto tra quelli non coperti da borsa di studio (se previsti dal bando di concorso).

8 In caso di rinuncia da parte di un dottorando vincitore di borsa di studio nel corso di svolgimento del dottorato, la parte rimanente della borsa di studio è assegnata al primo in graduatoria, senza borsa, regolarmente iscritto al corso di dottorato di ricerca. Articolo 6 Doveri e posizione dei Dottorandi 1. Il Dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate. Entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti anche ai fini dell organizzazione delle prove annuali di verifica di cui al punto 3, primo comma, dell articolo 4, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. 2. Ai sensi del comma 8 dell articolo 4 della legge n. 210/1998, le strutture didattiche potranno affidare ai dottorandi di ricerca, con il loro consenso e previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, una limitata attività didattica quantificabile in un massimo di 30 ore per anno accademico. Tale attività, che non deve in ogni caso compromettere l attività di formazione alla ricerca e deve essere attinente all area di afferenza delle ricerche svolte dal dottorando, potrà esplicarsi mediante: a) affidamento di compiti didattici sussidiari o integrativi dell attività istituzionale; b) partecipazione alle commissioni di esami di profitto qualora risulti cultore della materia; c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e/o di diploma universitario. L attività didattica dei dottorandi è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e/o dell Università e non dà luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli dell Università. Eventuali compensi possono essere corrisposti con fondi derivanti da contratti, convenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati o finanziamenti "CAMPUS". 3. E consentito l esercizio di attività lavorative compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tali attività non devono in alcun modo identificarsi con l attività svolta dal dottorando per il conseguimento del titolo. 4. La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio a carico del bilancio universitario e/o dello Stato, fatta eccezione per quelle previste per integrare, con soggiorni all estero, l attività di formazione e di ricerca. I dottorandi che non beneficiano della borsa di dottorato possono fruire di altro tipo di borsa, finanziata da soggetti esterni all amministrazione universitaria, secondo quanto stabilito nel precedente comma La sospensione degli obblighi di frequenza del Dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari,

9 mantenendo il diritto all eventuale borsa di studio in godimento. In tali casi il competente Collegio dei Docenti potrà stabilire, alla ripresa della frequenza, d accordo con l interessato/a, un piano di recupero. 6. Il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore, con delibera motivata, sentito l interessato, che un dottorando venga escluso dal Corso, con conseguente perdita totale della borsa di studio in godimento e restituzione dei ratei eventualmente già riscossi, in caso di: a) giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell attività; b) assenze ingiustificate o prolungate che non consentano il regolare svolgimento del programma di ricerca previsto; c) comportamenti in contrasto con le norme sull incompatibilità di cui ai precedenti punti 3 e 4; d) attività lavorativa svolta senza la preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti. 7. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l interessato è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore ed al Coordinatore del corso di Dottorato. Il diritto alla fruizione dell eventuale borsa di studio è mantenuta fino all ultimo mese intero antecedente la data d interruzione. 8. L'iscrizione ad un dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, ad altra Scuola di Dottorato, a corsi di Laurea e di diploma, a Scuole di Specializzazione dell'università di Modena e Reggio Emilia o di altri Atenei. Colui che è risultato vincitore di un corso di dottorato, qualora risulti già immatricolato ad altro corso di studio universitario, dovrà pena la decadenza del diritto all'immatricolazione al dottorato, rinunciare all'iscrizione all'altro corso universitario al quale già è iscritto. Il dottorando già iscritto al corso di dottorato che risulti successivamente idoneo ad immatricolarsi ad altro corso di studio universitario, potrà presentare richiesta di sospensione del dottorato, allegando il parere favorevole del Collegio dei docenti Articolo 7 Compensi alle Commissioni Giudicatrici 1. Al rimborso delle eventuali spese di viaggio e di ospitalità e al pagamento degli oneri di missione dei componenti delle Commissioni giudicatrici si provvede sull apposito fondo del bilancio universitario.

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