Regolamento dell esercizio e dell utilizzazione del Centro media di Palazzo federale
|
|
- Leona Basile
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Cancelleria federale CaF Sezione comunicazione Regolamento dell esercizio e dell utilizzazione del Centro media di Palazzo federale La Cancelleria federale svizzera, visto l articolo 23 capoverso 3 dell ordinanza del 25 novembre sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione, emana il presente regolamento: Capitolo 1: Scopo e campo d applicazione N. 1 1 Il Centro media di Palazzo federale (Centro media; Bundesgasse 8 12, Berna) funge da luogo di comunicazione tra il Consiglio federale, il Parlamento e l Amministrazione federale da un lato e i giornalisti dall altro. A tale scopo dispone di: a. posti di lavoro per i giornalisti (Unione dei giornalisti di Palazzo federale, Unione dei fotografi di Palazzo federale, SRG SSR, emittenti radio e televisive private); b. una sala di grandi e una di piccole dimensioni per lo svolgimento di conferenze stampa. 2 Il presente regolamento disciplina l esercizio e l utilizzazione del Centro media, segnatamente la sua direzione e organizzazione, le autorizzazioni di accesso, i diritti e gli obblighi degli utenti, l utilizzazione delle sale conferenze e degli studi televisivi e il servizio di portineria. Capitolo 2: Direzione e organizzazione N. 2 Cancelleria federale svizzera 1 La Cancelleria federale svizzera (Cancelleria federale) è responsabile della gestione del Centro media. È competente per: a. designare il capo esercizio e il suo sostituto; b. garantire un esercizio ordinato e conforme alle regole; c. autorizzare le modifiche dell organizzazione e dell esercizio; d. sottoporre ai servizi federali competenti le richieste di finanziamento di modifiche dell organizzazione e dell esercizio. 2 Prima di prendere decisioni su questioni importanti, la Cancelleria federale consulta la Commissione degli utenti (n. 3). 1 RS
2 N. 3 Commissione degli utenti 1 La Commissione degli utenti si compone di un rappresentante rispettivamente: a. della direzione dell esercizio del Centro media (presidenza); b. dell Unione dei giornalisti di Palazzo federale; c. dell Unione dei fotografi di Palazzo federale; d. della SRG SSR; e. delle emittenti radio e televisive private; f. dei Servizi del Parlamento. 2 La Commissione degli utenti è competente in particolare per: a. autorizzare le modifiche dell organizzazione e dell infrastruttura degli utenti; b. sottoporre ai servizi federali competenti le richieste di finanziamento di modifiche dell organizzazione e dell infrastruttura degli utenti; c. proporre modifiche del presente regolamento; d. accettare nuovi utenti ordinari; e. definire i criteri per l accesso al Centro media. N. 4 Competenze 1 La Cancelleria federale assicura il flusso delle informazioni delle autorità nel Centro media. A tale scopo svolge segnatamente le attività seguenti: a. distribuisce ai giornalisti la posta interna ed esterna come anche le documentazioni per i media allestite dai Dipartimenti e Uffici federali; b. gestisce il calendario elettronico degli eventi; c. informa sulla data e ora delle conferenze stampa e di altri eventi nel Centro media, come anche su eventuali modifiche delle stesse (con comunicazioni mediante altoparlanti, tabelloni e schermi). 2 In collaborazione con la direzione dell esercizio del Centro media, i Servizi del Parlamento assicurano la distribuzione delle proprie documentazioni come anche di quelle delle Camere federali (sedute plenarie, commissioni, gruppi parlamentari). 3 L assegnazione degli uffici ai giornalisti accreditati spetta, nei rispettivi campi di competenza, all Unione dei giornalisti di Palazzo federale e all Unione dei fotografi di Palazzo federale; nell ambito organizzativo della SRG SSR, gli uffici sono assegnati da quest ultima. N. 5 Utilizzazione e costi 1 L utilizzazione degli uffici per i giornalisti e delle sale conferenze è gratuita. La Confederazione mette a disposizione degli utenti regolari la mobilia e le istallazioni usuali per i posti di lavoro e si fa carico della loro manutenzione ed esercizio. 2 Qualsiasi impianto e istallazione supplementare e qualsiasi modifica dell infrastruttura degli uffici sottostanno ad autorizzazione preliminare; i relativi costi sono a carico degli utenti interessati. Gli utenti devono inoltre assumersi i costi delle prestazioni di telecomunicazione e pagarli direttamente agli offerenti. N. 6 Manutenzione dell infrastruttura 1 L Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) assicura la manutenzione edile del Centro media. Questa include segnatamente i lavori di manutenzione e riparazione 2/5
3 dell edificio, delle istallazioni tecniche e dei sistemi di cablaggio universale, come anche la pulizia dell edificio. 2 L Ufficio federale dell informatica e della telecomunicazione (UFIT) assicura la manutenzione dei sistemi LAN e WLAN e delle istallazioni telefoniche (in collaborazione con il servizio telefonico dell Amministrazione federale). 3 La direzione dell esercizio del Centro media assicura la manutenzione delle istallazioni tecniche delle due sale conferenze. Inoltre regola l utilizzazione dei parcheggi situati nel cortile e, d intesa con la SRG SSR, l utilizzazione del montacarichi da parte di terzi. 4 La manutenzione e la riparazione delle istallazioni supplementari ai posti di lavoro, non incluse nell offerta di base, come pure i relativi costi sono a carico degli utenti (cfr. n. 5). Capitolo 3: Autorizzazione di accesso N. 7 1 Sono autorizzati ad accedere al Centro media: a. i membri del Consiglio federale, delle Camere federali e dei Tribunali della Confederazione; b. i dipendenti dell Amministrazione federale e dei Servizi del Parlamento; c. i giornalisti accreditati conformemente agli articoli 2 12 dell ordinanza del 30 novembre sull accreditamento dei giornalisti (OAGio); d. i rappresentanti dei media esteri (art. 1 cpv. 3 OAGio); e. le persone con un autorizzazione di accesso rilasciata dalla Cancelleria federale, dai Servizi del Parlamento o dalla SRG SSR (personale dei settori amministrativo e tecnico). 2 Tutte le altre persone possono accedere al Centro media soltanto se sono al seguito di una persona autorizzata ad accedere. Per motivi importanti (ad es. problemi di capienza), la Commissione degli utenti (o una persona da essa designata) può negare l accesso alle persone al seguito di una persona autorizzata ad accedere. Capitolo 4: Sale conferenze e studio televisivo N. 8 Autorizzazioni 1 Hanno diritto all utilizzazione delle sale conferenze: a. il Consiglio federale, le Camere federali e i Tribunali della Confederazione; b. le commissioni e i gruppi delle Camere federali; c. i Dipartimenti, gli Uffici federali e i Servizi del Parlamento; d. i partiti rappresentati nel Consiglio nazionale e i comitati interpartitici. 2 La Cancelleria federale attribuisce le sale conferenze. La precedenza è data alle conferenze stampa del Consiglio federale e del Parlamento. Se necessario per lo svolgimento di queste ultime, la direzione dell esercizio del Centro media può modificare o annullare a corto termine le prenotazioni degli altri utenti. 2 RS /5
4 3 Di regola le conferenze stampa durano al massimo 60 minuti. Per le manifestazioni collaterali sono a disposizione i foyer al secondo e terzo piano sotterraneo. Durante la conferenza stampa possono porre domande soltanto i giornalisti, non i rappresentanti di gruppi d interesse o altre persone. 4 Per le organizzazioni di cui al numero 8 capoverso 1 lettera d si applicano inoltre le disposizioni supplementari indicate qui di seguito. 5 La configurazione del podio dei relatori nella sala conferenze grande non può essere modificata per lo svolgimento di una conferenza stampa. L utilizzazione della bandiera svizzera sulla parte frontale del podio è riservata alle manifestazioni alle quali partecipano membri del Consiglio federale; è vietato appendere sulla parte frontale del podio, a complemento o sostituzione della bandiera svizzera, emblemi dei partiti o di altri gruppi d interesse. Sono parimenti vietate modifiche della parete retrostante il podio. Sono ammesse unicamente la proiezione di immagini sui due schermi a sinistra e destra del podio e la posa di manifesti su supporto mobile nel foyer della sala conferenze grande (2 piano sotterraneo). 6 Con la prenotazione della sala gli utenti accettano le condizioni d uso stabilite dal presente regolamento. La direzione dell esercizio del Centro media può esigere che siano tolte istallazioni supplementari. In caso di infrazioni, l utilizzazione della sala può essere rifiutata. N. 9 Costi delle sale conferenze 1 L utilizzazione delle sale conferenze e della relativa infrastruttura come anche l assistenza tecnica preliminare sono gratuite per gli utenti aventi diritto. 2 I costi delle istallazioni tecniche supplementari, del personale supplementare necessario per il loro impiego e di altre prestazioni sono a carico degli utenti, previa consultazione della direzione dell esercizio del Centro media. N. 10 Studio televisivo 1 Eccezionalmente e se necessario per soddisfare la domanda, lo studio televisivo della SRG SSR al 3 o piano sotterraneo può essere utilizzato anche per altre manifestazioni, ad esempio per la trasmissione di conferenze stampa. L utilizzazione è decisa dalla SRG SSR. La Cancelleria federale e i Servizi del Parlamento hanno il diritto di chiedere l utilizzazione dello studio. 2 La SRG SSR disciplina i costi per l utilizzazione del suo studio televisivo da parte di terzi. N. 11 Sanzioni 1 In caso di infrazioni al presente regolamento la Cancelleria federale può prendere provvedimenti amministrativi. 2 La procedura è disciplinata dagli articoli OAGio 3. Prima di prendere un provvedimento amministrativo, la Cancelleria federale chiede il parere della Commissione degli utenti e del Comitato dell Unione dei giornalisti di Palazzo federale (art. 14 cpv. 2 OAGio). Capitolo 5: Servizio di portineria N. 12 Principio La portineria è operata dal Servizio federale di sicurezza (SFS). 3 RS /5
5 N. 13 Orari di apertura della portineria 1 Lunedì venerdì (giorni lavorativi normali) 07:00 19:00 Domeniche in cui si svolgono elezioni o votazioni 12:00 20:00 Durante le sessioni delle Camere federali 07:00 20:00 (venerdì 19:00) Durante la trasmissione della SRG "Classe Politique" 07:00 21:30 2 Fuori da questi orari come anche nei giorni festivi la portineria non è in servizio. In questi casi, gli utenti accedono al Centro media mediante la carta elettronica di accesso (badge). N. 14 Controllo dell accesso 1 Durante gli orari di apertura della portineria, il personale del SFS è responsabile del controllo dell accesso. 2 I visitatori devono annunciarsi in portineria. Il personale della portineria informa l utente destinatario della visita affinché possa recarsi in portineria per accogliere il visitatore. Se l utente non è raggiungibile, la portineria informa il servizio di coordinamento della SRG SSR oppure il servizio informazioni della direzione dell esercizio del Centro media. 3 La direzione dell esercizio del Centro media e la SRG SSR possono fornire badge temporanei al personale tecnico e alle altre persone che lo necessitano. N. 15 Sicurezza La Cancelleria federale informa gli utenti sulle misure e sul comportamento in caso di allarme antincendio e di altri eventi straordinari come pure in situazioni di emergenza. L informazione comprende segnatamente l indicazione delle persone da contattare e delle vie di fuga. La Cancelleria federale è inoltre responsabile della formazione degli utenti in materia di sicurezza. In collaborazione con la direzione dell esercizio del Centro media, la Cancelleria federale svolge periodicamente esercitazioni di sicurezza. Un opuscolo con informazioni sulla sicurezza è consegnato a tutte le persone che lavorano abitualmente nel Centro media. Capitolo 6: Entrata in vigore La versione riveduta del presente regolamento entra in vigore il 1 giugno /5
Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media
Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media (OAGio) del 30 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull accreditamento dei giornalisti
Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti (OAGio) 170.61 del 30 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) La Cancelleria federale svizzera, visto l articolo 8 dell ordinanza del 5 maggio 1999 1 sull organizzazione
DettagliOrdinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo del 24 novembre 2007 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 26 capoverso 3 della legge
DettagliConvenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura
Convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura del 6 luglio 2007 (approvato dal Consiglio federale il 16 maggio 2007) Il Tribunale federale
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare
Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare (Ordinanza sull amministrazione parlamentare, Oparl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)
DettagliIstruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale (Istruzioni informatiche del Consiglio federale, ITAF) del 23 febbraio 2000 Il Consiglio
DettagliL.R. 17/2007, art. 5 B.U.R. 1/2/2012, n. 5. DELIBERA DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 novembre 2011, n. 331.
L.R. 17/2007, art. 5 B.U.R. 1/2/2012, n. 5 DELIBERA DELL UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 novembre 2011, n. 331. Regolamento per l accesso alle sedi del Consiglio regionale. CAPO I ACCESSO
DettagliOrdinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale
Questo testo è una versione provvisoria. Va considerata definitiva soltanto la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sui servizi linguistici
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale
Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 Il Tribunale penale federale, visto l articolo 15 capoverso 1 lettera b della legge del 4 ottobre 2002 1 sul Tribunale penale federale (LTPF),
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sulla libera circolazione del personale medico 1
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione
DettagliCOMUNE DI AREZZO DISCIPLINARE PER L ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE
COMUNE DI AREZZO DISCIPLINARE PER L ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE (Allegato A) INDICE: Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Addetti al controllo dell ingresso principale Art. 3 Accesso al chiostro del Palazzo
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale
Ordinanza concernente l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale (Ordinanza sull informatica nell Amministrazione federale, OIAF) del 26 settembre 2003 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale
Regolamento del Tribunale penale federale dell 11 febbraio 2004 Il Tribunale penale federale, vista la legge del 4 ottobre 2002 1 sul Tribunale penale federale (LTPF), adotta il seguente regolamento: Capitolo
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza sulle attività informative
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale sui principi dell informazione
Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell informazione del 24 gennaio 2012 Il Tribunale penale federale, visto l articolo 63 capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 2010 1 sull
Dettagli1. L accesso e la permanenza nelle strutture devono essere consentiti, esclusivamente, negli orari di apertura delle stesse.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTINERIA Art. 1 Oggetto, principi e finalità 1. Il presente disciplinare regolamenta l accesso alla sede municipale e nelle sedi
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
DettagliOrdinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale
Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21
DettagliOrdinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Progetto dell 08.04.2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 marzo 2007 1 sui servizi di telecomunicazione è modificata
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) 235.154 del 14 giugno 1993 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 321 bis capoverso
DettagliOrdinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell asilo del 24 novembre 2007 (Stato 1 ottobre 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliOrdinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura
DettagliCOMUNE DI PALMI REGOLAMENTO DI PORTINERIA E PER L ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
REGOLAMENTO DI PORTINERIA E PER L ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. NR.10 DEL 10.01.2014 Art.1 Oggetto, principi e finalità 1) Il presente disciplinare regolamenta l accesso
DettagliRegolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie
(RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla
DettagliAccordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso
Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso Approvato dall assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori
DettagliOrdinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 62 capoverso 3 della legge militare 1, ordina: Sezione 1:
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento
Ordinanza dell Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento (ORint) del 28 settembre 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 60 della legge del 13
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)
Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 0 settembre 00 1 sui documenti
DettagliLegge federale sull Assemblea federale
Legge federale sull Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche) Modifica del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto
DettagliOrdinanza sul Registro nazionale di polizia
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di
DettagliLegge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
DettagliREGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA SEDE DEL COMUNE. Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del. CITTA' DI ALTAMURA (Prov di Bari)
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA SEDE DEL COMUNE Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del CITTA' DI ALTAMURA (Prov di Bari),1 19:1 Atto depositato nella Segreteria Comunale R. dal 1G-n5-2912
DettagliLegge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCESSO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL COMPLESSO SELVA DEI PINI E DELLE ALTRE SEDI COMUNALI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCESSO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL COMPLESSO SELVA DEI PINI E DELLE ALTRE SEDI COMUNALI integrazione del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi Approvato
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliCOMUNE DI BAGNARA CALABRA REGOLAMENT D PORTINERIA E PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI. k AabI) co,c, Y. 29 Aoy-23,15
COMUNE DI BAGNARA CALABRA REGOLAMENT D PORTINERIA E PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI k AabI) co,c, 5t4f0~ @ Y. 29 Aoy-23,15 Art.1 Oggetto, principi e finalità 1) Il presente disciplinare regolamenta
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) Modifica del 9 dicembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 maggio 2003 1 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata
DettagliForme di telelavoro nell Amministrazione federale
Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale del personale UFPER Direttive Forme di telelavoro nell Amministrazione federale Indice 1 Definizione... 2 2 Condizioni quadro... 2 2.1 Oggetto e
DettagliOrdinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative Modifica del 12 gennaio 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Gli allegati 1 e 2 dell ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliRegolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Modifica del 21 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visto l
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL RETTORATO SEDE DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL ATENEO SENATO ACCADEMICO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Delibera n. 21 del 19/12/2013 DECRETO RETTORALE ALBO UFFICIALE DI ATENEO
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente
DettagliOrdinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5,
DettagliCRITERI GENERALI PER L UTILIZZO DI SALE E SPAZI DELLA RESIDENZA MUNICIPALE
CRITERI GENERALI PER L UTILIZZO DI SALE E SPAZI DELLA RESIDENZA MUNICIPALE Art. 1 - Ambito di applicazione I presenti criteri generali si applicano a tutte le ipotesi di utilizzo delle sale e degli spazi
DettagliLegge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) 441.1 del 5 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sulle scuole universitarie professionali
Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1,
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4
Ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi 1 del 5 dicembre 2003
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sui servizi di certificazione elettronica
Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 agosto 1999 1 concernente
DettagliDistruzione di pezzi pirotecnici
. Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici
DettagliOrdinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione
Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI) del 4 luglio 2007 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 24
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliConcessione rilasciata a Teleclub
Concessione rilasciata a Teleclub (Concessione Teleclub) del 24 maggio 2006 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 1991 1 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione (OACMIL) del 6 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliOrdinanza sul numero d identificazione delle imprese
Ordinanza sul numero d identificazione delle imprese (OIDI) 431.031 del 26 gennaio 2011 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 18 giugno 2010 1 sul numero d identificazione
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
DettagliOrdinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTA) del 14 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 42a della legge federale del
DettagliRegolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:
Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001
Dettagli