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1 Università degli Studi di Ferrara ALLEGATO 1) CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA LABORATORIO IN VETRO E IN PLASTICA PER I LABORATORI DIDATTICI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA Il delegato del Rettore per la sicurezza Prof. Alessandro Medici.. Visto Il Dirigente dell Area economico Finanziaria Dr.ssa Clara Coviello.. 1

2 INDICE PREMESSA pag. 4 PARTE I NORME GENERALI pag. 4 ART. I/1 Normativa di riferimento pag. 4 ART. I/2 Oggetto dell appalto pag. 4 ART. I/3 Ammontare dell appalto a base di gara pag. 5 ART. I/4 Durata della fornitura pag. 5 ART. I/5 Esecuzione anticipata della fornitura pag. 5 ART. I/6 Varianti pag. 5 PARTE II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA pag. 5 ART. II/1 Caratteristiche della fornitura pag. 5 ART. II/2 Gestione ordini pag. 6 ART. II/3 - Confezionamento ed etichettatura pag. 6 ART. II/4 Consegna pag. 7 ART. II/5 Imballaggio pag. 7 ART. II/6 Condizioni della fornitura pag. 7 ART. II/7 Innovazione tecnologica pag. 8 PARTE III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L APPALTATORE pag. 8 ART. III/1 Oneri e obblighi dell appaltatore pag. 8 ART. III/3 Rappresentanza dell appaltatore il Referente pag. 9 ART. III/3 Campionatura pag. 10 ART. III/4 Brevetti industriali e diritti d autore pag. 10 ART. III/5 Reportistica pag. 10 2

3 PARTE IV CONTROLLO DELLA FORNITURA pag. 11 ART. IV/1 Controlli sulla fornitura pag. 11 ART. IV/2 Direttori dell esecuzione del contratto pag. 11 PARTE V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Pag. 11 ART. V/1 Disposizioni generali pag. 11 ART. V/2 - Documento unico di valutazione del Rischio pag. 12 ART. V/3 Tessera di riconoscimento pag. 12 PARTE VI - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA Pag. 12 ART. VI/1 Penali pag. 12 ART. VI/2 Cause di forza maggiore pag. 12 ART. VI/3 Inadempimenti contrattuali e risoluzione pag. 13 ART. VI/4 Recesso pag. 13 ART. VI/5 Garanzia pag. 14 ART. VI/6 Fatturazioni e pagamenti pag. 14 ART. VI/7 Divieto di anticipazione del prezzo pag. 15 ART. VI/8 - Disposizioni generali relative ai prezzi contrattuali pag. 15 ART. VI/9 - Subappalto e cessione pag. 15 ART. VI/10 - Trattamento dati personali pag. 15 ART. VI/11 Foro competente pag. 16 3

4 PREMESSA Il presente capitolato definisce i requisiti per la fornitura di articoli da laboratorio in vetro e in plastica per i laboratori didattici dell Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata Università e le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere realizzata dall Impresa aggiudicataria, di seguito denominata "Appaltatore". Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nella lettera di ordinazione della fornitura. PARTE I - NORME GENERALI ART. I/1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il cottimo fiduciario ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle seguenti norme: norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. in quanto applicabili, e dal D.P.R. 384/01; R.R.DD.2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili; Regolamento di Contabilità dell Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 Prot.n del e s.m.i.; Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi di Ateneo, approvato con D.R. n. 2359/2008; condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati in corso d'opera, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato; normativa di settore. ART. I/2 OGGETTO L appalto ha per oggetto la fornitura di articoli da laboratorio in vetro e in plastica per le esigenze dei laboratori didattici dei dipartimenti scientifici dell Università. I prodotti verranno richiesti durante l esecuzione del contratto dalle sottoelencate strutture universitarie: Dipartimento di Chimica Via Luigi Borsari 46 Dipartimento di Medicina Clinica e Via Fossato di Mortara 64/b Sperimentale Dipartimento di Medicina Sperimentale e Via Luigi Borsari 46 Diagnostica Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Via Fossato di Mortara Dipartimento di Morfologia ed Embriologia Via Fossato di Mortara 64/b Dipartimento di Biochimica e Biologia Via Luigi Borsari 46 molecolare Dipartimento di Biologia ed Evoluzione Via Luigi Borsari 46 Si precisa che il suddetto elenco potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del rapporto contrattuale. Le quantità e le relative specifiche della suddetta fornitura sono indicate nell elenco allegato sub A) Specifiche tecniche e quantità prodotti allegato sub lett.a) al presente capitolato e considerato parte integrante e sostanziale dello stesso. Il suddetto allegato contiene l elenco degli articoli, le caratteristiche tecniche, il materiale, la classe di taratura e il numero dei pezzi annuo per ciascun articolo. 4

5 ART. I/3 AMMONTARE DELL APPALTO A BASE DI GARA L'importo annuo presunto posto a base di gara ammonta a ,00 IVA esclusa. Ai sensi dell art 26 del Dlgs 81/2008 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell Università reputa che, trattandosi di mera fornitura esente da installazioni, l attività possa ritenersi esente da rischi di interferenze e valuta gli oneri correlati pari a zero. Resta inteso che tale valutazione si intende suscettibile di modifiche in relazione a sopravvenute variazioni di carattere tecnico, logistico o organizzativo legate alla esecuzione del contratto. I quantitativi dei singoli prodotti indicati nell allegato sub A) al presente capitolato sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici, e non costituiscono per l Appaltatore un minimo contrattuale garantito. Il valore del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. ART. I/4 - DURATA DELLA FORNITURA L appalto ha una durata annuale con decorrenza dalla data di ricevimento da parte dell Università della lettera di accettazione dell aggiudicazione dell appalto sottoscritta dall aggiudicatario. Nelle more della lettera di accettazione, l ordine di avvio della fornitura può essere dato dai Direttori dell esecuzione del contratto, ai sensi del successivo art. I/5. ART. I/5 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e in pendenza della sottoscrizione della lettera di accettazione, l'università, ai sensi dell art.11 co.12 del D.Lgs 163/06, ha la facoltà di ordinare l inizio della fornitura in tutto o anche in parte all Appaltatore, che deve dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite dai Direttori dell esecuzione del contratto di cui al successivo art. IV/2. Dalla data di ricevimento di tale ordine decorrono i termini per l inizio della fornitura indicati dal precedente art. I/4. In caso di mancato ricevimento da parte dell Università della lettera di accettazione sottoscritta dall Appaltatore, quest ultimo ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l offerta presentata in sede di gara. ART. I/6 VARIANTI L Università si riserva di procedere, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di legge, ad ordinare varianti qualitative e quantitative in aumento nel limite del 20% e in diminuzione nel limite del 30% dell importo di aggiudicazione dell appalto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per l appalto originario. Le variazioni sono valutate e contabilizzate mediante l applicazione dei prezzi unitari offerti dall aggiudicatario in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l Appaltatore non può vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. L Università ha la facoltà di affidare all Appaltatore o ad altra impresa, a sua discrezione, la fornitura di prodotti non compresi nell Allegato sub A) al presente capitolato e di cui dovesse successivamente emergere l esigenza, alle medesime condizioni di fornitura, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti. PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA ART. II/1 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA L elenco Specifiche tecniche e qualità prodotti allegato sub lett.a) al presente capitolato comprende gli articoli e la quantità di ciascun prodotto, stimata su base annuale. 5

6 Gli articoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all importazione e all immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto. Inoltre, ogni prodotto della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato. In particolare, gli articoli oggetto della fornitura devono essere: conformi a quanto indicato nel presente capitolato, nell allegato sub A) Specifiche tecniche e quantità prodotti al capitolato medesimo e in tutta la documentazione di gara in termini di: o caratteristiche tecniche; o materiali utilizzati; o dimensioni ovvero volumi; o eventuale sterilità dei prodotti; o prescrizioni per la confezione minima di imballo; di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso l Università. Per gli articoli con serigrafia, la stessa deve essere indelebile, ovvero resistente all'attacco di acidi e basi concentrati e ai lavaggi ad alta temperatura. Con l indicazione vetro borosilicato si richiedono caratteristiche prestazionali non inferiori alla qualità di PIREX e DURAN. I puntali per le micropipette di precisione devono essere compatibili con micropipette GILSON e/o con le micropipette offerte dall Appaltatore in sede di gara. L Appaltatore si impegna ad effettuare la fornitura sopra indicata con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale d oneri. ART. II/2 GESTIONE ORDINI L ordine sarà inviato dalle singole strutture universitarie a mezzo fax o certificata e conterrà le seguenti specifiche: 1. dati della struttura universitaria ordinante compresivi degli estremi per la fatturazione; 2. tipologia e quantitativo dei prodotti da consegnare; 3. luogo di consegna; 4. termine di consegna. L Appaltatore è obbligato a dare esecuzione agli ordini di importo complessivo non inferiore a Euro 100,00 (Cento/00) IVA esclusa. Resta facoltà dell Appaltatore dare seguito a ordini di importo inferiore a quello sopra indicato. ART. II/3 - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna. L etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto ovvero sulla confezione, se richiesto nel suddetto allegato. Le indicazioni devono essere anche in lingua italiana. L etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni: indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione; se del caso, condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione e eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; se del caso, indicazione della sterilità del prodotto; se del caso, indicazione che il prodotto è monouso ; 6

7 per i prodotti sterili, la data di scadenza. ART. II/4 CONSEGNA La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio,trasporto, facchinaggio e consegna al piano presso il luogo indicato dalle singole strutture universitarie ordinanti. Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna al piano della merce sono a rischio e carico dell Appaltatore. Pertanto, lo stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l Appaltatore e la singola struttura universitaria ordinante. La consegna della fornitura deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine inviato a mezzo fax o certificata. In casi eccezionali, quando l urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell ordine a insindacabile giudizio dell Università, l Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell ordine medesimo. L avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata alla struttura universitaria ordinante. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero e data dell ordine; luogo di consegna; elenco dettagliato del materiale consegnato (tipologia e quantità). In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà all Appaltatore, solo previa autorizzazione della struttura universitaria ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso l Appaltatore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente capitolato. Qualora la struttura universitaria ordinante non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato. In caso di forniture non conformi, l Appaltatore sarà tenuto a sostituire i prodotti difformi con prodotti rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell allegato sub A) al presente capitolato Specifiche tecniche e quantità prodotti a sua cura e carico. ART. II/5 IMBALLAGGIO L imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l integrità finale dei prodotti consegnati. Sull imballaggio deve essere apposta un etichetta contenente le seguenti informazioni: contrassegno dell Appaltatore; nome dei prodotti contenuti; quantitativo espresso nell unità di misura propria del prodotto. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle suddette indicazioni o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati al successivo art. IV/1. ART. II/6 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA 7

8 L Appaltatore deve garantire l esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell offerta economica e nel successivo contratto. L Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall Università. L Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all Università di ogni circostanza influente sull esecuzione della fornitura. ART. II/7 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Qualora l Appaltatore, durante l esecuzione del contratto, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alle singole strutture universitarie ordinanti la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Le singole strutture universitarie si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione. PARTE III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L APPALTATORE ART. III/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE A) Sono oneri a carico dell Appaltatore: 1. tutte le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell appalto intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all esecuzione contrattuale; 2. manlevare l Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi; 3. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, atti a consentire alle strutture universitarie di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel presente capitolato e nei relativi ordini e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 4. adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall Università; 5. garantire la continuità dell esecuzione delle prestazioni contrattuali; 6. eseguire le prestazioni contrattuali in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato e nell allegato sub A) Specifiche tecniche e quantità prodotti al presente capitolato. In ogni caso, l Appaltatore si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto; 7. sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto. I suddetti oneri si intendono in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell Università, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea. B) L Appaltatore, inoltre, si obbliga: 8

9 1) a fornire i beni oggetto del presente capitolato e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti di gara; 2) a garantire l esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione del rapporto contrattuale; 3) a eseguire la prestazioni della fornitura oggetto dell appalto in tutti i luoghi che verranno indicati nei relativi ordini emessi da ciascuna struttura universitaria; 4) ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali dell Università nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure; 6) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro; 7) a non recedere dall aggiudicazione della fornitura a termini delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità; 8) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06; 9) ad applicare integralmente, nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui viene eseguita la suddetta fornitura e, se trattasi di Impresa Artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguita la fornitura; 10) ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci; 11) a rispettare le imposizioni di cui ai precedenti punti B.9) e B.10) anche se non sia aderente alle Associazioni di Categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione per le Imprese artigiane; 12) a comunicare tempestivamente all Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; 13) a predisporre e trasmettere all Università in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo art. III/5. ART. III/2 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - IL REFERENTE Per la regolare esecuzione l Appaltatore, prima dell inizio dell esecuzione della fornitura, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura. Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti. 1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta; 2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l esecuzione della fornitura; 3. possesso dei poteri necessari per l esecuzione della fornitura; 4. reperibilità almeno dalle h. 9,00 alle ore 18,00 nei giorni lavorativi. Il soggetto designato dall Appaltatore dovrà ottenere il preventivo benestare dell'università. Il referente incaricato della regolare esecuzione della fornitura per conto dell Appaltatore manifesterà con apposita dichiarazione, da tenersi agli atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli. 9

10 Il referente incaricato della regolare esecuzione della fornitura è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti e subappaltatrici. L Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l espletamento della fornitura. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all Appaltatore. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell Appaltatore. In caso di impedimento o assenza del Referente, l Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. L Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura. ART. III/3 - CAMPIONATURA L'Università può verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di ordini emessi dalle singole strutture e i campioni presentati in sede di gara. ART.III/4 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D AUTORE 1. L Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti dell Università una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Università. 3. L Università si impegna ad informare prontamente l Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l Appaltatore riconosce alla medesima Università la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall Appaltatore. 4. Nell ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell Università, quest ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati. ART. III/5 REPORTISTICA L Appaltatore si impegna ad inviare all Università, su base bimestrale entro 30 giorni solari successivi a ciascun bimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali. L Università può richiedere all Appaltatore l elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative al rapporto contrattuale potrà altresì essere effettuato dall Università anche mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, l Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report bimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni: nome della struttura universitaria ordinante (dipartimento di..); quantitativo di beni ordinati per singola tipologia e/o modello; importo IVA esclusa degli ordini; ogni altra informazione richiesta dall Università in sede di inizio del rapporto contrattuale e nel corso dello stesso. 10

11 PARTE IV - CONTROLLO DELLA FORNITURA ART. IV/1 - CONTROLLI SULLA FORNITURA L accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole strutture universitarie richiedenti. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell ordine potrà essere accertata dall Università in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall Appaltatore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera l Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all atto dell utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell Appaltatore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione da parte della struttura universitaria ordinante, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte dell Appaltatore sarà considerata mancata consegna. È a carico dell Appaltatore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo fax o certificata, potrà essere inviata all Appaltatore addebitando ogni spesa sostenuta. Nel caso in cui l Appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l Università procede direttamente all acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l eventuale differenza di prezzo all Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria. ART. IV/2 DIRETTORI DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO I Direttori dell esecuzione del contratto sono i direttori dei dipartimenti scientifici dell Università o loro delegati. I Direttori attualmente in carica sono: - Prof. Carlo Alberto Bignozzi, Direttore del dipartimento di Chimica; - Prof. Francesco Bernardi, Direttore del dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare; - Prof.ssa Carla Biondi, Direttore del dipartimento di Biologia ed Evoluzione; - Prof. Andrea Borea, Direttore del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; - Prof. Francesco Di Virgilio, Direttore del dipartimento di Medicina Sperimentale e Diagnostica; - Prof. Silvano Capitani, Direttore del dipartimento di Morfologia ed Embriologia; - Prof. Stefano Manfredini, Direttore del dipartimento di Scienze Farmaceutiche. I suddetti Direttori assumono la responsabilità tecnica ed economica della fornitura, a norma delle vigenti disposizioni di legge. I Direttori vigilano sull osservanza contrattuale applicando le penali eventualmente necessarie, supervisionano la consegna della fornitura, propongono che si proceda alla liquidazione finale a norma di capitolato e di legge. PARTE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. V/1 - DISPOSIZIONI GENERALI L Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l esecuzione della fornitura e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, 11

12 assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l Università da ogni e qualsiasi responsabilità. ART. V/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Si informa che, ai sensi della Determinazione 5 Marzo 2008 dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, i Responsabili della sicurezza dell Università, valutate le caratteristiche e le modalità della fornitura, hanno stimato i rischi legati ad interferenze trascurabili esonerando tale servizio dalla redazione del DUVRI. ART. V/3 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO In ottemperanza a quanto prescritto dall art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 l Appaltatore provvede, nell ambito dello svolgimento delle attività in regime d appalto, a munire tutto il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. PARTE VI - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA ART. VI/1 - PENALI Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, l'università si riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte. Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all Università ovvero a forza maggiore o a caso fortuito nella consegna della fornitura rispetto al termine contrattualmente stabilito all art. II/4, l'università si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno; per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all Università ovvero a forza maggiore o a caso fortuito nella consegna in urgenza della fornitura rispetto al termine stabilito all art. II/4 e per la sostituzione delle merci contestate rispetto al termine contrattualmente stabilito all art. IV/1, l'università si riserva di applicare una penale pari al 8% (otto per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; esecuzione della fornitura con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'università applicherà - per una prima infrazione - una penale di euro 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art c.c.; mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 2.500,00. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all accertamento o sull importo cauzionale (con conseguente obbligo dell Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del contratto in danno dell Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni. ART. VI/2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 12

13 Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle. Gli impedimenti alla regolare esecuzione della fornitura che l Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'università entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell applicazione delle penali di cui all art.vi/1 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell art.vi/3. ART. VI/3 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'appaltatore dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata all'appaltatore, anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. VI/1, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi: a) frode nell esecuzione della fornitura; b) mancata consegna della fornitura senza giustificato motivo; c) stato di inosservanza dell Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; d) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura; e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro; f) esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; g) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente; h) sospensione della fornitura da parte dell Appaltatore senza giustificato motivo; i) avvenuta applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. VI/1; j) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. VI/5; k) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali tali da compromettere la qualità e la regolarità della fornitura; l) qualora l operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l esecuzione del presente appalto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art c.c.). ART. VI/4- RECESSO L Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell art. 1373, comma 2, C.C., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. 13

14 ART. VI/5 GARANZIA A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto, l Appaltatore deve costituire, come indicato nella lettera invito, un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA. Detto deposito cauzionale può essere prestato: - mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati; - mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle Finanze; - mediante assegno circolare; - mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all eccezione di cui all art.1957 comma 2 del codice civile; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'università; - una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dell appalto; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'università, è esclusivamente quello dell'autorità Giudiziaria dove ha sede l'università stessa. Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia. poiché l art. 25 del Codice di procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l Università non rientra in tale fattispecie. In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit Banca SpA Via Spadari n Ferrara, indicando la seguente CAUSALE: "Garanzia per la fornitura di articoli da laboratorio in vetro e in plastica per i laboratori didattici dell Università degli Studi di Ferrara. In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l Appaltatore deve provvedere entro il termine di 10 giorni dall effettuazione della trattenuta sulla garanzia, al reintegro della stessa per una somma di pari importo. ART. VI/6 FATTURAZIONI E PAGAMENTI 1. FATTURAZIONI Il corrispettivo dovuto dall'università verrà corrisposto mediante fatture emesse dall Appaltatore dopo le consegne con esito positivo. Dette fatture devono essere intestate in base alle indicazioni fornite in sede di ordine e devono riportare i seguenti dati: - quantità e tipologia del materiale fornito; - prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare. Le fatture devono riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato. 2. PAGAMENTI L'Appaltatore deve comunicare all'università gli estremi del conto corrente [CODICE IBAN. intestato a...] su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. 3. L'Università provvede ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso il proprio Istituto Cassiere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura fine mese. 4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato da " Il Sole 24 Ore", 14

15 relativo al periodo di ritardato pagamento. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o , determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al precedente comma 3, relativamente alla fattura contestata, fatta salva la facoltà dell'università di avvalersi della disposizione di cui al precedente art. VI/3 (inadempimenti contrattuali e risoluzione contratto). La sospensione del termine di pagamento della fattura si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore. ART. VI/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140 per il presente appalto non viene erogata l anticipazione del prezzo contrattuale. ART.VI/8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant altro necessario a garantire la realizzazione a regola d arte delle prestazioni definite nel presente capitolato sono da ritenersi fissi e invariabili per l intero periodo di durata del contratto (un anno). ART. VI/9 - SUBAPPALTO E CESSIONE E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'università. Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi dell art.118 del D.Lgs. 163/06, è ammesso il subappalto della presente fornitura nella misura massima del 30% dell importo complessivo del contratto. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all atto dell offerta indichino le parti della fornitura che intendono subappaltare; 2) che l affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso l Università almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l Università, l affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla fornitura subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all art.38 del D.Lgs. 163/06; 4) che non sussista nei confronti dell affidatario del subappalto, alcuno dei doveri previsti dall art. 10 della legge 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; E fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Per tutto quanto non espressamente enunciato al presente appalto, si rimanda alla normativa vigente. ART. VI/10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del fornitura ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'università. 15

16 ART. VI/11 - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione della fornitura, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara. Allegato: A) Specifiche tecniche e quantità prodotti. 16

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