QUADRIMESTRALE - POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) ART. 1 COMMA 1, DCB TS

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1 N. 1 - Luglio 2004 EDITORIALE DELLA REDAZIONE QUADRIMESTRALE - POSTE ITALIANE S.p.A. - SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) ART. 1 COMMA 1, DCB TS EDITORIALE DELLA PRESIDENZA NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE E RINNOVO DEI CONSIGLI: PROSEGUE IL LAVORO DELL ORDINE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA È ormai lontano l insediamento dell attuale consiliatura dell Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia, avvenuto il 15 maggio In base all art. 12 della Legge 56/89, il Consiglio sarebbe dovuto rimanere in carica tre anni e scadere quindi nel maggio 2002, ma alcune modifiche normative hanno rideterminato il quadro ordinamentale di molte professioni regolamentate, tra cui quella di psicologo, e ciò ha reso impossibile l indizione di nuove elezioni. Già nel mio primo editoriale rilevai come i nostri piani d intervento avrebbero dovuto fare necessariamente i conti con una serie di trasformazioni in atto che avrebbero determinato dei cambiamenti significativi all interno della nostra professione: la riforma ordinistica, la riforma universitaria, la riforma sanitaria (Tonzar, 1999). E proprio la riforma universitaria da un lato, con l istituzione dei corsi di laurea triennali e di laurea specialistica (D.M. 509/99) e la conseguente riforma dell accesso alla professione dall altro, con l istituzione delle corrispondenti sezioni B e A negli Albi (D.P.R. 328/01), hanno reso necessaria una complessa revisione delle norme elettorali in modo da assicurare la presenza di ciascuna delle due componenti (A e B) sia negli organismi regionali, sia in quelli nazionali. Tale processo di revisione non è terminato e il nuovo regolamento elettorale, oltre a quello che dovrebbe stabilire il funzionamento degli organismi disciplinari, non è ancora stato emanato da parte dei Ministeri competenti; di conseguenza non è stato possibile procedere al rinnovo dei Consigli con le regole elettorali della L. 56/89 le quali, essendo antecedenti al D.P.R. 328/01, non contengono le procedure per consentire agli iscritti alla sezione B di votare e di avere una loro rappresentanza in seno ai Consigli. i n d i c e EDITORIALE DELLA PRESIDENZA EDITORIALE DELLA REDAZIONE REGOLAMENTO ELETTORALE E RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI La mozione del Consiglio regionale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia LINEE GUIDA E REGOLAMENTI Iscritti e rappresentanti dell Ordine presso Commissioni o Comitati Le prestazioni psicologiche via internet e a distanza Regolamento per il rilascio dei patrocini Regolamento disciplinare LETTERE E DOCUMENTI DELL ORDINE Lettera del Consiglio regionale dell Ordine ai rappresentanti locali sull immigrazione Proposte sottoposte all Assessore regionale alla Sanità Lettera del Consiglio regionale dell Ordine ai rappresentanti locali sul D.d.L. n. 40 in materia di professioni LEGGI E NORMATIVE D INTERESSE PER LA PROFESSIONE La legge regionale n.13 dd.22/04/04 - Interventi in materia di professioni GRUPPI DI LAVORO DELL ORDINE Documento del Gruppo sulla Psicologia dell anziano La formazione al lavoro : attività ed iniziative del Gruppo sulla Psicologia del Lavoro ATTIVITÀ DELL ORDINE L art. 31 del Codice deontologico degli psicologi italiani In preparazione tre giornate di studio e di aggiornamento NOTIZIE DALLA SEGRETERIA NOTIZIE DALLA TESORERIA Il Bilancio consuntivo Il Bilancio preventivo CONTRIBUTI DAGLI ISCRITTI Psicologia dell emergenza in Friuli Venezia Giulia Lo psicoterapeuta non medico e gli psicofarmaci AGGIORNAMENTO ALBO REGIONALE Psicologi nuovi iscritti Psicologi sospesi Psicologi cancellati Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 1

2 Il problema riguarda tutte le professioni regolamentate dal D.P.R. 328/01, e cioè i consigli regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo, dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo. I Presidenti dei Consigli regionali, tramite il Consiglio nazionale, hanno più volte segnalato ai Ministeri alcune criticità derivanti dal prolungamento del mandato tramite proroga, tra cui la difficoltà di programmare le attività ordinistiche in assenza di una data certa entro cui si potrà votare per il rinnovo. Vista la delicatezza della questione, il Consiglio dell Ordine regionale degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia, durante la seduta del 4 giugno, ha ritenuto necessario approvare una mozione, pubblicata a pag. 3, che delinea la posizione del Consiglio su questi intricati argomenti. La posizione espressa nella mozione evidenzia che, se da un lato i Consiglieri s impegnano a adempiere al proprio mandato, dall altro auspicano che al più presto siano apportate le modifiche ordinamentali e venga emanato il regolamento elettorale necessario per procedere al rinnovo del Consiglio regionale dell Ordine. Il recente decreto Legge 22 giugno 2004, n. 158, convertito in Legge con modificazioni il 22 luglio, raccoglie queste richieste, stabilendo che il regolamento elettorale previsto dall art.4, comma 3 del D.P.R. 328/ 01 sarà emanato entro il 31 dicembre 2004, e che entro la stessa data dovranno essere indette le nuove elezioni. Fino a fine 2004 proseguiranno, quindi, con la consueta intensità, i lavori del Consiglio, come ben testimoniato dai contributi pubblicati in questo numero monografico. Colgo l occasione per augurare a tutti voi buone vacanze. Il Presidente Dr. Claudio Tonzar EDITORIALE DELLA REDAZIONE UN GIORNALE UN PO SPECIALE Questo numero del Giornale è un pò speciale e si differenzia in parte e temporaneamente dalla solita linea editoriale alla quale gli iscritti erano abituati. Il motivo principale è che si stavano accumulando in Redazione molti contributi relativi all attività del Consiglio e dell Ordine più in generale che si ritenevano importanti ed interessanti da pubblicare e quindi da diffondere a tutti gli iscritti. Ecco perché si è pensato ad un numero estivo quasi totalmente dedicato a fornire informazioni, notizie e contributi non solo per testimoniare la ricca attività svolta dall Ufficio di Presidenza e dal Consiglio ma soprattutto per offrire ai colleghi una completa panoramica rispetto alle tante problematiche aperte, molte delle quali conclusasi con ampia soddisfazione. Ci auguriamo che questo numero del Giornale sia un buon strumento di lavoro per tutti i colleghi: questo è stato l obiettivo che ha guidato la Redazione nella predisposizione di questo numero del Giornale. Entro la fine dell anno è in programma un secondo numero del Giornale che riprenderà la normale linea editoriale con molti contributi da parte degli iscritti, ai quali rinnoviamo l invito a far pervenire articoli e testimonianze d interesse per tutta la comunità degli psicologi del Friuli Venezia Giulia. Tra le varie importanti notizie riportate sul Giornale ne va sottolineata una di particolare interesse e soddisfazione: l Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia ha raggiunto e superato la quota di 1000 iscritti. Un traguardo sicuramente importante che ci spinge a lavorare ancora di più e meglio per offrire ai colleghi efficienti servizi di supporto ordinistico, maggiori informazioni e soprattutto adeguati momenti di approfondimento culturale e scientifico nei campi d interesse della nostra professione. Maria Grazia Rodani Direttore editoriale Maria Grazia Rodani Comitato di redazione Pietro Defend, Franco Perazza, Patrizia Giordani, Kinga Kaldor Referenti dell Ufficio di Presidenza per il Giornale Franca Amione, Livio Zanello Consulente di redazione Paolo Fusari Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 2

3 REGOLAMENTO ELETTORALE E RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI MOZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA APPROVATA IL 4 GIUGNO 2004 SULLA PROROGA DEL MANDATO E SULLE ELEZIONI DEI CONSIGLI In considerazione delle scadenze dei mandati e del rinnovo dei Consigli Regionali, viste le indicazioni nazionali, il Consiglio regionale dell Ordine del Friuli Venezia Giulia ha approvato la seguente puntale mozione che viene anche inviata al Presidente regionale del CUP e ai Parlamentari regionali. Testo integrale della Mozione VISTO l articolo 20, comma 1, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo cui l elezione del Consiglio regionale o provinciale dell Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti alla scadenza del Consiglio in carica e la data è decisa dal Presidente del Consiglio uscente, sentito il Consiglio; CONSIDERATE le successive modifiche apportate alle discipline degli ordinamenti delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, e in particolare l articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dove si stabilisce che, con successivo regolamento ai sensi dell articolo 1 comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4 e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli organi disciplinari, nel rispetto dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 4, DPR 328/01; VISTO l articolo 4, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, secondo il quale il numero dei componenti degli organi collegiali a livello locale o nazionale degli ordini è ripartito in proporzione al numero di iscritti a ciascuna sezione e che l elettorato passivo per l elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A; CONSIDERATO che in base all art. 28 comma 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Consiglio nazionale dell Ordine degli psicologi è composto dai Presidenti dei consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano; VISTE le disposizioni dall articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, secondo le quali, al fine di assicurare l elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionali nella composizione vigente alla data di entrata in vigore dello stesso DPR 328/01; VISTO l articolo 4 comma 1 del decreto Legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n.173, in base al quale fino all entrata in vigore del regolamento di cui all art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli orga- ni degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i Consigli regionali e nazionali degli Ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 107/02; CONSIDERATO che a tutt oggi non è stato ancora stato emanato il regolamento elettorale di cui all art.4 del D.P.R. 328/ 2001; CONSIDERATO che, in assenza di alcun ulteriore provvedimento di proroga, dopo il 30 giugno 2004 i Consigli regionali e nazionali degli Ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo rimarrebbero in carica per altri 45 giorni; VISTE le recenti dichiarazioni riportate dalla stampa nazionale il 25 e 26 maggio e 1 giugno 2004 in cui il Ministro della Giustizia Castelli, il Sottosegretario all Istruzione, Università e ricerca Siliquini, e il Sottosegretario alla Giustizia Vietti dichiarano che, in vista della redazione di un nuovo regolamento elettorale per gli Ordini la cui disciplina degli ordinamenti è stata modificata dal DPR 328/01, è necessaria l approvazione di un decreto-legge che faccia slittare i termini di scadenza delle attuali consiliature provinciali, regionali e nazionali; VISTO l appello dei Presidenti dei Consigli nazionali di dottori agronomi e forestali, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri e psicologi inviato al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Giustizia e dell Istruzione in cui si chiede un intervento normativo d urgenza per la disciplina delle procedure elettorali e del funzionamento degli ordini interessati dal DPR 328/01; VISTO che l attuazione di quanto disposto dall articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli psicologi e altre professioni rende necessario un cambiamento delle norme primarie in riferimento all art. 28 comma 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e che tale cambiamento non è realizzabile attraverso lo strumento del Regolamento; VALUTATO che è inopportuno continuare a prorogare i Consigli degli Ordini senza fissare un termine definitivo per la scadenza del mandato e l indizione delle elezioni sulla base della nuova normativa, il Consiglio dell Ordine, all unanimità, approva la seguente mozione: i consiglieri dell Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si impegnano ad adempiere al proprio mandato ma auspicano che al più presto vengano apportate le modifiche ordinamentali e venga emanato il regolamento elettorale necessario per procedere al rinnovo del Consiglio Regionale dell Ordine. Visto, letto, approvato e sottoscritto Il Presidente Dott. Claudio Tonzar Trieste, 4 giugno 2004 Il Segretario Dott.Livio Zanello Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 3

4 LINEE GUIDA E REGOLAMENTI DELL ORDINE LINEE GUIDA PER L INDICAZIONE DI ISCRITTI E DI RAPPRESENTANTI DELL ORDINE PRESSO COMMISSIONI O COMITATI ESTERNI Introduzione di Livio Zanello Il Consiglio dell Ordine è depositario della attribuzione di nominare i propri rappresentanti ai sensi dell art. 12 c. 2, lettera g) della legge 56/89, che recita: Il Consiglio Regionale..Édesigna, a richiesta, i rappresentanti dell Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti. Le funzioni di rappresentanza riguardano l esterno dell Ordine, ma il presente Regolamento è integrato anche con norme riguardanti l interno della nostra Istituzione, con i compiti stabiliti dalla legge per il governo dell Ordine stesso (Seggi elettorali, terne per gli Esami di Stato); il Regolamento intende provvedere a queste tipologie o fattispecie di rappresentanze. Rappresentare l Ordine, cioè l istituzione della comunità degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, è certamente una responsabilità e richiede, oltre che disponibilità, anche riconosciute capacità e preciso mandato. È certamente prestigioso essere designati a questi compiti e fa onore allo spirito di appartenenza della categoria dare la propria disponibilità, tuttavia, per evidenti ragioni, vanno valutati i curriculum e tutti gli elementi concreti che consentano di svolgere al meglio tale rappresentanza (ad esempio tenendo nella dovuta considerazione l afferenza territoriale). Il Consiglio incoraggia la partecipazione dei colleghi a tale funzione e tiene sempre aperto uno sportello informativo in Segreteria sulle modalità per dare la propria disponibilità. È importante che tutti i colleghi inviino la disponibilità, con il curriculum e le aree di competenza o esperienza professionali, all indirizzo postale dell Ordine o via . Linee Guida approvate dal Consiglio regionale dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia nella seduta del 19 dicembre 2003 Premessa e criteri generali Pervengono all Ordine, da parte di Enti vari, richieste affinché vengano designati o indicati, quali propri rappresentanti, psicologi iscritti all Albo, cui attribuire (da parte dell Ente stesso) funzioni di esperti in ambiti applicativi particolari o compiti di rilievo professionale in Commissioni o Comitati esterni all Ordine stesso. Tale attribuzione, per legge, è propria del Consiglio - art. 12, lett. g) della L. 56/89 - il quale deve, in ogni modo, deliberare la designazione e la nomina della propria rappresentanza, mentre la rappresentanza dell Ordine e del Consiglio, di norma e per statuto, spetta al Presidente (art. 13, comma 1, L. 56/89). Nei casi in cui il Presidente o i consiglieri non siano disponibili a ricoprire tali incarichi si procede come più sotto riportato. È, pertanto, indispensabile stabilire procedure trasparenti per le designazioni d urgenza e definire criteri generali per la scelta dei candidati da nominare. Vanno, altresì, promosse alcune azioni di reclutamento ed adesione degli iscritti a rendersi disponibili per tali incarichi. Campo di applicazione: le presenti norme riguardano l indicazione e la nomina di membri esterni al Consiglio stesso e si applicano solo quando non vi siano Consiglieri disponili ed il Consiglio non riesca a deliberare in tempi utili. Il Consiglio, quindi, delibererà a ratifica nei casi in cui, per motivi d urgenza, non sia stato possibile deliberare in anticipo. Ciò deve avvenire nella prima seduta utile successiva. Durata: qualora l Ente richiedente non specifichi la durata dell incarico, tale incarico si intende attribuito per un periodo non superiore alla durata di anni 3. Le procedure da adottare dall Ufficio di Segreteria e dalle cariche di cui all art. 12 c. 2 lett. a) della Legge 56/ 89, ai quali compete individuare i nominativi di iscritti da sottoporre al Consiglio per la designazione e nomina all incarico richiesto, sono procedure standard oppure d urgenza. Entrambe sono sotto riportate, assieme alle azioni di promozione e raccolta di disponibilità degli iscritti. Sono state delineate, inoltre, delle procedure definite particolari, inerenti ad alcune fattispecie di nomine soggette ad altra normativa specifica. Data la natura stessa dell Ordine e dei suoi atti, si ritiene che gli incaricati debbano sempre tenere un collegamento con il Consiglio e relazionare allo stesso, compatibilmente con le norme deontologiche, sulla riservatezza, sulla privacy o con altre norme cui sono vincolati in relazione allo specifico incarico. 1. Raccolta di disponibilità 1. A cura del Segretario e dell Ufficio di Segreteria, vengono attuate azioni di promozione dell adesione degli iscritti a partecipare volontariamente agli incarichi. Tali azioni consistono nella pubblicazione di messaggi, sistematicamente curati della Segreteria, tendenti a raccogliere disponibilità nelle varie aree richieste ed invitando i colleghi ad inviare la loro adesione. La promozione si attua attraverso: inviti pubblicati negli organi di informazione dell Ordine professionale degli Psicologi (il Giornale ed il Sito); comunicazioni di servizio agli iscritti da parte dell Ordine; Convegni indetti dall Ordine per gli iscritti. 2. La dichiarazione di adesione deve essere scritta, su un modello predisposto, specificando il settore di competenza tecnico/professionale, allegandovi il curriculum e l adesione alle condizioni ed ai vincoli che la nomina comporta, verso l Ente richiedente e l Ordine. Per l espletamento dell incarico non è previsto alcun rimborso né alcun gettone o altro onere economico a carico dell Ordine. 3. Con le adesioni ottenute viene creato un elenco delle disponibilità e risorse professionali per gli incarichi presso l archivio di Segreteria, da aggiornarsi continuamente. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 4

5 4. Di tale elenco viene data comunicazione al Consiglio da parte del Segretario per l espressione delle valutazioni di merito ed approvazione. 2. Procedure standard per l individuazione dei nominativi di iscritti da sottoporre al Consiglio 1. È compito dell Ufficio di Segreteria, su input del Segretario, sentito il referente d area, predisporre per ogni richiesta di nomina pervenuta l istruttoria da sottoporre al Presidente. 2. L istruttoria dovrà contenere, accanto ai nominativi, l elenco dei requisiti posseduti in base a criteri così specificati: a) competenza ed esperienza professionale nell area tematica; b) afferenza territoriale (alla zona geografica da cui perviene la richiesta); c) appartenenza all Ente richiedente (ove richiesta; se controindicata costituisce criterio di esclusione); d) continuità, per esperienze e lavoro già svolto in precedenti incarichi (soprattutto se svolti su indicazione del Consiglio). Deve essere verificata l effettiva disponibilità al momento della richiesta ( conditio sine qua non ). I criteri seguono un ordine gerarchico d importanza. 3. Qualora non vi siano condizioni particolari richieste, a pari professionalità viene selezionato l iscritto che soddisfa più criteri tra quelli stabiliti dall Ordine. 4. Qualora la nomina sia di competenza dell Ente richiedente, va indicata, ove è possibile, per la designazione da parte del Consiglio dei candidati a tale nomina, una rosa di tre nominativi tra quelli ritenuti più qualificati e rispondenti ai criteri stabiliti. 3. Procedure standard per la designazione e nomina all incarico richiesto 1. La decisione finale è di pertinenza del Consiglio, presa visione dell istruttoria presentata dal Segretario. 2. Il Presidente, per il tramite dell Ufficio di Segreteria, procede alla comunicazione della nomina o designazione così effettuata all interessato ed agli Enti richiedenti. 4. Procedure d urgenza per la scelta e l indicazione dei candidati 1. È compito dell Ufficio di Segreteria, su input del Segretario, sentito il referente d area, predisporre per ogni richiesta di nomina pervenuta l istruttoria da sottoporre al Presidente. 2. L istruttoria dovrà contenere, accanto ai nominativi, l elenco dei requisiti posseduti in base ai criteri così specificati: a) Competenza ed esperienza professionale nell area tematica; b) afferenza territoriale (alla zona geografica da cui perviene la richiesta); c) appartenenza all Ente richiedente (ove richiesta; se controindicata costituisce criterio di esclusione); d) continuità, per esperienze e lavoro già svolto in precedenti incarichi (soprattutto se svolti su indicazione del Consiglio). Deve essere verificata l effettiva disponibilità al momento della richiesta ( conditio sine qua non ). I criteri seguono un ordine gerarchico di importanza. 3. Qualora non vi siano condizioni particolari richieste, a pari professionalità viene selezionato l iscritto che soddisfa più criteri tra quelli stabiliti dall Ordine. 4. La decisione finale è compito del Presidente sentite le cariche istituzionali. 5. Il Presidente procede alla comunicazione della designazione così effettuata all interessato ed agli Enti richiedenti. 6. Il Segretario dà comunicazione della designazione avvenuta al Consiglio nella prima seduta successiva per la necessaria ratifica. 7. Qualora la nomina sia di competenza dell Ente richiedente, va composta e comunicata, ove è possibile, una rosa di tre nomi tra quelli ritenuti più qualificati e rispondenti ai criteri stabiliti. 8. In casi di dubbio tra candidati da scegliere, una volta applicati i criteri stabiliti più sopra dalle presenti Linee Guida, si procede a sorteggio in presenza di almeno due cariche istituzionali. Di tale sorteggio viene esteso relativo verbale. 5. Procedure particolari Si applicano nel caso di nomina di membri per la commissione degli esami di stato (art. 3, comma 3 D.M. 13/1/ 92 n. 240) o di membri del seggio elettorale (art. 21, L. 56/89). 1. Le designazioni dei nominativi da inserire nelle terne per l Esame di Stato, di cui all art. 3, c. 3 del D.M. 13/ 1/92 n 240 e successive modificazioni, avvengono sulla base di un sorteggio tra gli aventi diritto resisi disponibili, fatte salve le specifiche indicazioni di Legge e tenendo conto del criterio di rotazione. Di tale sorteggio, effettuato in presenza di due rappresentanti dell Ufficio di Presidenza, verrà esteso relativo verbale. 2. Per la nomina dei membri del seggio elettorale per le elezioni del Consiglio, si procede a norma dell art 21, della L. 56/ Per la designazione dei membri del Seggio elettorale delle elezioni dei rappresentanti all Ente di Previdenza degli Psicologi, si applicano le norme generali su riportate (artt. 2, 3, e 4). Il Presidente Dott. Claudio Tonzar Trieste, 19 dicembre 2003 Il Segretario Dott.Livio Zanello Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 5

6 LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA In attesa di una codificazione deontologica nei termini previsti all articolo 41 del Codice Deontologico degli psicologi italiani, il Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell Ordine degli Psicologi ha predisposto ed approvato, nella seduta del 13/02/2004, la delibera di seguito riportata. La delibera riprende le indicazioni già predisposte ed approvate in materia dal Consiglio Nazionale con l integrazione di alcune specificazioni ed approfondimenti emersi nel dibattito svolto nelle Commissioni dell Ordine regionale e nel Consiglio regionale dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Delibera di data 13/02/2004 OGGETTO: Linee Guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza PRINCIPI GENERALI 1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo. L utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale. 2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo sviluppo dell intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi di limitata esperienza professionale. 3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell esercizio della professione di psicologo necessita dell identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e deontologica. 4. Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale dell Ordine degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili. ASPETTI SPECIFICI 1. SICUREZZA 1.1. Identità degli psicologi Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l identità e il domicilio Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne l identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all Ordine professionale Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via internet è tenuto a segnalare al proprio ordine professionale di appartenenza l indirizzo web del sito presso il quale eroga tali prestazioni Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all Ordine professionale. Se specificano anche l appartenenza ad associazioni scientifiche devono rendere identificabili e contattabili tali associazioni e reperibili i relativi statuti Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deve essere identificabile l autore della prestazione Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi. 1.2 Identificazione degli utilizzatori Di norma va richiesta l identificazione dell utente Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire l anonimato dell utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso. La garanzia dell anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello psicologo, l adozione di precauzioni supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli utilizzatori possano necessitare di specifiche tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un minore) Gli psicologi che garantiscono l accesso anonimo a prestazioni professionali devono specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con l anonimato e quali non lo sono Le prestazioni professionali che garantiscono l anonimato sono allo stesso modo soggette alle regole sul consenso informato ancorché acquisibile solo con un identificativo del cliente Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 6

7 1. 3. Protezione della transazione Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso l utilizzo di tecnologie finalizzate Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea strumentazione (hardware e software) e compreso l uso dei servizi cifrati I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati. 2. RISERVATEZZA 2.1. Riconoscimento dei limiti Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione relativa alla protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati, alla comunicazione delle informazioni e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di referto o di denuncia Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi. 2.2 Conservazione dei dati Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga utilizzata Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che l interazione attraverso mezzi telematici può comportare la registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte dell utente. 3. RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA INTERNET 3.1. Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli del professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte dell utilizzatore. 4. APPROPRIATEZZA 4.1. La ricerca di base In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto quelli ancora mancanti di una base di ricerca consolidata é un dovere professionale dello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta disponibilità di informazioni sulle differenze con l interazione diretta Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza sugli strumenti e sulla propria tecnologia che utilizza e conseguentemente, attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con tali limiti. Il Presidente Dott. Claudio Tonzar Trieste, 13 febbraio 2004 Il Segretario Dott. Livio Zanello REGOLAMENTO REGIONALE PER L ESAME E LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO Introduzione di Renzo Mosanghini Il Consiglio ha ritenuto di modificare il Regolamento sulla concessione del patrocinio per rendere più semplici e definite le caratteristiche che devono possedere gli eventi per i quali viene richiesto all Ordine di avallarne l importanza e l interesse generale per la professione. REGOLAMENTO per il rilascio dei patrocini Art. 1 - Patrocinio 1. Il Consiglio dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia può concedere il Patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative a carattere regionale, senza finalità di lucro, nelle quali ricorrono particolari motivazioni di prestigio per l immagine della professione, a quelle iniziative d interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, e dell immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la qualità e la continuità. 2. Il Patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dell Ordine Regionale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data d inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi, il periodo di svolgimento della manifestazione, allegando anche il programma dell evento. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 7

8 Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il Patrocinio viene realiz- PSICOLOGI E SANITÀ zata senza finalità di lucro. Il Patrocinio ottenuto dal Consiglio dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell iniziativa. 3. La concessione del Patrocinio può essere disposta a favore di: a) Enti Pubblici; b) Enti Privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato che godono di notorietà a livello regionale. 4. La Commissione Deontologica, relativamente alle competenze di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data d avvio della richiesta, valutata la documentazione, fatta salva la pausa estiva dal 1 agosto al 15 settembre, formula proposta motivata al Consiglio dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia che delibera nella prima seduta utile ed adotta la sua decisione sulla base dell istruttoria effettuata. Il Presidente Dott. Claudio Tonzar Il Segretario Dott.Livio Zanello Art. 2 - Procedure 1. Il Consiglio Regionale, nel conferire i Patrocini di cui all articolo precedente, si avvale della Commissione Deontologica. 2. La Commissione Deontologica, ai fini del conferimento del Patrocinio, valuta il programma di attività che s intende svolgere in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza dell iniziativa a livello regionale e l interesse sociale, culturale e scientifico. 3. Ai fini del conferimento del Patrocinio, relativamente ai soggetti di cui all art. 1 comma 3, punto b), la Commissione Deontologica può richiedere inoltre la seguente documentazione: a) copia autentica dell atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore; b) i curricula del rappresentante legale, dei componenti gli organi esecutivi, dei componenti il comitato scientifico o commissione scientifica di garanzia; c) gli atti relativi alle attività svolte negli ultimi tre anni. Editore: Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia Direttore editoriale: Maria Grazia Rodani Direttore Responsabile: Roberto Fonda Comitato di redazione: Pietro Defend, Franco Perazza, Patrizia Giordani, Kinga Kaldor Consulente di redazione: Paolo Fusari Sede redazione: Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia Piazza Nicolò Tommaseo, 2 Casella Postale TRIESTE Stampa: Arti Grafiche Friulane - Udine Autorizzazione Tribunale di Trieste n del 22/12/2001 REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Introduzione di Renzo Mosanghini Il Codice Deontologico è una produzione dell Ordine professionale, a ciò delegato dallo Stato in quanto riconosce e legittima l autonomia professionale per quanto attiene all esercizio di specifiche attività; tale autonomia comporta che nessuno può giudicare la prestazione del professionista nello svolgimento del suo compito, salvo il controllo sociale dei pari, esercitato appunto da un corpo di professionisti ugualmente esperti nelle medesime competenze. La funzione disciplinare che ogni Ordine professionale è chiamato a svolgere deriva dal fatto che le norme deontologiche, una volta completato l iter previsto per la loro approvazione, hanno per i loro destinatari valore di legge e si aggiungono a quelle vigenti per la generalità dei cittadini. Diventano norme giuridiche in quanto: a) impongono/vietano una condotta; b) prevedono sanzioni; c) stabiliscono un giudice. Anche la Commissione deontologica del Consiglio regionale dell Ordine degli Psicologi del FVG, nella sua funzione disciplinare, ha dovuto occuparsi di segnalazioni riguardanti l inosservanza del Codice Deontologico da parte di suoi iscritti. Inizialmente si sono utilizzate come riferimento le norme del regolamento nazionale. Nel 2002 il Consiglio Regionale ha provveduto a dotarsi di un proprio Regolamento Disciplinare, definito con la consulenza dei Legali del Consiglio nazionale dell ordine, per dare una procedura chiara, e soprattutto in sintonia con la complessa legislazione vigente, alla funzione valutativa nel rispetto della autonomia professionale. Si riporta di seguito il testo completo del Regolamento in oggetto. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 8

9 REGOLAMENTO DISCIPLINARE Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia in data 31/08/2002 Art.1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) Legge, la legge 18 febbraio 1989, n.56; b) Legge n.241/1990, la legge 7 agosto 1990, n.241; c) Procedimento disciplinare, il procedimento di cui all art.27 della Legge; d) Codice deontologico, il codice di cui all art.28, comma 6, lettera c) della Legge; e) Illecito disciplinare, la violazione delle norme del codice deontologico; f) Consiglio, il Consiglio dell Ordine di cui all art.12 della Legge; g) Presidente, il Presidente dell Ordine di cui all art.13 della Legge; h) Relatore, il Consigliere dell Ordine delegato dal Consiglio a compiere l istruttoria necessaria per le determinazioni inerenti l esercizio dell azione disciplinare da parte del Consiglio; i) Iscritto, il professionista iscritto all albo tenuto dall Ordine; j) Interessato, l iscritto a carico del quale è stato iniziato il procedimento disciplinare; k) Esponente, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che ha trasmesso all Ordine la notizia di illecito disciplinare che si assume compiuto dall iscritto; l) Parti, l interessato e l esponente. Art. 2 - La funzione disciplinare 1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio secondo le norme del presente regolamento. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme del Codice di procedura penale. Art. 3 - Questioni pregiudiziali 1. Se i fatti censurabili sono oggetto di azioni a norma delle leggi civili e penali già in corso, il Consiglio può sospendere il procedimento disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza. 2. La sentenza irrevocabile del giudice civile e penale ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all accertamento della sussistenza del fatto e delle dichiarazioni delle parti. Art. 4 - Competenza 1. La competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell inizio del procedimento disciplinare e non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo. 2. Il Consiglio è competente per tutti gli illeciti disciplinari compiuti dagli iscritti. 3. I procedimenti in cui un Consigliere assume la qualità di interessato ovvero di persona offesa dall illecito disciplinare, che secondo il presente regolamento sarebbero attribuiti alla competenza dell Ordine, sono di competenza di altro Ordine degli Psicologi determinato ai sensi dell art.11 del codice di procedura penale. Art. 5 - Della composizione del Consiglio 1. Il Consiglio giudica in composizione collegiale. Ai fini della costituzione del collegio è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri. La composizione del Consiglio non può mutare nel corso del procedimento. 2. Le delibere sono assunte a maggioranza dei Consiglieri costituiti in collegio e in caso di parità prevale il giudizio più favorevole all interessato. Le delibere sono motivate e si applica l art.125, comma 5, del codice di procedura penale. Art. 6 - Della astensione e ricusazione dei Consiglieri 1. I Consiglieri hanno l obbligo di astenersi nei casi di cui all art.36 del codice di procedura penale. 2. Nei casi di cui all art.37 del codice di procedura penale, le parti possono proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova entro dieci giorni dalla comunicazione di inizio procedimento ovvero entro tre giorni dalla notizia della causa di ricusazione. 3. Sulla ricusazione e astensione decide il Consiglio. Non è ammessa la ricusazione dei Consiglieri chiamati a decidere sulla ricusazione. 4. Nel caso in cui a seguito di ricusazione ovvero astensione il Consiglio non possa essere costituito in composizione collegiale ai sensi dell art.5, comma 1, il Consiglio rimette il giudizio ad altro Ordine degli Psicologi determinato a norma dell art.11 del codice di procedura penale. Art. 7 - Patrocinio 1. Davanti al collegio la parte può avvalersi dell assistenza di un legale iscritto all albo degli avvocati. Art. 8 - Dell inizio del procedimento disciplinare 1. Il Consiglio inizia il procedimento disciplinare su istanza del Procuratore della Repubblica competente per territorio ovvero d ufficio, quando non sussistono i presupposti per l archiviazione. 2. Il Consiglio prende notizia dell illecito disciplinare di propria iniziativa e riceve le notizie presentate con esposto a norma del comma 3. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 9

10 3. L esposto contiene l esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno della acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note: Contiene inoltre le generalità e quanto valga alla identificazione dell iscritto e di coloro che siano in grado di riferire sulle circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. La notizia dell illecito è presentata oralmente o per iscritto; l esponente sottoscrive il verbale predisposto dal Segretario dell Ordine ovvero l esposto. Art. 9 - Istruttoria 1. Quando il Consiglio prende notizia di illeciti disciplinari, delega un Consigliere, che funge da relatore, a svolgere l istruttoria necessaria per le determinazioni inerenti all esercizio dell azione disciplinare, compiendo altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore dell interessato. 2. Il relatore è responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e seguenti della legge n.241/ All istruttoria si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge n.241/1990. L istruttoria deve essere conclusa entro e non oltre novanta giorni. 4. Il relatore assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell istruttoria, può acquisire documenti, può convocare in audizione l interessato. In tal caso, la convocazione contiene la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dell istruttoria fino a quel momento compiuta. La convocazione deve essere trasmessa almeno quindici giorni prima della data dell audizione e l interessato può farsi assistere da legale. 5. Sulla base delle risultanze dell istruttoria, il relatore propone al Consiglio l archiviazione se la notizia di illecito disciplinare è infondata, depositando il fascicolo contenente la notizia dell illecito disciplinare e la documentazione relativa all istruttoria espletata. L avviso della proposta di archiviazione è comunicato all esponente, con l avvertenza che può prendere visione degli atti e nel termine di dieci giorni presentare richiesta motivata di prosecuzione dell istruttoria. Sulla richiesta di prosecuzione e sulla proposta di archiviazione delibera il Consiglio. 6. L avviso sulla proposta di archiviazione è comunicato altresì all interessato, con l avvertenza che nel termine di venti giorni può prendere visione degli atti e presentare memorie. 7. La richiesta di disposizione del giudizio disciplinare è presentata unitamente al fascicolo di cui al comma 5, e contiene: a) le generalità dell interessato nonché dell esponente; b) l enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto con l indicazione delle norme del codice deontologico violate; c) l indicazione delle fonti di prova acquisite; d) la richiesta di disposizione del giudizio disciplinare; e) la data e la sottoscrizione. 8. Il Consiglio, udito il Relatore, valuta le risultanze dell istruttoria e delibera assumendo provvedimento di non luogo a procedere ovvero disponendo il giudizio. 9. Il provvedimento di cui al comma 8 contiene: a) la denominazione dell Ordine; b) la generalità dell interessato e dell esponente; c) l accusa; d) l esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui il provvedimento è fondato; e) il dispositivo, con l indicazione delle norme del codice deontologico violate; f) La data e la sottoscrizione dei Consiglieri. 10. Del provvedimento di non luogo a procedere viene data tempestiva comunicazione all interessato ed all esponente. 11. Nel caso in sui sia disposto il giudizio, il provvedimento contiene la sede, il giorno e l ora del dibattimento, che non potrà essere fissato prima di trenta giorni dalla data di notifica, con l avvertimento all interessato che non comparendo sarà giudicato in contumacia. Art Mezzi di prova 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all accusa, alla sanzionabilità, alla determinazione della sanzione, all applicazione di norme processuali. 2. Il Consiglio dispone l assunzione di prove, anche a richiesta di parte, mediante audizione di persone informate dei fatti, esame delle parti, disposizione di perizie, acquisizioni di documenti 3. Il Consiglio valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Art Giudizio disciplinare 1. Il provvedimento con cui è disposto il giudizio è notificato all interessato e all esponente almeno trenta giorni prima della data fissata per l udienza. Si applica l art.420 bis e l art.420 ter del codice di procedura penale. 2. Le parti che intendono chiedere l esame di persone informate sui fatti e di periti devono presentare richiesta almeno sette giorni prima del dibattimento, con la lista e l indicazione delle circostanze su cui deve vertere l esame. 3. Prima dell inizio del dibattimento, sentite le parti, il Consiglio in camera di consiglio autorizza la citazione, escludendo i mezzi manifestatamente sovrabbondanti. 4. In ragione delle circostanze presentate nelle liste, ciascuna parte può chiedere a prova contraria la citazione di persone informate dei fatti e periti prima del dibattimento. Si applica il comma 3. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 10

11 5. La disciplina dell udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente. L udienza si svolge alla presenza delle parti. Il relatore espone sinteticamente i risultati dell istruttoria e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di disposizione del giudizio disciplinare. Prendono poi la parola, nell ordine, l esponente e l interessato, che indicano i fatti che intendono provare e chiedono l ammissione delle prove. Le parti possono replicare una sola volta, illustrando le conclusioni. 6. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti. 7. L esame delle parti è consentito solo se ne fanno richiesta ovvero vi consentono. 8. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni delle parti. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, nei limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse nonché le conclusioni. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste sono allegate al verbale. 9. Si applica l art.484, comma 2 bis, del codice di procedura penale. 10. L interessato può rendere dichiarazioni in ogni stato del dibattimento, purché si riferiscano ai fatti censurati e non intralcino l istruzione dibattimentale. L istruzione dibattimentale inizia con l assunzione delle prove dell esponente. Ai testimoni e ai periti devono essere poste domande su fatti specifici. Terminata l acquisizione delle prove, il Consiglio, se risulta assolutamente necessario, può disporre l assunzione di nuove prove. Se necessario, il Consiglio può sospendere il dibattimento, fissando nuova udienza. 11. Se emergono fatti nuovi o diversi rispetto a quelli oggetto dell accusa, il Consiglio sospende il dibattimento e fissa nuova udienza. 12. Esaurita l assunzione delle prove, il relatore, l esponente e l interessato espongono le conclusioni. Il presidente dirige la discussione ed evita divagazioni e ripetizioni. È ammessa una sola replica che deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. Art Provvedimento finale 1. Il provvedimento finale è deliberato dopo la chiusura del dibattimento. 2. Il Consiglio non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Il Consiglio si pronuncia su tutta l accusa e non oltre i limiti della stessa. 3. I Consiglieri sottoscrivono il provvedimento finale, che deve essere pubblicato entro sessanta giorni dalla chiusura del dibattimento, e contiene: a) la denominazione dell Ordine; b) la generalità dell interessato e dell esponente; c) l accusa; d) l indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto cu cui la decisione è fondata, con l indicazione delle prove poste alla base del provvedimento e l enunciazione delle ragioni per cui il Consiglio ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l indicazione delle norme del codice deontologico violate; g) la data e la sottoscrizione dei Consiglieri. 4. Il provvedimento è depositato negli Uffici di Segreteria dell Ordine. Il Segretario provvede ad annotare in calce all originale la data del deposito e quindi provvede alla notifica all interessato, all esponente e al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro venti giorni. 5. Il provvedimento con cui è disposta la sospensione è annotato nell Albo per il corrispondente periodo di tempo ai sensi dell art.10, comma 4, della Legge. Art Notificazioni e comunicazioni 1. I provvedimenti previsti dal presente Regolamento sono notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità, si provvede mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell Ordine e all Albo del Comune dell ultima residenza dell interessato. Il Presidente Il Segretario Dott. Claudio Tonzar Dott.Livio Zanello Collaborate con il Giornale! Inviateci i vostri contributi (articoli, commenti, materiale vario) al Giornale per posta al seguente indirizzo: Redazione del Giornale c/o Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia - Piazza Nicolò Tommaseo, 2 - Casella Postale TRIESTE. 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Per informazioni maggiori sull invio dei contributi e sulle modalità di salvataggio degli stessi su dischetto potete rivolgervi alla segreteria dell Ordine al numero di telefono 040/366602, nelle giornate e negli orari previsti di apertura. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 11

12 LETTERE E DOCUMENTI DELL ORDINE LETTERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL ORDINE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AI RAPPRENTANTI LOCALI SUGLI ASPETTI DELL IMMIGRAZIONE E SUL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA Si riporta di seguito il testo integrale della nota inviata nel mese di febbraio 2004 all Assessore Regionale ai Migranti, dott. Antonaz, e al Comitato regionale per la stesura del disegno di legge sull immigrazione, per sottolineare e ricordare il contributo professionalizzante della psicologia in questo particolare contesto. All Assessore Regionale ai Migranti Roberto Antonaz Al Sig. Michele Negro Comitato Regionale per la stesura di un Disegno di Legge sull immigrazione Trieste, 19/02/2004 In occasione della presentazione e discussione dell elaborata proposta di Disegno di legge regionale in materia di Immigrazione, il Consiglio di questo Ordine Professionale del Friuli Venezia Giulia manifesta a tutti i partecipanti, alle autorità ed alle istituzioni coinvolte nella preparazione del testo e nel confronto, l attenzione e la sensibilità per questo rilevantissimo tema. La realtà sia umana che sociale del fenomeno migratorio non si può scindere dal dato psicologico, spesso traumatico dei soggetti migranti, siano essi individui, nuclei o famiglie; ed anche il contesto di accoglienza non può ignorare la componente psicologica, perché essa è fondamentale per comprendere e valutare l esperienza e le necessità d aiuto del migrante. Vi sono, poi, le fasce dei soggetti deboli, quali il minore in età evolutiva e la donna, i quali portano bisogni psicologici specifici, resi ancor più complessi dalla condizione migratoria; o, ancora, i nuclei familiari con i loro bisogni riguardanti le relazioni e l integrazione/adattamento al nuovo contesto. Il Consiglio sottolinea la valenza sociale, ma anche sanitaria dell ascolto psicologico, soprattutto in termini di prevenzione e talvolta di cura del malessere connesso alla condizione migratoria. Lo psicologo deve affiancarsi in modo armonico, per il benessere del migrante, con la sua specifica professionalità agli altri operatori dell aiuto, in una sinergica integrazione, come ci testimoniano le più efficaci pratiche portate avanti nell esperienza quotidiana. Il Consiglio di questo Ordine Professionale del Friuli Venezia Giulia, esprime, pertanto, i più vivi auspici per il successo di questo lavoro preparatorio del disegno di legge, e manifesta la propria disponibilità ad essere interlocutore in tale attività avendo come proprio referente il dott. Livio Zanello, Segretario. Il Presidente Prof. Claudio Tonzar PROPOSTE SOTTOPOSTE ALL ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ ELABORATE DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA In preparazione dell incontro avuto il 20 marzo 2004 con l Assessore Regionale alla Sanità, il Consiglio, ha elaborato la seguente traccia di argomenti da esaminare e sottoporre all attenzione del rappresentante regionale. La traccia è stata elaborata dal dott. Renzo Mosanghini, rappresentante del Consiglio regionale dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia presso la Consulta delle Professioni sanitarie della provincia di Udine e dal Presidente del Consiglio dott. Claudio Tonzar. Il documento è anche consultabile sul sito del Consiglio. Testo integrale del documento Premessa Nel 2001 è stata portata a termine da questo Ordine e dall Agenzia Regionale della Sanità una rilevazione delle risorse di psicologia presenti nel sistema sanitario regionale; il successivo passo dell indagine prevedeva la conduzione di un analisi dei bisogni della popolazione relativamente agli interventi psicologici. Una tale rilevazione potrebbe essere molto utile al fine di raccogliere evidenze che consentano di valutare quelle possibili modifiche alla programmazione dei servizi sanitari che consentano di attribuire la giusta attenzione alla dimensione psicologica della sofferenza, tenendo conto anche dei contestuali benefici economici ottenibili in termini di contenimento della spesa. Richieste 1. Un tanto premesso, il Consiglio regionale dell Ordine chiede all Assessore regionale alla Sanità di favorire la ripresa della collaborazione tra l Ordine degli Psicologi e i competenti uffici del Suo Assessorato dichiarandosi sin d ora disponibile a partecipare a ogni tipo di consultazione inerente la stesura, il commento e l implementazione dei piani regionali di settore (riabilitazione, materno - infantile, Hospice, Alzheimer, ecc.) e di altri atti di programmazione della politica sanitaria. 2. Visto l interesse degli Psicologi operanti nel S.S.R. alla formazione permanente e considerati gli obblighi di legge riguardanti l E.C.M. e le specifiche funzioni attribuite agli Ordini professionali in tale contesto, si sollecitano i necessari provvedimenti previsti dalla delibera della giunta regionale in materia in modo da consentire un adeguata partecipazione delle rappresentanze professionali nella determinazione degli obiettivi formativi, nella valutazione della qualità degli eventi formativi, nella validazione dei crediti ottenuti. Traccia del documento a cura di Renzo Mosanghini e Claudio Tonzar Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 12

13 LETTERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL ORDINE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AI RAPPRENTANTI LOCALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 40 SUGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI Si riporta di seguito il testo integrale della nota inviata all Assessore Regionale al Lavoro e al Presidente della II Commissione Permanente Attività Produttive in merito al DdL regionale n. 40 concernente Interventi in materia di professioni. Alla cortese attenzione dell Assessore Regionale Roberto Cosolini Assessorato regionale al lavoro, alla formazione, all università e alla ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Via San Francesco, Trieste Alla cortese attenzione del Presidente II Commissione Permanente Attività produttive Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Piazza Oberdan Trieste Trieste, 24 marzo 2004 Oggetto: note in merito al D.d.L. n. 40 concernente Interventi in materia di professioni. A seguito della presentazione pubblica del provvedimento in oggetto, tenutasi il 16 gennaio 2004 a Trieste, il Consiglio Regionale dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, esaminati i contenuti del documento, in accordo con i pareri e gli orientamenti del Consiglio Nazionale dell Ordine degli Psicologi, ritiene di poter esprimere una serie di considerazioni di carattere generale e di offrire alcuni suggerimenti e proposte. Considerazioni generali Il Consiglio ha accolto con favore il progetto presentato, ritenendo da tempo indispensabile l istituzione di un assessorato regionale ad hoc per le professioni o quanto meno l assegnazione di una delega specifica in materia nell ambito delle competenze che sono venute in capo alle regioni a seguito della rivisitazione dell art. 117 della Costituzione. In questo senso qualsiasi iniziativa legislativa volta ad istituzionalizzare forme di concertazione tra l amministrazione regionale e il mondo delle professioni viene giudicata positivamente in quanto può costituire un utile strumento per favorire sia la tutela degli utenti sia la difesa dei professionisti, anche attraverso una più attenta programmazione della legislazione in ambito professionale. Il Consiglio quindi non può che esprimere la propria condivisione riguardo all introduzione di interventi specifici a favore dei professionisti in settori quali l aggiornamento professionale, la concessione di finanziamenti, l attenzione alle pari opportunità, il sostegno per i giovani. D altra parte il Consiglio rileva la presenza di alcune criticità nello specifico dell articolazione del Disegno di Legge. La materia delle professioni è delicata (ad es. qualità delle prestazioni, tutela dell utenza, etica professionaleé); è necessaria quindi una particolare attenzione nel delineare una chiara distinzione tra la potestà legislativa che spetta alle Regioni, le competenze delegate allo Stato (es. determinazione dei principi fondamentali sulla disciplina delle professioni), le attribuzioni dell Unione Europea (es. direttive per il riconoscimento delle qualifiche professionali) e le aree il cui ambito è più prettamente di competenza ordinistica (es. deontologia, tutela del titolo professionale, indirizzi specifici della professioneé). La delicatezza della materia è accentuata dalla situazione attuale che si caratterizza, sia a livello nazionale sia a livello europeo, per la sua marcata indeterminatezza. Infatti, se da un lato in Italia è in atto un confronto tra governo e mondo professionale in merito alla legge quadro di riordino delle professioni intellettuali, a livello europeo è stata recentemente presentata una proposta di nuova direttiva per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che andrà a modificare radicalmente il sistema attuale delle direttive generali e settoriali. Qualsiasi provvedimento legislativo regionale non può quindi non tener conto di questa situazione ancora in fieri ; sono dietro l angolo i pericoli di una deregulation selvaggia, particolarmente problematica vista la rilevanza della materia. A questo proposito è utile ricordare che un punto centrale ancora in discussione sia a livello europeo, sia a livello nazionale è il rapporto tra le professioni regolamentate e le libere associazioni delle nuove professioni, non ancora riconosciute. Questa questione si inserisce nel quadro della riforma dell ordinamento professionale, all interno del quale, in Italia, si stanno confrontando due schemi tra loro incompatibili, radicati come sono in ambienti culturali diversi ed alternativi: il sistema ordinistico e il sistema delle libere associazioni. Il sistema ordinistico, con tutti i necessari chiarimenti e perfezionamenti, rappresenta la tutela che lo Stato, attraverso organismi pubblici gestiti dai professionisti, offre ai cittadini a fronte della nota asimmetria conoscitiva. La fiducia nell operato del professionista viene data dal riconoscimento pubblico, basato sull esame di Stato. Il sistema delle libere associazioni, mutuato dallo schema anglo-sassone, si basa invece sul principio della totale autodisciplina della categoria, che stabilisce come un professionista può essere ammesso a far parte dell associazione: l utente delle prestazioni professionali viene garantito dalla serietà della stessa associazione. In realtà nel sistema anglo-sassone non c è riserva d esercizio professionale per i membri delle associazioni e quindi chi richiede una prestazione professionale può scegliere liberamente, a proprio rischio, tra un professionista membro dell associazione ed uno che non ne fa parte per sua decisione, o perché non ammesso. È evidente che questo sistema si può incardinare solo in una società in cui la possibilità di giudizio da parte dell utente sia molto elevata, con una libertà di scelta che presuppone un insieme di riferimenti culturali e di mercato molto diffusi, ed una fiducia totale nell organismo privato di categoria che necessariamente assume le caratteristiche della corporazione. Le libere associazioni non hanno limiti di numero, di dimensioni né di specializzazione. Non si riferiscono quindi alle professioni regolamentate, e cioè quelle per il cui esercizio è necessaria una costante verifica pubblica delle qualità del professionista. I temi della giustizia, della salute, dell ambiente e della sicurezza impongono la pubblica regolamentazione dell esercizio professionale. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 13

14 Quando si riconosce questo ruolo agli ordini professionali non si può ammettere, con lo stesso scopo, la presenza di altri organismi riconosciuti. O si danno delle regole, e la via da sempre scelta nel nostro Paese è quella degli ordini, oppure le regole non sono necessarie, ed in tale caso ogni libera associazione avrà motivo di esistere ma senza richiedere particolari riconoscimenti. Quindi, se le professioni vanno regolamentate, o ordini o associazioni, ma non certamente la loro contemporanea presenza. Per queste ragioni ci sentiamo di esprimere una generale contrarietà al riconoscimento a livello regionale delle associazioni delle professioni non regolamentate, previsto specificatamente dall art.4 del D.d.L. in oggetto, quanto meno fino a quando la questione non sarà chiarita univocamente a livello nazionale ed europeo. Le richieste di riconoscimento giuridico delle associazioni delle professioni non regolamentate sono così poco ovvie che nessuno Stato del continente europeo le ha fino ad ora accolte. Solo gli Stati insulari (Inghilterra e Irlanda), che non hanno un sistema di tipo ordinistico, hanno riconosciuto le proprie associazioni e organizzazioni chartered. Tra l altro la possibilità di nuovi riconoscimenti alle associazioni viene preclusa ai sensi dell art.3 della proposta di nuova direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. In aggiunta alle argomentazioni precedenti, entrando nello specifico della nostra professione, si fa presente che in ambito psicologico si stanno aggregando in associazioni professionisti che si autodefiniscono con professionalità psicologica senza averne titolo e che, di fatto, esercitano attività psicologiche (ad es. Counsellor), pur non afferendo all Ordine competente, al quale non possono essere iscritti, mancando loro i requisiti richiesti. Tutti gli ambiti professionali della psicologia sono chiaramente definiti e normati (L. 56/89 e successivo D.P.R. 328/01) sia per quanto riguarda l iter formativo possesso di laurea di I livello nella classe 34 (3 anni) e di laurea specialistica nella classe 58/S (+2 anni) - sia per quanto riguarda i requisiti per l iscrizione all Albo degli Psicologi, necessaria per svolgere la professione tirocinio professionale e superamento di uno specifico esame di Stato. Appare ovvio come tali associazioni professionali promuovono di fatto l esercizio abusivo della professione di psicologo. Nulla vieta che le professioni non regolamentate possano essere presenti all interno di uno specifico comitato, purché non vengano in alcun modo riconosciute dall Amministrazione regionale, né venga concessa loro la possibilità di emettere attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica degli associati. Conclusioni Il Consiglio regionale dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia: a) ritiene che gli argomenti qui solo sinteticamente indicati, meriterebbero un adeguato approfondimento; b) auspica quindi la possibilità di incrementare forme e momenti di consultazione con l Assessorato regionale al lavoro, alla formazione, all università e alla ricerca; c) chiede pertanto fin d ora di poter accedere ad eventuali audizioni in merito al D.d.L. regionale intitolato Interventi in materia di professioni. Riservandoci di inviare al più presto una serie di proposte e di emendamenti nello specifico dell articolazione del disegno di legge, alleghiamo alla presente due documenti: 1. copia di un numero monografico del giornale dell Ordine nazionale degli psicologi dove viene affrontato il tema dei rischi legati al riconoscimento delle associazioni e della relativa emissione degli attestati di competenza; 2. testo del ddl regionale n. 40, con alcune note di commento a piè di pagina. Ringraziando anticipatamente per l attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. Il Presidente dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia Prof. Claudio Tonzar IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI Presidente: Pietro Angelo Sardi (Ordine Campania) Vicepresidente: Claudio Tonzar (Ordine Friuli-Venezia Giulia) Segretario: Giuseppe Luigi Palma (Ordine Puglia) Tesoriere: Ugo Romualdi (Ordine Toscana) Giuseppe Bontempo (Ordine Abruzzo) Tomaso Viglione (Ordine Basilicata) Max Dorfer (Ordine Bolzano) Francesco Tristaino (Ordine Calabria) Fulvio Frati (Ordine Emilia Romagna) Emanuele Morozzo Della Rocca (Ordine Lazio) Alfredo Verde (Ordine Liguria) Robert Bergonzi (Ordine Lombardia) Maurizio Micozzi (Ordine Marche) Consiglieri: Patrizia La Porta (Ordine Molise) Laura Recrosio (Ordine Piemonte) Tullio Garau (Ordine Sardegna) Fulvio Giardina (Ordine Sicilia) Lucia Gatti (Ordine Trento) Immacolata Tomay (Ordine Umbria) Ida Silvana Zanoni (Ordine Valle D Aosta) Tito Zorzi (Ordine Veneto) Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 14

15 LEGGI E NORMATIVE D INTERESSE PER LA PROFESSIONE LA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22/4/04 INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI Pubblicata nel B.U.R. Friuli Venezia Giulia dd. 28 aprile 2004, n. 17 Per fornire ai colleghi una esauriente informazione in merito alle questioni in oggetto, si riporta di seguito il testo della legge regionale sulle professioni, riportando in versione integrale gli articoli di maggiore interesse. Ulteriori riferimenti d interesse agli aspetti riportati nella legge si possono ricavare dalla lettera inviata dal Consiglio dell Ordine all Assessore regionale Cosolini, precedentemente pubblicata. Testo della Legge con evidenza degli articolati di maggior interesse Capo I - Finalità e definizioni Art. 1 - Finalità e definizioni. Omissis Capo II - Consulta regionale delle professioni Art. 2 - Istituzione della Consulta regionale delle professioni 1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all orientamento, all aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali Art. 3 - Composizione e funzionamento 1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta. 2. La Consulta è composta: a) dall Assessore competente che la presiede; b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni; c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche. 3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione. 4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge. 5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni. 6. La Consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee. 7. La Consulta si riunisce almeno una volta all anno in seduta allargata alle associazioni maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell utenza ed assumere i conseguenti orientamenti. Capo III - Associazioni per attività professionali non ordinistiche Omissis Art. 5 - Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche Omissis Capo IV - Interventi a favore dei professionisti Art. 6 - Aggiornamento professionale 1. L Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti. 2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, i collegi, le associazioni professionali di professioni ordinistiche e le associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche e con le Università e altri istituti scientifici. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 15

16 Art. 7 - Certificazioni di qualità 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni. Art. 8 - Cooperative di garanzia 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria. 2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma L Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che: a) siano costituite da almeno 100 professionisti; b) lo statuto della cooperativa preveda l obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita; c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall esercizio della professione; d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale. Art. 9 - Interventi a favore dell avvio delle attività professionali 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale. Art Interventi a favore delle persone 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità. 2. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l attività professionale. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione. Art Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali 1. L Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni. Art Regolamenti d esecuzione 1. Con regolamenti d esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11. Art Norme finanziarie Omissis A cura della Redazione I GRUPPI DI LAVORO DELL ORDINE DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SULLA PSICOLOGIA DELL ANZIANO Prosegue il lavoro del gruppo Psicologia dell Anziano costituitosi per iniziativa dell Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia nell ottobre del 2003 presso la sede dell Ordine IN Piazza Tommaseo n.2 a Trieste e coordinato dalla Dott.ssa Kinga Kaldor. Giunti al quarto incontro i partecipanti si sono proposti come primo e concreto obiettivo a breve termine quello di produrre un documento da inviare al Consiglio dell Ordine che avrà lo scopo di informare i colleghi sull importanza e l utilità della mediazione dello psicologo in questo settore nonché quello di promuovere la professionalità dello psicologo negli interventi per la popolazione anziana sul nostro territorio. A tale proposito, in questi mesi il gruppo di lavoro ha condotto un accurata indagine raccogliendo notizie sulla legislazione esistente in materia sia sul territorio nazionale sia su quello regionale, sulla presenza delle strutture e dei servizi per gli anziani esistenti nelle diverse province, infine sull impiego dello psicologo nelle attività oggi presenti nelle più diverse realtà locali. Dai primi risultati di questa importante ricerca è emerso un panorama di servizi dedicati alla terza età piuttosto disomogeneo, frammentato nelle diverse tipologie di intervento, dove le conoscenze e le competenze dello psicologo sono impiegate finora solo in misura ristretta. Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 16

17 Risulta allora evidente la necessità di unire le forze e di creare uno spazio psicogerontologico compatto in cui gli strumenti della psicologia generale, della psicologia clinica, della neuropsicologia, della psicologia di comunità e della psicologia della salute vengano condivisi ed offerti alle nostre realtà socio-assistenziali affinché si promuova una nuova cultura rivolta al benessere ed all autonomia dei soggetti anziani. Si ricorda ai colleghi interessati alle tematiche correlate all invecchiamento che il gruppo di lavoro è aperto a tutti e che gli incontri futuri si terranno sempre presso la sede dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia in Piazza Tommaseo n.2, Trieste. Per informazioni riguardo al calendario dei prossimi appuntamenti ci si può rivolgere alla Segreteria dell Ordine oppure consultare il sito internet dell Ordine Regionale al seguente indirizzo: Il Gruppo di lavoro Psicologia dell Anziano LA FORMAZIONE AL LAVORO : ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA PSICOLOGIA DEL LAVORO A seguito dei convegni sulla Psicologia del lavoro realizzati a Pordenone, i cui atti sono visionabili nel sito dell Ordine, è emersa tra i colleghi che operano nel settore, l esigenza di avere occasioni di formazione in regione sulle tematiche della gestione e valutazione del personale. La stessa indicazione è stata anche sottolineata dai colleghi che hanno partecipato l anno scorso agli incontri realizzati su questo tema presso la sede dell Ordine. In accordo con queste esigenze, grazie alla collaborazione attiva delle colleghe, dott.ssa Tiziana Paciotta dell Enaip di Trieste e della dott.ssa Alessandra Vignando dello Ial-Cisl di Pordenone, sono stati organizzati due corsi aperti solo a psicologi, sulle tematiche della valutazione del personale e dell assessment center, che termineranno nell estate. Entrambi i corsi sono gratuiti per i partecipanti perché si avvalgono dei Fondi Sociali Europei che ricoprono interamente i costi. Queste iniziative sono state rese possibili grazie alle richieste dei colleghi che hanno partecipato agli incontri di progettazione dei corsi, ma soprattutto grazie all impegno attivo e fattivo delle colleghe inserite presso le società che hanno organizzato i corsi e che ringrazio per la preziosa collaborazione. Proprio partendo da queste esperienze, invito tutti i colleghi interessati ad approfondire leêtematiche della psicologia del lavoro, a segnalare le loro esigenze formative e gli ambiti di interesse, tramite da inviare alla mia attenzione presso l indirizzo di posta elettronica della segreteria dell Ordine. Le proposte e le adesioni verranno raccolte e girate agli enti formativi per programmare in futuro nuove opportunità di formazione. Pietro Defend REPORT DEGLI INCONTRI SVOLTI DAI GRUPPI DI LAVORO PRESSO LA SEDE DELL ORDINE NELL ANNO 2003/2004 DATA COORDINATORE RUOLO TIPOLOGIA INCONTRI TEMA 25/09/2003 Piero Defend Consigliere Ordine Incontro Gruppo Psicologia degli Psicologi FVG di Lavoro del Consiglio del Lavoro 22/10/2003 Franco Fornari Psicologi iscritti Seminario Problemi Cristina Capalozza all Ordine degli di diagnosi Psicologi FVG differenziale tra casi clinici simili 24/10/2003 Kinga Kaldor Consigliere Ordine Incontro Gruppo Psicologia 16/01/2004 degli Psicologi FVG di Lavoro del Consiglio dell anziano 05/03/ /04/ /06/ /03/2004 Oscar Dionis Consigliere Ordine Incontro Gruppo Psicologia degli Psicologi FVG di Lavoro del Consiglio Penitenziaria Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 17

18 ATTIVITÀ DELL ORDINE L ART. 31 DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI: IL CONSENSO DEI GENITORI PER GLI INTERVENTI SUI MINORI La Commissione deontologica, nel suo mandato di Commissione disciplinare, si è dovuta occupare più volte di esposti denuncia in cui a un collega veniva contestato un intervento su un minore senza il preventivo consenso di entrambi i genitori. Anche al recente 2 Congresso nazionale degli Psicologi Italiani tenutosi in maggio a Roma è stato riportato che la maggior parte dei procedimenti disciplinari riguardano interventi di Psicologi in casi di separazione; specialmente in relazione allo svolgimento di CTP, con riferimento all art.31 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani che recita: Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo Psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l intervento professionale nonchè l assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l Autorità Tutoria dell instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente proposte. Da informazioni raccolte nella nostra regione si è rilevata una varietà di prassi operative, sia nella libera professione che nei servizi pubblici, riguardo al lavoro coi minori e al consenso dei genitori. Allo scopo di favorire una corretta applicazione delle norme vigenti, valide per tutti i cittadini, e di quelle deontologiche specifiche della professione, si è ritenuto opportuno acquisire approfondimenti sulla materia, in attesa di una raccolta sistematica di giurisprudenza che l Osservatorio permanente sul Codice Deontologico sta effettuando in campo nazionale. Dopo alcune consultazioni con altri Consigli regionali, si è scelto come punto di riferimento per la corretta applicazione dell art. 31 del C.D. il parere espresso dall avvocato Sforza per il Consiglio dell Ordine del Veneto e che riportiamo nel suoi passaggi sostanziali. Il quesito sottoposto al legale per il parere era il seguente: se la suddetta norma richiede il consenso di entrambi i genitori o se sia sufficiente quello di uno solo di essi e se il consenso da parte di uno sia valido nonostante il dissenso dell altro genitore, anche in caso di separazione o di coppia di fatto. Vanno richiamati alcuni principi sulla capacità di agire: l art.2 del Codice Civile che fissa al compimento del diciottesimo anno di età la capacità di agire, ossia di compiere atti giuridici, come lo è la stipula di un contratto di prestazione d opera intellettuale (quale è quella dello Psicologo); gli art. 316 e segg. C.C. che riguardano la potestà genitoriale. Ne deriva che: il figlio è soggetto, fino alla maggiore età, alla potestà dei genitori o, in mancanza di genitori viventi, alla cura di un tutore nominato dal Tribunale; la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori; è esercitata in modo esclusivo da uno di essi solo nel caso di incapacità o di impedimento che rende impossibile ad uno dei due genitori l esercizio della potestà (art.317 C.C.); in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice il quale, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell interesse del figlio o dell unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l interesse del figlio. Il principio basilare in materia è, dunque, quello dettato dall art. 316 comma 2 b del C.C., secondo cui la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Gli atti di esercizio del potere, cioè, possono essere compiuti unicamente se decisi di comune accordo (sia che si tratti di atti inerenti alla persona che al patrimonio del minore). Qualora l accordo non venga raggiunto su questioni di minore importanza, il dissidio deve essere risolto nell ambito stesso della famiglia mentre, se riguarda questioni di particolare importanza, è previsto il ricorso al giudice, al quale le parti dovranno prospettare i provvedimenti ritenuti più idonei. Il problema diventa, a questo punto, quello dell individuazione delle questioni di particolare importanza. Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono che tra queste rientrino le scelte in materia di indirizzo scolastico, educativo, religioso o politico e quelle in materia di cure mediche. Il parere legale afferma che la questione della riconducibilità del trattamento psicologico alle questioni di particolare importanza, di cui parlano le norme sopra citate, deve essere verosimilmente risolta in senso affermativo, anche per similitudine con i trattamenti medici ed attenendo tale trattamento in ogni caso, a scelte lato sensu sanitarie. A conferma di quanto interpretato dall avvocato, si ricorda che una serie di prestazioni psicologiche sono presenti nel Nomenclatore delle prestazioni erogate dal S.S.N.; inoltre, anche il regime di esenzione IVA in materia conferma il rilievo sanitario delle prestazioni psicologiche. Nei casi di separazione personale dei coniugi, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), il giudice può disporre di attribuire l esercizio della potestà al genitore affidatario, a quello non affidatario o ad entrambi, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i coniugi, come espressamente previsto dall art.155 C.C., c. 3: Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 18

19 ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L espressione decisioni di maggiore interesse dettata nei casi di separazione ricalca quella di questioni di particolare importanza e valgono pertanto le medesime considerazioni. In conclusione, l effettuazione su di un minore di un trattamento psicologico presuppone senz altro che tale decisione sia stata assunta di comune accordo fra i genitori. Lo psicologo pertanto, dovrà preventivamente acquisire il consenso di, entrambi i genitori o, comunque, non procedere mai ove sia a conoscenza del dissenso di uno dei due. In altri termini, la norma deontologica fa obbligo allo psicologo di accertare il comune accordo dei due genitori sul trattamento psicologico da prestare al minore e, nel caso di dissenso, di astenersi dall intervenire e dovendosi ritenere ininfluente o, comunque, non sufficiente la semplice informazione, data dal professionista o dal coniuge al genitore non consenziente, sull avvio di una terapia psicologica. Quanto sopra si riferisce alla regola generale sotto l aspetto del diritto che come Psicologi alle volte sottovalutiamo perchè inesperti o perchè si privilegia il proprio indirizzo formativo. L osservanza stretta di questa lettura delle norme di legge può creare intralci e/o ritardi a discapito del minore; vanno però considerate le priorità previste dalla legge; e tale può essere il parere di un genitore per dirimere il dissenso con l altro genitore. In diritto, può fare intervenire il Giudice su una questione di particolare importanza quale è un trattamento psicologico che non rivesta carattere di urgenza. Sarebbe anche interessante un dibattito sulla validità ed efficacia professionale di un lavoro psicologico che non tenga in debito conto il contesto delle relazioni familiari. Tutto ciò vale, oltre che per le prestazioni psicoterapeutiche anche per quelle a carattere informativo, di consulenza, di diagnosi. Ad un recente Seminario tenutosi a Mestre con la partecipazione di Psicologi (tra cui Calvi, uno dei padri del Codice Deontologico), di un avvocato e di un magistrato, è emersa una interpretazione condivisa secondo cui i semplici incontri informativi o di consulenza, non instaurando una relazione professionale, non richiedono necessariamente il previo consenso di entrambi i genitori. Per quanto riguarda le prestazioni diagnostiche, sono stati espressi pareri diversi tra loro sia in ordine alla complessità degli strumenti utilizzati (per es. nei casi in cui gli items riguardano il genitore non presente) sia alla natura di prestazione professionale che nel produrre una diagnosi diventa questione di particolare importanza, peraltro impropriamente utilizzabile come surrogato di CTP. A tal proposito al Seminario di Mestre si è anche sottolineato che nelle situazioni difficili la conflittualità è molto accentuata e spesso vi si rileva la cosiddetta Sindrome dell alienazione parentale (l esclusione sistematica dell altro genitore) che, se non riconosciuta, può condizionare significativamente le conclusioni diagnostiche. Renzo Mosanghini e Oscar Dionis IN FASE DI PREPARAZIONE TRE GIORNATE DI STUDIO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Sono in fase di organizzazione da parte del Consiglio dell Ordine delle giornate di studio e di aggiornamento professionale, in particolare una giornata verterà sulla Psicologia giuridica, una seconda sui Disturbi del comportamento alimentare e l ultima invece sulle Nuove Direttive UE per le professioni intellettuali con riferimento allo psicologo europeo. Si riportano di seguito alcune prime anticipazioni di commento sulle tre giornate, rimandando invece le informazioni sulle date degli incontri che saranno di volta in volta comunicate per tempo agli iscritti. Giornata di studio sulla Psicologia Giuridica Lo Psicologo come Consulente Tecnico Tra le iniziative che sono previste per il prossimo autunno si intende proporre un Seminario di studio sul tema della consulenza tecnica effettuata dagli psicologi in campo giudiziario. Di particolare interesse risulta il lavoro che i colleghi svolgono in questo campo,con metodologie diverse,che intendiamo confrontare anche attraverso lo scambio con colleghi esperti di altre regioni. Ad una sommaria statistica si evidenzia come si stia andando verso un incremento di richieste di consulenze tecniche da parte dei giudici relatori e degli avvocati in caso di separazioni conflittuali: scopo del seminario sarà portare una riflessione sul ruolo dello psicologo come consulente dell avvocato nella consulenza di parte e la sua funzione in qualità di consulente d ufficio,che affianca il giudice. La complessità della materia che si intende trattare, in cui sono coinvolte dinamiche di coppia e familiari, gestite da professionisti di diversa competenza e con mandati specifici spesso in antitesi, ci sembra un occasione dove portare un pensiero intorno alla peculiarità del portato psicologico. Ciò si può porre come lettura del conflitto orientata ad un reale approfondimento della dissonanza relazionale, senza negarne la presenza, o piuttosto come un mero supporto al pensiero giuridico, abdicando così alle proprie specifiche chiavi di lettura. Come molti interventi attinenti al nostro campo, ci troviamo ad incontrare anche qui altre figure professionali ed altre competenze istituzionali,con cui aprire un dialogo. Al Seminario saranno pertanto invitati avvocati e giudici con l obiettivo di impostare nuove collaborazioni e di consolidare quelle che sono già esistenti. Giornata di studio sui Disturbi del comportamento alimentare I disturbi del comportamento alimentare: attualità nel trattamento e ruolo dello psicologo I disturbi alimentari e del peso rappresentano una delle problematiche emergenti dei nostri anni. I DCA mostrano un andamento quasi epidemico tra i giovani e gli adolescenti e rappresentano una sfida terapeutica complessa per la gravità delle manifestazioni cliniche (psicologiche, psichiatriche, mediche e socio-familiari) per il difficile inquadramento diagnostico e per la scarsezza di strutture deputate al trattamento di queste malattie. L obesità, oltre che patologia a se stante, è evidente fattore di rischio delle più importanti condizioni patologiche proprie della società del benessere quali diabete, Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 19

20 ipertensione, malattie cardiovascolari. I più moderni protocolli per il trattamento dell obesità pongono come obiettivo il cambiamento dello stile di vita e richiedono un percorso personale assai difficile. L argomento della giornata di studio è: dove e come curare queste malattie, con un particolare riguardo alle possibilità di trattamento ambulatoriale e al ruolo, in questo percorso, dello psicologo. Giornata di studio sulle Nuove Direttive UE per le professioni intellettuali con riferimento allo psicologo europeo Verso una direttiva UE per le professioni intellettuali: quale psicologo europeo? Il convegno ha lo scopo di approfondire, attraverso una prospettiva interprofessionale, la recente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Verranno analizzate le implicazioni future di tale normativa in riferimento all esercizio della professione di psicologo, presentando i recenti documenti prodotti nell ambito del progetto EuroPsyT ( Quadro di riferimento comune per l istruzione e la formazione degli psicologi in Europa e Diploma europeo di Psicologia ). Saranno inoltre considerate le specificità e il contributo passato, presente e futuro della psicologia e degli psicologi della nostra regione e delle regioni limitrofe in riferimento sia al processo di integrazione tra i paesi dell Unione Europea, sia alla problematica della circolazione dei professionisti all interno del mercato europeo del lavoro. La riflessione non potrà prescindere dagli attuali scenari nazionali di riforma del diritto delle professioni intellettuali (riforma degli ordini), dalle tematiche connesse all accreditamento dei professionisti e dei percorsi formativi e dalla recente legge della giunta regionale del Friuli -Venezia Giulia intitolata Interventi in materia di professioni. A cura della Redazione NOTIZIE DALLA SEGRETERIA Gli iscritti all Ordine: oltre i 1000 Il numero complessivo degli iscritti all Ordine regionale alla data del 4 giugno 2004 risulta pari a 1048 psicologi. Con l iscrizione della collega dott.ssa Serena Minutello si è raggiunto il traguardo di 1000 iscritti. La Segreteria in breve L indirizzo del Consiglio dell Ordine è: Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, Piazza Niccolò Tommaseo, Trieste. Il numero telefonico e del fax dell Ufficio di Segreteria dell Ordine sono: Telefono n. 040/ Fax n. 040/ L indirizzo di posta elettronica è: psicofvg@tin.it. Il sito Web dell Ordine è: Gli orari di apertura dell Ufficio agli iscritti sono i seguenti: martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; il lunedì dalle 16 alle 18. Le signore Segretarie sono a disposizione per qualsiasi informazione o necessità d ufficio. La segreteria on-line A seguito della creazione del sito web dell Ordine degli Psicologi sono stati inseriti sia le istruzioni da seguire per le varie richieste da inoltrare sia i modelli di pertinenza di ogni singola domanda. Si consiglia pertanto ai colleghi iscritti, per qualsiasi necessità amministrativa, di consultare preventivamente il sito dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, il cui indirizzo è: Selezionare, nell home page, la pagina Segreteria on-line. Il servizio di Segreteria tramite Constatiamo con soddisfazione che è sempre più frequente la comunicazione via dell Ordine con gli iscritti, in entrambe le direzioni. Tale mezzo, veloce ed efficiente, consente il contatto in tempo reale tra domanda espressa e risposta da parte dell Ufficio. Invitiamo tutte le colleghe ed i colleghi ad utilizzare tale mezzo ed invitiamo tutti gli iscritti a trasmettere i loro indirizzi di posta elettronica alla nostra Segreteria al fine di creare una specifica Rubrica. Conti correnti: numero e coordinate bancarie Per ogni versamento o bonifico bancario, i numeri di conto corrente intestati a Ordine Regionale degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia sono: c/c bancario n presso Unicredit Banca di Trieste, Agenzia 10 Piazza Cavana n. 2, Trieste. Codice ABI CAB c/c postale n Contributo annuale d iscrizione: pagamenti Per chi non avesse ricevuto il bollettino di c/c postale prestampato per il pagamento del contributo di iscrizione dell anno in corso pari a Euro 157,00 (con scadenza 31 marzo 2004 ), si rammenta che è possibile pagare a mezzo: bollettino di c/c postale n o tramite bonifico bancario su c/c n Unicredit Banca, Ag. 10, Piazza Cavana n. 2, Trieste.- Codice ABI CAB Specificare come causale Contributo Gli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 20

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