ATS DET MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE
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1 Documento Informativo nr. 107 Data di emissione:13/02/2004 Revisione n. 0 Allegati: 0 ATS DET MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI: NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE Riferimenti interni: dr.ssa Elena Fassina ATS DET CHELAB s.r.l. (tel ; e.fassina@chelab.it) dr.ssa Lia Schiavon ATS DET CHELAB s.r.l. (tel ; l.schiavon@chelab.it) Destinatari: Aziende produttive del comparto alimentare Aziende di distribuzione organizzata (GD e GDO) Aziende produttrici di packaging Pagina 1 di 10
2 INDICE INDICE ABSTRACT DIRETTIVA 2004/1/CE DIRETTIVA 2004/13/CE DIRETTIVA 2004/14/CE SERVIZI BIBLIOGRAFIA ABSTRACT Sono state recentemente emanate tre direttive riguardanti i materiali di tipo plastico e cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti, che entreranno in vigore entro la fine di Febbraio 2004 e dovranno essere recepite dagli stati membri entro il DIRETTIVA 2004/1/CE inerente alla sospensione di AZODICARBONAMMIDE come agente rigonfiante Azodicarbonammide L azodicarbonammide è un agente rigonfiante utilizzato nella produzione di guarnizioni di plastica per i coperchi metallici usati per la chiusura di barattoli di vetro. E stato constatato che essa si decompone in semicarbazide (SEM) quando è riscaldata durante la produzione di guarnizioni espanse e durante la sterilizzazione dei barattoli di vetro sigillati. Recentemente l European Food Safety Authority (EFSA) ha emesso un documento in cui informa che, in questo tipo di contenitori, è stata riscontrata la presenza di SEM in un certo numero di prodotti alimentari e che le concentrazioni più elevate sono state rilevate negli alimenti per la prima infanzia. Il gruppo scientifico preposto per la valutazione tossicologica di SEM ha concluso che essa presenta una debole attività cancerogena negli animali da laboratorio ed una debole genotossicità in vitro, anche se attualmente non è possibile affermare che comporti un rischio cancerogeno per l uomo, e che, pur essendo molto ridotto il rischio legato al consumo di alimenti contenenti SEM per i bambini e gli adulti, la presenza di SEM negli alimenti per la prima infanzia è indesiderabile. Di conseguenza, in virtù del principio di precauzione (art.7 Regolamento CE 178/2002), la Commissione ha deciso di Pagina 2 di 10
3 sospendere l uso di Azodicarbonammide, in quanto precursore di SEM. La normativa La Commissione delle Comunità Europee ha emesso una nuova direttiva (2004/1/CE) che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell uso di Azodicarbonammide come agente rigonfiante. Le conseguenze che essa determina sono le seguenti: Sostituzione della restrizione e/o specifica riguardante l Azodicarbonammide: pertanto la frase Solo per uso come agente rigonfiante verrà sostituita con Solo come agente rigonfiante. Uso proibito dal 2 Agosto La direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 2 Agosto Dopo tale limite sarà vietata l immissione sul mercato e l importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che non sono conformi alla presente direttiva. I materiali ed oggetti riempiti entro il 2 Agosto 2005 possono essere immessi sul mercato a condizione che riportino la data di riempimento o altra indicazione, collegata alla data di riempimento, in modo che si possa sempre risalire a quest ultima. Questa dovrà essere fornita su richiesta delle autorità competenti o dell organo preposto al controllo. L etichettatura inoltre dovrà essere in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2000/13/CE. 2.2 DIRETTIVA 2004/13/CE inerente l impiego di derivati epossidici Derivati epossidici Sono sostanze di partenza per la produzione di resine epossidiche. Il BADGE (bisfenolo-a-diglicidil etere o per esteso etere bis (2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4- idrossifenil) propano) è un monomero utilizzato nelle resine epossidiche che rivestono i contenitori metallici per alimenti. Tali resine sono materiali polimerici prodotti a partire da monomeri ottenuti dalla reazione tra bisfenolo-a- ed epiclorina; hanno la funzione di impedire la corrosione e la cessione di metalli del contenitore all alimento. Il BADGE è impiegato anche come additivo nelle vernici organosol, che sono miscele di PVC e di resine epossidiche; la funzione del BADGE è di stabilizzare il PVC durante i trattamenti termici, di Pagina 3 di 10
4 assorbire l acido cloridrico (che può liberarsi durante la cottura) e coadiuvare l aderenza del rivestimento alla superficie metallica. Durante l essicazione a forno degli organosol vinilici due cloridrine (BADGE.HCl e BADGE.2HCl) si formano dalla reazione tra BADGE e ioni Cl presenti. Il BFDGE (Bisfenolo-F-diglicidil etere), a differenza del BADGE, non è né un composto di partenza per le vernici né un additivo. Il BFDGE ed i suoi derivati cloridrati e idrati si formano automaticamente durante il processo di produzione di novolacche epossidiche, sostanze polimeriche che si formano a seguito di una reazione tra fenolo e formaldeide, che successivamente reagiscono con l epicloridrina. Il NOGE (glicidil etere del novolac) è anche conosciuto come novolac eposssidico. Si tratta di una complessa miscela di composti epossidici che viene impiegata nelle lattine, nelle scatolette e nelle chiusure dei vasetti destinati a contenere generi alimentari. La normativa Il 29 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità Europee ha emesso una nuova direttiva (2004/13/CE) che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le conseguenze che essa determina sono le seguenti: Modifica dell art. 2 della 2002/16/CE, ovvero viene prorogato il termine d impiego di BADGE fino al 31/12/2005 per la fabbricazione di materiali ed oggetti composti da qualsiasi tipo di materie plastiche e di materiali ed oggetti coperti da rivestimenti di superficie e di adesivi. L art. 5 della direttiva 2002/16/CE viene sostituito dall art.1, comma 2, della direttiva 2004/13/CE. Quest ultimo articolo non modifica le già esistenti limitazioni d impiego di BADGE, BFDGE e NOGE, ma permette di apporre sull imballaggio, un indicazione alternativa alla data di riempimento, come ad esempio la data di conservabilità minima o il numero della partita a condizione che possa essere individuata la data di riempimento. Quest ultima dovrà essere fornita, su richiesta, alle autorità competenti o all organo preposto al controllo. L etichettatura inoltre dovrà essere in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2000/13/CE. La direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 29 Gennaio Pagina 4 di 10
5 2.3 DIRETTIVA 2004/14/CE relativa ai materiali ed oggetti di cellulosa rigenerata destinati al contatto con gli alimenti Cellulosa rigenerata La cellulosa rigenerata destinata al contatto con gli alimenti, ovvero il cellophane, è un materiale sottile e trasparente costituito da cellulosa idrata rigenerata e fa parte dei polimeri naturali. Esso infatti viene prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati (Allegato I della direttiva 93/10/CEE). Un tempo ha avuto grande impiego, ma al giorno d oggi è stata soppiantata dal polipropilene biorientato, in quanto quest ultimo possiede migliori caratteristiche di macchinabilità e costi di produzione più bassi. Il film di cellophane ha altresì alta permeabilità al vapore e non ha il comportamento termoplastico tipico delle resine sintetiche, che lo rende non termosaldabile (non fonde ma brucia). Per le sue applicazioni a contatto con gli alimenti viene perciò sempre usato dopo essere stato rivestito su uno o su entrambi i lati, in genere con lacche plastiche termosaldabili ed impermeabili. La normativa Il 29 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità Europee ha emesso una nuova direttiva (2004/14/CE) che modifica la 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le conseguenze che essa determina sono le seguenti: Modifica dell art. 1 mediante la soppressione della lettera a) al paragrafo 3. Conseguentemente la direttiva 93/10/CEE diventa applicabile anche alle pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte, sul lato destinato a venire a contatto con gli alimenti, di una quantità di rivestimento superiore a 50 mg/dm 2. Inserimento dell art. 1 bis che divide in categorie le pellicole di cellulosa rigenerata alle quali si applica la direttiva 93/10/CEE. Precisamente esse sono: a) Pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita Pagina 5 di 10
6 b) Pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa c) Pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica Nella direttiva 93/10/CEE il paragrafo 1 dell art.2, che regola i materiali impiegabili per la fabbricazione della pellicola di cellulosa rigenerata, viene sostituito; questo articolo viene inoltre integrato dall art. 2 bis. Queste modifiche comportano che le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita o rivestite con derivati dalla cellulosa rispondano alla lista positiva dell intero allegato II, mentre quelle rivestite in materia plastica rispondano solo alla lista positiva della prima parte del suddetto allegato. Inoltre il rivestimento plastico di queste ultime dovrà essere prodotto in accordo con gli allegati da II a VI (liste positive di monomeri ed additivi) e rispondere agli art. 2, 7 e 8 (relativi alla necessità di valutare le migrazioni globali e specifiche) della direttiva 2002/72/CE. L allegato II della direttiva 93/10/CEE viene modificato dall allegato presente nella direttiva 2004/14/CE (di seguito riportato). Sostanzialmente in questo modo viene soppresso l impiego di alcuni polimeri, plastificanti, solventi, e modificate le limitazioni d uso di resine, plastificanti e rivestimenti. La direttiva 2004/14/CE stabilisce il divieto, a partire dal 29 Gennaio 2006, di produrre ed importare nella comunità di questo tipo di pellicole di cellulosa rigenerata non conformi. Essa dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 29 Luglio Pagina 6 di 10
7 L 27/50 Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO La parte seconda dell'allegato II alla direttiva 93/10/CEE è modificata come segue: 1) Nella terza riga (C. Rivestimenti) della seconda colonna (Limitazioni) della tabella è soppressa la dicitura: «Inferiore o uguale a 50 mg di rivestimento/dm 2 di pellicola sul lato a contatto con il prodotto alimentare». 2) Sono soppressi dalla tabella i seguenti polimeri e le loro limitazioni: «Polimeri, copolimeri e loro miscele derivati dai seguenti monomeri: Nome Limitazioni Vinilacetali derivati da aldeidi sature (C 1 -C 6 ) Acetato di vinile Alchil (C 1 -C 4 ) vinileteri Acidi acrilico, crotonico, itaconico, maleico, metacrilico e loro esteri Butadiene Stirene Metilstirene Secondo il disposto delle direttive comunitarie e, in loro assenza, della legislazione nazionale in attesa dell'adozione di direttive comunitarie Cloruro di vinilidene Acrilonitrile Metacrilonitrile Etilene, propilene, 1- e 2-butilene Cloruro di vinile In conformità alla direttiva 78/142/CEE (GU L 44 del , pag. 15)» 3) Per quanto riguarda le resine, il contenuto della colonna «Limitazioni» della tabella è sostituito dal seguente testo: «2. Resine La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa» 4) Sono soppressi dalla tabella i seguenti plastificanti e le loro limitazioni: Nome Limitazioni «Butilbenzilftalato Di-n-butilftalato Di(2-etilesile)sebacato [= diottil-sebacato]» Inferiore o uguale a 2,0 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con i prodotti alimentari Inferiore o uguale a 3,0 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con i prodotti alimentari 5) Per il seguente plastificante il contenuto della colonna «Limitazioni» della tabella è sostituito dal testo seguente: Nome 2-Etilesildifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2- etilesildifenil estere) Limitazioni La quantità di 2-etilesildifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a: a) 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o b) 0,4 mg/dm 2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare» Pagina 7 di 10
8 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 27/51 6) Sono soppressi dalla tabella i seguenti solventi: Nome Limitazioni «Etilenglicolmonoetiletere Etilenglicolmonoetiletere acetato Etilenglicolmonometiletere Etilenglicolmonometiletere-acetato» Pagina 8 di 10
9 3 - SERVIZI Chelab srl, grazie alle strutture e alle competenze professionali disponibili, è in grado di collaborare con la clientela nell immissione sul mercato di prodotti in conformità alla vigente legislazione. Dispone infatti: a) di personale con esperienza e competenza nel settore specifico, in grado di consigliare le analisi più idonee per un adeguata valutazione dei prodotti destinati al contatto con gli alimenti. b) di laboratori in grado di portare a termine con efficienza, precisione e rapidità le analisi chimiche e sensoriali di idoneità alimentare. A titolo di esempio si citano, dati i temi trattati, le seguenti analisi: Determinazione della Semicarbazide, su alimenti, su liquidi simulanti e su materie plastiche Migrazioni globali, accreditate SINAL Migrazioni Specifiche di BADGE e BFDGE Migrazioni Specifiche di sostanze riportate nell allegato II della direttiva 93/10/CEE Pagina 9 di 10
10 4 - BIBLIOGRAFIA European Food Safety Authority (EFSA) Bruxelles, 28 July 2003 European Food Safety Authority (EFSA) Bruxelles, 15 October 2003 REGOLAMENTO CEE/UE n 178 del 28/01/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare DIRETTIVA 2004/13/CE DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari DIRETTIVA CEE/CEEA/CE n 13 del 20/03/2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità DIRETTIVA 2004/14/CE DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari DIRETTIVA 2004/1/CE DELLA COMMISSIONE del 6-gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante DIRETTIVA CEE/CEEA/CE n 10 del 15/03/ /10/CEE: Direttiva della Commissione del 15 marzo 1993 relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L emballage sous toutes ses facettes, Emballages Magazine (Groupe CEP Communication) L.N.E. (Laboratoire National d Essais) Dunod Editeur-Parigi, 1988 FOOD PACKAGING - Principles and Practice - Gordon L. Robertson - Marcel Dekker, Inc., 1992 Pagina 10 di 10
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