Etichettatura degli additivi
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- Ada Graziani
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1 LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO Etichettatura degli additivi Laura Bersani Novara 7 dicembre 2011 laura.bersani@lab-to.camcom.it
2 Miglioratori alimentari (food improvement agents package) Reg CE 1331/2008 Additivi Reg CE 1333/2008 Enzimi compresi quelli usati come coadiuvanti tecnologici Reg CE 1332/2008 Aromi alimentari Reg CE 1334/2009
3 Additivi alimentari ALIMENTI Etichettatura Additivi 1333/2008 Additivi come ingredienti alimentari (Reg UE 1169/2011 da 13/12/2014) MCA Nuovo Dual use DM 227 4/5/2006 (Dir.2004/19/CE) Materiali attivi Reg CE 450/2009
4 ALIMENTI Additivi:sostanze intenzionalmente aggiunte per scopo tecnico
5 Etichettatura Additivi alimentari Reg CE 1333/2008 NON DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE (1/3) Denominazione e/o il numero E o una denominazione di vendita (es.edulcorante) Indicazione per alimenti o per alimenti (uso limitato) o riferimento specifico all uso alimentare Condizioni particolari di conservazione se necessarie Lotto o Partita
6 Etichettatura Additivi alimentari NON DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE (2/3) Istruzioni per l uso se utili Denominazione o ragione sociale e indirizzo produttore o imballatore o venditore Indicazione quantità massima dei componenti soggetti a limitazione negli alimenti espressa con un valore o da quantum satis Se queste tre indicazioni figurano SOLO sui documenti occorre riportare sull imballaggio o recipiente non destinato alla vendita al dettaglio
7 NON DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE (3/3) Peso netto Etichettatura Additivi alimentari Termine minimo di conservazione o data di scadenza Eventuale presenza di sostanze allergizzanti e informazioni previste (Dir. 2000/13/CE) Elenco in ordine decrescente di peso se miscela di additivi o se incorporati in altri additivi (anche su documento) Consegna in CISTERNA: informazioni solo su documenti di accompagnamento
8 Etichettatura Additivi alimentari DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE Denominazione e/o il numero E o una denominazione di vendita (es.edulcorante) Indicazione per alimenti o per alimenti (uso limitato) o riferimento specifico all uso alimentare Dicitura o marca per identificare Lotto o Partita Eventuali sostanze allergizzanti Presenza OGM (Reg. CE 1829/2003)
9 Etichettatura Additivi alimentari DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE Diciture obbligatorie: 1)Edulcorante da tavola: Edulcorante da tavola a base di 2)Edulcorante da tavola a base di polioli un consumo eccessivo può avere effetti lassativi e/o aspartame e/o aspartame-acesulfame contiene una fonte di fenilalanina
10 Etichettatura Additivi alimentari DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE Edulcoranti da tavola (dal 20/01/2011): Informazioni al consumatore per utilizzo sicuro del prodotto: Etichette prodotti Siti Internet Linee informazioni per consumatori Punto vendita
11 Reg 1333/2008 All. V (Circolare Min Lavoro, Salute e politiche Sociali 20/02/2009) A partire dal 20 luglio 2010 gli alimenti contenenti i coloranti E102, E104, E110, E122, E124 ed E129 devono riportare sull etichetta le informazioni addizionali previste: denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini. Tuttavia gli alimenti presenti sul mercato o etichettati prima di tale data possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o data di scadenza. Escluse bevande alcoliche (Reg UE 238/2010)
12 Etichettatura Additivi alimentari IN GENERALE Disposizioni su pesi e misure (lettera e come prescritto nell Allegato I del DM 5/8/1976) Misure per presentazione, trasporto, imballaggio ecc. di sostanze e preparazioni pericolose
13 Regolamento UE 1129/2011 (dal 1/6/2013) Elenco dell Unione degli additivi autorizzati e le condizioni d uso (All.II del Reg CE 1333/2008) ELENCO AA Coloranti (da E100 a E199) Edulcoranti -Diversi da coloranti ed edulcoranti GRUPPI (es. polioli, coloranti con limite quantum satis, ecc) CATEGORIE ALIMENTI AA AUTORIZZATI e CONDIZIONI USO
14 Regolamento UE 1130/2011 (dal 2/12/2011) Elenco dell Unione degli additivi compresi i coadiuvanti autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni d uso (All.III del Reg CE 1333/2008) Immissione di preparazioni non conformi parti 2 e 3 per ancora 24 mesi Immissione di preparazioni non conformi parti 1 e 4 per ancora 18 mesi
15 Regolamento CE 1334/2008 (Circolare Min Lavoro, Salute e politiche Sociali 20/02/2009) Aromi
16 Regolamento CE 1332/2008 (Circolare Min Lavoro, Salute e politiche Sociali 20/02/2009) Enzimi alimentari Sinora solo lisozima (E1105) e invertasi (E1103) erano inseriti tra gli additivi (Circolare Ministero lavoro, salute 4562-P- 20/02/2009) Allo stato attuale, in attesa di disporre dell elenco comunitario degli enzimi alimentari, continuano ad applicarsi le norme nazionali e quelle europee limitatamente agli enzimi riportati in alcuni provvedimenti settoriali quali gli additivi alimentari, i succhi di frutta, il vino (cfr. articoli 18, 19, 20, 22 e 23 del regolamento n. 1332/2008).
17 Regolamento CE 1169/2011 Ingredienti alimentari Obbligo indicazione additivi, enzimi, aromi Omissione per additivi e enzimi
18 Regolamento CE 1169/2011 All.III Indicazioni complementari obbligatorie dal 13/12/2014
19 Regolamento CE 1169/2011 Alimenti senza obbligo di dichiarazione nutrizionale (All.V)
20 Regolamento UE 1169/2011 All.VII Parte C (tranne sostanze allergizzanti) Acidificante Sali di fusione (formaggi) Emulsionante Colorante Esaltatori di sapidità Gas propulsore Gelificanti Correttori di acidità Agenti di rivestimanto ecc
21 Regolamento UE 1169/2011 Indicazione quantitativa non è richiesta in presenza di indicazione con edulcorante(i) o con zucchero(i) ed edulcorante(i) che accompagni la denominazione dell alimento c
22 MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI (MCA o MOCA) c
23 Doppi additivi, sostanze usate sia in campo alimentare sia nella produzione di MCA in materiale plastico, per esempio: nitrito di sodio, butilidrossitoluolo (BHT), anidride solforosa acido fosforico. MCA Dual use (DM /2006)
24 MCA Dual use (DM /2006) Produttore MCA deve informare l industria alimentare utilizzatrice della presenza di additivi dual use. Scambio di comunicazione Verifica migrazione o cessione dell additivo Dichiarazione di conformità (Reg 1935/2004) con riferimento alla presenza di additivi dual use
25 Verifica cessione di Additivi MCA Dual use Limite di cessione a)nel prodotto alimentare finale: in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica; b) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari : in quantità superiori alle restrizioni più basse applicabili (verificare presenza additivo nell alimento e valutare la somma) c) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari
26 Regolamento CE 1935/2004 (art.16) Dichiarazione di conformità Compilazione (1) Rilasciata su carta intestata Identità del materiale (codice identificativo) Indicazione conformità alle leggi citate Informazioni su migrazioni specifiche Specifiche relative all impiego (condizioni prove migrazione globale o altro)
27 Regolamento CE 1935/2004 (art.16) Dichiarazione di conformità Compilazione (2) Presenza additivi alimentari (dual use) Conformità requisiti barriera funzionale (se presente) Data del rilascio Nome,funzione,firma responsabile Altre notazioni (es.forno a micronde)
28 Regolamento CE 450/2009 Materiali attivi e intelligenti Attivi per «materiali e oggetti attivi» si intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi
29 Regolamento CE 450/2009 Materiali attivi e intelligenti Intelligenti per «materiali e oggetti intelligenti» si intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente;
30 Regolamento CE 450/2009 Materiali attivi e intelligenti Elenco comunitario sostanze attive e intelligenti È opportuno che la valutazione della sicurezza di una sostanza specifica o di una combinazione di sostanze sia seguita da una decisione di gestione dei rischi volta a determinare se è opportuno procedere all iscrizione nell elenco comunitario delle sostanze la cui utilizzazione è autorizzata in componenti attivi e intelligenti (l elenco comunitario). (11)
31 Regolamento CE 450/2009 Materiali attivi Autorizzazione utilizzo sostanze rilasciate all alimento [ ] esse devono essere utilizzate solo nelle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie o nazionali che ne disciplinano l impiego nei prodotti alimentari. Se le disposizioni comunitarie o nazionali prevedono l autorizzazione della sostanza, la sostanza e la sua utilizzazione devono soddisfare i requisiti dell autorizzazione posti dalla specifica normativa alimentare, ad esempio la normativa sugli additivi alimentari. (13)
32 Regolamento CE 450/2009 Materiali attivi Informazioni agli operatori settore alimentare [ ] gli operatori del settore alimentare devono avere accesso alle informazioni pertinenti, in modo tale da consentire loro di garantire che la migrazione o il rilascio intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze provenienti da materiali e oggetti attivi e intelligenti siano conformi alle specificazioni e alle restrizioni stabilite nelle disposizioni comunitarie o nazionali sui prodotti alimentari. (18)
33 Regolamento CE 450/2009 Materiali intelligenti Funzione di informazione al consumatore I sistemi di imballaggio intelligenti forniscono all utente informazioni sulle condizioni dei prodotti alimentari e non devono rilasciare i loro elementi costitutivi in tali prodotti. I sistemi intelligenti possono essere posizionati sulla superficie esterna dell imballaggio e possono essere separati dai prodotti alimentari da una barriera funzionale [ ] (14)
34 Regolamento CE 450/2009 Materiali attivi e intelligenti Individuazione parte non commestibile [ ] i materiali e oggetti attivi e intelligenti già messi a contatto con prodotti alimentari devono essere etichettati in modo adeguato al fine di consentire al consumatore di individuare le parti non commestibili. (16)
35 Additivi alimentari Importanza dell etichettatura Informazioni alla filiera alimentare Tutela della salute del consumatore
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