Salone del Gusto e Terra Madre Quanto "non-cibo" mangiamo?

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1 Salone del Gusto e Terra Madre 2012 Quanto "non-cibo" mangiamo? Normativa in materia di additivi alimentari: Sicurezza alimentare ed informazione del consumatore Avv. Dr. Barbara Klaus: 27 Ottobre 2012 meyer. avvocati rechtsanwälte attorneys at law

2 AGENDA Brevi cenni sull evoluzione del diritto alimentare Principi generali del diritto alimentare: Analisi del rischio Requisiti generali del diritto alimentare: Sicurezza alimentare e corretta informazione del consumatore (in particolare: etichettatura degli alimenti) Requisiti specifici di sicurezza alimentare: Misure volte a garantire la sicurezza degli additivi alimentari Requisiti specifici di corretta informazione del consumatore: Indicazione degli additivi alimentari nelle etichette degli alimenti clean label : «senza coloranti», «senza additivi»

3 Evoluzione del diritto alimentare La legislazione europea si è sviluppata in modo esponenziale nel corso degli ultimi cinquant anni riflettendo un insieme di elementi scientifici, sociali, politici ed economici. Obiettivi di politica differenti legati alla politica agricola comune od allo sviluppo del mercato interno; inestricabilmente legati alla creazione ed al mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, di sicurezza e di tutela dei consumatori. Nel 2002, la legislazione alimentare generale dell'unione europea è entrata in vigore con l'adozione del Regolamento (Ce) n. 178/2002 (del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare). Il Regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e comprende: Definizioni comuni (ad es. di «alimento» e di «legislazione alimentare») Principi generali e requisiti della legislazione alimentare europea Istituzione dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) Impostazione di procedure nel campo della sicurezza alimentare

4 Evoluzione del diritto alimentare A seguito del Regolamento (CE) n. 178/2002, sono state adottate norme specifiche concernenti gli additivi: Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

5 Principi e requisiti generali del diritto alimentare Con il Regolamento (Ce) n. 178/2002 sono stati introdotti a livello europeo principi e requisiti generali; si applicano a tutti i tipi di prodotti alimentari. Principi generali: Approccio esauriente, integrato Dal campo alla tavola Analisi del rischio Principio di precauzione Tutela degli interessi del consumatore Principi di trasparenza (consultazione ed informazione pubblica) Requisiti generali: Sicurezza alimentare: Gli alimenti a rischio (= dannosi per la salute e/o inadatti al consumo) non possono essere immessi nel mercato). Presentazione: L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti, non devono trarre in inganno i consumatori.

6 Principi generali del diritto alimentare Principio di analisi del rischio: Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio (Art. 6 Reg. (Ce) n. 178/2002). Analisi del rischio: processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Valutazione del rischio: processo su base scientifica (individuazione/caratterizzazione/ esposizione del pericolo e caratterizzazione del rischio; ad esempio rischi connessi al consumo degli additivi). Verifica da parte di esperti scientifici, i n p a r t i c o l a r e dell EFSA e delle Autorità di Sicurezza Alimentare degli Stati membri. Comunicazione del rischio: scambio di informazioni tra i responsabili della valutazione e della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari, accademici ed altri interessati. Scopo: adeguata informazione di tutte le parti interessate. Gestione del rischio: processo consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti. Adozione da parte degli organi politico-decisionali di misure per prevenire/ridurre i rischi per la salute umana connessi al consumo di alimenti (ad es. adozione di leggi concernenti gli additivi).

7 Requisiti specifici di sicurezza degli additivi Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari Gli additivi alimentari sono sostanze che abitualmente non sono consumate in quanto tali come alimenti, ma sono intenzionalmente aggiunte ad alimenti per uno scopo tecnico, ad esempio per colorare («coloranti»), dolcificare («edulcoranti») o conservare («conservanti»). Altri esempi: stabilizzanti, gelificanti, addensanti, esaltatori di sapidità. Soltanto gli additivi alimentari autorizzati a livello europeo possono essere utilizzati negli alimenti. La valutazione dei rischi e l autorizzazione degli additivi alimentari avviene secondo la procedura di cui al Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

8 Requisiti specifici di sicurezza degli additivi Autorizzazione degli additivi alimentari Il rilascio dell autorizzazione da parte dei responsabili della gestione del rischio (Commissione europea) si basa sulle valutazioni della sicurezza degli additivi stessi da parte dell EFSA (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti = AFC) Gli additivi alimentari sono autorizzati e possono essere utilizzati soltanto se soddisfano i seguenti criteri stabiliti nel Regolamento (CE) n. 1333/2008: L uso deve essere sicuro, deve rispondere ad una necessità tecnologica e non deve indurre in errore i consumatori e deve presentare un vantaggio per questi ultimi. Attualmente: Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell elenco comunitario dell allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi nel mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d impiego ivi specificate (ad es.: utilizzo soltanto in determinate categorie di alimenti; livelli massimi; restrizioni/eccezioni). In futuro: Entro dicembre del 2020 l EFSA è tenuta a effettuare una valutazione ex novo degli additivi alimentari che erano ammessi prima del 20 gennaio 2009.

9 Misure specifiche per la sicurezza degli additivi Obbligo di informazione Monitoraggio degli additivi alimentari autorizzati I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione europea qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell additivo alimentare. I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell uso reale di tale additivo alimentare. Tali informazioni sono messi a disposizione degli Stati membri. Monitoraggio dell assunzione di additivi alimentari Gli Stati membri sono tenuti a provvedere al monitoraggio del consumo e dell uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi. Essi devono comunicare alla Commissione europea ed all EFSA le relative informazioni con l appropriata periodicità.

10 Requisiti specifici di corretta informazione Etichettatura degli alimenti contenenti additivi Gli additivi alimentari sono identificati da un numero preceduto dalla lettera E e sono sempre indicati nell elenco di ingredienti obbligatoriamente menzionato in etichetta degli alimenti in cui essi sono presenti. L art. 6 par. 4 della Direttiva 2000/13/CE (= D.Lgs. n. 109/1992) concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, statuisce che per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. L art. 6 par. 6 della Direttiva 2000/13/CE (= D.Lgs. n. 109/1992) statuisce come gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all allegato II (ad es. coloranti, conservanti, antiossidanti, etc.) sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero E; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione.

11 Requisiti specifici di corretta informazione Etichettatura degli alimenti contenenti additivi

12 Requisiti specifici di corretta informazione Etichettatura degli alimenti contenenti additivi secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 (applicabile a partire dal 13 dicembre 2014) Art. 2, par. 2, lett. f): «ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, ivi compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti. ALLEGATO VII, Parte C: L attuale disciplina è stata confermata dal nuovo regolamento che, nell allegato VII, Parte C, ha previsto che gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all articolo 20, lettera b)*, che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell alimento in questione». *(i) presenti a seguito di un fenomeno di carry over ma che non svolgono una funzione tecnologica nel prodotto finito o (ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici.

13 Requisiti specifici di corretta informazione Distizione tra additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici Le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1333/2008, ivi incluse quelle in tema di etichettatura, si applicano agli additivi alimentari. Dagli additivi devono restare distinti i coadiuvanti tecnologici definiti come ogni sostanza che: i) non è consumata come un alimento in sé ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione e iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito (art. 3 par. 2, lett. b); Esempi: il caglio, costituito dall insieme degli enzimi estratti dagli stomaci di bovini, ovini e caprini che provoca la coagulazione del latte nel processo di produzione del formaggio; sono coadiuvanti tecnologici altresì gli agenti di distacco e lubrificazione, gli agenti di pelatura, i solventi.

14 Requisiti specifici di corretta informazione Distinzione tra colorante (= «additivo») ed ingrediente alimentare con proprietà coloranti (= ingrediente alimentare «normale») Esempio: Carthamus tinctorius L, noto con il nome comune di cartamo (Safflower).

15 Requisiti specifici di corretta informazione Distinzione tra colorante (= «additivo») ed ingrediente alimentare con proprietà coloranti (= ingrediente alimentare «normale») Ultimamente si è sempre più fatto ricorso ad ingredienti alimentari con proprietà coloranti al fine di venire incontro all esigenza dei consumatori per prodotti colorati nel modo più naturale e per etichette con meno indicazioni che possano intimorirli. Si tratta di concentrati di frutta e verdura commestibili. Il concentrato delle materie prime si ottiene tramite un processo fisico non selettivo (ad es. a base di acqua). Le tipiche materie prime per gli ingredienti alimentari con proprietà coloranti includono bacche di sambuco, zucche, carote e molti altri come ad es. cartamo. Devono trovare applicazione le disposizioni previste per i coloranti? Si deve ritenere di NO, trattandosi di sostanze distinte.

16 Requisiti specifici di corretta informazione Distinzione tra colorante (= «additivo») ed ingrediente alimentare con proprietà coloranti (= ingrediente alimentare «normale») La definizione di colorante di cui all allegato 1 n. 2 del Regolamento (CE) n. 1333/2008 esclude che tali ingredienti alimentari con proprietà coloranti siano da classificare come «colorante» (additivo) essendo quest ultimo definito come le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici. Inoltre l art. 3, par. 2, lett. a) ii) del Regolamento (CE) n. 1333/2008 statuisce che non debbano considerarsi additivi alimentari gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario. Indicazione degli ingredienti alimentari con proprietà coloranti nell etichetta con il nome specifico, ad es. «Sostanze alimentari coloranti (concentrato da ribes nero, carota)» oppure «concentrato da frutta (ribes nero)» oppure concentrato da verdura (carota)».

17 Requisiti specifici di corretta informazione Etichettatura degli alimenti contenenti edulcoranti (Allegato III, n. 2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011) Alimenti contenenti uno o più edulcoranti: La denominazione dell alimento è accompagnata dall indicazione «con edulcorante/i» Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti: La denominazione dell alimento è accompagnata dall indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i»

18 Requisiti specifici di corretta informazione Etichettatura degli alimenti contenenti edulcoranti Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame: L etichetta riporta la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» q u a n d o l aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E. L etichetta riporta la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l aspartame/ sale di aspartame-acesulfame figura nell elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica. Alimenti contenenti più del 10 % di polioli: L etichetta riporta l avvertenza «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».

19 Requisiti specifici di corretta informazione Etichettatura degli alimenti contenenti determinanti coloranti (Art. 24 del Regolamento (CE) n. 1333/2008) Se l alimento contiene uno dei seguenti coloranti Sunset yellow (E 110) Giallo di chinolina (E 104) Carmoisina (E 122) Rosso allura (E 129) Tartrazine (E 102) Ponceau 4R (E 124) in etichetta dovrà essere presente la denominazione o numero E del colorante/dei coloranti e la dicitura «può influire negativamente sull attività e l attenzione dei bambini».

20 Clean label: additivi alimentari

21 Clean label: additivi alimentari Pratiche leali d informazione Art. 16 del Regolamento (Ce) n. 178/2002: L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori. Art. 2 Direttiva 2000/13/CE (obbligo mantenuto dal nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011 all art. 7): L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento; attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche (in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive).

22 Clean label: additivi alimentari Pratiche leali d informazione La Corte di giustizia dell Unione europea ha stabilito alcuni criteri in base ai quali è possibile decidere, nel caso concreto, sull eventuale ingannevolezza dell etichettatura, della presentazione o della pubblicità di un alimento. Il criterio di riferimento deve essere l aspettativa presunta di un consumatore dotato di un normale potere di discernimento e quindi di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento (Corte di giustizia, sentenza del 28 gennaio 1999 in causa n. C-303/97, Sektkellerei Kessler), che prima di effettuare l acquisto di un prodotto si premura di leggere almeno l elenco degli ingredienti obbligatoriamente menzionati in etichetta (Corte di giustizia, sentenza del 9 febbraio 1999 in causa n. C-383/97, van Der Laan)

23 Clean label: additivi alimentari Claim «privo di coloranti» / «senza coloranti» Ammissibile se la colorazione avviene attraverso un ingrediente caratterizzante ed il consumatore si aspetta la colorazione. Esempio: pasta verde (colorazione attraverso spinaci). Ammissibile se la colorazione avviene attraverso l aggiunta di ingredienti con proprietà coloranti. Consumatore vuole rinunciare soltanto ai coloranti, non alla colorazione. Non si tratta di coloranti (additivi). Nella lista degli ingredienti è indicata la presenza di ingredienti con proprietà coloranti.

24 Clean label: additivi alimentari Ammissibile?? Claim «privo di coloranti artificiali» CONTRO: La normativa in materia di additivi alimentari non prevede la distinzione tra coloranti artificiali e coloranti naturali (normativa sugli aromi: esiste la definizione di «aroma naturale»). PRO: Un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, legge l elenco degli ingredienti ove è indicata la presenza di additivi (naturali); distinzione tra additivi naturali ed artificiali in analogia alla distinzione in materia di aromi.

25 Clean label: additivi alimentari Claim «senza conservanti» I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla proliferazione di microorganismi patogeni. (Allegato I, n. 3 Regolamento (Ce) n. 1333/2008). Esistono altri ingredienti (non additivi) che hanno un effetto conservante (ad es. peperoni: battericida acido salicilico), estratti di frutta (ad esempio acerola). Ammissibile?? Nessun inganno è prodotto al consumatore, in quanto, l alimento effettivamente non contiene additivi. PERÒ: Si produce un inganno al consumatore se sono utilizzati antiossidanti o acidificanti ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1333/2008, perché un consumatore medio leggendo il suddetto claim si aspetta l assenza di sostanze che prolungano la durata di conservazione.

26 Clean label: additivi alimentari Claim «senza additivi» / «senza conservanti» È ingannevole pubblicizzare alimenti rilevando che non contengono additivi (conservanti) se l aggiunta è vietata per legge e quindi tutti gli alimenti analoghi possiedono caratteristiche identiche (ossia sono senza additivi / conservanti). Esempi: Claim viene fornito per un alimento non trasformato (ad es. miele). Art. 15 Reg. (CE) n. 1333/2008: È vietato l impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati (tranne nei casi specificati nell allegato II). È vietato l uso di p-idrossibenzoato di metile (E 218) nella frutta candita; claim «senza conservanti» è, quindi, vietato perché ingannevole. Eccezioni (libertà di pubblicità): È precisato nel claim che l assenza è prevista dalla legge («senza additivi / conservanti a norma di legge»).

27 Contact - Kontakt - Contatto Dr. Barbara Klaus Avvocato e docente in diritto alimentare (European Institute of Public Administration Luxembourg / Business School del Sole 24 ORE Milan) meyer. avvocati rechtsanwälte attorneys at law Via Caradosso, 12 I Milano Fon Fax klaus@klauslegal.com Internet:

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