Capitolato Speciale d Appalto

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1 Capitolato Speciale d Appalto - trasloco Capitolato Speciale d Appalto Procedura negoziata sotto soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso affidamento, mediante contratto a corpo, dei servizi di trasloco di mobili e arredi, suppellettili, contenuti cartacei e non, attrezzature didattiche e informatiche e non, scenografie per il dipartimento di Milano Scuola di Cinema e Televisione GARA 01/2014 CIG pag. 1 di 14

2 I N D I C E ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO...3 ART. 2. VALORE COMPLESSIVO DELL APPALTO...3 ART. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA DI INTERVENTO 3 ART. 4. INFORMAZIONI TECNICHE...5 ART. 5. MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO...6 ART. 6. GESTIONE DEL SERVIZIO...6 ART. 7. REFERENTE DEL FORNITORE...6 ART. 8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI) 6 ART. 9. TIPOLOGIA CONTRATTUALE...6 ART. 10. DURATA DEL CONTRATTO...7 ART. 11. REVISIONE DEI CORRISPETTIVI...7 ART. 12. SUBAPPALTO...7 ART. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO...8 ART. 14. RESPONSABILITA...8 ART. 15. PERSONALE...9 ART. 16. FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE...9 ART. 17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI...10 ART. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI...10 ART. 19. POLIZZA ASSICURATIVA...11 ART. 20. CAUZIONE DEFINITIVA...11 ART. 21. CONTROLLI/VIGILANZA...12 ART. 22. PENALITA...12 ART. 23. ESECUZIONE IN DANNO...13 ART. 24. RISOLUZIONE...13 ART. 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA...13 ART. 26. RECESSO...13 ART. 27. FORO COMPETENTE...14 ART. 28. STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE...14 ART. 29. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI...14 pag. 2 di 14

3 ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO Costituisce oggetto del presente appalto, affidamento, mediante contratto a corpo del servizio di trasloco di mobili e arredi, suppellettili, contenuti cartacei e non, attrezzature didattiche e informatiche e non, scenografie per il dipartimento di Milano Scuola di Cinema e Televisione, qui di seguito indicata come Fondazione Milano. L aggiudicazione del presente appalto è con Criterio del prezzo più basso, mediante percentuale unica di ribasso offerta sul costo a base d asta. ART. 2. VALORE COMPLESSIVO DELL APPALTO L importo complessivo dell appalto in via previsionale sulla base della sommatoria dei corrispettivi delle prestazioni specifiche che potranno essere richieste è definito come segue: A. ) Valore dell appalto, comprensivo di: Euro ,00 Costi di struttura e remunerazione dell imprenditore, Costi del personale, dichiarati dall operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni più avanti. B. ) Oneri aggiuntivi della sicurezza da indicare specificamente e non Euro 1.000,00 soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 pari a 2,00% comma 5 D.Lgs. 81/2008).. A)+B) IMPORTO TOTALE DELL APPALTO Euro ,00 (cinquantunomila/00) ART. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA DI INTERVENTO Scuole Civiche di Milano ha necessità di traslocare presso un'altra struttura il dipartimento di Cinema e Televisione e Nuovi Media entro e non oltre il prossimo anno accademico (tra la fine dell attività didattica a luglio 2014 e la ripresa a settembre 2014 secondo una pianificazione da concordare con l aggiudicatario). La sede attuale del dipartimento di Cinema è via Colletta la nuova sede di destinazione sarà Viale Fulvio Testi. Scuole Civiche di Milano tuttavia si riserva la facoltà di trasportare parte del contenuto di Via Colletta 51 presso un'altra delle sedi di Scuole Civiche di Milano con un massimo di nr. 3 sedi differenti tra Via Salasco 4, Via Stilicone 36, Via Decorati 10, Via Alex Visconti 18, Via San Giusto 65, Via Satta 23. Tuttavia si segnala che 1 aula informatica del dipartimento di cinema, in questo momento è presso la nostra sede di Corso di Porta Vigentina 15 e dovrà essere considerata nel servizio di trasloco. il valore a base d asta ( a corpo) dell intero trasloco al netto degli oneri delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicati specificamente non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3 bis e art. 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008) è omnicomprensivo di: a) Costi di struttura e remunerazione dell imprenditore; b) Costi del personale, che devono essere dichiarati dall operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006). L operatore economico dovrà rendere dichiarazione e fornire scheda di scomposizione dei costi secondo il modello predisposto dalla Fondazione atta a documentare che ai sensi dell art. 82 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006 il ribasso sul prezzo a base d asta è stato determinato senza pag. 3 di 14

4 incidere sulle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il costo del personale deve essere valutato moltiplicando il costo orario, come definito dalla norma, per il numero di ore/uomo necessarie per rendere la prestazione; pertanto è legittimo il ribasso giustificato in tutto o in parte dal minor numero di ore/uomo, fermo restando il costo orario suddetto, ma la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 art. 86 D.Lgs. 163/2006, potrà sempre richiedere all offerente di giustificarne la congruità. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 comma 3 D.Lgs. 163/2006); c) costi per il materiale per copertura e imballaggio, costi di imballaggio e disimballaggio comprensivi del trasporto in discarica del materiale di scarto; d) costi del trasporto franco nuova sede e i mezzi necessari allo stesso; e) se del caso richiesta di permessi Comunali per carico e scarico merci a carico dell aggiudicataria; f) consegna presso il luogo e il piano di destinazione in base al piano di lavoro trasloco che verrà elaborato a seguito dell offerta unitamente agli addetti del dipartimento di Cinema e dal fornitore aggiudicatario; g) i costi per polizza trasporto Il servizio di trasloco è previsto durante tutti i giorni lavorativi feriali Per giorni feriali si intendono: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Per festivi si intendono i giorni festivi riconosciuti dal CCNL. Scuole Civiche di Milano concorderà con l Operatore Economico aggiudicatario il periodo di espletamento del servizio che può essere suscettibile di variazione non dipendenti da decisioni di Scuole Civiche di Milano che non se ne assume alcun onere. E intenzione di Scuole Civiche di Milano suddividere il servizio di trasloco, concordando con l operatore economico aggiudicatario modalità e tempi, in tre/quattro macro fasi differenziate per tipologie di spazi e funzionalità/destinazione d suo. In linea di massima la suddivisione potrebbe interessare questa suddivisione. Uffici e aule (+ servizi connessi) Magazzino attrezzature tecniche, teatri e regie (1 e 2 piano più interrato + servizi connessi); box Ufficio tecnico e postazioni di post produzione (+ servizi connessi); aule informatiche (22 aule) Ulteriori indicazioni: sette aule sono aule informatiche e insieme alle aule di post produzione dovranno essere trattate con l attenzione e la cura adeguata e non possono essere considerate semplici aule e/o uffici. La prestazione dell aggiudicatario sarà comunque circoscritta alla movimentazione e trasloco degli arredi e delle apparecchiature tecnologiche mentre per lo smontaggio e rimontaggio di queste ultime sarà garantito l intervento e la compresenza di personale esperto di Scuole Civiche di Milano. pag. 4 di 14

5 ART. 4. INFORMAZIONI TECNICHE Scuole Civiche di Milano consegnerà le piantine della sede di Via Colletta 51 a chi ne farà richiesta dopo il sopralluogo. LA SEDE: Caratteristiche dell immobile: Superficie mq oltre 600 mq interrato per depositi/cantine Piani 3 fuori terra (primo, secondo e terzo ), interrato e seminterrato N 22 aule N 5 studi (ripresa, registrazione ecc del Dipartimento di Cinema) N 4 aule insonorizzate N 1 laboratorio di registrazione ( N 3 laboratori (Dipartimento di Cinema) N 3 Uffici (Dipartimento di Cinema) N 4 Uffici N 1 Aula docenti N 2 mediateche N 1 aula magna N 1 androne di ingresso a piano terra, con spazio ristoro per studenti N 1 studio 89 con deposito (ex palestra seminterrato corpo esterno) N 3 depositi/cantine (piano interrato) N 1 magazzino N 9 bagni Nr. 1 box I VOLUMI: Fondazione Milano può fornire le seguenti informazioni (in sede di sopralluogo saranno da verificare da parte dell Operatore Economico) PIANO T+1 = CIRCA MC. 400 PIANO 2 = CIRCA MC. 400 PIANO 3 = CIRCA MC. 350 PIANO INTERRATO E BOX = CIRCA MC. 120 Altri dati significativi su locali di particolare interesse: Magazzino attrezzature piano 1 > circa 100 mc. studi televisivi e regia piano 1 > circa 100 mc. Ufficio tecnico piano 2 > circa 30 mc. Corridoio piano 2 > circa 150 mc. Mediateca piano 2 circa 30 mc. L inventario degli arredi e attrezzature ha carattere riservato e verrà consegnato direttamente a coloro che si presenteranno per effettuare il sopralluogo previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza (non disclosure agreement ) sotto la loro responsabilità. A titolo di presunzione si possono indicare: pag. 5 di 14

6 Il trasloco dovrà essere completato entro un periodo massimo di 4 settimane. Capitolato speciale d appalto trasloco cinema ART. 5. MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il trasloco verrà organizzato concordando con l Operatore Economico tempi e modi con un minimo di 5 giorni lavorativi di preavviso Ogni difformità rispetto al servizio richiesto potrà essere sanzionata da Fondazione Milano come da penalità indicate dal presente capitolato. L aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa come previsto dal presente Capitolato Speciale d Appalto a primo rischio assoluto o appendice di polizza già esistente con l indicazione del presente servizio. ART. 6. GESTIONE DEL SERVIZIO La gestione del servizio sarà curata dalla Responsabile Facility Management in collaborazione con la Responsabile dell Organizzazione del Dipartimento di Cinema, con la quale l aggiudicataria si interfaccerà; la stessa pertanto coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica degli stessi. ART. 7. REFERENTE DEL FORNITORE L aggiudicataria, si impegna a garantire la presenza di un referente a cui Fondazione Milano farà riferimento per tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione all Ufficio Facility Management. ART. 8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI) Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l attività del Committente e dell impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto. Fondazione Milano, allega al presente CSA (allegati Duvri), il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire all azienda candidata tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell appalto. ART. 9. TIPOLOGIA CONTRATTUALE Il contratto che si intende stipulare è un contratto a corpo. Il fornitore è vincolato alla propria offerta, mentre Fondazione Milano si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione e /o all inizio dell esecuzione contrattuale per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Scuole Civiche di Milano e sospendere di conseguenza l esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Scuole Civiche di Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. pag. 6 di 14

7 La sospensione dell esecuzione verrà comunicata per iscritto da Scuole Civiche di Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza. All aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a corpo ( ,00 euro dedotto lo sconto offerto in sede di presentazione dell offerta economica, oltre iva oltre oneri della sicurezza pari a euro 1.000,00 oltre iva non soggetti a ribasso) per l intero servizio. ART. 10. DURATA DEL CONTRATTO La durata del contratto sarà scaduto a prestazione eseguita. ART. 11. REVISIONE DEI CORRISPETTIVI Non è prevista la revisione del prezzo ART. 12. SUBAPPALTO Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare si segnalano le seguenti: D.Lgs n. 163 Codice dei contratti pubblici art. 118 Subappalto D.P.R n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L , n. 163 Codice dei contratti pubblici art. 170 Subappalto e cottimo D.L n. 223 art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore) D.Lgs n. 276 (Legge Biagi) art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore) L n. 646 Disposizioni in materia di misure di prevenzione art.21 (reato di subappalto senza autorizzazione) D.Lgs n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti). Il presente contratto può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell art. 118 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all articolo 38 D.L. 163/06; 2. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina: pag. 7 di 14

8 L affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, le stesse condizioni risultanti dall'aggiudicazione. a. L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; b. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; c. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; d. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; e. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti; f. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In caso di subappalto l affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano, dell adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 21 della Legge n. 646/82. ART. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell aggiudicataria fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del Codice. ART. 14. RESPONSABILITA L appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano del corretto compimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all esecuzione del contratto, anche se derivanti dall operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall operato di eventuali subappaltatori. pag. 8 di 14

9 È fatto obbligo all appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. ART. 15. PERSONALE Retribuzione e CCNL L IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare retribuzione secondo le leggi e i patti collettivi e individuali applicabili nella sua azienda. L impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali di Lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione. Oneri previdenziali L aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi. Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell impresa impiegati per l esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di leggi. ART. 16. FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell appaltatore comporta, ai sensi dell art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese: in caso di fallimento dell impresa mandataria o nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell imprenditore dell impresa individuale mandataria Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. pag. 9 di 14

10 ART. 17. FATTURAZIONE E PAGAMENTI a) FATTURAZIONE 1. Le fatture dovranno essere emesse a consuntivo e saldo dell esecuzione. 2. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano Alzaia Naviglio Grande Milano partita iva codice fiscale Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. 4. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: I riferimenti dell ordine/contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto altri dati comunicati da Scuole Civiche di Milano); numero CIG (codice identificativo gara); l importo espresso in Euro; tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente Codice CAB ABI IBAN ecc.); ogni altra indicazione utile. 5. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione al lavoro effettivamente svolto e adeguatamente descritto in fattura e alla sua quota percentuale di partecipazione all A.T.I. espressa in sede di gara. Gli importi fatturati verranno, comunque, liquidati a mani della capogruppo mandataria esclusiva con rappresentanza anche per gli incassi delle imprese riunite, a meno di diversa istruzione della stessa impresa mandataria. B PAGAMENTI 1. Maturate le condizioni contrattuali e ricevuta la fattura, il Responsabile del Procedimento, ai fini dell accertamento della conformità della prestazione resa, entro il termine di 45 giorni, acquisisce d ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell operatore economico, calcola l importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e rilascia l attestato di pagamento con il quale attesta il regolare svolgimento della prestazione, sottoscritto per accettazione dall operatore economico. Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di pagamento dell ultima fattura relativa al contratto, previa verifica da parte di Fondazione Milano della conformità e regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 2. Il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell attestato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della fattura da parte di Fondazione Milano. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi a carico dell aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 3. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Fondazione Milano. ART. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni. Fondazione Milano non accetterà pagamenti senza l utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità degli stessi, così come previsto dall art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. pag. 10 di 14

11 ART. 19. POLIZZA ASSICURATIVA L aggiudicatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa all risk, senza franchigia, da chiodo a chiodo, che tenga indenne la stazione appaltante contro tutti i rischi del trasporto e durante le operazioni di carico e scarico della merce trasportata e movimentazione da e per gli ambienti di provenienza e destinazione. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata per un massimale di almeno ,00 euro. La polizza deve coprire, tra gli altri, i rischi d incendio, scoppio, alluvione, terremoto, furto, danneggiamento accidentale e/o vandalico e/o conseguenza di tentativo di furto o rapina, e dell azione di eventi atmosferici. L appaltatore trasmette al Responsabile dell Ufficio Approvvigionamenti copia della polizza di cui al presente articolo, entro dieci giorni dall aggiudicazione oppure entro la data di esecuzione del primo trasporto. ART. 20. CAUZIONE DEFINITIVA L aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10 (dieci) per cento dell importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell importo contrattuale, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall art 113 del Codice dei contratti. Il deposito in questione si intende a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente più 2 (due) punti. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell albo di cui all art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell albo previsto dall Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. pag. 11 di 14

12 Nel caso di polizze o fideiussioni rilasciate in via telematica, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all originale assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale art. 23 comma 2. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell aggiudicatario. ART. 21. CONTROLLI/VIGILANZA Fondazione Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre il servizio a controlli/vigilanza, diretti a verificare la qualità e le modalità del servizi offerti. Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all applicazione delle penali previste nel presente capitolato d appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dal presente capitolato. ART. 22. PENALITA In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali: euro 200,00 per ogni difformità grave emersa a seguito dei controlli. Per difformità deve intendersi la non esecuzione in rispetto delle norme del presente capitolato. euro 50,00 per mancanza di reperibilità/giorno del coordinatore del personale operativo del trasloco messo a disposizione dell operatore economico aggiudicatario euro 50,00 per ogni mancato utilizzo/giorno, da parte del personale, del tesserino di riconoscimento e dei presidi di sicurezza (a persona e a giorno rilevato); 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del trasloco rispetto al termine ultimo concordato. Le penali applicate nell esecuzione del servizio non potranno essere comunque superiori al 10% del valore del contratto. L applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza. Le contestazioni dovranno essere presentate da Fondazione Milano entro 5 gg lavorativi dalla constatazione dell inadempimento contrattuale. Il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all applicazione delle sopra citate penali. E fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell eventuale ulteriore danno. pag. 12 di 14

13 In ogni ipotesi di risoluzione per inadempimento del fornitore è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti. ART. 23. ESECUZIONE IN DANNO Qualora l appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART. 24. RISOLUZIONE Fondazione Milano potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell 1454 Cod. Civ., in caso di perdurante e grave inadempimento. ART. 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 1. commissione di plurime violazioni contrattuali che comportassero l applicazione di penali tra loro cumulate sull intero periodo contrattuale comunque superiori al 10% del valore annuale del contratto. 2. realizzazione, di movimentazione con modalità inadeguate tali che rendano gli strumenti e la strumentazione didattica movimentati inidonei all uso e qualitativamente non più utilizzabili all uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.); 3. inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 4. qualora il fornitore effettui o partecipi a transazioni finanziarie relative al servizio di cui al presente capitolato da e verso i soggetti di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni (i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al servizio) senza l utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dal medesimo art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. ART. 26. RECESSO Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all appaltatore un indennità corrispondente a quanto segue: prestazioni già eseguite dall appaltatore al momento in cui viene comunicato l atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano; spese che l appaltatore comprovi di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti; saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui Fondazione Milano sia stata preventivamente informata. pag. 13 di 14

14 ART. 27. FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. ART. 28. STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'i.v.a. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. ART. 29. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell espletamento della fornitura. Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Firma. pag. 14 di 14

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