Le nuove regole sulla certificazione dei crediti degli appaltatori di lavori, servizi e forniture dopo l entrata in vigore del D.M.

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1 Pagamenti delle pubbliche amministrazioni Le nuove regole sulla certificazione dei crediti degli appaltatori di lavori, servizi e forniture dopo l entrata in vigore del D.M. 19 ottobre 2012 di Massimo Pollini Componente del Dipartimento Finanza e Personale di ANCI Lombardia. Esperto ANCI Nazionale e Revisore contabile.... La normativa successiva all art. 9, c. 3bis, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/ 2009, e del D.M. 9 maggio 2009 riguardanti la certificazione dei crediti di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, ha portato numerose e rilevanti novità. Le novità sono state ulteriormente incrementate dal decreto del Ministero dell Economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato in G.U. 6 novembre 2012, n Il nuovo decreto ha migliorato e implementato l aspetto applicativo della materia mentre è ancora carente a riguardo della verifica della regolarità contributiva e delle indicazioni necessarie per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Con il presente scritto, che fa seguito a quello pubblicato sul n. 10 del 2012 di questa Rivista, nel quale la materia è stata rivisitata in ogni suo aspetto, si cercherà di affrontare, alla luce del nuovo decreto ministeriale, le suddette problematiche, proponendo le soluzioni ritenute necessarie e adeguate. La pregressa normativa La certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni nei confronti degli appaltatori di lavori, servizi e forniture, originariamente disciplinata dall art. 9, c. 3bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, regolamentata dal D.M. 19 maggio 2009 e posta a regime dall art. 31, c. 1ter, D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha subito numerose modifiche ad opere delle seguenti principali disposizioni: art. 13 legge n. 183/2011; art. 12, c. 11quater, D.L. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012; art. 13bis D.L. n. 52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012; D.M. 25 giugno 2012, (12A07402), in G.U. n. 152/2012; D.M. 25 giugno 2012, (12A07403), in G.U. n. 152/2012; art. 16 D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012. Le modifiche portate dal nuovo decreto del Ministero dell economia e delle finanze 19 ottobre 2012 Il decreto del Ministero dell Economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato in G.U. 6 novembre 2012, n. 259, porta modifiche al decreto del medesimo Ministero in data 25 giugno 2012 recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sani- 12/

2 ... tario nazionale, di cui all art. 9, cc. 3bis e 3ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. Le modifiche introdotte dall art. 1 del nuovo decreto al precedente decreto in data 25 giugno 2012 possono essere sintetizzate come appresso indicato: a) il c. 1, in sostituzione dell art.1, c. 1, lett. b), chiarisce che sono esclusi dalla possibilità di certificazione non i crediti delle regioni sottoposte a piani di rientro dal debito sanitario, come prima previsto, bensì i crediti nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Per i predetti enti sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate per precedenti piani di rientro ex art. 11, c. 2, D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nonché le certificazioni rilasciate nell ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi; b) il c. 2, in modifica dell art. 3, c. 4, riguardante la certificazione di crediti di importo superiore ai euro, aggiunge che in caso di accertata inadempienza dell obbligo di versamento dovuto alla notifica di una o più cartelle di pagamento l eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l importo corrispondente all ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato della somma relativa all accertata inadempienza; c) il c. 3 modifica l art. 3, c. 6, relativo all esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, disponendo che, in ogni caso, tra i debiti dell istante non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2012, convertito dalla legge n. 122/2010; d) il c. 4, in variazione dell art. 3, c. 7, introduce un chiarimento letterale nella predetta norma ed elimina il riferimento al decreto ministeriale di attuazione della normativa primaria; e) il c. 5 aggiunge all art. 3, c. 8, che disciplina l eventualità di pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stato rilasciata la certificazione del credito, il c. 8bis, il quale dispone che nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, il cessionario trattiene l originale della certificazione e ne rilascia copia al titolare del credito; f) il c. 6 aggiunge all art. 4, c. 2, che riguarda la costituzione della piattaforma elettronica, l obbligo, a carico degli enti certificatori, di rendere disponibile la certificazione telematica secondo le istruzioni tecniche del Ministero dell economia e delle finanze, entro 30 giorni dall avviso pubblicato del medesimo Ministero dell entrata in funzione della piattaforma elettronica stessa. Viene anche disposto che trascorso tale termine, il sistema messo a disposizione dal ripetuto Ministero potrà comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l attivazione dell istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti degli enti debitori che non abbiano reso disponibile la certificazione telematica ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione sul sistema messo a disposizione dal Ministero predetto; g) il c. 7 aggiunge all art. 8, c. 1, inerente l obbligo dell amministrazione debitrice di comunicare mensilmente al Ministero dell economia e delle finanze l ammontare delle certificazioni rilasciate, l obbligo di comunicazione anche delle certificazioni relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 (cioè riguardanti rispettivamente la riscossione di tributi e di contributi Inps), con separata evidenza delle certificazioni emesse senza data ai fini del rispetto del Patto di stabilità. L art. 1, c. 8, del nuovo decreto sostituisce gli allegati: n. 1 riportante lo schema di istanza per il rilascio della certificazione dei crediti; n. 1bis relativo allo schema di istanza per la nomina di un commissario ad acta per l acquisizione della certificazione del credito in caso di omissione del debitore; n. 2 riguardante lo schema di certificazione dei crediti da parte dell amministrazione debitrice; n. 2bis riportante lo schema di certificazione dei crediti da parte del commissario ad acta. L art. 2 del nuovo decreto prevede che l impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l utilizzo dello schema di Modello Allegato n. 4. Il nuovo decreto, all art. 3, stabilisce infine che le certificazioni rilasciate per i pagamenti in acconto ex art. 141, D.P.R. n. 207/2010 possono essere utilizzate esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari, nonché per l ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2012 recante Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese /2012

3 ..... La nuova formulazione degli allegati Le modifiche e le aggiunte operate dal decreto del Ministero dell economia e delle finanze 19 ottobre 2012, in esame, hanno portato opportuni chiarimenti in materia di certificazione dei crediti. Soprattutto dette modifiche si sono riprodotte nei sopra citati Allegati n. 1 e n. 2, che sono stati, in tal modo, migliorati nella loro impostazione e resi più completi. Si ritiene, in conseguenza, utile esaminare in dettaglio gli Allegati medesimi. Allegato n. 1. Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti Vengono innanzitutto richiesti gli estremi dell amministrazione alla quale va trasmessa la domanda di certificazione; regione o ente locale o ente del servizio sanitario nazionale, indirizzo completo di Cap, città e provincia. Devono poi essere indicati i dati del credito, distinguendo tra imprese individuali o persona fisica da un lato e società dall altro. Nella prima ipotesi occorre descrivere la denominazione/ragione sociale, il cognome ed il nome del titolare, il luogo e la data di nascita, l indirizzo di residenza, il codice fiscale/partita Iva, i riferimenti telefonici e l indirizzo . Nel caso delle società vanno descritti la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita Iva, l iscrizione Cciaa nel registro delle imprese, i riferimenti telefonici e l indirizzo . Se il richiedente è soggetto diverso dal creditore (banca o intermediario finanziario delegato, rappresentante legale o rappresentante delegato) vanno specificati i dati e gli elementi identificati del medesimo (cognome e nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, riferimenti telefonici ed indirizzo ). Il Modello richiede poi la denominazione ed il codice fiscale dell amministrazione interessata. Il richiedente deve successivamente indicare l ammontare complessivo del credito e gli estremi del documento rappresentativo del medesimo (n. fattura, data e relativo importo; così pure se si tratta di parcella o altro documento, nonché la descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, la data e gli estremi del contratto). Fa quindi seguito la formale richiesta di rilascio della certificazione del credito in precedenza descritto. Il richiedente deve inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni: che alla data dell istanza per la medesima ragione di credito non sono pendenti procedimenti giurisdizionali; di accettazione, nelle more dell ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione di diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi; di accettare altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione; se intende o meno utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell art. 28quater, D.P.R. n. 602/1973, ed, in caso affermativo, per quale importo. Seguono luogo, data e firma dell istanza, nonché luogo, data e firma di autorizzazione del trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedure di certificazione. Allegato n. 2. Certificazione dei crediti da parte dell amministrazione debitrice Devono inizialmente essere scritti il numero dell istanza di certificazione e la relativa data. Successivamente: 1. Vanno descritti i dati del creditore richiedente, distinguendo se trattasi di imprenditore individuale o persona fisica oppure di società. Nella prima ipotesi vanno specificati: denominazione/ragione sociale, cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale/partita Iva. Nel caso di società occorre indicare la denominazione/ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale/partita Iva. 2. Devono essere indicati i dati relativi al credito e precisamente: l ammontare complessivo del credito incluso nell istanza, la descrizioni delle somministrazioni, forniture e appalti. 3. Va scritto il numero progressivo della certificazione e dichiarato, a cura del soggetto che rilascia la certificazione medesima, di aver visto l istanza presentata ai sensi di legge, di aver visto gli atti d ufficio, di aver riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra e di aver effettuato la verifica prescritta dall art. 48bis, D.P.R. n. 602/ 1973 riscontrando o meno l esistenza di inadempienze all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per cre- 12/

4 ... diti superiori a euro e, in caso affermativo, l ammontare complessivo di tali inadempienze. Il citato soggetto deve inoltre dichiarare di aver riscontrato, alternativamente, che il credito: è certo, liquido ed esigibile alla data della certificazione; non può essere certificato perché l amministrazione non è compresa nell ambito di applicazione della norma (cioè non è regione, né ente locale, né ente del servizio sanitario nazionale); è risultato totalmente insussistente o inesigibile, indicandone le ragioni; può essere certificato per un ammontare pari ad euro..., in quanto parzialmente insussistente o inesigibile, indicandone le ragioni; può essere certificato per un ammontare pari ad euro..., al netto di un importo pari ad euro..., per la compensazione con debiti verso l amministrazione certificante, specificandone natura ed importo. Il funzionario certificatore deve infine dichiarare di aver considerato che il credito di euro... si riferisce alla competenza dell anno in corso specificando l imputazione dell impegno di spesa nel bilancio, e/o si riferisce al conto dei residui passivi per euro..., specificandone l imputazione al bilancio. Segue il dispositivo della certificazione nel quale viene distinto se: a) si tratta di debiti di natura corrente. In questo caso va specificato l importo del credito e la data di pagamento (non successiva a 12 mesi dalla data dell istanza di certificazione), ovvero che non può essere indicata tale data per incompatibilità con i vincoli del Patto di stabilità (per le regioni); b) si tratta di spese in conto capitale. In tale ipotesi occorre indicare l importo del credito e la data di pagamento (non successiva a 12 mesi dalla data dell istanza di certificazione), ovvero che non può essere indicata tale data per incompatibilità con i vincoli del Patto di stabilità (per le regioni egli enti locali). Sempre nel dispositivo va riscontrato che il creditore istante, alternativamente: non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell art. 28quater, D.P.R. n. 602/1973, oppure intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell art. 28quater del D.P.R. n. 602/1973 per un importo pari ad euro... Va successivamente precisato che l importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme scritte a ruolo va annotato nella copia della certificazione rilasciata all agente della riscossione e che il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall attestazione di avvenuta compensazione. Infine è necessario dichiarare di accettare la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell art. 117, c. 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e precisare che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale. Concludono la certificazione, il luogo, la data, il cognome ed il nome, la qualifica, l , il n. telefonico e la firma del certificatore. I nuovi allegati sono ora del tutto completi? Il nuovo decreto del Ministero dell economia e delle finanze, in precedenza illustrato, ha dunque superato tutte le insufficienze che erano state riscontrate nel precedente decreto del medesimo Ministero in data 25 giugno 2012? La domanda si pone in relazione a due situazioni, già esaminate nel precedente scritto apparso sul n. 10/2012 di questa Rivista, vale a dire l esigenza inderogabile di verificare, in ogni passaggio della procedura contrattuale, la regolarità contributiva della controparte e l obbligo, altrettanto inderogabile, di garantire la tracciabilità dei conseguenti flussi finanziari. La verifica della regolarità contributiva La materia di riferimento è costituita dall art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dall art. 90, D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. 24 ottobre Da ultimo l art. 13bis, c. 5, D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/ 2012, dispone che la stazione appaltante deve richiedere d ufficio all Istituto competente (Insp, Inail, nonché dall Indap fino a quando questo Istituto non sarà convenzionato con l Inps (Ministero del lavoro, interpello n. 9/2009) il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), anche prima del rilascio delle certificazioni dei crediti. Va anche tenuto presente che il Durc deve essere richiesto in ogni fase della gestione del contratto (verifica gara, aggiudicazione, stipula contratto, liquidazione e pagamento) e che nell ambito di validità temporale suddetto il documento in esame può essere utilizzato per più fasi e per più rapporti contrattuali con il medesimo appaltatore. Il documento stesso va richiesto anche per le acquisizioni in economia (Ministero del lavoro, interpello n. 10/2009). L art. 14, c. 6bis, D.L. n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012, ha ribadito la non certificabilità del Durc, che pertanto va richiesta d ufficio dalla stazione appaltante. Nonostante le chiare disposizioni sopra richiamate, né nel testo del decreto del Ministro dell economia /2012

5 ..... e delle finanze 25 giugno 2012 e suoi Allegati, né nel testo del decreto del Ministro dell economia delle finanze 19 ottobre 2012 e suoi Allegati vi è cenno del Durc. Francamente sfugge il motivo di tale omissione. Si ritiene invece che nel caso della cessione del credito il documento in esame vada richiesto e ciò dovrà avvenire prima del rilascio della certificazione, nella quale l adempimento andrà indicato. Se il Durc non dovesse essere rilasciato per la sussistenza di condizioni ostative, la certificazione non potrebbe essere, a sua volta, rilasciata, dandone comunicazione al richiedente. La tracciabiltà dei flussi finanziari La legge 13 agosto 2010, n.136 ha introdotto, ai fini della lotta contro la mafia, l obbligo di tracciabilità dei pagamenti. La precedente, come la nuova, normativa sulla certificazione dei crediti nulla dicono a riguardo della tracciabilità dei conseguenti flussi finanziari. La rigida normativa in materia, che esclude dai relativi obblighi solo le spese di economato non a fronte di contratti di appalto (cfr. determinazioni dell Autorità dei contratti pubblici n. 8/2010 e n. 10/2010) non pare tuttavia possa essere trascurata in sede di certificazione dei crediti finalizzata alla loro cessione. Ed invero: se il codice identificativo di gara (Cig) e, ove occorra, il codice unico di progetto (Cup), nonché il c/c dedicato con le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, se non rilevati in sede di certificazione del credito rilasciata al fine del pagamento dei lavori, dei servi e delle forniture, quando verranno identificati considerato che il successivo rapporto finanziario avverrà direttamente tra creditore ed Istituto finanziario, privo quest ultimo delle necessarie conoscenze e legalmente non tenuto alla loro indicazione? Si ritiene pertanto di dover applicare nella sede di cui trattasi la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede specifici ed inderogabili obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni. a) dopo le indicazioni dei dati relativi al credito richiesti dal modello, aggiungere: CIG n.... in data...; CUP n.... in data...; c/c dedicato n.... Banca... persone autorizzate ad operare... b) dopo la dichiarazione di esistenza o meno di inadempienze derivanti da notifica di cartelle di pagamento superiori a euro, aggiungere la seguente dichiarazione: che prima del rilascio della certificazione è stata eseguita la verifica del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) emesso dall Istituto... in data..., con esito... La nuova formulazione della certificazione di cui all allegato 2 al D.M. 19 ottobre 2012 Quanto detto in precedenza richiede inevitabilmente una integrazione alla certificazione di cui al Modello Allegato 2 al D.M. in epigrafe specificato. Si ritiene pertanto di proporre la seguente integrazione al suddetto Modello di certificazione: 12/

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