Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano

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1 Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 06/2017 I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER I PICCOLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI Disposizione tecnico organizzativa (DTO 06/2017) 1 (ai sensi dell articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) I piccoli interventi di costruzione, esercizio e modifica di impianti per la produzione di energia elettrica o termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (c.d. impianti FER ) - per i quali è consentita la realizzazione in regime libero o tramite comunicazione - sono disciplinati da una serie di fonti normative, tra cui principalmente: - gli artt. 6 e 6-bis del Testo Unico dell Edilizia di cui al D.P.R , n come da ultimo modificati dal D.Lgs , n che disciplinano gli interventi che rientrano nella c.d. attività edilizia libera e quelli subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata: Art. 6: Attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:.. a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;.. e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;.. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire; Art. 6-bis: Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 1

2 non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. 3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate. 4. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1; b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco. 5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. - gli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs , n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - come da ultimo modificati dal D.L , n. 91 (come convertito dalla L , n. 116) - che dettano ulteriori disposizioni specifiche sui regimi di autorizzazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Art. 6. Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita. 5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 2

3 con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto. 10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Art. 7. Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno». 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera. Art. 7-bis. (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili) 1. Dal 1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, e la comunicazione per l installazione e l esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 3

4 dell articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. 3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può: a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva. 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati. - i paragrafi 11 e 12 del D.M Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili : 11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) 2 e interventi di attività edilizia libera: principi generali Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12, l'autorità competente non può richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla Dia, per tale procedimento unico Nel caso di interventi soggetti a Dia, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storicoartistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza Sono realizzabili mediante Dia gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla Dia (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente Il ricorso alla Dia e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica Sono soggette a Dia le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo La locuzione "utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali" di cui all'articolo 123, comma 1, del DPR 380/2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. 2 Per effetto di quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011, la procedura autorizzativa di cui ai punti 11 e 12 non è più la Dia ma la PAS Procedura Abilitativa Semplificata - prevista dall articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Restano ferme le disposizioni sulla comunicazione al Comune. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 4

5 11.8. La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del DPR 380/2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui all'articolo 10 e seguenti del DPR 380/ Alla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR 380/ Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, del Dpr 380/2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo 115/ Interventi soggetti a denuncia di inizio attività 2 e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto. Fotovoltaico I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008. b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001): i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010): i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007. Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009): i. operanti in assetto cogenerativo; ii. iaventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kwe (microgenerazione); b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001): i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 5

6 a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009): i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a kwe (piccola cogenerazione) ovvero a kwt; b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007. Eolico I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008. b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi; iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007. b) Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi. Idroelettrico e geotermoelettrico I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001): i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: b) mpianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alle lettere a) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/ I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella tabella 1 allegata. Questo a livello di legislazione statale. Le Regioni hanno successivamente, ed in tempi diversi, legiferato a loro volta (si veda quanto stabilito dal comma 6 dell art. 6 e dal comma 4 dell art. 6-bis, del Testo Unico per l Edilizia, oltre al comma 9, dell art. 6, del Decreto 28/2011). In Emilia Romagna l art. 7 Attività edilizia libera, della Legge Regionale , n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia, stabilisce: 1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:.. m) pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000; 2 bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). A seguito dei vari e diversi interventi di modifica, avvenuti in momenti differenti, queste fonti normative non sono coordinate tra loro (ad esempio, i menzionati articoli del D.Lgs. 28/2011 ed i paragrafi del D.M. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 6

7 fanno riferimento a parti del D.P.R. 380/2001 non più vigenti), dando vita ad un quadro normativo estremamente complesso e che crea difficoltà applicative sia alle amministrazioni che devono gestire e condurre i procedimenti che ai professionisti tecnici che devono ottenere il titolo abilitativo. A queste fonti normative si aggiunga la necessità di tenere conto delle prescrizioni per gli interventi in aree vincolate dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs , n. 42, nonché del D.P.R , n. 31, che ha precisato ed ampliato le ipotesi di interventi di lieve entità esclusi dall autorizzazione paesaggistica o sottoposti al regime dell autorizzazione paesaggistica semplificata (si veda la DTO n. 2/2017). L Allegato A di tale ultimo provvedimento, elenca gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. Tra questi: A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché' effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché' integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a m 1,50 e diametro non superiore a m 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 (zone di interesse archeologico) la realizzazione di impianti geotermici al servizio di singoli edifici. L Allegato B invece fornisce l elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato. Tra questi: B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a m 1,50 e diametro non superiore a m 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Per quanto riguarda la modulistica, l art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 28/ introdotto dal D.L. 91/2014 (convertito nella L. 114/2014) - prevede che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l installazione e l esercizio di unità di microcogenerazione, relativa alle attività in edilizia libera, venga effettuata utilizzando modelli unici, da approvarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l AEEGSI (Autorità per l energia elettrica e il gas ed il sistema idrico). Questi modelli sono stati adottati con: - il D.M , concernente Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, modello cogente dal (riportato in Allegato A); si tratta del modello di comunicazione richiamato dal citato comma 2-bis, dell art. 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8 della L.R. n. 15/2013 (introdotto con l art. 33, della L.R. n. 9/2015); si veda in proposito la DTO n. 21/2015, che richiama la Circolare dell Assessore regionale ai Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale, in data 31/07/2015, n. PG : Circolare illustrativa della nuova disciplina regionale del mutamento di destinazione d uso e dell obbligo di comunicazione al GSE della realizzazione degli impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici. Articoli 33, 34 e 35 della Legge Regionale n. 9 del 2015 (Legge Comunitaria Regionale per il 2015) ; - il D.M , concernente Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, modello cogente dal (riportati in Allegato B). Con la presente DTO ci si ripropone di fare il punto della situazione, fornendo una sintesi operativa con particolare riguardo ai titoli abilitativi occorrenti per la realizzazione dei piccoli interventi, per i quali dunque si prevede la possibilità di realizzazione in regime di edilizia libera o di comunicazione. Tutti gli interventi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non rientranti nelle fattispecie elencate in questa DTO devono essere realizzati tramite la Procedura abilitativa semplificata (PAS) o tramite l Autorizzazione Unica. INTERVENTI IN REGIME LIBERO REALIZZABILI SENZA COMUNICAZIONE: In sintesi, come sopra già riportato, ai sensi dell art. 6 D.P.R. 380/2001, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 1. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw (lettera a-bis) del comma 1); 2. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 02/04/1968, n (lettera e-quater) del comma 1) (secondo il punto 11.8 del D.M , tale locuzione va riferita agli impianti realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze che abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto 3 ). Poiché i medesimi interventi relativi alla realizzazione di pannelli solari termici e fotovoltaici rientrano anche tra quelli sottoposti a comunicazione - come si vedrà più avanti - è da ritenere che gli unici interventi realizzabili in regime effettivamente libero, senza cioè dover rendere alcuna comunicazione all amministrazione, siano quelli concernenti l installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw. INTERVENTI IN REGIME LIBERO REALIZZABILI TRAMITE COMUNICAZIONE: Il D.M individua, al paragrafo 12, dell Allegato quali interventi - anch essi considerati attività ad edilizia libera - sono realizzabili previa comunicazione dell inizio dei lavori da parte dell interessato all Amministrazione Comunale, anche per via telematica, secondo quanto disposto dai punti 11.9 e del medesimo Allegato al D.M Inoltre, il D.M dispone, al punto 11.9, che alla comunicazione si debbano allegare: - le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; - i dati identificativi dell impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Ancora, secondo l art. 6, comma 11, del D.Lgs. 28/2011, le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kw, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. La tabella seguente riporta la specifica degli interventi realizzabili tramite comunicazione, e le condizioni di ammissibilità. Tipologia impiantistica Condizioni 1. Impianti solari termici e fotovoltaici Deve trattarsi di impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, e i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato. Gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, trattandosi dei casi previsti dall art. 11, comma 3, del D.Lgs 30/05/2008, n. 115 (a mente del quale gli interventi di incremento dell efficienza energetica che prevedano 3 Lo scambio sul posto (SSP), disciplinato dalla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 74/2008, Allegato A Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) e successive modifiche, definisce la regolamentazione del meccanismo che consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta da un impianto privato di produzione di energia elettrica, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi elettrici. Il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in forma di contributo finanziario associato alla valorizzazione, a prezzi di mercato, dell'energia scambiata con la rete elettrica. 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9 2. Impianti solari termici 3. Impianti eolici 4. Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento 5. Impianti idroelettrici e geotermoelettrici 6. Fattispecie residuale (art. 7, comma 5, del D.Lgs. 28/2011) l installazione di ( ) impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria ( ). In tale caso ( ) è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune ). Si veda peraltro a tale proposito quanto più avanti riportato, a seguito dell emanazione del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, relativo agli interventi che non necessitano dell autorizzazione paesaggistica. Gli impianti devono essere realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici. Gli impianti devono essere realizzati al di fuori delle zone A), di cui al D.M , n (ovvero le zone storiche). Gli impianti devono essere installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m. Gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 recante, nei casi previsti dall art. 11, comma 3, del D.Lgs , n. 115 (a mente del quale gli interventi di incremento dell efficienza energetica che prevedano l installazione di ( ) impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria ( ). In tale caso ( ) è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune ). Si veda peraltro a tale proposito quanto più avanti riportato, a seguito dell emanazione del D.P.R , n. 31, relativo agli interventi che non necessitano dell autorizzazione paesaggistica Le torri devono essere realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili. Le torri devono essere installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo. Deve essere previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi. Entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare deve rimuovere le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. Gli impianti devono essere realizzati in edifici esistenti, non devono alterare i volumi e le superfici, non devono comportare modifiche delle destinazioni di uso, non devono riguardare le parti strutturali dell edificio, non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e non devono implicare incremento dei parametri urbanistici. Gli impianti devono avere una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche, diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell art. 7 del D.Lgs. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l utilizzo nei medesimi edifici. Si deve tuttavia precisare che in Regione Emilia Romagna, come riportato in precedenza, ai sensi della lettera m), del comma 1, della L.R. n. 15/2013, è possibile installare, senza titolo abilitativo edilizio pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'allegato della legge regionale n. 20 del Dunque, fuori dai centri storici, indipendentemente dalla potenza installata, la realizzazione di tali impianti a servizio degli edifici, continua ad essere, dal punto di vista edilizio, un attività completamente liberalizzata, ma essa è comunque soggetta all obbligo di comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) della realizzazione, connessione ed esercizio di tali impianti. Tale obbligo di comunicazione deve essere assolto utilizzando il modello unico approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del (riportato in Allegato A alla presente DTO). Nei centri storici invece, sempre indipendentemente dalla potenza installata, la realizzazione di tali impianti è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per il principio generale sancito dal comma 1, dell art. 13, della L.R. n. 15/2013 ( 1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire. ). PROCEDIMENTO E MODULISTICA: Per gli interventi relativi a piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, realizzabili tramite comunicazione di cui alla tabella in precedenza riportata (quindi si tratta unicamente di quelli rientranti nella fattispecie 1 ), può essere utilizzato il modello unico di cui al D.M (si veda Allegato A), il quale trova applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; b) potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 9

10 c) potenza nominale non superiore a 20 kw; d) contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto; e) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione. Per gli interventi relativi a impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, realizzabili tramite comunicazione di cui alla tabella in precedenza riportata, può essere utilizzato invece il modello unico di cui al D.M (si veda Allegato B; in effetti il decreto reca due modelli, simili ma diversi, uno per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e l altro per quelli di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili), il quale trova applicazione per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; b) potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; c) alimentazione a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL; d) contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto; e) non ricadere nell ambito di applicazione del D.Lgs. 42/2004; f) non alterazione dello stato dei luoghi e dell aspetto esteriore degli edifici; g) capacità di generazione inferiore a 50 kwe. È utile ricordare che per cogenerazione si intende la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs , n. 20 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE, mentre per microcogenerazione si intende un unità di cogenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 50 kwe, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera e), del medesimo D.Lgs , n. 20. I moduli in questione, con la relativa procedura che sarà qui di seguito descritta, sono finalizzati a creare un procedimento unico operante sia nei confronti del Comune ove gli interventi edilizi vanno realizzati che nei confronti del gestore di rete verso il quale deve essere effettuata la connessione dell impianto e del GSE. Negli altri casi, non rientranti tra quelli nei quali si può utilizzare la modulistica unica ed il relativo procedimento, occorre utilizzare la modulistica per la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all Accordo Conferenza Unificata , n. 157/CU 4, dato che gli interventi in questione - se non effettuati nel quadro di un più complesso interventi edilizio che potrebbe pertanto essere soggetto al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o del Permesso di Costruire (nel qual caso sarebbero ricompresi in tale titolo edilizio più complessivo) rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 ( le opere e le modifiche necessarie per [ ] realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici [ ] ). Occorre inoltre fare riferimento anche alla modulistica ed alle procedure indicate dal gestore di rete, nonché dal GSE per la qualifica e la verifica degli impianti nonché per il riconoscimento degli eventuali incentivi per l energia elettrica prodotta e immessa in rete. Il D.M ed il D.M delineano un procedimento da svolgere in più fasi, prima e dopo l inizio dei lavori. 1) Fase A (a cura del richiedente) - Invio del modello unico, parte I La parte I del modello unico è trasmessa dal soggetto richiedente al gestore di rete competente per via informatica, prima di iniziare i lavori. 2) Fase B (a cura del gestore di rete) - Verifica da parte del gestore della rete Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che: a) la domanda sia compatibile con le condizioni previste, dandone comunicazione al soggetto richiedente; b) per l impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all installazione del gruppo di misura. L esito positivo delle verifiche di cui sopra comporta l avvio automatico dell iter di connessione (per tale iter, a meno che la connessione implichi lavori non semplici - vedi oltre, Fase B-bis - non è prevista l emissione del preventivo per la connessione). In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a: - inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC; - caricare i dati dell impianto sul portale Gaudì di Terna; - inviare copia del modello al GSE; - addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione (vedi oltre); - inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente; - inviare i dati dell impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto. 3) Fase B-bis (a cura del gestore di rete) - Eventuale preventivo per la connessione 4 In Regione Emilia Romagna si utilizza invece il modulo unificato di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2014, n. 993, recante Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013), giunta al suo terzo adeguamento, di cui alla determinazione dirigenziale n del 14/07/2015. 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11 Nel caso in cui, ferma la presenza delle condizioni sopra indicate, sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione o comunque di lavoro, ancorché semplici, non limitati all installazione del gruppo di misura, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione. In questo caso: - ai fini della connessione alla rete, trovano applicazione tutte le tempistiche e le modalità de- finite dall Autorità in materia di connessioni; - in seguito all accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque a: a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC b) caricare i dati dell impianto sul portale Gaudì di Terna; c) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione. 4) Fase C (a cura del richiedente) - Conclusione dei lavori e invio del modello unico, parte II Terminati i lavori di realizzazione dell impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete, la parte II del modello unico. In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta: - il regolamento di esercizio; - il contratto per l erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete. 5) Fase D (a cura del gestore di rete) - Attività finali del gestore di rete A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a: - inviarne copia al Comune, tramite PEC; - inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto; - caricare sul portale Gaudì l avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell impianto; - addebitare l eventuale saldo del corrispettivo di connessione (vedi oltre); - inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente (il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo). Corrispettivo di connessione Il gestore della rete fa sì che quando la connessione degli impianti in discorso implichi solo lavori semplici, i richiedenti siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione, reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di verifica del possesso dei requisiti di legge e allo stesso addebitato all atto della relativa comunicazione (si veda Fase B). AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ALTRI ATTI DI ASSENSO: Le norme fanno salve le eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.). Peraltro è raro che interventi di edilizia libera siano subordinati ad atti di assenso in base a norme diverse da quelle propriamente edilizie. Qualora tuttavia ciò risultasse necessario, la sezione seconda dell Allegato al D.Lgs. 222/ prevede che: nel caso in cui per la realizzazione dell intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente. Come sopra esposto, in attuazione dell art. 12, comma 2, del D.L. 83/2014, il D.P.R , n. 31, ha individuato, ampliato e precisato le ipotesi di interventi di lieve entità esclusi dall autorizzazione paesaggistica o sottoposti al regime dell autorizzazione paesaggistica semplificata - in precedenza disciplinata dal D.P.R , n. 139, ora abrogato, con decorrenza dal , dal D.P.R. 31/ nonché ad operare ulteriori semplificazioni al relativo procedimento. In particolare, il provvedimento ha individuato 31 fattispecie di interventi ritenuti di lieve entità (Allegato A) che se eseguiti in aree vincolate non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, e ulteriori 42 fattispecie di interventi (Allegato B) che se eseguiti in aree vincolate sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, delineato dal Capo II del provvedimento medesimo. Tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, si ricorda ancora, vi sono i seguenti: - A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell art. 7- bis del D.Lgs. 28/2011, non ricadenti fra quelli di cui all art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004 (cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi 5 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 11

12 compresi gli alberi monumentali, nonché ville, giardini e parchi, non tutelati quali beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza); - A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a m 1,50 e diametro non superiore a m 1, qualora tali interventi non interessino edifici o beni ai sensi dell art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) (cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, nonché ville, giardini e parchi, non tutelati quali beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza, e complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, limitatamente, per quest ultima fattispecie, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici); - A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 (zone di interesse archeologico), la realizzazione di impianti geotermici al servizio di singoli edifici. Nei casi di cui ai sopraelencati punti A.6 e A.7, qualora gli interventi siano da eseguirsi su edifici o beni vincolati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 menzionate, sono da sottoporre al procedimento dell autorizzazione paesaggistica semplificata (punti B.8 e B.9 dell Allegato B al D.P.R. 31/2017). Castel San Giovanni, giovedì 13 aprile Bibliografia: Alfonso Mancini I procedimenti autorizzativi per i piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili in edilizia libera Bollettino di Legislazione Tecnica n. 4/ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato.p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l archivio informatico del Settore IV Sviluppo Urbano Sportello Unico dell Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell art. 23 del Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell originale in tutte le sue componenti. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 12

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