ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE PSICOLOGO Catania 27 Maggio 2010 L ATTIVITA PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO:

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1 ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE PSICOLOGO Catania 27 Maggio 2010 L ATTIVITA PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO: Figure professionali Codice deontologico Pubblicità (Informazione) sanitaria tariffario P.E.C. Dr. Roberto Pagano Consigliere Segretario

2 L attività professionale dello psicologo: figure professionali IL DPR 328/2001 HA ISTITUITO LE SEZIONI A E B DELL ALBO, i cui appartenenti sono così denominati: Sez. A Psicologo (laurea vecchio ordinamento e abilitazione professionale; laurea triennale+laurea specialistica e abilitazione professionale). Sez. B Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro/dottore in tecniche psicologiche per i servizi alle persone e alle comunità (laurea triennale e abilitazione professionale).

3 L attività professionale dello psicologo: figure professionali PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA Lo svolgimento dell attività di psicoterapia è subordinata all acquisizione del diploma di specializzazione quadriennale rilasciato dall Università o da scuole private riconosciute dal MIUR. L accesso a tale percorso specialistico è riservato ai laureati in psicologia o medicina e chirurgia iscritti ai rispettivi Albi. L Ordine, su richiesta dell interessato, delibera il riconoscimento dell esercizio dell attività di psicoterapia e lo annota su un apposito elenco.

4 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico Il Codice Deontologico degli Psicologi Il Codice Deontologico degli Psicologi illustra i principi e norme di condotta nelle aree critiche dell attività dello psicologo. La necessità di codice deontologico per gli psicologi è spiegata nell art. 3: Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

5 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico Il Codice Deontologico degli Psicologi La legge ordinistica 56/89 all art. 28, c. 6 afferma: Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi. Il C.D. è stato predisposto dal C.N. il 28/6/97 e approvato per referendum il 17/1/98. Entrato in vigore il 16/2/98. Nel 2006, per referendum, è stata confermata la modifica degli artt. 23 e 40 (relativi al compenso professionale e alla pubblicità).

6 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico Il codice è suddiviso nei seguenti capitoli: Il Codice Deontologico degli Psicologi Capo I - Principi Generali Capo II - Rapporti con l'utenza e la committenza Capo III - Rapporti con i colleghi Capi IV e V - Rapporti con la società e norme di attuazione. I temi principali che ricorrono nei vari articoli sono i seguenti: 1. Qualità scientifica della prestazione. 2. Rispetto per la dignità dell utente. 3. Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all interno che verso l esterno della categoria.

7 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico 1. Qualità scientifica della prestazione Artt. 5, 6, 7, 25, 27, 37. Utilizzo esclusivo di metodologie scientifiche (artt. 5 e 7). Autonomia intellettuale nella propria attività rispetto a condizioni di lavoro, strumenti utilizzati e rapporti con altre figure professionali (art. 6). Mantiene un adeguato livello di preparazione (art. 5). Usa solo strumenti che padroneggia (art. 5) e non li utilizza in modo improprio (art. 25). Evita di accettare incarichi per i quali non ha competenza, in questi casi rimanda ad altri colleghi o altri professionisti (art. 37).

8 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico 2. Rispetto per la dignità dell utente Promozione dell autonomia dell utente (artt. 3 e 4). Svolgimento attività senza vantaggi indebiti (artt. 3 e 28). Evita di svolgere attività professionale con persone con cui ha intrattenuto o intrattiene relazioni personali/affettive/sessuali/ e evita relazioni personali/affettive/sessuali con gli utenti; evita vantaggi personali da colleghi in supervisione e tirocinanti. Svolgimento di attività solo dopo informazione e consenso dell utente (artt. 9, 14, 24, 32). Consenso Informato. Riservatezza sui dati relativi all utente (artt. 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17). Segreto professionale.

9 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico 3. Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all interno che verso l esterno della categoria. Artt. 33, 34, 35, 37, 38 Sostiene l autonomia intellettuale dei colleghi (art. 33). Condivide i progressi delle proprie tecniche e conoscenze (art. 34). Nel presentare ricerche, cita gli altri partecipanti e le fonti (art. 35). Rimanda ad altri colleghi i casi che non è in grado di trattare (art. 37). Evita condotte eccentriche - decoro e dignità professionale - (art. 38).

10 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico 3. Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all interno che verso l esterno della categoria. Artt. 36. Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell Ordine competente.

11 L attività professionale dello psicologo: il codice deontologico 3. Rispetto nei rapporti con i colleghi, sia all interno che verso l esterno della categoria. Artt. 36. esempio di infrazione Affermazioni contenute in una relazione nell ambito di una CTP (Consulenza Tecnica di Parte) in un giudizio di separazione giudiziale e riferite alla collega Consulente della parte avversa. appare in tal senso semplicemente scandaloso che uno psicologo appare inoltre fazioso che una collega possa..

12 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con il Disegno di legge n. 741 definitivamente approvato dal Parlamento il 2 agosto (Decreto Bersani) ( ) dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

13 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria Art. 40 Codice Deontologico degli Psicologi, approvato con Referendum a dicembre 2006: Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell immagine della professione. La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.

14 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL ALBO (approvato nella seduta del 23/11/2007) (art. 1) - La pubblicità delle attività oggetto del presente regolamento va intesa e realizzata come servizio per l informazione alla collettività. In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere formulato, conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell immagine della professione.

15 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL ALBO (approvato nella seduta del 23/11/2007) (art. 2) - Agli iscritti all Ordine nelle sezioni A e B dell Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L informazione pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi. Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

16 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL ALBO (approvato nella seduta del 23/11/2007) (art. 3 comma 3) - Per tutte le altre forme di Pubblicità di cui all art. 2 del presente Regolamento, l informazione pubblicitaria è consentita previa dichiarazione autocertificata, indirizzata al Consiglio Territoriale dell Ordine. Tale autocertificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario alle norme deontologiche ed al presente regolamento. L autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell annuncio incluso nell inserzione - così come specificato negli artt. 4 e 5 del presente regolamento - nonché del contesto nel quale tale inserzione verrà diffusa. L Ordine, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione autocertificata, in caso di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute nel messaggio pubblicitario, potrà esprimere motivato parere di non conformità, evidenziando le parti che appaiono non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Ove richiesto dall iscritto, che dovrà comunque motivare tale esigenza, la dichiarazione autocertificata di cui sopra potrà essere vidimata dall Ordine. Per i casi citati nel presente articolo, non è previsto alcun tipo di autorizzazione scritta, rilasciata dall Ordine.

17 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL ALBO (approvato nella seduta del 23/11/2007) (art. 4) - La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico. b) titoli di studio: I. titoli di Laurea, quale Dottore in scienze e tecniche psicologiche e di Laurea specialistica (o magistrale o quinquennale) quale Dottore magistrale in psicologia *, con l eventuale menzione dell indirizzo specifico: Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo, Didattico, Sperimentale (per coloro che si sono laureati in base all ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216), Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale, ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità, ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell Educazione, ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (per coloro che si sono laureati in base all ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216). II. Titoli di specializzazione o di Dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: - Specialista in... (titolo della scuola di specializzazione universitaria), - Specialista in Psicoterapia nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR; - Dottore di ricerca in (titolo del corso di dottorato di ricerca).

18 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL ALBO (approvato nella seduta del 23/11/2007) (art. 4) - La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto: III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente come: Master universitario di primo livello in Master universitario di II livello in ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04. c) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco): - Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. - Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità. - Psicologo. - Psicologo Psicoterapeuta. (con possibile indicazione del setting, dell indirizzo e dell area di riferimento, così come specificato all art. 5, comma 3). La dicitura psicologo - psicoterapeuta è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell Albo che abbiano ottenuto l annotazione dell esercizio dell attività di psicoterapeuta ai sensi dell art. 50, c. 5, DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l esercizio dell attività psicoterapeutica in base all art. 3 della Legge 56/1989, nonchè a coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento dell attività psicoterapeutica, ai sensi dell art. 35, L. 56/89, o dell art. 4 della L. 4/99.

19 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL ALBO (approvato nella seduta del 23/11/2007) (art. 4) La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto: d) Titoli di carriera, quale psicologo dirigente ; Titoli accademici e di ruolo in campo psicologico, quali: - Professore in... (materia di insegnamento psicologico) con eventuale ruolo (ordinario, associato, a contratto); - Ricercatore universitario, specificando l Università o l Istituto Statale di ricerca; e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come Cavaliere, cariche istituzionali, etc.; Non è consentito l uso di titoli conseguiti all estero se non riconosciuti dallo Stato italiano.

20 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL ALBO (approvato nella seduta del 23/11/2007) (art. 5) Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto. L iscritto alla sezione A dell Albo, al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto e per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare: a) L area specifica nella quale esercita la professione ( Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia scolastica, Psicologia di comunità, etc.). In tal caso il professionista dovrà presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l adeguata formazione e/o l attività nella specifica area). b) Le attività professionali di cui all art. 1 della L. 56/89, all art. 51 comma 1 del DPR 328/01 e all art. 3 comma 1-quinquies della L. 170/03, (es.: Prevenzione, diagnosi, etc.). Non è consentito utilizzare il termine esperto in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio. Lo Psicologo-Psicoterapeuta può inoltre pubblicizzare: - Il setting o l ambito di intervento ( Terapia individuale, Terapia di gruppo, Terapia familiare e/o di coppia, Terapia infantile e/o dell adolescente, etc.); - L indirizzo teorico-clinico di riferimento, relativo alla formazione (es.: psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analiticotransazionale, gestaltico, rogersiano etc.).

21 L attività professionale dello psicologo: pubblicità dell informazione sanitaria TARIFFARIO Art. 23 Codice Deontologico degli Psicologi, approvato con Referendum a dicembre 2006: Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all importanza dell opera e al decoro della professione. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all esito o ai risultati dell intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per ogni modifica o abrogazione relativa all allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio Nazionale dell Ordine degli Psicologi ai sensi dell art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente Regolamento interno, senza l obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28 comma 6.

22 L attività professionale dello psicologo Pubblicato in Gattezza Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 47 il c.d. "Milleproroghe" (decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge 28 febbraio 2008, n. 31) con il quale vengono prorogati alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno. Articolo 24-sexies. (Equiparazione di titoli ai fini dell accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull Ordine nazionale degli psicologi) 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti. 2. L articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: «Art. 29. (Vigilanza del Ministro della salute). 1. Il Ministro della salute esercita l alta vigilanza sull Ordine nazionale degli psicologi».

23 SERVIZIO P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) Servizio gratuito riservato agli iscritti all'ordine degli Psicologi della Regione Siciliana Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella Legge 2/2009 ha reso obbligatorio il possesso della PEC - Posta Elettronica Certificata per le Società ed i Professionisti. COS'È La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricezione tradizionale. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 1. Registrarsi all'area riservata del sito del Consiglio Nazionale 2. Entrare nell'area riservata ed attivare il link PEC 3. Seguire le indicazioni contenute nella pagina

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