Condizioni Generali di Assicurazione

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1 Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa. Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione 1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 2. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione ; le indennità a carico dell Assicurato spettanti all Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell Art. 12 comma 8; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell Art. 12 comma 8; le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il contributo unificato (D. L n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. le spese per la registrazione degli atti giudiziari; le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; le spese dell arbitro sostenute dall'assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza; le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. 3. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 13 comma 1. Art. 2 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione 1. L Assicurato è tenuto a : regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo, assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di : multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale). 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. 4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Codice Civile. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all art. 1 Oggetto dell Assicurazione applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi. Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto 1. Salvo le limitazioni previste dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, di 1 (uno) anno. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro 1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. 2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Art. 7 - Lingua italiana o lingua tedesca Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca. Art. 8 - Pagamento del premio 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. 3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. Pag.1 di 7

2 4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all art. 1 - Oggetto dell assicurazione, a parziale deroga all art Codice Civile. Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Insorgenza del caso assicurativo 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per gli atti di volontaria giurisdizione la data del ricorso o dell istanza inoltrata all Autorità giudiziaria; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : - trascorsi 2 (due) anni dalla decorrenza della polizza per gli Atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, istanza di interdizione o inabilitazione, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta); - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali; - durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite. 3. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. 4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell Art. 11, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. 5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. 6. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all evento coperto in garanzia; In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza. 2. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere alla Società di tutelare gli interessi dell Assicurato. A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti: generalità e recapiti della controparte; estremi della controversia con l indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; copia della corrispondenza intercorsa; copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.); dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste; copia dell informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all Assicurato. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Art Gestione del caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell Assicurato, la Società, nel rispetto della normativa vigente, valuta la possibilità di adoperarsi per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. A tale fine, l Assicurato dovrà rilasciare alla Società idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Qualora l Assicurato abbia già dato mandato a Legali e Periti per la gestione della fase stragiudiziale, la Società non corrisponderà alcun onere di cui all art 1 Oggetto dell Assicurazione. Infatti, la gestione stragiudiziale della controversia è riservata alla Società che, eventualmente, potrà demandarla a legali di propria scelta. 3. Nel corso della gestione, l Assicurato si impegna a collaborare con la Società, fornendo nei tempi indicati riscontro alle richieste. 4. In mancanza di quanto previsto dai punti 2 e 3, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. 5. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'art. 13 per la trattazione giudiziale. 6. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale. 7. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 5 del presente articolo. 8. E necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per : la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale procedimenti penali a carico di una o più persone che giudiziale; assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. 9. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici. Pag.2 di 7

3 10. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 11 La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 12. Qualora l assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo Art. 13- Libera scelta del Legale 1. L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto: a) presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia; b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale. Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all art. 1, comma 2 - Oggetto dell assicurazione. In fase giudiziale, l Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto. 2. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può nominare direttamente il legale. 3. L Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. 4. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. 5. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali. Art Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga 1. Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2. Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte. 3. In ogni caso l Assicurato, ai sensi dell art Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all esercizio delle relative azioni. garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Art. 16 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio 1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'istat - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione; c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. 2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. 3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Art Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. Art Rinvio e clausola o accordi particolari 1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. 2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società. Art Estensione territoriale 1. Per le vertenze contrattuali relative all immobile e al lavoro dipendente, per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, per i ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative, per le controversie in materia previdenziale ed assistenziale e per gli atti di volontaria giurisdizione la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 2. Per le altre vertenze contrattuali relative alla vita privata e alla circolazione stradale, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein 3. Per le pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi e per i casi di procedimento penale la Pag.3 di 7

4 Condizioni Particolari Art. 19 Soggetti assicurati 1. Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate: al Contraente assicurato ; ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia, ad altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del Contraente purchè indicati sul frontespizio di polizza. Per tali soggetti le garanzie vengono prestate esclusivamente nell ambito della vita privata e della circolazione stradale, in base al modulo acquistato, mentre non vengono prestate nell ambito del lavoro dipendente e in relazione all immobile. Al partner convivente o coniuge vengono prestate tutte le garanzie previste per i componenti del nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia del Contraente. 2. Qualora la polizza sia emessa per Contraente Single le garanzie vengono prestate esclusivamente a favore del Contraente. 3. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente. Art Prestazioni garantite - Modulo 5 : Difesa penale, Difesa civile e Circolazione stradale Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate: nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli animali domestici di proprietà degli assicurati e con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 5)., in veste di conduttori o proprietari dell abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate, in veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione, nei seguenti casi: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. 2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà all Assicurato le spese legali fino ad un massimo di 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui: - il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, - l Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all Art. 21 lett. g). 3. Richiesta di risarcimento danni. L esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 4. Controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia inferiore a ,00 (cinquantaduemila) e: superiore a 200,00 (duecento) qualora la vertenza sia relativa all immobile o superiore a 500,00 (cinquecento) negli altri casi. Sono escluse le vertenze connesse alla proprietà o circolazione dei veicoli; 5. Pedoni e ciclisti. L'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici; 6. Resistenza alla richiesta di risarcimento danni. Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. Sono esclusi i casi connessi alla circolazione stradale. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. 7. Controversie con Istituti o Enti pubblici. Controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali; 8. Controversie con collaboratori domestici. Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti. 9. Controversie da lavoro dipendente. Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'art Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR); 10. Controversie relative a diritti reali o locazione. Controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. 11. Impugnazione delibere dell assemblea condominiale. Proporre all Autorità Giudiziaria il ricorso per l impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. 12. Sanzioni amministrative relative alla vita privata. Proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo non inferiore a 200,00 (duecento). La garanzia non opera per sanzioni amministrative relative all immobile, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell opposizione/ impugnazione. L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. 13. Atti di volontaria giurisdizione A parziale deroga dell art. 21 Esclusioni, lettera a), le garanzie sono prestate per: 13.1 Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato Pag.4 di 7

5 congiuntamente dai coniugi Assicurati con l assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi. L eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che: a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società; b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza per caso assicurativo resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio (vedere Art Insorgenza del caso assicurativo ultimo comma). La presente prestazione non opera laddove la polizza sia per Contraente Single Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto. La garanzia assicurativa di cui al punto 13 (Atti di volontaria giurisdizione) viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 (due) anni dalla sottoscrizione della polizza. Le garanzie vengono inoltre prestate: per i veicoli assicurati, ossia per i veicoli a motore di cui i soggetti assicurati siano proprietari o locatari. Le garanzie valgono per il proprietario, per il conducente autorizzato e per i trasportati. Le garanzie non operano qualora l assicurato sia alla guida di tali veicoli in un contesto nel quale sia richiesta la patente professionale o comunque una patente diversa dalle categorie A e B, per i soggetti assicurati quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non di loro proprietà o non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali, nei seguenti casi: 13. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un massimale di ,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo: per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia; per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. La presente garanzia opera anche in caso di violazione dell art. 186 NCds (guida sotto l influenza dell alcool) in deroga di quanto disposto alle esclusioni di cui all Art. 21 lett. g) e m). 14.Controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, purchè con valore in lite superiore a 200,00 (duecento). 15. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. 16. Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale; 17. Anticipo cauzione penale. L'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a ,00 (quindicimila), della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione. 18. Assistenza dell interprete per incidente stradale all estero. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. 19. Opposizione avverso sanzioni amministrative. Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. E garantito inoltre il ricorso o l opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell opposizione o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell esclusione di cui all Art. 21, lett. b) limitatamente alle controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; 20. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà all Assicurato le spese legali fino ad un massimo di 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui: - il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, - l Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all Art. 21. lett. g), m) e p). 21. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni. Controversie contrattuali con la Compagnia di assicurazione presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza infortuni. La presente garanzia opera esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell Assicurato a seguito di incidente stradale. ARAGTEL Consulenza Telefonica Nell ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al ARAGTEL è a disposizione dell Assicurato per ottenere: Pag.5 di 7

6 - una prima consulenza legale in materia contrattualistica; - chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti; - informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza; - informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all autorità giudiziaria. nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Art. 21 Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall art. 3 del D. Lgs. 171/2005); g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; l) se il veicolo non è omologato; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge n. 990 e successive modificazioni; m) nei casi di contestazione per guida sotto l effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti e/o per omissione di fermata e assistenza; n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'aci; o) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall attività di lavoro autonomo o di impresa; p) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l influenza dell acool; q) per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato; r) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; s) per i casi assicurativi occorsi in occasione dell uso professionale dei mezzi assicurati; t) per i casi di adesione a class action; u) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell ambito professionale; v) vertenze contrattuali con la Società. Art. 22 Condizione aggiuntiva Controversie con locatari. Persone Assicurate Valida solo se corrisposto il relativo premio aggiuntivo Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate all Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo. Art. 23 Prestazioni garantite - Condizione Aggiuntiva Controversie con locatari A parziale deroga dell Art 21 lettera q), le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari dell unità immobiliare indicata in polizza per: 1. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall inquilino; 2. Difesa penale per delitti colposi. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; 3. Azioni di sfratto. L esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell inquilino moroso. E coperta l azione giudiziale di sfratto ai sensi dell art. 658 c.p.c., con esclusione dell azione di recupero dei canoni ai sensi dell art. 664 cpc. A parziale deroga dell Art. 10 Insorgenza del caso assicurativo, la presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti trascorsi 120 (centoventi) gg. dalla decorrenza della polizza. A parziale deroga del massimale per caso assicurativo indicato in polizza, tale garanzia viene prestata nel sottolimite di 2.000,00 (duemila) per caso assicurativo e con franchigia fissa e assoluta di 200,00 (duecento). Art. 24 Esclusioni valide per la Condizione Aggiuntiva Controversie con locatari Oltre quanto già escluso all Art. 21, le garanzie non sono valide: a) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi; b) per l intimazione di licenza per finita locazione; c) in caso di controversie tra comproprietari; d) per compravendita e permuta dell unità assicurata. Mod. FP v.8 Ed. 10/2011 Agg. 05/2013 Pag.6 di 7

7 STAMPATA SOLO SE FLAGGATO IL CAMPO sul web CLAUSOLA BROKER Polizza n. Cod. Intermediario Cod. Sub. Contraente CF/P.IVA NUM_POL COD_AGE COD_SUBAGE CON_NOME CON_CF Il Contraente dichiara di aver affidato l esecuzione e la gestione del presente contratto al Broker COD_AGE - COD_SUBAGE - NOME_AGE, con sede in SEDE_BROKER (definita per comodità quale Broker ), ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con la Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia (di seguito definita Società). Le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno quest ultime. Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. Il pagamento del premio effettuato in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell art. 118 del D. Lgs. 209/2005. Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla Società, al netto delle provvigioni a lui spettanti. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell ambito dell informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D.lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 5/2006. Attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, qualora il Contraente revochi l incarico al Broker senza affidarlo ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto in data successiva, l incarico del Broker cessato e sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società. La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Broker o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico. In caso di modifica di indirizzo postale, il Broker sarà tenuto a comunicare la variazione alla Società ed al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.. Luogo e data Timbro e Firma dell Intermediario Firma del Contraente / Assicurato Mod. CA v.1- Ed. 06/2012 Agg.05/2013

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