COMUNE DI LECCO. Capitolato Speciale di Polizza. R.C. Autoveicoli e Natanti e Rischi Diversi

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1 LOTTO 8 COMUNE DI LECCO Capitolato Speciale di Polizza R.C. Autoveicoli e Natanti e Rischi Diversi Anno

2 DEFINIZIONI COMPAGNIA E/O SOCIETÀ' Impresa Assicuratrice. CONTRAENTE Comune di Lecco Codice Fiscale: Piazza Diaz, LECCO ASSICURATO Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza. POLIZZA Il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta alla Società. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. FRANCHIGIA Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. COSE Sia gli oggetti materiali sia gli animali. DANNI ALLA PERSONA Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone compresi i danni alla salute o biologici, morali, esistenziali, comunque essi siano classificati. DANNI MATERIALI La distruzione o il deterioramento di cose. LEGGE D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; REGOLAMENTO Il Regolamento di esecuzione della suindicata legge e successive modificazioni. 2

3 PROPRIETARIO L'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. CONDUCENTE La persona fisica alla guida del veicolo. TARIFFA La tariffa applicata dalla Società, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. PREMIO La somma dovuta dal contraente alla Società. 3

4 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art c.c. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell art. 3 della legge 136/ DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE L'impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui il Contraente stesso ha avuto conoscenza della sussistenza della circostanza aggravante. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Ne caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art del c.c DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso. 1.6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del ed efficacia fino alle ore 24 del e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. E comunque facoltà delle parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo 4

5 mediante lettera raccomandata da inviare almeno 120 giorni prima della scadenza annuale. E facoltà del Contraente di avvalersi della possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006. E inoltre facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare 1'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni. 1.7 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Il premio di polizza verrà corrisposto in rate semestrali scadenti il 30/06 e il 31/12 di ogni annualità. 1.8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, 1.9 FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente il Tribunale di Lecco FORMA DELLE COMUNICAZIONI Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'assicurato è tenuto possono essere fatte con lettera raccomandata, telex, telegramma o telefax indirizzati alla Direzione della Compagnia ovvero all'agenzia / Broker alla quale è assegnato il contratto RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme Contrattuali valgono le norme di legge CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all ATI AON S.p.A., e Inser S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell at. 109 del D.Lgs. 209/2005. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1 comma del predetto art. 118, resta intesa l efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell Assicurato al Broker INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'assicurato COASSICURAZIONE E DELEGA L'assicurazione è ripartita tra le Società indicate e ciascuna di esse e tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una all'altra parte unicamente tramite la delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. 5

6 Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni, concordate con le coassicuratrici stesse, successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione, la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, nonché in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde. L'impresa è tenuta a rilasciare, contestualmente e gratuitamente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2 comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Relativamente ai natanti l'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne di paesi europei SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO Qualora, a causa di smarrimento e/o furto, si rendesse necessaria l'emissione di un duplicato del certificato e/o del contrassegno di assicurazione, la Società si impegna a produrre gratuitamente il nuovo documento (in deroga all'art. 18 della legge) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO/NATANTE Il trasferimento di proprietà del veicolo e/o natante comporta la cessazione della copertura assicurativa; Sostituzione con altro veicolo Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al veicolo e/o natante alienato, chieda che la copertura stipulata per detto veicolo e/o natante sia resa valida per altro veicolo e/o natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio attivo o passivo del premio CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO E/O NATANTE ASSICURATO Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Società restituisce la parte di premio corrisposto e non utilizzato in ragione di 1/360 del premio tassabile annuo per giorno di garanzia di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non utilizzato viene restituito in ragione di 1/360 del premio tassabile annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Società della cessazione di rischio POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (assicurazione di più veicoli e/o natanti con polizza unica amministrata con libro matricola) L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli e/o natanti da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. 6

7 Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché: - le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo, per i veicoli, l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso; - i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia (per la determinazione dei ratei di premio inerenti le inclusioni / esclusioni effettuate sul parco veicoli durante l'annualità assicurativa, si intendono automaticamente applicabili i tassi riportati nella scheda di polizza. In presenza di differenziazioni dei tassi per classi o partite omogenee di veicoli, le inclusioni avranno luogo in relazione alla classe o partita di appartenenza del nuovo veicolo da includere in polizza). La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, entro 60 giorni, il dettaglio dei sinistri (RCA passivi e ARD), cosi suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); d) sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate AUTOMEZZI E NATANTI DA ASSICURARE 7

8 Come da allegato elenco. 8

9 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI/NATANTI A MOTORE 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo e/ o natante descritti nell'allegato elenco. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e/ o natanti in aree private. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione,obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. 2.2 ESCLUSIONI E RIVALSA L'assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; - nel caso del veicolo con targa, in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs n. 285; - non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove, nonché alle verifiche preliminari e finali. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 2.3 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga: - la denominazione della Società; - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data dì scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso dei periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nei corso del periodo di osservazione considerato; 9

10 - i dati della targa di riconoscimento o quanto questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo e/o natante per la cui circolazione il contratto è stata stipulato; - la firma dell'assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo senza ritrovamento. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo e/o natante al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. 2.4 MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia entro 15 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 2.5 GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. 2.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO E/O NATANTE In caso di furto del veicolo e/o natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. 2.7 MASSIMALI DI GARANZIA I massimali fissano le somme sino alla concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. La presente assicurazione è prestata con massimale unico di: - Euro ,00 per autobus e scuolabus - Euro ,00 per gli altri automezzi e natanti. 10

11 3 NORME AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABBLITA' CIVILE OBBLIGATORIA Sempre operanti 3.1 CARICO E SCARICO L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. 3.2 CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza del massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 3.3 RICORSO TERZI DA INCENDIO La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo e/o natante descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale o la navigazione, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro ,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del contraente e/o dell'assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: 1. tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione; 2. il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 3. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2). 3.4 RC DEI TRASPORTATI L'impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo e/o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione o la navigazione, esclusi i danni al veicolo e/o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo e/o natante sia assicurato con l'impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le norme di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa. 3.5 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo e/o natante determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali o di navigazione. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità o addetti di nosocomi e/o ospedali. 11

12 La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per il soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso alla circolazione o navigazione. 3.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2.2 delle norme di Assicurazione. Preso atto che il veicolo e/o natante è dato in uso dalla Contraente proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa a parziale deroga dell'art. 2.2 delle norme di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se alla guida del veicolo e/o natante vi è persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. L'assicurazione non è operante nel caso in cui la Contraente proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa. 3.7 RIMORCHI - RISCHIO STATICO La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. 3.8 AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici. 3.9 DANNI DA INQUINAMENTO Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo e/o natante, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze dal mezzo e/o natante descritto in polizza GARANZIE INTEGRATIVE La società rimborsa inoltre a seguito di sinistro da circolazione e/o navigazione: 1. le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo e/o natante sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'autorità inquirente (massimo risarcimento Euro. 500,00 per sinistro); 2. le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati (massimo risarcimento Euro 250,00 per sinistro). 12

13 4 NORME SPECIALI (da richiamare nell'elenco dei veicoli assicurati) 4.1 FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 2.1 delle norme di Assicurazione. 4.2 BONUS/MALUS La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla la alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell' Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: Inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; Periodi successivi: Hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente; Sostituzioni: In caso di sostituzione del veicolo durante la validità della presente polizza, il nuovo veicolo manterrà la stessa classe di bonus/malus o pejus del veicolo sostituito; Nuove Inclusioni: In caso di inclusioni di nuovi veicoli durante il corso dell'annualità la classe di merito da applicare sarà la 14a. Detta classe verrà variata in bonus/malus a partire dalla prima annualità successiva a quella in cui si è verificata l'inclusione. 4.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE NATANTI - DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata nella forma di tariffa fissa. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. 4.4 TARIFFA FISSA/MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli e/o natanti destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'

14 5- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI 5.1 GARANZIA INCENDIO ED ALTRI RISCHI (da richiamare nell'elenco veicoli/natanti assicurati) L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo e/o natante, inclusi gli impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo e/o natante è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza dell'incendio (combustione con sviluppo di fiamma.). Sono parificati ai danni da incendio quelli materiali e diretti, prodotti ai veicoli e natanti assicurati da: - fulmine, scoppio, esplosione, autocombustione, caduta aerei; - esplosione verificatasi in relazione all'attività dell'ente; - guasti arrecati dall'assicurato o da terzi (oltre a quelli per ordine dell'autorità) allo scopo di impedire a arrestare l'incendio. - altri danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza. L impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli e/o natantiiin conseguenza di Eventi sociopolitici: - atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo. Sull'ammontare del danno risarcibile per eventi sociopolitici è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 2.500, GARANZIA FURTO E RAPINA (da richiamare nell'elenco veicoli/natanti assicurati) L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo e/o natante, inclusi gli impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo e/o natante è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di: - Furto tentato o consumato; - Rapina. E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale. La garanzia Furto e Rapina prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo e/o natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo e/o natante per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato lo scoperto del: - 25% con il minimo di Euro 150,00 per i ciclomotori; - 10% con il minimo di Euro 250,00 per autocarri, motocarri, macchine operatrici, autov. prom. e natanti; - 10% con il minimo di Euro 300 per le autovetture. 5.3 ALTRE GARANZIE ARD (valide per artt. 5.1,5.2) L'impresa indennizza inoltre: - Danni materiali e diretti al veicolo e/o natante in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia Euro 150,00. - Rimborso delle spese sostenute, a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o degli accessi del natante e/o di bloccaggio del sistema di antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per evento. - Rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo e/o natante con il limite di Euro 150,00 qualora si verifichi un sinistro risarcibile a termini di polizza che ne determini la sua perdita totale. 14

15 - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica. L'impresa, in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla polizza, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari: al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata; alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo, che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata ; - Rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo e/o natante assicurato, con il limite di Euro 300,00, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile ai termini della garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale. - Le spese sostenute dal Contraente per: il parcheggio e/o la custodia del veicolo e/o natante disposto dall'autorità fino al giorno della comunicazione al contraente dell'avvenuto ritrovamento; il traino dal luogo dove il veicolo e/o natante è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione; le spese di viaggio per il conducente e per eventuali trasportati al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di Euro 250,00 complessive per sinistro. 5.4 GARANZIE ACCESSORIE (sempre operanti) Sono inclusi nella garanzia: - La rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature del veicolo e/o natante. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni evento indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. La garanzia non è operante per i ciclomotori. - gli accessori installati: attrezzature, dispositivi e allestimenti vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo o natante è destinato, gli eventuali dispositivi di bordo installati sui veicoli o natanti identificati dal Contraente; - gli apparecchi: impianti, vari, audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili; - le spese di sgombero dei residuati del sinistro, fino a concorrenza del massimale di Euro ,00; - i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge (art comma 2 C.C.). 5.5 DENUNCIA DEI SINISTRI Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro, entro 15 giorni lavorativi da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare (limitatamente alle garanzie, furto, rapina, eventi sociopolitici) all'agenzia o alla Direzione dell'impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'autorità. In caso di furto senza ritrovamento del veicolo e/o natante, il contraente e/o l'assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso. La Società si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo e/o natante danneggiato, nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo e/o natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo e/o natante. 15

16 5.6 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Per l'assicurazione rischi diversi, la liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda -mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dai Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'impresa e dell'assicurato in parti uguali e l'assicurato conferisce all'impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo. Il pagamento dell indennizzo è eseguito presso la sede dell impresa o dell agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'assicurato ha prodotto la documentazione richiesta. Qualora il recupero del veicolo e/o natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto. Se invece l'impresa ha risarcito integralmente l'assicurato, il veicolo o natante passa di proprietà all'impresa stessa, a meno che l'assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'impresa rimanga proprietaria del veicolo e/o natante, resteranno a carico dell'assicurato le maggiori spese dì custodia del veicolo e/o natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'autorità. Ove l'impresa abbia risarcito l'assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo e/o natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà contro dei danni parziali subiti dal veicolo e/o natante. 5.7 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui. stipulate. 5.8 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE A parziale deroga delle condizioni di assicurazione si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, la regola sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il valore suddetto, dedotta comunque la maggiorazione del 10% summenzionata. 5.9 ISPEZIONE AI VEICOLI E NATANTI ASSICURATI. L'impresa ha il diritto di visionare i veicoli e natanti assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO Appena avvenuto un sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'impresa provi che tali spese sono state fatte sconsideratamente. 16

17 5.11 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO Se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio perde il diritto al risarcimento CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro, ed il veicolo e/o natante danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'impresa. Il Contraente, a richiesta dell'impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo e/o natante al momento del sinistro, la realtà e l importanza del danno PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ' Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o al ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale RECUPERO DEL VEICOLO E/O NATANTE RUBATO Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto, non appena abbia avuto notizia del recupero del veicolo e/o natante rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'impresa. Il valore del recupero, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Nel caso in cui il veicolo/natante venisse recuperato, lo stesso diviene di proprietà della società, se questa ha pagato integralmente; qualora, invece, l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - l'impresa adeguerà le somme assicurate: - per i veicoli e i natanti al valore riportato dall'eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato; - per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo o natante) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo o natante. Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'impresa determinerà il nuovo premio. L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento. La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo e/o natante aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dalleurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato. L'impresa risarcisce il danno (totale o parziale) senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione. In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso relativi alle parti meccaniche, nel seguente modo: - il risarcimento viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo e/o natante successivo al primo, con il massimo del 50%; Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo e/o natante. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'iva per la parte fiscalmente non recuperabile dall'assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata. 17

18 In ogni caso: - se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo e/o natante al momento del sinistro, così come riportato dall'eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione, salvo il disposto dell'art non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata; - dall'ammontare dei danno risarcibile è detratta l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni; - non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo e/o natante in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili; - dall'ammontare del danno viene detratto il valore di recupero ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni: - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove; - determinati o agevolati da dolo dell'assicurato; - subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento; - alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso; - da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo RINVIO Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni delle presenti Norme Generali di assicurazione Rischi diversi vale, in quanto applicabile, quanto previsto alle Norme Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 18

19 6 DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT E 1342 DEL CODICE CIVILE Ai fini degli artt e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art. 1.2 Art. 1.6 Art. 1.9 Art Art. 5.6 Art Art Art Pagamento del premio Durata dell' assicurazione Foro competente Clausola Broker Liquidazione del danno Obbligo di salvataggio Recupero delle cose rubate Determinazione dell'ammontare del danno 19

20 SCHEDA DI POLIZZA costituente parte integrante della polizza R.C. Autoveicoli e Natanti e Rischi Diversi n... Contraente: Comune di Lecco Codice Fiscale: Piazza Diaz, LECCO Effetto: 30/06/2011 Scadenza: 30/06/2014 Rateazione semestrale ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO Il premio annuo iniziale è determinato come segue: Premio relativo alla garanzia R.C.A. calcolato sul massimale Euro ,00 per ogni autobus e scuolabus e di Euro ,00 per ogni altro automezzo e natante. (cfr. elenco automezzi Comune di Lecco allegato al capitolato). Premio relativo alle garanzie Incendio, Furto e Comprensivo di tutte le altre garanzie aggiuntive, accessorie, speciali di cui al capitolato di polizza (cfr. elenco automezzi Comune di Lecco allegato al capitolato) Totale 20

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