COMUNE DI RIPARBELLA Provincia di Pisa

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1 COMUNE DI RIPARBELLA Provincia di Pisa VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Verbale del 19 Marzo 2015 N. 19 COPIA Oggetto: Concessione del Comune di Riparbella di terreni per la realizzazione e gestione di un Parco Avventura denominato Il Giardino Sospeso all interno del P.A.F.R. Giardino in gestione delegata al Comune di Riparbella ex L.R. 39/00. L anno Duemilaquindici, addì Diciannove del mese di Marzo, alle ore 11.30, convocata nelle forme di legge, nella sede civica, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Fantini Renzo, Sindaco. Risultano: Presente FANTINI RENZO Sindaco X SIGNORINI FIORELLA Vice sindaco Assessore SEMPRINI GIORGIO Assessore X X Assente giustificato Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Luciano Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per deliberare legalmente, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull oggetto sopra indicato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che il Comune di Riparbella ha la gestione delegata del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (P.A.F.R.) Giardino-Scornabecchi ai sensi della L.R. n. 39/2000 Legge Forestale Toscana e s.m.i.; Visto il Piano di gestione del complesso forestale regionale Giardino-Scornabecchi approvato con Delibera di Giunta regionale n del 02/11/2004; Visto l art. 26 (concessioni) della Legge Forestale Toscana n.39/2000 e s.m.i.; Vista la L.R. n. 77/2004 ad oggetto: Demanio e Patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale Toscana) ; Visto il Regolamento n. 61/R del 23 novembre 2005, di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77;

2 Vista la concessione rep. 844 del con la quale la Cooperativa ARDEA otteneva in concessione un porzione di terreno posto all interno del P.A.F.R. Giardino ; Visto l articolo 4 della suddetta concessione il quale disciplina il canone di concessione e la possibilità di revisione del medesimo tramite stipula di nuova concessione; Considerato che si sono presentate le condizioni per addivenire alla revisione della concessione come sopra descritto; Visto lo schema di concessione allegato al presente atto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; Visto i pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio tecnico e servizio finanziario dell art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 10/08/00 n. 267, allegato; A voti unanimi legalmente resi; ai sensi DELIBERA 1) Di richiamare la premessa con quanto in essa espresso quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di approvare lo schema di Concessione Amministrativa del Comune di Riparbella, allegato in copia e parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore della Soc. Cooperativa ARDEA a r.l. con sede in Livorno in via della Vigna n. 199, Partita I.V.A ;

3 COMUNE di RIPARBELLA Provincia di Pisa PARERI AI SENSI DELL ART. 49 DEL D.LGS 267/2000. OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa a: Concessione del Comune di Riparbella di terreni per la realizzazione e gestione di un Parco Avventura denominato Il Giardino Sospeso all interno del P.A.F.R. Giardino in gestione delegata al Comune di Riparbella ex L.R. 39/00. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. Riparbella, lì 19 Marzo 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Serena Modric PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. Riparbella, lì 19 Marzo 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Serena Modric

4 Delibera G.C. n. 19 del Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL SINDACO F.to Renzo Fantini IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Ilaria Luciano La presente copia è conforme all originale. Riparbella, lì 25 Marzo 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ilaria Luciano Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è pubblicata in data 25 Marzo 2015 all Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32. comma 1, Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall articolo 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n Riparbella, lì 25 Marzo 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Ilaria Luciano Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, - Che la presente deliberazione: ATTESTA è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267); che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dall inizio della sua pubblicazione; è stata comunicata, ai sensi dell articolo 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 668/2015 del 25 Marzo Riparbella, lì 25 Marzo 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Ilaria Luciano

5 COMUNE DI RIPARBELLA Provincia di Pisa Rep. N. CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI TERRENI POSTI ALL INTERNO DEL P.A.F.R. IL GIARDINO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCO AVVENTURA DENOMINATO IL GIARDINO SOSPESO L anno duemilaquindici (2015) e di questo il giorno (xxxxx) del mese di xxxxx in RIPARBELLA nella Residenza Municipale di Riparbella Premesso che il Comune di Riparbella ha la gestione delegata del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (P.A.F.R.) Giardino-Scornabecchi ai sensi della L.R. n. 39/2000 Legge Forestale Toscana e s.m.i.; Visto il Piano di gestione del complesso forestale regionale Giardino- Scornabecchi approvato con Delibera di Giunta regionale n del 02/11/2004; Visto l art. 26 (concessioni) della Legge Forestale Toscana n.39/2000 e s.m.i.; Vista la L.R. n. 77/2004 ad oggetto: Demanio e Patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale Toscana) ; Visto il Regolamento n. 61/R del 23 novembre 2005, di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77; Dato atto che la presente concessione persegue le finalità di gestione dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale indicate all art. 27 della L.R. 39/00;

6 - Vista la nota della Regione Toscana - Dipartimento dello sviluppo economico - servizio agricoltura e foreste, del 02/01/2006 giunta al protocollo ufficiale di questo Ente al n con la quale ha espresso il proprio nulla osta al progetto del Parco Avventura in oggetto; Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n 46 del 01 giugno 2007, esecutiva, ad oggetto: Atto di indirizzo: concessione di terreni posti all interno del P.A.F.R. Il Giardino in gestione delegata al Comune di Riparbella ex L.R. 39/2000 e s.m.i., alla Cooperativa ARDEA per realizzazione Parco Avventura: Il Giardino sospeso, con la quale è stata data la opportuna direttiva al responsabile del servizio di procedere in tal senso; Dato atto che con determina n 67 del 15 giugno 2007 del Responsabile del Servizio Tecnico, si è provveduto altresì ad approvare apposito schema di concessione e che la medesima venne stipulata in data 22 giugno 2007 con repertorio numero 844; - Vista la convenzione repertorio 844/2007 ed in particolare l articolo 4 della medesima il quale disciplina il canone di concessione e la possibilità di revisione del medesimo tramite stipula di nuova concessione; vista la deliberazione della giunta comunale n. XXXX del XXXXX con la quale vengono determinati gli indirizzi per la revisione del canone e approvato in schema il presente atto; dato atto che con il presente atto il xxxxxxxxxxxxxxxx, quale Responsabile del Servizio xxxxxxxx, cui competono le funzioni delegate della Regione Toscana, autorizzato alla stipula del medesimo, in nome e per conto del Comune di Riparbella ente delegato alla gestione del Patrimonio Agricolo- 2

7 Forestale Regionale Giardino-Scornabecchi, ai sensi della legge regionale 39/00 ed in attuazione della delibera n. XXX del XXXXXX, CONCEDE, ai sensi dell art. 26 della L.R. 39/2000 e s.m.i. e dell art. 50 del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005, alla Soc. Cooperativa ARDEA a r.l. con sede legale in Livorno in via Montebello n 118, Codice Fiscale e Partita I.V.A rappresentata per la firma del presente atto dal Sig. Roberto Savio nato a Livorno il 15/02/1954, residente nel Comune di Fauglia Frazione di Luciana Via Roma n. 22 C.F. SVARRT54B15E625N presidente e rappresentante legale della sopraccitata Cooperativa, il terreno richiesto, per la gestione del Parco Avventura denominato Il Giardino Sospeso (percorsi acrobatici sugli alberi per adulti e ragazzi tiro con l arco) alle seguenti condizioni: ART. 1 oggetto della concessione Il terreno ubicato nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale Giardino- Scornabecchi in Comune di Riparbella dato in concessione è così distinto:--- - foglio particelle qualità estensione n 49 n 6 bosco a.f. vedi cartografia allegato n.1 n 49 n 1 seminativo vedi cartografia allegato n.1 n 30 n 33 seminativo vedi cartografia allegato n.1 n 30 n 34 seminativo vedi cartografia allegato n.1 n 30 n 20 seminativo vedi cartografia allegato n.1 per una superficie di circa ettari 2 non da considerare a misura, ma a corpo senza alcuna garanzia delle estensioni e qualità delle cose concesse. Non potrà quindi farsi luogo ad un aumento o diminuzione del canone, per eccedenza o 3

8 difetto di superficie che si dovesse riscontrare su quella indicata nel presente atto. ART. 2 - finalità L uso dei terreni concessi è esclusivamente la gestione del parco avventura costituito da percorsi acrobatici forestali e da una piccola zona dedicata al tiro con l arco e denominato Il Giardino sospeso come realizzato a seguito di presentazione di DD.II.AA. nn. 43/2007 e 43/2011, con funzioni anche di promozione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, di didattica ambientale e di turismo naturalistico; La concessione è convenuta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno del locatario. L Ente Delegato non risponde quindi dei danni causati dagli agenti atmosferici, dagli animali od altra causa qualsiasi, salvo disposizioni di legge Sui terreni oggetto di concessione il concessionario potrà realizzare le strutture temporanee del tutto amovibili per realizzare la biglietteria/ufficio. La realizzazione e l uso effettivo delle strutture non è conseguente automaticamente alla presente concessione, ma è subordinato all ottenimento, da parte dell assegnatario ed a sua cura e spese, di tutti i permessi, nullaosta, autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione degli stessi e l espletamento dell attività. Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni oggetto della concessione sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi. ART. 3 Durata della Concessione Ai sensi dell art. 42 comma 1 lettera c) e art. 42 comma 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto 4

9 di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005, la concessione ha durata di anni 6 (sei) a partire dalla data della firma del presente atto; È escluso il rinnovo tacito Ai sensi dell art. 42 comma 5 del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005, l eventuale richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere inoltrata al Comune di Riparbella almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza ART. 4 - Canone di Concessione La presente concessione è rilasciata dietro corresponsione di un canone annuo stabilito come di seguito: ,00 per il primo ed il secondo anno ,00 per il terzo e quarto anno ,00 per il quinto e sesto anno Il concessionario si impegna inoltre ad effettuare uno sconto adeguato sul biglietto di ingresso al parco avventura, nella misura almeno del 20%, alle scolaresche del Comune di Riparbella, per tutta la durata della concessione.--- Il canone dovrà essere pagato, in due rate semestrali: la prima entro il 30 giugno e le seconda entro il 31 dicembre di ogni anno; Le rate del canone dovranno essere versate mediante bonifico bancario IBAN IT09U Cassa di Risparmio di Volterra agenzia di Riparbella indicando come causale canone concessorio terreni PAFR per parco avventura annualità

10 In caso di ritardo di oltre 30 giorni, decorreranno a carico del Concessionario gli interessi di mora come per legge Sul concessionario gravano, ai sensi dell articolo 26 della l.r. 39/2000 e ss.mm.ii. gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte che gravano sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo del canone. Per migliorie e/o innovazioni eseguite a spese del concessionario che comportino un effettivo incremento di valore del bene in concessione, non finalizzato al solo utilizzo e godimento del bene stesso da parte del concessionario, e che: - siano state preventivamente autorizzate dall Ente competente - le cui spese di realizzazione siano documentate da fatture o documenti fiscali potrà essere richiesto, da parte del concessionario, e accettato o meno dall Ente competente che ha rilasciato l autorizzazione per la realizzazione delle migliorie di cui sopra, lo scomputo del canone di concessione fino ad un importo massimo del 80% di quest ultimo, per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. Eventuali importi non recuperati rimarranno a carico del concessionario. Non potranno essere oggetto di scomputo gli importi delle migliorie effettuate con contributo pubblico. ART. 5 Obblighi speciali del concessionario Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e 6

11 straordinaria delle strutture realizzate per il Parco Avventura esclusivamente a proprie spese Il concessionario si impegna alla piena utilizzazione, esclusivamente per gli scopi per i quali gli è stato concesso, secondo le regole previste dalle normative applicabili alla attività che viene svolta. L uso del terreno concesso per finalità diverse comporta la rescissione immediata della concessione. Il concessionario si obbliga, nell usufruire del bene consegnatogli, ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti tutte le leggi, i regolamenti in materia agricola e forestale e gli ordinamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità, nonché di pubblica sicurezza, esonerando espressamente da tale compito l Ente gestore e la Regione Toscana da ogni conseguenza per l inosservanza di essi. Il concessionario è tenuto a mantenere in perfetto ordine e pulizia il terreno concesso, quindi è vietato tenere abusivamente in deposito materiale in disuso di qualsiasi natura. Il concessionario si obbliga a mantenere l Ente concedente e la Regione Toscana indenni da ogni responsabilità penale o civile per qualsiasi danno derivanti dall attività relativa alla concessione stessa, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa. Art.6 Uso dei beni in concessione Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo (se del caso) alla sostituzione o riparazione di quei beni ai quali siano arrecati danni o soggetti a normale usura. 7

12 È espressamente vietato al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Le strutture amovibili rimangono di proprietà del concessionario che è tenuto a rimuoverle alla scadenza della concessione procedendo al ripristino delle condizioni originarie del terreno. In caso di inadempienza la rimozione sarà effettuata dall ente concedente addebitando le relative spese al concessionario e rivalendosi su apposita cauzione. L ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l utilizzo del bene nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni. ART. 6 divieti È fatto assoluto divieto al Concessionario di tagliare piante forestali di qualsiasi specie o governo, ancorché nel perimetro della concessione, senza aver ottenuto il parere positivo dell Ente concedente e le eventuali ulteriori necessarie specifiche autorizzazioni Senza l espresso consenso dell Ente il Concessionario non potrà adibire il terreno per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso È fatto divieto al Concessionario di aprire nuove strade, stradelli, fossi, senza preventivo consenso del Comune di Riparbella. Oltre a ciò egli non dovrà 8

13 permettere che sul fondo si esercitino e si stabiliscano servitù di passaggio, di prospetto o di qualsiasi altra natura Il Concessionario non dovrà spostare i termini e le siepi di confino esistenti. Egli dovrà anche godere i fondi entro precisi limiti indicati in sede di consegna È vietato al concessionario costituire e consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione o alterare o spostare il confine del terreno concesso. ART. 7 miglioramenti fondiari I miglioramenti di qualunque natura essi siano (quali per esempio nuove costruzioni, tettoie, capanni, scassi, fognature, piantagioni, ecc.) che il Concessionario effettuasse sempre con l autorizzazione dell Ente delegato, resteranno a tutto vantaggio del concedente senza che questi abbia l obbligo di corrispondere compensi di sorta ne indennizzi di qualsiasi specie, fatto salvo quanto previsto all art. 50 comma 6 del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005.(scomputo del canone) Art. 8 forniture e allacci Rimangono ad esclusivo carico del concessionario le opere necessarie per la fornitura ed allacci di energia elettrica ed acqua alle strutture temporanee che saranno realizzate. Art. 9 uso del parcheggio È consentito l uso del parcheggio esistente adiacente l ingresso del Parco. 9

14 Il concessionario dovrà concorrere alle spese di manutenzione ed alla pulizia di detto parcheggio. Le spese di manutenzione saranno concordate via via al momento della necessità. Per quanto riguarda la pulizia del parcheggio il concessionario dovrà provvedere costantemente in accordo con il personale presente in azienda. Art. 10 Accesso Il concessionario riconosce alla Regione Toscana e all Ente gestore il diritto di accedere al bene dato in concessione, con o senza preavviso, per verificare il rispetto dell eventuale vincolo di destinazione del bene e delle finalità per le quali il bene stesso è stato concesso, oltre che per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre opere riconosciute di pubblica utilità. Il personale tecnico e di custodia avrà diritto a visitare e verificare i terreni locati in qualsiasi momento, senza che a ciò possa farsi opposizione alcuna Art. 11 revoca della concessione La concessione sarà immediatamente revocata quando o decadrà o con le modalità di cui all articolo 49 del regolamento 23 novembre 2005 n, 61/r quando: - a seguito di controllo venga verificato il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle finalità per le quali è stato concesso il bene o il mancato uso dello stesso per almeno 6 (sei) mesi; - il concessionario adibisca i beni di cui sopra ad uso diverso da quello previsto o ne faccia un uso irregolare; 10

15 - il concessionario abbia sub-concesso a terzi, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente i beni concessi, al di fuori dei casi in cui, con la dovuta autorizzazione, ciò risulti possibile; - il concessionario si sia reso moroso del pagamento del canone; - il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso e non abbia provveduto a custodirlo con diligenza; - qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per cui è stata rilasciata la concessione. L ente concedente si riserva la facoltà di revocare l atto concessorio qualora lo stesso non sia più corrispondente alle finalità di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale a seguito, ad esempio, di una revisione/aggiornamento del piano di gestione. Dell avvio del procedimento di revoca/decadenza verrà data motivata comunicazione al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento/pec. Al concessionario è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per inviare le proprie controdeduzioni. Il concessionario dovrà liberare e riconsegnare il bene entro tre mesi dalla notifica di provvedimento di revoca/decadenza. Art. 12 Cauzioni e polizze Il concessionario dovrà costituire e fornire apposita copia al Comune di Riparbella contestualmente alla sottoscrizione del presente atto le seguenti polizze/depositi:----- Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per una durata pari alla durata della concessione e per un valore indicato di

16 Deposito cauzionale pari ad una annualità del canone mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussioria assicurativa. Le polizze/depositi di cui sopra verranno svincolati alla scadenza dell atto di concessione Art. 13 domicilio del concessionario Il Concessionario ai fini del presente atto elegge proprio domicilio presso il Comune di Riparbella Art. 14 spese Tutte le spese relative alla presente convenzione - bolli - registro - etc. e tutte le spese conseguenti l atto stesso anche per copie sono a carico del Concessionario Art divieto di cessione È vietata la cessione, anche parziale, della presente concessione senza l espressa autorizzazione del Comune di Riparbella L accertata violazione alla presente disposizione comporta la decadenza dalla concessione a far data dall avvenuto accertamento Art. 16 registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione dichiarandosi a tal fine che lo stesso ha ad oggetto la concessione amministrativa di beni facenti parte del patrimonio indisponibile della regione Art disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si rimanda alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 e al suo Regolamento di attuazione emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005, nonché alle altre normative vigenti in materia

17 Art. 18 accettazione delle clausole I soggetti concessionari dichiarano di accettare senza eccezioni o riserve, la concessione in parola obbligandosi ad osservare tutte le condizioni sopra elencate Riparbella li, 2015 Il Concessionario Il Responsabile Servizio per il Comune di Riparbella 13

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