IL COMMERCIO DI SPECIE SELVATICHE MINACCIATE: REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO
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1 IL COMMERCIO DI SPECIE SELVATICHE MINACCIATE: REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO
2 La CITES: finalità e attuazione Introduzione Con il termine CITES (acronimo della denominazione inglese della Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) si intende la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate d estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo Essa è entrata in vigore nel 1975 mentre in Italia, pur se con legge 874/75 vi fu la formale ratifica della Convenzione, è entrata in vigore il 31 dicembre 1979 (D.M ). Il principale scopo della Convenzione è quello di regolamentare, a livello internazionale, il commercio di esemplari di specie selvatiche al fine di garantirne uno sfruttamento sostenibile con la loro conservazione.
3 Ai fini di una migliore comprensione della materia si riportano alcune indicazioni essenziali, su cui si basa l intero impianto giuridico della Convenzione e dei regolamenti comunitari di attuazione: per commercio internazionale si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni: esportazione, importazione, riesportazione (per riesportazione si intende la esportazione di esemplari precedentemente importati da un altro Paese terzo, anche se sottoposti a lavorazioni) ed introduzione dal mare; per esemplare (o specimen) si intende: qualsiasi pianta o animale delle specie selvatiche elencate nelle appendici I, II e III; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero imballaggio, dal marchio, dall etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti in base ad una indicazione in tal senso apposta nelle appendici stesse.
4 Alla luce delle anzidette definizioni, va chiarito da subito che CITES si applica a tutti gli esemplari di specie selvatiche incluse nelle sue appendici: in tal senso anche gli animali nati in cattività o i prodotti derivati da animali nati in cattività oppure le piante riprodotte artificialmente o i prodotti derivati da piante riprodotte artificialmente rientrano nell ambito di applicazione della norma. In sostanza, il termine selvatico qualifica la specie e non l esemplare oggetto di commercio che, anche se nato o riprodotto in cattività, resta comunque di specie selvatica.
5 Le appendici della CITES La CITES riconosce vari gradi di protezione ad oltre specie di animali e piante. In particolare, le specie tutelate sono elencate in una delle tre appendici I, II e III in funzione dello status delle loro popolazioni e dell impatto che il commercio può avere sulla loro conservazione. L appendice I elenca le specie selvatiche minacciate per le quali è vietato ogni commercio internazionale tranne casi particolari (finalità di conservazione) e le deroghe espressamente previste all articolo VII della Convenzione (soprattutto per gli esemplari nati e allevati in cattività): trattasi di 625 specie animali e 301 specie vegetali. L appendice II elenca la maggior parte delle specie selvatiche le quali non sono necessariamente minacciate ma che possono diventarlo se il loro commercio non è severamente controllato. Il commercio di esemplari (anche se prelevati dal natura) è possibile, previa verifica della sostenibilità dei livelli del commercio al fine di garantire la conservazione della specie o della popolazione interessata. Nell appendice II sono incluse 4685 specie animali e specie vegetali. L appendice III elenca specie selvatiche soggette a regolamentazione in un particolare Stato parte della Convenzione, per le quali è necessaria la collaborazione degli altri Stati aderenti alla Convenzione al fine di controllarne il commercio internazionale.
6 L attuazione della Convenzione Il testo della Convenzione fornisce il quadro normativo generale per la regolamentazione del commercio internazionale, disciplinando le condizioni in base alle quali poter rilasciare licenze di esportazione, importazione e i certificati di riesportazione, le formalità da rispettare nel rilascio dei permessi e nella loro verifica nonché le specifiche deroghe ammesse (articoli III,IV,V,VI e VII), responsabilizzando in pieno gli Stati parte della CITES (articoli VIII e IX).
7 In particolare, i 176 Stati parte sono tenuti a: designare autorità amministrative, competenti per il rilascio delle licenze e delle certificazioni, ed autorità scientifiche competenti ad emettere i pareri vincolanti sulla sostenibilità del commercio; tenere un registro dei soggetti e dei permessi rilasciati e provvedere a rapporti annuali e biennali; individuare varchi doganali abilitati affinché il commercio internazionale si svolga senza ritardi o impedimenti, con particolare riguardo al benessere degli esemplari vivi; adottare le misure necessarie ad impedire il commercio di esemplari in violazione alla Convenzione, sia mediante sanzioni penali che la confisca degli esemplari.
8 Il Segretariato generale CITES, amministrato dal Programma dell ONU per l ambiente (UNEP), svolge il fondamentale ruolo di assistenza, consulenza e coordinamento per il funzionamento della Convenzione mentre la Conferenza degli Stati Parte (CoP) è il massimo organo decisionale; la CoP decide sulle nuove inclusioni o esclusioni di specie nelle appendici e adotta Risoluzioni o Decisioni finalizzate a migliorare l interpretazione e l attuazione della CITES che, però, devono essere successivamente recepite negli ordinamenti degli Stati parte.
9 L attuazione della CITES in Europa e la disciplina interna del commercio di specie selvatiche: il reg. (CE) n. 338/97 e reg. (CE) n. 865/06. La CITES è attuata in tutta l Unione europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. I principali regolamenti attualmente in vigore sono: il regolamento base (o Basic Regulation - BR) reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio; il regolamento di attuazione (o Implementing Regulation - IR) reg. (CE) n. 865/06 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
10 Il regolamento base fornisce il quadro normativo generale e definisce i documenti e/o provvedimenti relativi, non limitandosi al commercio internazionale ma anche al commercio interno all Unione. In tal senso, il regolamento intende per commercio: l introduzione in comunità, l esportazione e la riesportazione dalla stessa, nonché l uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all interno della Comunità e dunque anche all interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
11 Il regolamento base contiene 4 allegati denominati A, B, C e D che costituiscono gli elenchi delle specie selvatiche soggette alla disciplina del commercio in ambito comunitario a cui, quindi, si farà sempre riferimento ai fini dell attuazione dei controlli in ambito europeo e, quindi, nazionale. Detti elenchi in linea di massima corrispondono alle appendici I, II e III della CITES, ma con qualche differenza. Essi, infatti, contengono anche alcune specie non elencate nelle appendici della CITES, tutelate dalla legislazione interna dell UE; inoltre, per conformarsi alle altre norme dell UE sulla protezione delle specie autoctone, (direttiva Habitat (92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e direttiva Uccelli (2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.)), alcune specie autoctone elencate nelle appendici II e III della CITES sono incluse nell allegato A di massima tutela. L evenienza che una specie selvatica inclusa negli allegati A, B, C o D sia inclusa anche in una delle appendici della CITES è appositamente annotata, a fianco al nome della specie, nei suddetti allegati.
12 Appare utile, ai fini operativi, esemplificare quanto sopra illustrato per il caso degli esemplari del genere Testudo, molto diffusi nelle attività commerciali nazionali. Nell allegato A al regolamento (CE) n.338/97, nell ordine Testudines, come appartenenti alla famiglia Testudinidae, sono elencate le specie Testudo graeca, Testudo hermanni e Testudo marginata con affianco riportato il simbolo (II). Ciò significa che dette specie, pur se elencate nell appendice II della CITES e quindi commercializzabili a livello internazionale allo stato selvatico previa verifica della sostenibilità dei prelievi, sono elencate nell allegato A al regolamento base europeo per cui valgono le stesse prescrizioni e, in particolare, i divieti di sfruttamento commerciale degli esemplari prelevati allo stato selvatico, previsti per l appendice I della CITES. Foto n.1: esemplare di testuggine di terra della specie Testudo hermanni rinvenuta in un pacco postale.
13 Il regolamento (CE) 338/97 (regolamento base) Il regolamento base definisce i provvedimenti e la documentazione necessaria per consentire il commercio (sia interno che internazionale) degli esemplari di specie incluse nei quattro allegati A, B, C e D. Ai fini delle attività di controllo in dogana è necessario conoscere gli articoli 4 e 5 del regolamento base che disciplinano rispettivamente le importazioni e le esportazioni mentre, ai fini del controllo interno, è determinante la conoscenza dell articolo 8. Inoltre è indispensabile conoscere le deroghe, di cui all articolo 7, per gli esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente (che se di specie incluse in allegato A sono considerati come di specie elencate in allegato B) e gli oggetti personali e domestici.
14 Infatti, dato che lo scopo principale della CITES e del regolamento base è quello di preservare la conservazione delle specie selvatiche minacciate ed interessate da commerci, gli esemplari delle specie elencate nell allegato A, nati e allevati in cattività (animali o derivati di animali) o propagati artificialmente (piante o derivati da piante) sono considerati, in forza di tale deroga, alla stregua degli esemplari delle specie elencate nell allegato B (quindi, in astratto, utilizzabili a fini commerciali). La deroga per gli oggetti personale e domestici vale, invece, solo ai fini dell importazione in quanto, per loro definizione, fanno parte del bagaglio personale del viaggiatore e non devono essere destinati alla vendita.
15 Il regolamento (CE) 865/2006 (regolamento di implementazione) Il regolamento di implementazione n. 865/2006 si riferisce ad aspetti pratici applicativi del regolamento base; esso fornisce i modelli standard da utilizzare per le licenze e i certificati, le norme e le clausole per l emissione, la validità e l utilizzo di tali documenti. Il regolamento disciplina nel dettaglio, inoltre, le deroghe e i relativi provvedimenti nei riguardi degli animali nati e allevati in cattività (art. 54), delle piante propagate artificialmente (art. 56), degli oggetti ad uso personale e domestico (art. 57) nonché della marcatura ed etichettatura degli esemplari (art. 66). I nuovi modelli di licenze e certificati sono stati adottati con regolamento (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012.
16 Disciplina delle importazioni, esportazioni e riesportazioni L articolo 4 del regolamento base disciplina l importazione di esemplari CITES nell Unione europea. E stabilito che, in presenza di esemplari di specie elencate negli allegati A e B, è necessaria la presentazione all ufficio doganale frontaliero di una licenza di importazione. Tale licenza viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico sulla base di un parere vincolante dell autorità scientifica CITES che, in Italia è identificata nella Commissione Scientifica per l attuazione della CITES presso il MATTM.
17 Propedeutico all effettivo rilascio della licenza è l acquisizione della licenza di esportazione emessa da parte del Paese terzo di provenienza, come prova della legale origine degli esemplari. La vera differenza di trattamento tra gli esemplari di specie appartenenti rispettivamente negli allegati A e B sussiste nel divieto di destinare gli esemplari di specie elencate nell allegato A per scopi prevalentemente commerciali e che il parere dell autorità scientifica è rilasciato per ogni singola richiesta di importazione di esemplari di allegato A mentre, per esemplari di specie di allegato B, il parere assume un carattere generale nei riguardi della combinazione specie/paese di origine. Foto n.2: esemplare di caviale di specie Huso huso (storione Beluga) inclusa in allegato B, parte di una importazione avvenuta in assenza di licenza.
18 Per gli esemplari di specie incluse in allegato C è sufficiente presentare una licenza di esportazione ovvero un certificato di origine, rilasciati dal Paese esportatore in conformità della Convenzione CITES, unitamente ad una notifica di importazione firmata dall importatore o da un suo agente o rappresentante. L articolo 5 del regolamento base disciplina l esportazione e la riesportazione di esemplari CITES dall Unione europea. E stabilito che, in presenza di esemplari di specie elencate negli allegati A e B è necessaria la presentazione all ufficio doganale frontaliero di una licenza di esportazione ovvero di un certificato di riesportazione. Anche per la esportazione, la licenza viene rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di un parere vincolante dell autorità scientifica CITES.
19 Nel caso di una riesportazione di esemplari il certificato è rilasciato dal Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, previa verifica documentale che gli esemplari da cui derivano quelli da riesportare sono stati introdotti in Comunità nel rispetto del regolamento base ovvero, se non ancora vigente, in conformità della Convenzione. Anche per la esportazione/riesportazione di esemplari, la vera differenza tra gli allegati A e B sussiste nel divieto di destinare gli esemplari di specie elencate nell allegato A per scopi prevalentemente commerciali. Come già chiarito, gli esemplari di specie elencate nell allegato A, nati e allevati in cattività (animali o derivati di animali) o propagati artificialmente (piante o derivati da piante) sono considerati, in forza della deroga prevista all articolo VII della CITES e all articolo 7 del regolamento base, alla stregua degli esemplari di specie elencate nell allegato B.
20 Le disposizioni relative al controllo delle attività commerciali all interno dell UE L articolo 8 del regolamento base reca la disciplina delle attività commerciali all interno dell UE. Per gli esemplari di specie elencate nell allegato A, vige il regime di divieto generale di uso commerciale descritto al paragrafo 1: Sono vietati l acquisto, l offerta di acquisto, l acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l esposizione in pubblico per fini commerciali, l uso a scopi di lucro e la alienazione (in inglese to sale = cessione a titolo oneroso), nonché la detenzione, l offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell allegato A.
21 L esenzione dal suddetto divieto generale è consentita solo previo rilascio dell apposito certificato previsto al comma 3 del predetto articolo 8. Tale certificazione può riguardare esemplari acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni della Convenzione fossero ad essi applicabili, sia esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, ovvero destinati a scopi principalmente scientifici, o ad attività di allevamento, ricerca o istruzione finalizzate alla conservazione della specie. Foto n. 3: esemplare di Pantera pardus (allegato A) sequestrato perché detenuto in assenza di documentazione necessaria ad attestare la legale acquisizione.
22 L articolo 62 del regolamento di attuazione ha previsto le seguenti deroghe, aventi portata generale, al rilascio di un certificato di esenzione del divieto generale di uso commerciale di cui all articolo 8, comma 1, del regolamento base: esemplari nati e allevati in cattività di specie incluse in allegato X (trattasi di specie di uccelli che si riproducono facilmente in cattività); esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente; esemplari lavorati acquisiti da più di 50 anni (trattasi di esemplari che per godere della deroga devono soddisfare la definizione riportata all articolo 2, lett. w), del regolamento base
23 Ulteriori deroghe sono state introdotte di recente con il regolamento (UE) n. 721/2012 e riguardano: esemplari morti delle specie di cui all allegato A appartenenti all ordine Crocodylia, purché provenienti da allevamenti registrati presso il Segretariato CITES (trattasi di deroga importante perché snellisce le attività commerciali interne, fermo restante la necessità di documentare la legale provenienza degli esemplari); caviale della specie Acipenser brevirostrum (allegato A) proveniente da allevamenti registrati presso il Segretariato CITES, purché il contenitore sia marcato conformemente al regolamento di attuazione.
24 Per gli esemplari di specie elencate nell allegato B vige il divieto generale descritto al paragrafo 5: I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell allegato B, salvo che all autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine fuori dalla Comunità, della loro introduzione, in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche. Al fine di poter acquistare, vendere, o altrimenti impiegare per scopi commerciali esemplari di specie di allegato B è, quindi, necessario che all autorità competente (in Italia è il Corpo forestale dello Stato) venga esibita una prova, che venga all uopo ritenuta sufficiente da detta autorità, della loro acquisizione in conformità alla legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna.
25 In merito, pare opportuno evidenziare che il regolamento base individua le licenze di importazione quali documenti obbligatori validi ad attestare che la introduzione di esemplari sia avvenuta in conformità dello stesso ma non disciplina gli altri mezzi di prova atti ad attestare che l acquisizione degli esemplari di allegato B sia avvenuta in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna, rimandando alla autorità competente per una valutazione caso per caso. A tale proposito, rilevano l onere generale incombente sul controllore di dimostrare l utilizzo per fini commerciali degli esemplari e il diritto del soggetto controllato di provare di essere venuto in possesso degli esemplari conformemente alle disposizioni dell articolo 8, paragrafo 5, del regolamento base, utilizzando qualsiasi documento appropriato che possa essere giudicato sufficiente dalle autorità nazionali competenti (in Italia leggasi Servizio CITES del CFS), anche a seguito di ulteriori verifiche. Foto n. 4: esemplari in pelle rettile (pitone) di allegato B, esposti in vendita senza alcune documentazione
26 Competenze ed adempimenti previsti dalla normativa nazionale L entrata in vigore della CITES in Italia, avvenuta il a seguito dell emanazione dell apposito decreto ministeriale che disciplinava i divieti e i regimi doganali degli esemplari di specie elencate nelle appendici della CITES, è da considerarsi parziale ed inefficace atteso che non erano state adottate le necessarie sanzioni penali richieste dall articolo VIII della Convenzione stessa. Di fatto, solo a seguito delle sanzioni commerciali inflitte dal Segretariato generale CITES, che impedirono il commercio internazionale con l Italia degli altri Stati parte, fu promulgata la legge 7 febbraio 1992, n. 150 che, ancora oggi - dopo tre modifiche apportate dalle leggi n.59/93, n.426/98 e dal d.lgs. 275/ reca il quadro generale delle competenze amministrative, la disciplina di alcuni adempimenti concernenti la detenzione degli esemplari nonché il quadro sanzionatorio.
27 L articolo 8 di detta legge individua nel Ministero dell ambiente l autorità nazionale preposta all attuazione della CITES in Italia, potendosi avvalere della collaborazione del Corpo forestale dello Stato. L articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, attribuisce la competenza all effettuazione dei controlli e al rilascio delle certificazioni previsti dalla Convenzione al Corpo forestale dello Stato, mentre il comma 3-bis prevede l istituzione, presso i varchi doganali abilitati all importazione ed esportazione di esemplari CITES, di appositi nuclei del Corpo. Con successivo decreto del Ministro dell ambiente (D.M. 8 luglio 2005, n.176) viene emanato il regolamento sui controlli in ambito doganale, in attuazione dell articolo 8, comma 2, della legge 150/92.
28 Tra gli adempimenti più rilevanti introdotti dalla legge 150/1992 vanno ricordati: la denuncia di nascita in cattività di esemplari di specie elencate negli allegati A e B, da inviarsi entro 10 giorni dall evento, con facoltà attribuita al CFS di verificare, presso il denunciante, l esistenza dei genitori e di ricorrere ad analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole; la denuncia di possesso di esemplari di specie di allegato A e di quelle specie che saranno iscritte nell allegato A, da inviarsi entro 90 giorni; l istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (il successivo decreto del Ministro dell ambiente 8 gennaio 2002, attualmente vigente, reca la disciplina della tenuta di detto registro);
29 l obbligo di marcatura (apposizione di un sistema di identificazione permanente sull esemplare quale radiosegnalatore, anello, nastro, tatuaggio, etc.) per gli esemplari di specie incluse nell allegato A; il divieto di detenzione di esemplari vivi di specie considerate pericolose per la salute e l incolumità pubblica ad eccezione dei circhi e mostre faunistiche viaggianti, dichiarate idonee dalle autorità competenti in materia di salute ed incolumità pubblica nonché dei giardini zoologici, acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla Commissione scientifica CITES. Il successivo decreto del Ministro dell ambiente 19 aprile 1996, attualmente vigente, reca l elenco delle specie considerate pericolose ed alcune deroghe applicative.
30 Il sistema sanzionatorio Le sanzioni penali introdotte dagli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150. Con l entrata in vigore della legge 7 febbraio 1992, n. 150 furono introdotte, nel nostro ordinamento, le sanzioni penali necessarie per il completo recepimento della CITES in Italia.
31 L articolo 1, comma 1, della legge 150/92 prevede la sanzione penale da applicare in presenza di una serie di condotte, considerate irregolari, riguardanti esemplari di specie elencate in allegato A. Per una migliore comprensione si trascrive il testo dell articolo: 4.Attualmente è stato sostituito dal regolamento (CE) n.865 /2006 della Commissione, del 4 maggio 2006.
32 Passando a commentare la predetta disciplina sanzionatoria si evidenzia che le fattispecie riportate alle lettere a), b), d) ed e) costituiscono violazioni alla disciplina del commercio internazionale ovvero alle operazioni di importazione, esportazione, riesportazione, transito e trasporto di esemplari effettuate in assenza della prescritta licenza, o certificato di riesportazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento base. La fattispecie riportata alla lettera c) punisce, invece, l uso dell esemplare in difformità dai casi autorizzati: ad esempio, se lo scopo dell importazione è quello della ricerca finalizzata alla conservazione della specie, l esemplare non può essere destinato ad altri usi commerciali.
33 La fattispecie di maggiore interesse per i controlli territoriali è, invece, quella recata alla lettera f) con la quale viene apprestata la tutela penale a tutte le condotte finalizzate a perseguire un uso commerciale dell esemplare di specie incluse in allegato A in assenza del prescritto certificato di cui all articolo 8, paragrafo 3, del regolamento base. In primo luogo, va evidenziato che la condotta sanzionata non prevede necessariamente la vendita e il contestuale acquisto di un esemplare di allegato A, ma anche la semplice esposizione in vendita oppure a fini commerciali (ad es. mostre faunistiche) ovvero la offerta di vendita. Anche le offerte in vendita di tali esemplari sui siti di inserzioni on-line ovvero nelle pagine di inserzioni locali dei giornali rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della sanzione.
34 Un breve approfondimento va fatto nel caso della mera detenzione di esemplari in assenza di documentazione. Come è stato chiarito, il regolamento prescrive la presentazione di una licenza, in caso di importazione, ovvero di un certificato in caso di vendita, detenzione per la vendita e acquisto (nel mercato interno) di esemplari di specie elencate in allegato A mentre non detta norme in materia di detenzione di esemplari. Appare chiaro, però, che il legislatore italiano intende punire anche la mera fattispecie detentiva di esemplari in assenza della prescritta documentazione prevista dal regolamento base presumendo che gli stessi siano di provenienza illegale (reato di pericolo presunto) restando fermo, in capo al detentore, il diritto di dimostrare la legale provenienza dell esemplare in sede di controllo (ad esempio acquisizione ereditaria di oggetti antichi, importazione precedente all entrata in vigore della Convenzione, denuncia di nascita da genitori legalmente acquisiti, etc.). Si citano a riferimento le sentenze: Cass. pen. sez. III n.3088 del (imp. Morosini) e n del (imp. Bertucci).
35 Le sanzioni penali da applicare in presenza di specie elencate negli allegati B e C sono state previste all articolo 2, comma 1, della stessa legge. In particolare, detto comma riproduce fedelmente le fattispecie previste all articolo 1, comma 1, per gli esemplari di allegato A prevedendo, però, una sanzione penale rimodulata pari a una ammenda da lire 20 milioni a lire milioni o arresto da tre mesi ad un anno. Si noti che, pur in presenza di esemplari di specie a minore tutela, l ammenda è di maggiore entità ma la sanzione pecuniaria è prevista solo in alternativa a quella dell arresto. L altra particolarità riguarda le fattispecie di cui alla lettera f) che si applicano limitatamente agli esemplari di cui all allegato B del regolamento base. Foto n. 5: esemplari vivi di Cactaceae spp. di allegato B sequestrati perché importati in assenza della prescritta licenza
36 Le sanzioni amministrative introdotte dagli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n.150. Gli articoli 1 e 2 della legge 150/1992 hanno previsto anche delle fattispecie sanzionatorie ridotte, di natura amministrativa, da applicarsi in presenza di violazioni alla particolare disciplina prevista per l importazione, esportazione e riesportazione degli oggetti personali e domestici. Ai fini dell applicazione di dette sanzioni, la citata legge definisce, all articolo 8-sexies, comma 1, lett. c) per oggetto ad uso personale o domestico il prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell allegato A, appendici I, II e III e nell allegato C, parte 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 (ora allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 ndr) e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio.
37 In presenza di un oggetto personale o domestico di specie elencata in allegato A, come ad esempio, una statuetta di avorio importata senza alcuna documentazione, si applica l articolo 1, comma 3, della legge citata che recita: L importazione, l esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1 (di allegato A ndr), in violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.939/97, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall Autorità giudiziaria.
38 Nel caso di oggetto personale o domestico appartenente a specie elencate negli allegati B e C del regolamento base, la sanzione amministrativa prevista è pari a lire due milioni a lire dodici milioni. Al fine di una corretta applicazione di dette sanzioni va comunque tenuto in considerazione quanto previsto dall articolo 57 del regolamento di attuazione n.865/2006, in particolare per quel che concerne le deroghe, aventi portata generale, che consentono la libera circolazione dei seguenti esemplari: caviale fino a un massimo di 125 gr. a persona in contenitori marcati conformemente al regolamento; bastoni della pioggia di Cactaceae spp. (trattasi di un portafortuna caratteristico del sudamerica), fino ad un massimo di tre per persona; esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (trattasi di scarpe, borse, cinture, e simili), fino ad un massimo di 4 per persona; conchiglie Strombus gigas, fino ad un massimo di tre per persona; conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare di intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti; Hippocampus spp. (cavallucci marini) fino ad un massimo di quattro esemplari morti per persona.
39 La confisca obbligatoria degli esemplari confiscati e loro conservazione L articolo 4, comma 1, della legge 150/92 prevede che in caso di violazione ai divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari. Tale previsione è stata interpretata in termini rigorosi da consolidata giurisprudenza per cui si può dire che vale la massima : La confisca prevista dall articolo 4 della legge 150 del 1992 e successive modificazioni ha natura speciale e si applica a prescindere dalla condanna del responsabile a condizione che venga comunque accertata la violazione di qualcuno dei divieti imposti dagli articoli 1 e 2 della legge anzidetta. Cass.pen. III sez. n.18805/2006 (imp. Barbero).
40 Le altre sanzioni amministrative introdotte dagli articoli 5, 5-bis e 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n.150 Oltre alla disciplina sanzionatoria generale prevista agli articoli 1 e 2, la legge 7 febbraio 1992, n. 150 ha introdotto altre sanzioni di natura amministrativa a tutela degli adempimenti formali da essa introdotti, di cui si è fatto già cenno. Si riportano si seguito le sanzioni più ricorrenti: l articolo 5, comma 6, prevede l applicazione di una sanzione amministrativa, pari al pagamento di una somma da lire sei milioni e lire diciotto milioni, per una serie di inadempimenti amministrativi tra cui, il più importante e ricorrente, è certamente quello della mancata tenuta o esibizione ovvero compilazione del registro di detenzione istituito ai sensi del D.M. 8 gennaio 2002 e successive modificazioni;
41 l articolo 5-bis, comma 5, prevede l applicazione di una sanzione amministrativa, pari al pagamento di una somma da lire sei milioni e lire diciotto milioni, per coloro che omettono di inviare la denuncia di possesso di esemplari delle specie che vengono iscritte in allegato A al regolamento, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento che modifica il suddetto allegato; l articolo 8-bis, comma 1-bis, prevede l applicazione di una sanzione amministrativa, pari al pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni per coloro che omettono di denunciare la nascita di esemplari di specie elencate negli allegati A e B al regolamento base, al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, entro 10 giorni dall evento.
42 L autorità amministrativa competente Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 è stato l ultimo provvedimento normativo che ha apportato modifiche alla legge 150/1992 riordinando il sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette. Tra le modifiche di maggiore portata vi è certamente l aggiunta di un nuovo comma 5 all articolo 2 della legge 150/1992 il quale individua il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto previsto dall articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, per le violazioni previste e punite dalla stessa legge. In particolare, a seguito del decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 2 luglio 2007, concernente l organizzazione del servizio CITES, le funzioni di tale autorità sono state incardinate in capo ai comandanti regionali del Corpo, con facoltà di delega a funzionari con qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto, mentre le attività istruttorie sono svolte da unità organizzative operanti presso i Comandi regionali del Corpo denominate servizi CITES regionali.
CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE VERBANIA
CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE VERBANIA CITES Il sistema sanzionatorio V.Q.A. For. Valerio Cappello Assetto normativo 1. L. 19/12/1975 n 874 Ratifica della Convenzione di Washington 2.
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