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1 Mercoledì 22 agosto 2012 Anno XLIII - N. 34 REPUBBLICA ITALIANA Direzione, Amministrazione: Tel Redazione: Tel Fax Abbonamenti e Spedizioni: Tel Internet: abbonati@regione.liguria.it burl@regione.liguria.it PARTE SECONDA Genova - Via Fieschi 15 CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo 3,00. La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- Galleria E. Martino 9. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale: Canone globale: 160,00 - Parte I: 40,00 - Parte II: 80,00 - Parte III: 40,00 - Parte IV: 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n.,...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione 5,00 - Testo 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica. TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1 uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AvellINo Pubblicazione settimanale - Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005 PARTE SECONDA Atti di cui all art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32 SOMMARIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA N. 14 Adeguamento degli allegati 2 e 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). pag. 7 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA N. 16 Calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regiona-

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 2 li per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 952 Approvazione Schema di Convenzione per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato fra la Regione Liguria e il Corpo Forestale dello Stato per il periodo DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 997 L.r. n. 28/1998 ''Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace'' - Approvazione graduatoria e assegnazione contributi ai progetti presentati ai sensi del bando regionale di cui alla DGR n. 335/2012. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N D.M. 7/5/10 e L.R. 33/02 e ss.mm.ii.. Riapertura del bando attuativo per agevolazioni a favore di aggregazioni di imprese per interventi mirati al risparmio ed efficienza energetica e all'utilizzo di energia rinnovabile e approvazione modifiche. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N Attuazione art. 11 del D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n Programmazione tecnico-finanziaria degli studi e indagini di microzonazione simica di cui all'opcm n.4007 del 29 febbraio Annualità DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N Approvazione Accordo di programma sui progetti relativi all'assetto definitivo delle cave del Monte Gazzo ed avvio della procedura di variante ai Piani territoriali regionali e PUC di Genova inerenti il Terzo Valico. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N L.r. n.15 del 6 giugno ''Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica''. Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi previsti. pag. 10 pag. 22 pag. 42 pag. 51 pag. 74 pag. 101 pag. 107 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIO- NE IMPATTO AMBIENTALE, ARIA E CLIMA N. 329 D.Lgs. 163/ Rinnovazione della VIA sul Progetto Definitivo

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 3 della Variante all'abitato di Imperia sulla SS 1 (Aurelia bis) nei Comuni di Imperia e Diano Marina (IM). DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI N. 331 Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/ euro ,69 (45 Provvedimento). DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI N. 332 Prelevamento dal fondo perenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi art. 45, comma 4 della l.r. 15/2002. Rettifica. PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA N Pratica: D/6481. Derivazione: pozzo in subalveo del Torrente Lerone. Titolare: Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3554/2006. Concessione di derivazione acqua per uso igienico di bonifica in Comune di Arenzano. Domanda in data PROVINCIA DI GENOVA Ditta: Peirano Beppino ed altri. Domanda per concessione derivazione acqua. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI IMPERIA N. 174 Piano di bacino stralcio per la difesa idraulica e idrogeologica Ambito. 6 - Impero. Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 10, comma 5 della l.r. 58/2009. PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA N. H2/801 Bacino del torrente Caramagna. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Ranise Rosa (C.F. RNS RSO 29H64 E290L) e Paba Luciano. Pratica n. 76. PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENZIALE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA H2/834 Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Tornatore Franco (C.F. TRN FNC 46M25 D920X). Pratica n pag. 127 pag. 128 pag. 130 pag. 130 pag. 131 pag. 131 pag. 132 pag. 133

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 4 PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENZIALE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA H2/835 Bacino del torrente Argentina. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Dellavolta Angelo (C.F. DLL NGL 64L20 I138N). Pratica n.308. PROVINCIA DI IMPERIA Ditta: Società River Energy s.r.l.; Donato Ugo. Domande per concessine derivazione acqua. DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PRO- GRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA N Rio Cosseria - Località Ponte Prino - Comune di Cosseria. Concessione per la realizzazione di attraversamento con cavo telefonico all'interno della soletta di ponte esistente. Concessionario: Telecom Italia S.p.A.. DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PRO- GRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E TUTE- LA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVO- NA N Rinnovo e subingresso della concessione per derivare ad uso irriguo da un pozzo ubicato nel bacino del torrente Merula al NTC fg. 18 mapp. 513 (parte) in località Moretti del Comune di Stellanello. Concessionario: Gaggino Agostino. DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PRO- GRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E TUTE- LA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVO- NA N Rinuncia concessione per derivare acqua ad uso industriale da un pozzo nel bacino del torrente Merula ubicato su terreno contraddistinto al NTC 43 mapp. 809 in Località Casa Fornace del Comune di Andora. Concessionario: Ferrovial Agroman S.p.A.. AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA N Rio San Cristoforo - Località Legino - Comune di Savona - Concessione in sanatoria per il mantenimento di n. 1 scarico acque bianche provenienti dallo stabilimento e contestuale adeguamento della bocca di scarico. Soggetto autorizzato: Bitron S.p.A.. pag. 133 pag. 134 pag. 134 pag. 135 pag. 136 pag. 136

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 5 AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA N Corso d'acqua torrente Lavanestro - Località Montemoro. Comune di Savona. Concessione in sanatoria per il mantenimento di attraversamento con ponte carrabile e relative opere di adeguamento idraulico. Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico. Soggetto autorizzato: Ditta Condominio Ponte Montemoro. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA N. 493 Pratica n Corso d'acqua: Fiume Magra. Concessione in sanatoria relativa a terreno demaniale ad uso transito e deposito materiali identificato nel N.C.T. del Comune di Arcola al F. 14 mapp. 35/p di mq. e mantenimento, ai soli fini idraulici, del cancello di accesso, in località Battifollo. Ditta: Caminetti Scaramelli s.n.c. e Locatelli Matteo. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA N. 605 Pratica n Corso d'acqua: Rio Maggiore. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali a realizzare e mantenere uno scarico di fumi nel Rio Maggiore relativo al fondo ad uso artigianale censito nel N.C.E.U. del Comune di Riomaggiore Foglio 25 mappale 121 subalterno 8. Ditta: Stefanelli Fabio. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA N. 606 Licenza di attingimento di acqua ad uso irriguo, dal Fiume Vara in località Case Sparse di Vizzà in Comune di Sesta Godano. Ditta: Montagnani Marta. Pratica n. 1377/DER. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA N. 608 Derivazione d'acqua ad uso industriale da n. 2 pozzi ubicati al Fg. 26 mappali 26 e 27 del Comune di Sarzana, località Pioppi di Pertuso. Ditta: CEMENBIT S.r.l. Pratica n. 1184/DER. pag. 137 pag. 137 pag. 138 pag. 138 pag. 139 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULI- CHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVIN- CIA DELLA SPEZIA N. 510 Nulla Osta Idraulico n Corso d'acqua: torrente Rodepilo. Ditta: Cei Daniele e Fanciulli Maria Assunta. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di piscina interrata in area posta all'interno

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 6 della fascia di tutela del torrente Rodepilo identificata al NCEU del Comune di Sarzana al foglio 17 mappale 401. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULI- CHE RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVIN- CIA DELLA SPEZIA N. 558 Nulla Osta n Corso d'acqua: torrente Deiva. Istanza della ditta: Comune di Framura. Autorizzazione, in sanatoria, per intervento, eseguito in somma urgenza, di eliminazione di sovralluvionamento con ripristino delle sezioni di deflusso di un tratto del torrente Deiva in localita' Valdeiva tramite asportazione di sedimenti e loro riutilizzo per ripascimento arenili in localita' Fornaci nel Comune di Framura. DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI DELL'ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LIGURIA - GENOVA N. CGE I S.S. n. 28 'Del Colle di Nava' Lavori di ammodernamento in sede tra i km e DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI DELL'ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA LIGURIA - GENOVA N. CGE I S.S. n. 20 'Del Colle di Tenda e di Valle Roja' Lavori urgenti per la messa in sicurezza della pendice in frana ed eliminazione della viziosità planimetrica al km pag. 139 pag. 140 pag. 140 pag. 141

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 7 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA N. 14 Adeguamento degli allegati 2 e 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale). IL CONSIGLIO REGIONALE Visti: - il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l attuazione dell art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni; - la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, che alla Parte seconda definisce le procedure per la valutazione di impatto ambientale, a recepimento delle direttive europee in materia; - il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ed il successivo decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69); - la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, che all articolo 27, comma 43, apporta modificazioni all allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo soglie di potenza per gli impianti di cui al numero 2, lettere c) ed e); - la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e specificamente: l articolo 16, commi 2 e 3, secondo cui, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, l allegato 1 è modificato con deliberazione della Giunta regionale, mentre gli allegati 2, 3, 4, 5, nonché le soglie di cui agli allegati 2 e 3, sono modificati con deliberazione consiliare; gli allegati 2 e 3, recanti l elenco delle opere sottoposte rispettivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale o di verifica-screening; Considerato che: - negli allegati alla normativa nazionale, come risultanti dalle recenti modifiche sopra richiamate, risulta delegata alle Regioni la competenza alla valutazione ambientale di determinate tipologie di intervento, mentre altre sono riassunte alla competenza nazionale; - l elenco delle tipologie di intervento che rientrano nelle competenze nazionali deve essere, conseguentemente, riscritto; - sono, inoltre, introdotte, per specifiche tipologie di impianto, soglie dimensionali maggiormente restrittive rispetto alla norma regionale; - è, inoltre, necessario aggiornare i richiami normativi sostituendo ogni riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni ed integrazioni con il riferimento al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale si provvederà alla sostituzione integrale dell Allegato 1, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale; Ritenuto necessario, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici, al fine di adeguarsi alla normativa nazionale in ordine all ambito di applicazione, rispettivamente, della VIA

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 8 regionale e della verifica screening di cui all articolo 10 della l.r. 39/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le modificazioni agli allegati 2 e 3 alla l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito specificate: Allegato 2: ogni riferimento al d.lgs 22/1997 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 152/2006: sono soppresse le lettere: e) impianti di produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per l igiene del corpo e di profumeria per insediamenti produttivi di capacità superiore alle tonnellate/anno di materie prime lavorate; t) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 tonnellate/giorno; Alla lettera i) le parole: ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a mc. sono sostituite dalle seguenti: ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a mc. ; la lettera u) è sostituita dalla seguente: u)impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ; la lettera v) è sostituita dalla seguente: v) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ; dopo la lettera x ter) sono aggiunte le seguenti: x quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi; x quinquies) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro, per la fabbricazione di: - prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - esplosivi; x sexies) Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari. ; Allegato 3: ogni riferimento al d.lgs 22/1997 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 152/2006: al punto 2e) sono soppresse le parole: - trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari ; al punto 3g) le parole: con potenza superiore a 200 kw sono sostituite dalle seguenti: con potenza superiore a 100 kw ; al punto 10b) sono soppresse le parole: Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 10 b) siano previsti in un PUC per il quale sia stata valutata positivamente la sostenibilità ambientale con le modalità di cui all art. 39, comma 6, l.r.36/97 non sono più soggetti a VIA. In tal caso risultano soggetti a VIA, limitatamente ai quadri di riferimento progettuale ed ambientale, solo i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha o i progetti di sviluppo urbano all interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha ; al punto 11b, dopo il n. 5. sono aggiunte i seguenti: 5 bis.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 9 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 5 ter.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di cui all Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. ; Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2012, n. 10, preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 18 luglio 2012; DELIBERA - di apportare, ai sensi dell articolo 16, comma 3, della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti modificazioni agli allegati 2 e 3 alla legge medesima: Allegato 2: ogni riferimento al d.lgs 22/1997 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 152/2006: sono soppresse le lettere: e) impianti di produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per l igiene del corpo e di profumeria per insediamenti produttivi di capacità superiore alle tonnellate/anno di materie prime lavorate; t) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 tonnellate/giorno; Alla lettera i) le parole: ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a mc. sono sostituite dalle seguenti: ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a mc. ; la lettera u) è sostituita dalla seguente: u)impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ; la lettera v) è sostituita dalla seguente: v) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ; dopo la lettera x ter) sono aggiunte le seguenti: x quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi; x quinquies) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro, per la fabbricazione di: - prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - esplosivi; x sexies) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari. ; Allegato 3: ogni riferimento al d.lgs 22/1997 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 152/2006: al punto 2e) sono soppresse le parole: - trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari ; al punto 3g) le parole: con potenza superiore a 200 kw sono sostituite dalle seguenti: con potenza superiore a 100 kw ;

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 10 al punto 10 b) sono soppresse le parole: Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 10 b) siano previsti in un PUC per il quale sia stata valutata positivamente la sostenibilità ambientale con le modalità di cui all art. 39, comma 6, l.r.36/97 non sono più soggetti a VIA. In tal caso risultano soggetti a VIA, limitatamente ai quadri di riferimento progettuale ed ambientale, solo i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha o i progetti di sviluppo urbano all interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha ; al punto 11b, dopo il n. 5. sono aggiunte i seguenti: 5 bis.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 5 ter.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di cui all Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. ; - di dare mandato alla competente struttura di provvedere alla successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web regionale del testo integrato degli allegati 2 e 3 alla l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificati dalla presente deliberazione. IL PRESIDENTE Rosario Monteleone IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Francesco Bruzzone DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA N. 16 Calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013. Articolo 34, comma 4, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni. IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la sentenza della Corte Costituzionale 16 aprile 2012, n. 105, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 1, lettere A e B) della legge regionale 1 giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni) e l illegittimità costituzionale in via consequenziale dell articolo 1, commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della medesima legge; Considerato che, a seguito della sopra richiamata sentenza, occorre procedere all approvazione del calendario venatorio regionale in vista della imminente stagione 2012/2013; Visti: - la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l articolo 18 che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia e all approvazione del calendario venatorio; - la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni che, all articolo 34, comma 4, stabilisce le modalità per l approvazione del calendario venatorio regionale;

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag la Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale); - la Guida alla disciplina della caccia nell ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull applicazione delle regole contenute nella direttiva; - il documento Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU, elaborato dal Comitato Ornis, adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009, allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell articolo 7 (4) della direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell Allegato II della direttiva; - la Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42 redatta dall Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di dare alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori; - l articolo 35, comma 2 quater, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce i periodi relativi al prelievo di selezione delle specie di ungulati selvatici, distinti per sesso e classi di età, sulla base dei pareri espressi dall Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) con nota n. 3039/T-A 29b del 6 aprile 2006 e dall ISPRA, con nota n. 7020/T-A 26 del 18 febbraio 2009; - la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed integrazioni; - la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell Africa Eurasia, con allegati e tabelle fatto all Aja il 15 agosto 1996); Considerato che, sulla base della normativa dianzi richiamata, gli uffici incaricati della Giunta regionale hanno predisposto una proposta di calendario venatorio valido, su tutto il territorio regionale, per la stagione 2012/2013; Dato atto che, ai fini della stesura della suddetta proposta, si è provveduto, ai sensi dell articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti adempimenti: - Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale, in data 17 maggio 2012; - Acquisizione del parere dell ISPRA; Rilevato che la proposta di calendario venatorio, trasmessa all ISPRA per il parere, presentava sostanziali innovazioni rispetto ai calendari venatori approvati nell ultimo decennio, in armonia con le disposizioni di tutela introdotte dall articolo 42, della legge comunitaria 2009 e recepite dalla l. 157/1992, così sintetizzabili: 1) All articolo 1, lettera A) Periodi di caccia: punto 2), ai sensi dell articolo 18, comma 6, della l. 157/1992, nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre, ferma restando l esclusione dei giorni martedì e venerdì ed esclusivamente da appostamento, sono state previste un totale di nove giornate aggiuntive, a scelta del cacciatore. Fino alla scorsa stagione, in tale arco temporale, le giornate aggiuntive autorizzate erano due alla settimana; le modifiche apportate, pertanto, andrebbero a dimezzare il numero delle giornate aggiuntive rispetto a quelle autorizzate nelle stagioni passate; punto 3), è stato fissato alle ore l orario di chiusura della caccia alla beccaccia; 2) All articolo 1, lettera B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: punto 2) quaglia e tortora: il periodo previsto per la chiusura della caccia è stato anticipato al 31 ottobre, rispetto al 31 dicembre delle scorse stagioni; punto 3) pernice rossa e starna: il periodo previsto per la chiusura della caccia è stato anticipato al 30 novembre, rispetto alla seconda domenica di dicembre delle scorse stagioni; inoltre l attività dovrà essere subordinata alla redazione di piani di prelievo; punto 4) fagiano: il periodo previsto per la chiusura della caccia è stato anticipato al 31 dicembre, rispetto al 31 gennaio delle scorse stagioni, con la possibilità di posticipare dal 1 fino al 31 gennaio unicamente sulla base di piani di prelievo;

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 12 punto 5) beccaccia: i periodi sono stati completamente riformulati rispetto alle stagioni precedenti, prevedendo l apertura al 1 ottobre, anziché alla terza domenica di settembre e la chiusura generale al 31 dicembre, rispetto al 31 gennaio delle passate stagioni. Nel periodo 1-31 gennaio è consentita la caccia in forma esclusiva alla beccaccia per due giornate settimanali fisse nei giorni di sabato e domenica e con carniere limitato ad un capo al giorno; punto 6) allodola: è stata esclusa dalle specie cacciabili; punto 7) merlo: dal 1 ottobre al 31 dicembre; nel periodo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre la caccia è autorizzata solo da appostamento; punto 8) colombaccio: dal 1 ottobre al 31 dicembre; nei periodi dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dal 1 al 31 gennaio la caccia è autorizzata esclusivamente da appostamento; punto 9) cesena, tordo bottaccio e tordo sassello: periodi riformulati rispetto alle stagioni precedenti, prevista l apertura generale al 1 ottobre, anziché alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre, anziché al 31 gennaio. Dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la caccia solo da appostamento e dal 1 al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali fisse nei giorni di sabato e domenica solo da appostamento, con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno; punto 11) le specie: canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, moretta e marzaiola, sono state escluse dal novero di quelle cacciabili. 3) All articolo 1, lettera I) Allenamento cani: punto 1) è stato fissato alle ore 13.00, l orario di chiusura dell attività di allenamento cani, che in precedenza era autorizzata fino al tramonto. 4) All articolo 1, lettera L) Carniere massimo giornaliero: lettera b) Selvaggina migratoria: - tortora: 5 capi (carniere aggiunto) - quaglia: 5 capi (carniere aggiunto) 5) All articolo 1, lettera M) Carniere massimo stagionale: - quaglia: 25 capi (carniere aggiunto) - tortora: 25 capi (carniere aggiunto) - beccaccia: 15 capi (ridotto di 5 capi) - beccaccino: 5 capi (carniere aggiunto) - alzavola: 5 capi (carniere aggiunto) - folaga: 5 capi (carniere aggiunto) - gallinella d acqua: 10 capi (carniere aggiunto) - pavoncella: 10 capi (carniere aggiunto) Visto il parere espresso dall ISPRA, con nota del 4 aprile 2012, sul testo proposto come in precedenza rappresentato; Dato atto che sulle questioni non espressamente trattate all interno del parere in argomento l impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta sostanzialmente condivisibile; Considerato che l ISPRA si è, invece, espresso sfavorevolmente sui periodi proposti per la caccia all avifauna, nei termini di seguito riportati: Apertura della caccia a quaglia, pernice rossa, starna, fagiano, germano reale, folaga, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena il 16 settembre anziché il 1 ottobre. Chiusura della caccia a tordo bottaccio, tordo sassello e cesena il 31 gennaio anziché il 10 gennaio. Chiusura della caccia alla beccaccia il 31 gennaio anziché il 31 dicembre. Caccia al fagiano durante il mese di dicembre in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo; Considerato, altresì, che l Istituto, relativamente ai mammiferi, ha espresso le seguenti riserve: Prelievo venatorio del silvago (o minilepre): ritenuto un taxon alloctono per l Italia da affrontare con specifici piani regionali e/o provinciali di eradicazione. L Istituto ritiene che tale condizione favorisca il rilascio abusivo di ulteriori soggetti e per tale ragione ne indica l esclusione dal calendario venatorio; Apertura della caccia alla lepre alla terza domenica di settembre anziché l 1 ottobre e mancata introduzione di prelievo sostenibile basato su censimenti o stime d abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri;

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 13 Considerato, inoltre, che l Istituto ha espresso anche le valutazioni generali di seguito specificate: Relativamente alla volpe vengono fornite le seguenti indicazioni: Prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale. Caccia a squadre con l ausilio del cane da seguita: 1 ottobre 31 gennaio. Prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: i periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l esclusione del periodo 15 marzo 31 agosto e nel rispetto dell arco temporale di cui al comma 2, dell articolo 18 della l. 157/1992. Giornate aggiuntive di caccia nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre L Istituto ritiene che la concessione di giornate aggiuntive in tale periodo determini verosimilmente un aumento della pressione venatoria sull avifauna migratrice oggetto di prelievo la cui dimensione non è al momento stimabile. La dimensione dell incremento del prelievo, e le sue conseguenze in termini conservazionistici e gestionali, potranno essere valutato solo attraverso una adeguata raccolta dei dati di carniere e dell analisi degli stessi secondo una scansione per decadi. Senza un sistema di monitoraggio come quello prospettato, l Istituto ritiene che l aumento di giornate non risponda ad un opportuno principio di precauzione. Tesserino venatorio L Istituto propone la riconsegna del tesserino non oltre il mese di marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria, onde elaborare i dati relativi ai carnieri, prima dell inizio della stagione successiva. Periodo di addestramento ed allenamento cani L Istituto propone il posticipo dell inizio dell attività di addestramento e allenamento cani a fine agosto rispetto alla data del 15 agosto fissata dal calendario. L Istituto, per completare le osservazioni sul provvedimento in esame, ritiene inoltre opportuno segnalare alcune questioni, di seguito rappresentate, che richiedono un attenta valutazione. Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale: 1. Adempimenti legati all adesione dell Italia all Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'africa-eurasia (AEWA), che prevede da parte degli Stati firmatari l attuazione di una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare viene richiesto l utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide, la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio; 2. Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati. Viene affermato che recenti studi hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell abbattimento ed è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per l uomo a causa della frammentazione dei proiettili che possono essere riscontrati in dimensioni estremamente ridotte nel tessuto muscolare dell animale ucciso e che non vengono rimossi durante la macellazione ed il confezionamento della carne. Viene suggerito pertanto di valutare l opportunità di prevedere l utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati; 3. Valutazione sull opportunità di sottoporre a valutazione di incidenza non solamente la pianificazione faunistico venatoria, ma anche il calendario regionale; Ritenuto che le sopra indicate osservazioni dell Istituto meritino di essere, nel complesso, attentamente valutate e, in parte, recepite; Sentito a tal proposito il Dipartimento di Scienze della Terra, dell Ambiente e della Vita (DISTAV), dell Università di Genova che, con nota del 6 giugno 2012, ha espresso le proprie valutazioni tecnicoscientifiche in merito alle criticità evidenziate dal parere dell ISPRA; Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base dei suddetti pareri espressi dagli Istituti Scientifici sopra richiamati, rideterminare alcuni aspetti contenuti nella proposta di calendario venatorio, apportando, a tal fine, le seguenti modifiche: Uccelli: Si è ritenuto, anche sulla base del parere fornito dall Università di Genova, di adottare i seguenti periodi: Apertura alla caccia alle specie quaglia, pernice rossa, starna, fagiano, germano reale, folaga, tordo

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 14 bottaccio, tordo sassello e cesena alla terza domenica di settembre, in quanto tale termine risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento Key concepts, per tutte le specie cacciabili, ad eccezione del colombaccio. Inoltre alla luce di quanto riportato al paragrafo della Guida alla disciplina della caccia nell ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia ed il periodo della riproduzione viene considerata teorica in quanto dato indicativo assunto in via cautelativa, che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione, dal momento che è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo ). Chiusura della caccia a tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, si è ritenuto di accogliere parzialmente il parere dell ISPRA stabilendo la chiusura a tali specie alla data del 20 gennaio anziché alla data indicata dall Istituto del 10 gennaio, ritenendo tale data compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal Key concepts, alla luce di quanto riportato al paragrafo della Guida alla disciplina della caccia nell ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, limitando però l attività venatoria nel periodo - dal 1 al 20 gennaio per due sole giornate settimanali e solo da appostamento. Relativamente alla chiusura della caccia alla beccaccia, si è ritenuto anche in questo caso di accogliere parzialmente il parere dell ISPRA, stabilendo la chiusura della caccia al 20 gennaio, anziché il 31 dicembre come indicato dall ISPRA, in quanto tale periodo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal Key concepts, alla luce di quanto riportato al paragrafo della Guida alla disciplina della caccia nell ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Mammiferi: Si è ritenuto, sulla scorta del parere ISPRA e delle valutazioni dell Università di Genova, di recepire integralmente le osservazioni relative alla esclusione della minilepre dalle specie cacciabili. Caccia alla volpe: Si è ritenuto di recepire le indicazioni dell ISPRA, autorizzando il prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale; nel caso della caccia a squadre organizzate con l ausilio dei cani da seguita, nel periodo 1 ottobre 31 gennaio. Giornate aggiuntive di caccia nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre: Si è ritenuto di mantenere, come nelle passate stagioni venatorie, le giornate aggiuntive per la caccia alla fauna migratoria, previste dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto dai dati degli abbattimenti delle ultime dieci annate venatorie riscontrati attraverso la lettura informatizzata dei tesserini venatori regionali, le specie maggiormente prelevate e quindi oggetto di maggior pressione venatoria nei mesi di ottobre e novembre sono state il merlo, il colombaccio e il tordo bottaccio. L andamento della migrazione e la presenza di queste specie così come i dati relativi agli abbattimenti risultano costanti negli ultimi dieci anni con alcune punte stagionali al di sopra della media. La buona salute delle suddette specie a livello paleartico e italiano è inoltre riportata in importanti e recenti studi scientifici redatti da Bird Life International (rif. Birds in Europe Population estimate, trends and conservation status; Ed. BirdLife Internazional 2004) e dalla Lipu (rif. Rete Rurale Nazionale e Lipu 2011 Uccelli comuni in Italia gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2010; Ed. Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali) che indicano come l incremento della popolazione delle suddette specie dal 2000 al 2010 sia rappresentato dal sotto riportato dato percentuale: merlo +48 per cento, colombaccio +210 per cento, tordo bottaccio +41 per cento. La dimensione dell incremento del prelievo e le sue conseguenze in termini conservazionistici gestionali paiono quindi non essere tali da far presagire di non rispettare un opportuno principio di precauzione. Tesserino venatorio e periodo di addestramento ed allenamento cani: Le ipotesi formulate dall ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, che attualmente prevede, nel caso del tesserino venatorio, che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5) e relativamente al periodo per l addestramento ed allenamento dei cani, che fuori dalle zone di cui all articolo 16, siano consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre (articolo 34, comma 10), ancorché in presenza di una diminuzione dell orario giornaliero utile.

15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 15 Adempimenti legati all adesione dell Italia all AEWA: In merito all adesione dell Italia all accordo internazionale denominato AEWA, che prevede da parte degli Stati membri l attuazione di misure a tutela degli uccelli acquatici migratori, si è provveduto a prescrivere l uso delle cartucce atossiche per la caccia alle specie acquatiche. In merito alla raccolta di informazioni sui carnieri, si è già in possesso dei dati relativi agli abbattimenti degli ultimi dieci anni, suddivisi per specie e per provincia. Si sta provvedendo, anche a seguito della convenzione sottoscritta con l Università di Genova, a programmare per la prossima stagione venatoria una metodologia di lettura dei tesserini atta ad acquisire, i dati sugli abbattimenti suddivisi per decadi. Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli Ungulati: La problematica posta dall ISPRA, nell ottica di future e più precise indicazioni al riguardo, in quanto ad oggi non esistono specifiche prescrizioni, sarà attentamente valutata per un suo possibile recepimento già dalla prossima stagione venatoria. Al momento, quale punto di partenza, si sono avviati monitoraggi volti a conoscere in che quantità tali munizioni vengano ancora usate. Ritenuto, pertanto, per quanto sopra rappresentato, di approvare il calendario venatorio regionale valido per la stagione venatoria 2012/2013; Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 13, preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 31 luglio 2012; Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione e quelli presentati in sede di discussione in aula; DELIBERA per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvare il calendario venatorio regionale valido per la stagione venatoria 2012/2013, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. IL PRESIDENTE Rosario Monteleone I CONSIGLIERI SEGRETARI Francesco Bruzzone Giacomo Conti (segue allegato)

16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 16 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2012/2013. ARTICOLO 34, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. Articolo 1 (Caccia programmata) CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2012/ Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata: A) Periodi di caccia: 1) La caccia alla selvaggina stanziale ed alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore. Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E); 2) dal 1 ottobre al 30 novembre 2012/2013, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento; 3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l ausilio del cane da ferma o da cerca. La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16,30; 4) è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati. B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: 1) lepre comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre; 2) quaglia, tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;

17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 17 3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali redatti dagli A.T.C. e C.A.; 4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; dal 1 al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo provinciali redatti dagli A.T.C e C.A.; 5) beccaccia: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dal 1 al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con un prelievo massimo di un capo al giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale pratica, prima dell inizio della giornata, deve cerchiare la parola beccaccia nell apposito spazio sulla pagina del tesserino venatorio riservato alla specie e non può esercitare altre forme di caccia; 6) merlo: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento; 7) colombaccio: dal 1 ottobre al 31 gennaio; nel periodo: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre esclusivamente da appostamento; 8) cesena, tordo bottaccio e tordo sassello: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento raggiunto e lasciato con fucile in custodia e cane al guinzaglio; dal 1 al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno; 9) germano reale: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; specie cacciabile esclusivamente con cartucce atossiche nelle zone umide, intese quale habitat delle specie acquatiche; 10) alzavola, codone, folaga, gallinella d acqua, pavoncella, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino: dal 1 ottobre al 20 gennaio; specie cacciabili esclusivamente con cartucce atossiche nelle zone umide, intese quale habitat delle specie acquatiche; 11) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; 12) dal 1 ottobre al 30 novembre: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi); Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag. 18 Caccia al fagiano di monte: le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo. C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia. D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva: 1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 1 ottobre al 31 dicembre con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell articolo 18, comma 2, della l. 157/1992; 2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: L approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti previo parere dell Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione. E) Zona delle Alpi: l esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario. F) Zone di protezione speciale (Z.P.S.): Nelle Z.P.S., non ricomprese all interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed integrazioni. Nel mese di gennaio, l attività venatoria, è consentita nelle giornate di sabato e domenica. G) Orario di caccia: La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto al punto 1., lettera A), 3) del presente calendario: - dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6.15 alle ore (ora legale);

19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6.45 alle ore (ora legale); - dal 16 ottobre all ultimo giorno di validità dell ora legale dalle ore 7.00 alle ore (ora legale); - dal giorno di ripristino dell ora solare al 31 ottobre dalle ore 6.00 alle ore 17.30; - dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6.15 alle ore 17.15; - dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6.30 alle ore 17.00; - dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 16.45; - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00; - dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7.15 alle ore 17.15; - dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7.00 alle ore H) Caccia con il falco e con l arco: la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L uso dell arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l uso del fucile. I) Allenamento cani: 1) l allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13.00, fatta salva la possibilità di recupero dei cani da seguita; 2) l addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito dal punto 1). L) Carniere massimo giornaliero: 1. Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati: a) Selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo. b) Selvaggina migratoria: 20 capi complessivamente con il limite di : - tortora: 5 capi; - quaglia: 5 capi; (carniere aggiunto) - beccaccia: 2 capi; - beccaccino: 2 capi; - germano reale, gallinella d acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi; - alzavola, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, folaga: complessivamente 2 capi. 2. E consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia; M) Carniere massimo stagionale: 1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato: - quaglia: 25 capi;

20 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II pag tortora: 25 capi; - beccaccia: 15 capi; - beccaccino: 5 capi; - alzavola: 5 capi; - fischione, codone, marzaiola, mestolone e moriglione: 3 capi stagionali per specie; - folaga: 5 capi; - gallinella d acqua: 10 capi; - pavoncella: 10 capi; - fagiano: 20 capi; - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie. 2. E vietato esercitare l attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell elenco di cui all articolo 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti. 3. Il prelievo di specie consentite, all interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province. Articolo 2 (Limitazioni all attività venatoria) 1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità. 2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità. Articolo 3 (Tesserino per l esercizio venatorio) 1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto. 2. Fatto salvo quanto disposto dall articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 di ottobre. 3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

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