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1 Indice Nota Informativa Nota Informativa...3 Definizioni Definizioni...5 Condizioni generali di Assicurazione Norme che regolano l assicurazione in generale...6 Norme che regolano l assicurazione infortuni...7 Condizioni speciali...13 Tabella INAIL...17 Tabella di valutazione delle menomazioni dell acutezza visiva...19 Norme valide per polizze cumulative...20 Condizioni particolari valide per polizze cumulative...21 Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo. UNIQA Assicurazioni SpA Indice Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 1 di 24

2 UNIQA Assicurazioni SpA Pagina bianca Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 2 di 24

3 Nota Informativa Predisposta ai sensi dell Art. 185 del Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 ed in conformità delle circolari dell ISVAP in materia. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Il contratto è concluso con la Società UNIQA Assicurazioni S.p.A. (già AUSTRIA Assicurazioni S.p.A.) che ha sede legale in Italia in via Carnia n Milano. La Società UNIQA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del pubblicato sulla G.U. n. 217 del INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO - LEGGE APPLICABILE La legislazione applicabile al contratto è quella italiana (Art. 180 del Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209). RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società Uniqa Assicurazioni SpA, Servizio Reclami, Via Carnia 26, Milano - Fax , reclami@uniqagroup.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità. Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell Art del Codice Civile. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMEN- TE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCER- NENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, LA DURATA DEL CONTRATTO NONCHÉ GLI EVENTUALI PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALMENTE PREVISTI. UNIQA Assicurazioni SpA Nota Informativa Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 3 di 24

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5 Definizioni Alle seguenti denominazioni, riportate in corsivo nel testo, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato; Assicurato: Assicurazione: Beneficiario: Contraente: Franchigia: Inabilità temporanea: Infortunio: Invalidità permanente: Istituto di cura: Polizza: Premio: Ricovero: Scoperto: Sinistro: Società: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione. gli eredi dell Assicurato o le altre persone da questi designati ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte; il soggetto che stipula il contratto. è la parte di indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nella polizza. la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale delle capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. la perdita definitiva a seguito di infortunio in misura totale o parziale delle capacità dell Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura. la parte di indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. l impresa assicuratrice UNIQA Assicurazioni SpA. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 5 di 24

6 Condizioni generali di assicurazione Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894, del Codice Civile). - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art del Codice Civile). - Effetto dell assicurazione e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Codice Civile). - Diminuzione del rischio In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. - Denuncia del sinistro e obblighi relativi In caso di sinistro, l Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità (art del Codice Civile). La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Codice Civile). - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 6 di 24

7 La Società rinuncia alla facoltà di recesso decorsi 24 mesi dalla data di inizio della polizza. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione, il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 9 Art. 10 Art Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno, e così successivamente. - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Norme che regolano l assicurazione infortuni Art Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento - delle attività professionali principali e secondarie - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni anche: a) l asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l annegamento; d) l assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) la folgorazione; g) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie (salvo quanto previsto alla voce condizioni speciali); h) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; i) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuta a colpa grave; j) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; k) le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria. Art Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l Assicurato abbia al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo; 2. dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 3. dall uso anche come passeggero di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio (salvo quanto previsto alla voce condizioni speciali); UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 7 di 24

8 4. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 5. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 6. dalla partecipazione dell Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; 7. da guerra e insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche (salvo quanto previsto alla voce condizioni speciali); 8. da trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati o da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..); 9. dalla pratica anche solo ricreativa di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai (oltre il 2 grado della scala U.I.A.A.), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore (salvo che l immersione avvenga nei limiti previsti dal proprio brevetto internazionale, nei limiti di tempo e profondità documentati dal proprio computer subacqueo e a condizione che l immersione sia effettuata in sistema di coppia e che siano utilizzate solo bombole caricate con aria compressa), paracadutismo e sport aerei in genere. Sono in ogni caso esclusi gli sports che l Assicurato pratichi a livello professionale o semiprofessionale. Art Attività diversa da quella dichiarata Fermo quanto disposto dagli artt. 1 dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - 4 aggravamento del rischio - 5 diminuzione del rischio -13 rischi esclusi dall assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dell Assicurato dichiarata in polizza, senza che l Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro: - l indennizzo sarà corrisposto integralmente, se l attività non aggrava il rischio; - l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. A tal fine per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla tabella delle attività riportata in calce alle presenti norme ove sono riportate anche le corrispondenti classi di rischio. Per le classificazioni di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Classe professionale della attività svolta al momento del sinistro Classe professionale della attività dichiarata % 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 60% 80% 100% 100% 50% 60% 80% 100% Art Infortuni occorsi durante il servizio militare L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni. È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all Assicurato il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l Assicurato ha diritto di ottenere la protrazione dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 8 di 24

9 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art Limiti di età L assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale di premio. - Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi correlate, o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1 dichiarazioni relative alle circostanze di rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione e dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. - Limiti territoriali L assicurazione vale per il mondo intero, con l intesa che le indennità liquidabili a termini di contratto saranno corrisposte in Italia ed in valuta italiana. - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di preesistenti mutilazioni e/o difetti fisici, le percentuali di cui all art. 21 invalidità permanente delle Norme che regolano l assicurazione infortuni sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. - Morte - Morte presunta L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati, o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma se entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che è stato effettuato il pagamento del capitale, l Assicurato risulterà vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. - Invalidità permanente L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori di cui alla sottoindicata tabella A. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 9 di 24

10 Tabella A PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI: DESTRO SINISTRO PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI: DESTRO SINISTRO un arto superiore 70% 60% PARALISI COMPLETA DEL NERVO: una mano o un avambraccio 60% 50% sciatico popliteo esterno 2% un pollice 18% 16% ESITI DI FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNE DI: un indice 14% 12% una vertebra cervicale 12% un medio 8% 6% una vertebra dorsale 5% un anulare 8% 6% 12 dorsale 10% un mignolo 12% 10% una vertebra lombare 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito esiti di frattura di un metamero sacrale 3% ANCHILOSI: dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera PARALISI COMPLETA: 25% 20% 20% 15% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme esiti di rottura sottocutanea da sforzo del bicipite brachiale esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille 5% 4% 3% 10% 8% esiti di frattura scomposta di una costa 1% PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI: 4% del nervo radiale 35% 30% un occhio 25% del nervo ulnare 20% 17% ambedue gli occhi 100% PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE: SORDITÀ COMPLETA DI: al di sopra della metà della coscia 70% un orecchio 10% al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 60% ambedue gli orecchi 40% 50% STENOSI NASALE ASSOLUTA: PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI: monolaterale 4% un piede 40% bilaterale 10% ambedue i piedi 100% PERDITA ANATOMICA DI un alluce 5% un rene 15% un dito del piede diverso dall alluce 1% falange ungueale dell alluce 2,5% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% ANCHILOSI: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 10 di 24

11 Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione dei presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti, comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art Franchigia relativa e differenziata sulla invalidità permanente A parziale deroga dell art. 21 invalidità permanente delle Norme che regolano l assicurazione infortuni, la liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: - sulla parte della somma assicurata fino a Euro ,00, non si farà luogo a indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; - sulla parte della somma assicurata eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00, non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale, se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; Tuttavia se il grado di invalidità permanente accertato è superiore al 15% le franchigie sopra indicate si intendono abrogate. - Inabilità temporanea Se l infortunio ha come conseguenza un inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata: - integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - al 50% per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. L indennità per inabilità temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre, fermo quanto disposto dall art. 24, franchigia assoluta sulla inabilità temporanea, dal giorno successivo a quello dell infortunio regolarmente denunciato e cessa col giorno precedente a quello dell avvenuta guarigione. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato non abbiano inviato i successivi certificati medici nel termine prescritto dall art. 7 denuncia del sinistro e obblighi relativi la liquidazione dell indennizzo viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni. L indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. - Franchigia assoluta sulla inabilità temporanea A parziale deroga dell art. 23 inabilità temporanea delle Norme che regolano l assicurazione infortuni, l indennizzo per inabilità temporanea decorre dall 8 giorno successivo a quello dell infortunio. - Indennità di ricovero In caso di ricovero dell Assicurato in conseguenza di infortunio indennizzabile a sensi di polizza, la Società corrisponderà l indennità giornaliera convenuta per ciascun giorno di degenza, col massimo di 360 giorni per evento e anno assicurativo su presentazione di copia autentica della cartella clinica comprovante la causa e la durata del ricovero. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 11 di 24

12 L indennizzo viene liquidato a degenza ultimata, dietro presentazione dei documenti giustificativi che riportino l esatto periodo di degenza. Art. 26 Art. 27 Art Spese di cura La Società rimborsa all Assicurato, sino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza, in caso di infortunio, risarcibile a norma di polizza, le spese per: a) accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici); b) onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento; c) rette di degenza; d) cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi; e) trasporto dell Assicurato in ambulanza all istituto di cura o all ambulatorio. L onere a carico della Società per l insieme delle prestazioni di cui alle lettere d) ed e) non potrà superare il 10% del massimale assicurato. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dell originale dei documenti giustificativi. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. - Determinazione dell indennizzo - controversie - arbitrato irritualeo L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 19 criteri di indennizzabilità delle Norme che regolano l assicurazione infortuni debbono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato; contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. - Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 12 di 24

13 Condizioni speciali 1) Ernie addominali e traumatiche (già comprese in polizza a parziale deroga dell art. 12) A parziale deroga dell art. 12 lettera g. delle Norme che regolano l assicurazione infortuni, la garanzia comprende, limitatamente ai casi di invalidità permanente, le ernie traumatiche o da sforzo coll intesa che, se l ernia risulti operabile, viene liquidata solamente l indennità per il caso di inabilità temporanea (ove il caso sia contemplato in polizza) fino ad un massimo di 30 giorni; nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene liquidata solamente un indennità a titolo di invalidità permanente (ove il caso sia contemplato in polizza), non superiore al 10% della relativa somma assicurata. La presente garanzia decorre dal 181 giorno successivo a quello di decorrenza della polizza. Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all art. 27 delle Norme che regolano l assicurazione infortuni. 2) Rischio guerra (già compreso in polizza a parziale deroga dell art. 13) A parziale deroga dell art. 13 punto 7 delle Norme che regolano l assicurazione infortuni, la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 3) Rischio calamità naturali (già compreso in polizza a parziale deroga dell art. 13) A parziale deroga dell art. 13 punto 7 delle Norme che regolano l assicurazione infortuni la garanzia è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l esborso massimo di quest ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio dell esercizio precedente l evento, con il minimo di Euro ,00. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad un anno. 4) Rischio volo (già compreso in polizza a parziale deroga dell art. 13) A parziale deroga dell art. 13 punto 2 delle Norme che regolano l assicurazione infortuni la garanzia è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che: - da società-aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aereoclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: - per persona, Euro ,00 per il caso di morte, Euro ,00 per il caso di invalidità permanente totale, Euro 260,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale; - complessivamente per aeromobile, Euro ,00 per il caso di morte, Euro ,00 per il caso invalidità permanente totale, Euro 5.165,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 13 di 24

14 5) Tabella Inail (valida solo se espressamente richiamata in polizza) Se l infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, gli assicuratori liquidano per tale titolo l indennità, calcolata sulla somma assicurata, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata al D.P.R. n del e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, e rinunciano all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa tenendo conto che la liquidazione avverrà sotto forma di capitale e non di rendita. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo e di un arto viene considerata perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella tabella richiamata, vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale o anatomica di più organi o arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella richiamata tabella, l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella citata tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di dichiarato o constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite per l arto destro s intendono riferite all arto sinistro e viceversa. 6) Invalidità permanente supervalutata per medici e dentisti (valida solo se espressamente richiamata in polizza) Per medici e dentisti si può sostituire la tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall art. 21 delle Norme che regolano l assicurazione infortuni, contro l applicazione di un aumento del 35% del premio per l invalidità permanente, con la seguente tabella Percentuali speciali per medici e dentisti : PER LA PERDITA TOTALE: DESTRO SINISTRO PER LA PERDITA TOTALE: DESTRO SINISTRO di un braccio o di una mano 100% 100% percentuale massima per la perdita totale del pollice, dell indice e del medio di una del pollice 60% 50% mano, o di due delle dita anzidette 80% 80% della falange del pollice 40% 35% dell indice 60% 50% Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio Per la sordità completa di ambedue gli orecchi 50% 50% 75% 75% della falangetta dell indice 40% 35% Per la sordità completa di un orecchio 20% 20% del medio 30% 25% della falangetta del medio 20% 15% dell anulare 15% 10% del mignolo 15% 10% UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 14 di 24

15 7) Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza) L assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nel contratto. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite dell UNIQA Assicurazioni S.p.A. all uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. TABELLA DELLE ATTIVITÀ CLASSE 1 Agenti che operano nei settori: assicurazione, credito commercio, industria e settori vari Albergatori Amministratori di beni propri o altrui Architetti senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature Avvocati e procuratori legali Barbieri Benestanti senza particolari occupazioni Bibliotecari Biologi Casalinghe Clero (appartenenti al) Collaboratori familiari Commercialisti e consulenti del lavoro Commercianti (proprietari e/o addetti) esclusi quelli indicati nelle classi successive Dirigenti, escluso accesso a cantieri officine, ponteggi, impalcature Disegnatori e grafici Farmacisti Fotografi Geometri senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature Giornalai Impiegati e quadri senza accesso a cantieri, officine, ponteggi, impalcature CLASSE 2 Agricoltori senza uso di macchine agricole Albergatori con prestazioni manuali Allenatori sportivi Analisi (laboratori) Architetti con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature Assistenti sociali Autisti di veicoli, esclusi autocarri di portata superiore a 40 q.li a pieno carico e autobus Bagnini Caffè torrefazione Imprenditori senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature Indossatrici Ingegneri senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature Insegnanti Interpreti Istruttori di scuola guida Magistrati Massaggiatori fisioterapisti Medici Musicisti Notai Odontotecnici Osti Parrucchieri da donna Pellicciai Periti Sarti Scrittori Studenti Vetrinisti Gestori di autorimesse (senza riparazione) Giardinieri, vivaisti Giornalisti Gomma (fabbricazione) Guardiapesca, guardie campestri, guardiacaccia Guide turistiche Impiegati e quadri con accesso a cantieri, officine, ponteggi, impalcature Imprenditori esclusi agricoli, artigiani e commercianti, che prestino lavoro manuale Incisori UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 15 di 24

16 Camerieri Carta e cartoni (produzione) Ceramica (fabbricazione) Cesellatori Commercianti (proprietari e/o addetti con attività di installazione) di mobili, radio-tv, elettrodomestici, articoli igienico sanitari Commercianti (proprietari e/o addetti) di macellerie senza macellazione, oreficerie, orologerie, gioiellerie Commessi viaggiatori Corniciai Cuochi Dirigenti con accesso a cantieri, officine, ponteggi, impalcature Enologi Estetiste, callisti manicure Fattorini Floricoltori Geologi Geometri con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature Infermieri Ingegneri con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature Lavoratori dipendenti, diversi da impiegati, quadri e dirigenti, senza uso di macchine e accesso a officine, cantieri, ponteggi e impalcature Legatorie Litografi Maneggio (proprietari) Paramedici Pasticceri Portieri Restauratori Riparatori radio-tv elettrodomestici in genere Stazioni di servizio (addetti a) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Tappezzieri Tipografi Veterinari Vigili urbani CLASSE 3 Addobbatori Affissioni Alcoolici (distillatori) Alimentari e conserviere (industria) Allevatori di equini, bovini, suini Antennisti Argenteria (fabbricazione) Ascensori (fabbricazione, installazione e manutenzione) Autoriparatori: carrozzieri, meccanici, elettrauto e simili Calzolai Casari Cavaioli (operai cava di marmo o pietra) senza uso di mine Chimica Colori e vernici (produzione) Concerie Cuoio (lavorazione) Elettricisti Fabbri Filatura Guardie notturne, giurate Idraulici Imbianchini Lavoratori dipendenti, diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine e accesso ad officine, ponteggi e impalcature Marmisti Pelli (lavorazione) Pulizia Scultori Stazioni di servizio (addetti a) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Tapparellisti Traslochi CLASSE 4 (RISCHI DI DIREZIONE) Abbattitori di piante, boscaioli Agricoltori con uso di macchine agricole Attori Autisti di autocarri di portata superiore a 40 q.li a pieno carico e autobus Aviatori, piloti Carpentieri Cavaioli (operai cave di marmo o pietra) con uso di mine Falegnami Fonderie Maneggio (addetti) Muratori Pescatori Vetrai Vigili del fuoco Facchini UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 16 di 24

17 TABELLA INAIL TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITÀ PERMANENTE Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, N DESCRIZIONE PERCENTUALI destro sinistro Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40%a Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda la relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle ultime due falangi dell indice 11% 9% Perdita delle ultime due falangi del medio 8% Perdita delle ultime due falangi dell anulare 6% Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra : a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 17 di 24

18 Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima o quasi: 55% 50% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione 40% 35% b) in pronazione 45% 40% c) in supinazione 55% 50% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30% Anchilosi completa dell articolazione radio-corpica in estensione rettilinea 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di unapparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità: ma, ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l arto uperiore destro si intendono applicate all arto sinistro e quelle del sinistro al destro. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 18 di 24

19 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DEll ACUTEZZA VISIVA Note: Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) % Indennizzo dell occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) % 1/10 9/ /10 8/ /10 7/ /10 6/ /10 5/ /10 4/ /10 3/ /10 2/ /10 1/ / ) In caso di menomazione bioculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2) La valutazione è riferita all acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata. 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell entità del vizio di rifrazione. 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5) In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto inferiore a 3/10 35% 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 19 di 24

20 Norme valide per polizze cumulative La polizza deve considerarsi cumulativa qualora gli Assicurati siano più di uno ovvero Contraente e Assicurato siano due persone diverse Art Variazioni nella persona del Contraente Il Contraente stipula la polizza per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell eredità. Dopo la divisione dell eredità il contratto continua con l erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all acquirente l obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione dell azienda Contraente il contratto continua con l azienda che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Nei casi di scioglimento dell azienda Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni. Art Variazioni delle mansioni delle persone assicurate - Variazioni del personale assicurato Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio per cambiamento delle attività professionali dichiarate per i singoli Assicurati o delle condizioni nelle quali dette attività sono esercitate, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall assicurazione gli Assicurati ai quali l aggravamento si riferisce. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Se invece la variazione implica diminuzione del rischio, la Società può provvedere a ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza annuale successiva, notificando al Contraente le condizioni di assicurazione e la misura del nuovo premio ridotto. L assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l assicurazione. Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice. L assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell appendice, con pagamento del premio che risulti dovuto. La cessazione di singoli Assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione. UNIQA Assicurazioni SpA Definizioni Polizza Infortuni F ed. 01/2006 pag. 20 di 24

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