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1 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE NORME DI RIFERIMENTO DEFINIZIONI, SOGGETTI COINVOLTI NELL ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EU ETS E TIPOLOGIE DI SERVIZIO DI VERIFICA SVOLTO DAL DNV GL IN QUESTO AMBITO PROCESSO DI VERIFICA DNV GL DELLE COMUNICAZIONI EU ETS Richiesta di Certificazione Revisione del Contratto Attività di Verifica DNV GL Verifica Preliminare (ASAP) Verifiche dei Processi (ASOS) Risoluzione delle anomalie e Reporting (ASRP) Technical Review (TRCI) Verifiche di chiusura Emissione del Rapporto e Attestato di Verifica USO DELL ATTESTATO DI VERIFICA EU ETS Revoca dell Attestato di Verifica... 9 Revisioni del documento Rev. N Data Descrizione Prima emissione Servizio di Verifica dati di incenerimento rifiuti Modifiche dopo verifica ACCREDIA Aggiornamento normativo e di processo. Il presente documento annulla e sostituisce il ZEOIT-4-RG-159 Rev SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva EU ETS istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea. La Direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell allegato II della stessa. La direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 e successivo aggiornamento con Decreto Legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 corretto ed integrato dal D.Lgs. 111/2015 del 2 luglio 2015 in vigore dal 23 luglio Il D.Lgs. 30/2013 così come modificato dal D.Lgs. 111/2015 contempla diverse tipologie di comunicazione all ANC che devono essere verificate da un Organismo di Verifica accreditato: le emissioni di CO2-eq effettivamente rilasciate in atmosfera monitorate dai gestori, secondo le disposizioni di monitoraggio impartite dall'autorità Nazionale Competente (ANC), e comunicate (Art. 34 del D.Lgs. 30/2013) all'ac dopo che le stesse sono verificate da un Organismo di Verifica accreditato per questo servizio. In caso di riduzione sostanziale della capacità (Art. 26 del D.Lgs. 30/2013, art. 1 punto 9 del D.Lgs. 111/2015) o nel caso di nuovi entranti (art. 22 del D.Lgs. 30/2013) nel campo di applicazione della Direttiva EU ETS, i gestori / operatori aerei sono tenuti ad inviare all ANC comunicazioni verificate da un Organismo di Verifica accreditato per questo servizio. Al fine della verifica dell esclusione dal campo di applicazione della Direttiva EU ETS, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono all ANC comunicazione (D.Lgs. 30/2013 art. 2, comma 3) dei dati sull incenerimento dei rifiuti basata sul modello pre- VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

2 disposto con Deliberazione N.21/2013 del Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva EU ETS. Il presente documento costituisce il Regolamento particolare per l attività di verifica che DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. svolge relativamente alle comunicazioni che i gestori / operatori aerei effettuano all ANC Italiana in attuazione della Direttiva 2003/87/CE. 2. NORME DI RIFERIMENTO Direttiva 2003/87/CE (Direttiva EU ETS) del 13 Ottobre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea; Decreto Legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 di attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto"; D.Lgs. 111/2015 del 2 luglio 2015 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in vigore dal 23 luglio 2015; Regolamento UE n. 601/2012 del 21 Giugno 2012 (MRR) concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della Direttiva 2003/87/CE; Regolamento UE n. 600/2012 del 21 Giugno 2012 (AVR) sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e sull accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE; Regolamento Accredia RG-15 Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Verifica delle emissione di gas ad effetto serra; UNI EN ISO Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento; IAF MD/6 Application of ISO 14065; EA 6/03 EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive. 3. DEFINIZIONI, SOGGETTI COINVOLTI NELL ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EU ETS E TIPO- LOGIE DI SERVIZIO DI VERIFICA SVOLTO DAL DNV GL IN QUESTO AMBITO Nell ambito della Direttiva EU ETS si applicano le seguente definizioni: gestore : la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l esercizio tecnico del medesimo; operatore aereo : la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all all. I del D.Lgs. 30/2013 o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell aeromobile, il proprietario stesso dell aeromobile; verificatore : soggetto indipendente accreditato ai sensi dell articolo 35 del D.Lgs. 30/2013; impianto : un unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull inquinamento; nuovo entrante : 1) l impianto che esercita una o più attività indicate all allegato I, che ha ottenuto un autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

3 2) l impianto che esercita per la prima volta un attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell art. 37; 3) l impianto che esercita una o più attività indicato all allegato I o un attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell art. 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l ampliamento in questione; ampliamento sostanziale della capacità: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti: 1) si registrano una o più modifiche fi siche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente; 2) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10% rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; 3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l assegnazione al sotto impianto in questione di oltre quote di emissioni supplementari l anno, che rappresentano almeno il 5% del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche; riduzione sostanziale della capacità : una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta le seguenti conseguenze: 1) ad una riduzione di almeno il 10 % rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; 2) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre quote di emissioni l anno, che rappresentano almeno il 5% del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche; piano di monitoraggio delle emissioni (PdM): documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività elencate all allegato I del D.Lgs. 30/2013; piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro : documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all allegato I del D.Lgs. 30/2013 così come modificato dall art. 1 del D.Lgs. 111/2015; In Italia i soggetti coinvolti nell attuazione della direttiva EU ETS sono: ANC (ANC =Comitato Nazionale per la gestione della direttiva EU ETS presso il Ministero dell Ambiente) che gestisce la corretta implementazione della Direttiva EU ETS all interno del territorio dello Stato Membro Organismo di Accreditamento (ACCREDIA) che accredita gli organismi di certificazione per lo specifico schema di certificazione; Organismi di Verifica (OdV) o Verificatori, in possesso dell'accreditamento, i quali effettuano la verifica indipendente delle comunicazioni presentate dai gestori / Operatori Aerei e rilasciano l attestato di conformità; Gestori / Operatori aerei che sottopongono a verifica da parte degli OdV le proprie comunicazioni come si descrive a continuazione. VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

4 Nell ambito della direttiva EU ETS, DNV GL come Organismo di Verifica svolge quattro tipi di verifiche: -Verifiche Accreditate*: 1) Verifica della Comunicazione annuale ai sensi dell art. 34 del D.Lgs. 30/2013 allo scopo di determinare se le emissioni dichiarate dal gestore nella comunicazione sono una fedele rappresentazione delle attività svolte dall impianto durante il periodo di monitoraggio e sono state determinate in conformità al Piano di Monitoraggio approvato dall ANC. 2) Verifica delle Comunicazioni di Nuovo Entrante ai sensi dell art. 22 del D.Lgs. 30/2013 e Verifica delle comunicazioni di riduzione sostanziale della capacità ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 30/2013 allo scopo di determinare se le informazioni dichiarate dal gestore attraverso il modulo di comunicazione predisposto sono una fedele rappresentazione delle attività svolte dall impianto o delle modifiche eseguite e se le stesse sono state determinate in conformità ai requisiti applicabili. 3) Verifica Comunicazioni dei dati di incenerimento dei rifiuti ex art.2 del D.Lgs. 30/2013 allo scopo di determinare se le informazioni dichiarate dal gestore attraverso il modulo di comunicazione contemplato nell art. 1 della Deliberazione 21/2013 del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE sono una fedele rappresentazione delle attività svolte dall impianto nel periodo di riferimento. Nel mese di marzo 2006, DNV GL ha ottenuto dall ANC il riconoscimento dell'attività di verifica delle Comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra in tutti i settori e categorie di emissione. Per le verifiche successive al 2013 il 27 febbraio 2014 DNV GL ha ottenuto da Accredia l accreditamento per tutti i settori EU ETS con validità fino al 26 febbraio 2018 (rif. CRT Accreditamento n rev. 02 del ). 4) Verifica requisiti EU ETS equivalenti dei laboratori NON ACCREDITATI secondo l ISO ai sensi dell art. 34 del Regolamento (UE) 601/2012 Allo scopo di determinare se il laboratorio è competente ed è in grado di produrre risultati validi sotto il profilo tecnico in conformità con i requisiti contenuti nell art. 34 del Reg. EU ETS 601/2012. Questo servizio può includere, o meno, la certificazione del laboratorio in conformità alla norma EN ISO PROCESSO DI VERIFICA DNV GL DELLE COMUNICAZIONI EU ETS 4.1. Richiesta di Certificazione DNV GL elabora e trasmette ai gestori / operatori aerei interessati ai servizi di verifica sopra indicati, una proposta di contratto di verifica completa di tutte le informazioni relative alle attività ed ai prezzi attenenti al servizio di verifica EU ETS richiesto. La proposta economica è basata sulle informazioni fornite dall operatore e definisce sia la tipologia di verifica da erogare sia la durata del contratto. Per le verifiche delle comunicazioni annuali, la proposta definisce anche si se tratta di una verifica in regime ordinario o semplificato (v/par Verifiche dei processi ). VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

5 DNV GL procedere a pianificare l attività di Verifica EU ETS dopo che il gestore /operatori aerei restituisce la proposta di contratto DNV GL controfirmata da un rappresentante autorizzato Revisione del Contratto. Il contratto potrà essere soggetto a revisione se: a) nel corso della verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica di organizzazione della verifica sono più complesse di quanto inizialmente comunicato dall'organizzazione e quindi, è necessario del tempo aggiuntivo per svolgere le attività di verifica rispetto quello inizialmente pianificato sopra riportato. b) nel corso della durata di validità del contratto ci fossero cambiamenti, anche per un solo impianto compreso nel contratto, delle informazioni fornite dal gestore nell Info Sheet e sulle quali DNV GL ha predisposto la proposta economica c) nel corso della durata del contratto pluriennale, il gestore decide di avvalersi o meno del regime semplificato 4.2. Attività di Verifica DNV GL Nel momento in cui il gestore / operatore aereo restituisce a DNV GL il contratto di verifica sottoscritto l ufficio pianificazione DNV GL propone e concorda con il gestore le date in cui verranno erogate dal DNV GL le fasi della verifica EU ETS. Secondo l art. 75 del Reg. UE 600/2012 i Verificatori EU ETS devono notificare all organismo di accreditamento entro il 15 di Novembre di ogni anno la pianificazione dell attività di verifica. Quindi la definizione della pianificazione deve essere concordata con il gestore prima di tale data. Le fasi in cui la Verifica EU ETS è strutturata secondo la procedura interna di verifica DNV GL sono le seguenti: Verifica Preliminare (ASAP) L iter di verifica vero e proprio inizia con il riesame, da parte del responsabile del gruppo di verifica della bozza della comunicazione da inviare all AC e della documentazione di supporto delle informazioni in essa riportate. Lo scopo del riesame è quello di eseguire l analisi strategica e dei rischi individuando i dati e le informazioni soggette a maggior rischio di errori, omissioni e rappresentazioni erronee nella comunicazione. Nel caso di verifiche della comunicazione annuale delle emissioni, due giorni lavorativi prima della data accordata per la verifica preliminare, il gestore invia a DNV GL la documentazione contemplata nell art. 10 del Regolamento 601/2012 propedeutica alla realizzazione delle analisi strategica e di rischio contemplate nel processo di verifica EU ETS. L elenco dei documenti da inviare è il seguente: a. l autorizzazione a emettere gas a effetto serra ed eventuali richieste di modifica inviate all ANC; VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

6 b. la versione più recente del piano di monitoraggio nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall ANC, compresa la certificazione dell approvazione; c. qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la registrazione di tutte le modifiche ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012; d. una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell operatore aereo; e. la valutazione dei rischi di cui all articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012 e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso; f. le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall ANC, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo; g. la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, secondo i casi, del gestore o dell operatore aereo; h. se applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all articolo 33 del regolamento (UE) n. 601/2012 approvato dall ANC; i. se applicabile, la relazione di cui all articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 601/2012; j. la dichiarazione di verifica dell anno precedente, nel caso questa non sia la prima volta eseguite questo tipo di verifica e la verifica precedente non è stata fatta da DNV GL; k. tutta la corrispondenza pertinente con l ANC, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio; l. le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese, per gli operatori aerei, quelle provenienti da Eurocontrol; m. qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio consentito ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica; n. se applicabile, l approvazione dell ANC della rinuncia alla conduzione di visite in sito degli impianti a norma dell articolo 31, paragrafo 1; o. qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all esecuzione della verifica. Tra cui cambiamenti strutturali e/o non strutturali dell impianto avvenuti nell anno soggetto a verifica oppure eventuali periodi di non funzionamento della strumentazione o di temporanea non applicabilità del metodo Alla fine dell analisi strategica / dei rischi il responsabile del gruppo di verifica predispone il Piano di Verifica. Il Piano di Verifica è costituito dal Programma di Verifica, dal piano di Campionamento dei dati e dal piano di collaudo dei controlli. I Piani di campionamento dati e di collaudo dei controlli definiscono i componenti del sistema di monitoraggio e di controllo del gestore/operatore aereo che saranno oggetto di campionamento da parte del Gruppo di verifica DNV GL durante la fase di verifica successiva (verifica dei processi). Il Programma di Verifica definisce i tempi che il Gruppo di verifica dedicherà a verificare le attività ed a intervistare alle funzioni responsabili durante la visita all installazione. Il Programma è inviato al rappresentante del gestore almeno una settimana prima della data della verifica. L attività di verifica preliminare può essere svolta da DNV GL sia presso il gestore / operatore aereo sia presso l ufficio DNV GL Verifiche dei Processi (ASOS) In questa fase il Gruppo di Verifica EU ETS verifica la corretta implementazione della metodologia di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di gas effetto serra presso l impianto, raccogliendo evidenze VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

7 oggettive sul campo in modo tale da consentire al responsabile del gruppo di verifica di esprimere, con un ragionevole livello di garanzia, un opinione in merito alla conformità ai requisiti applicabili alla comunicazione predisposta dal gestore. Questa attività viene eseguita, come regola generale, presso l impianto oggetto della verifica. Per le verifiche delle comunicazioni annuali, questa fase può essere svolta in due modalità: 1. regime ordinario; 2. regime semplificato. Nel secondo caso, per contratti di durata superiore ai tre anni la verifica viene eseguita annualmente con le seguenti modalità: on site (ASOS) ogni tre anni; off site solo documentale (ASAP, ASRP) gli altri anni. I gestori di impianti possono rientrare in regime semplificato solo se, con il consenso dell Organismo di Verifica, fanno domanda e ottengono un esplicita autorizzazione dall ANC. N.B: gli impianti a basse emissioni (art. 47 del Reg. UE- 601/2012) rientrano in regime semplificato se soddisfano le condizioni indicate nell 47. Nel caso in cui un gestore di un impianto a basse emissioni preferisca non fare richiesta di verifica in regime semplificato, l iter della verifica è lo stesso del regime ordinario. Per gli impianti di dimensioni ridotte e che l AC ha approvato la loro esclusione dal sistema EU ETS ai sensi dell art. 38 del D.Lgs. 30/2013, questa fase della verifica viene eseguita annualmente in modalità fuori sito. Alla fine di questa fase il responsabile del gruppo di verifica rilascia al gestore un rapporto con gli eventuali rilievi da essere indirizzati da parte del gestore Risoluzione delle anomalie e Reporting (ASRP) Classificazione dei rilievi Potenziali rilievi emersi durante la verifica sono classificati da DNV GL in Inesattezze, Non conformità e Raccomandazioni (osservazioni). Le Inesattezze sono omissioni, false dichiarazioni o errori (non considerando l incertezza ammissibile ai sensi dell articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE n. 601/2012 nei dati comunicati dal gestore o dall operatore aereo. Le inesattezze possono essere rilevati (Inesattezza di tipo 1) oppure non rilevanti ( Inesattezza di tipo 2). Inesattezze rilevanti sono quelle che, a giudizio di DNV GL, individualmente o aggregate con altre inesattezze, superano la soglia di rilevanza contemplata nell art. 23 del Reg. UE 600/2012 oppure potrebbero incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell operatore aereo da parte dell ANC. Le Non Conformità sono: VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

8 a) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione dell autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall ANC; b) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro da parte di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso da un operatore aereo in violazione degli obblighi contemplati nel piano di monitoraggio approvato dall ANC; Le Non Conformità possono essere valutate dal DNV GL come maggiori (NC di tipo 1) oppure minori (NC di tipo 2). Non Conformità maggiori sono quelle non conformità che, a giudizio del DNV GL, potrebbero incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell operatore aereo da parte dell ANC. Le Raccomandazioni (Osservazioni) sono anomalie che non pregiudicano il giudizio riportato nella dichiarazione di verifica e che riguardano aspetti migliorativi relativi alle modalità di quantificazione e rendicontazione delle emissioni attuate dal gestore. Qualora nel corso della verifica si rilevassero Inesattezze, Non conformità o Raccomandazioni (Osservazioni), le stesse saranno tempestivamente segnalate al gestore allo scopo vengano effettuate opportune correzioni. Alla fine del processo di verifica, in funzione dello stato di chiusura delle anomalie riscontrate, il Responsabile del Gruppo di Verifica proporrà uno dei seguenti possibili pareri: Parere positivo senza rilievi Qualora il gestore o l operatore aereo corregga le anomalie riscontrate prima della data concordata per la chiusura della verifica, il Responsabile del gruppo di Verifica proporrà un attestato che riporterà il parere verificato e ritenuto soddisfacente Parere positivo con rilievi Se alla fine della verifica ci sono anomalie aperte, ma le stesse non sono state classificate come Inesattezze Rilevanti oppure come Non Conformità Maggiori, l attestato di verifica proporrà il parere verificato con osservazioni Parere negativo / impossibilità di emettere un parere Se alla fine della verifica ci sono anomalie aperte classificate come Inesattezze Rilevanti / Non Conformità Maggiori oppure se il gestore non ha fornito evidenze sufficienti per consentire al DNV GL di valutare la conformità al Regolamento 601/2012 o la rilevanza degli errori nei dati / non soddisfacimento dei requisiti applicabili, l attestato di verifica proporrà il parere non verificato Al fine di consentire il completamento dell attività di verifica entro i termini accordati con il gestore, tutte le informazioni, dati ed altre evidenze prodotte dal gestore per chiudere i rilievi emersi durante la verifica, assieme alla versione finale della comunicazione devono essere inviate dal gestore LV DNV GL respon- VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

9 sabile della verifica almeno tre giorni prima della data concordata con lo stesso per l attività di reporting (ASRP) La pianificazione dell attività di Verifica deve considerare le tempistiche necessarie a garantire che tutto il processo, comprensivo dell approvazione delle quote, si concluda entro e non oltre il 24 marzo Technical Review (TRCI) Dopo la conclusione della fase di reporting (ASRP) un revisore interno (TR) di DNV GL indipendente dal Gruppo di Verifica svolge un riesame tecnico interno della documentazione predisposta dal Responsabile del Gruppo di Verifica (LV). Solo quando sia stato accertato che tutto il processo di verifica è stato svolto in conformità alle procedure interne e che il parere proposto nell Attestato di verifica dal LV è coerente con le evidenze raccolte durante la verifica, il TR invierà la pratica all Ufficio Certificati per l emissione del Rapporto di Verifica finale Verifiche di chiusura Qualora, durante la verifica, fossero riscontrate anomalie rilevanti classificate come Non Conformità maggiori sarà necessario pianificare un ulteriore attività di verifica affinché il team di audit possa valutare l effettiva gestione e chiusura. Il costo di tale attività è determinato in base agli accordi contrattuali in essere con il cliente Emissione del Rapporto e Attestato di Verifica Il Rapporto di Verifica approvato dal revisore interno è inviato al gestore dall ufficio emissioni certificati in formato pdf protetto per condivisione dei contenuti. Una volta condivisi con il gestore i contenuti dell attestato, l ufficio emissioni dei certificati procede all invio del rapporto al gestore in formato firma elettronica DNV GL. Il gestore invia all ANC la comunicazione in formato firma elettronica del gestore corredata dal nostro rapporto in formato firma elettronica DNV GL. 5. USO DELL ATTESTATO DI VERIFICA EU ETS Il gestore deve assicurarsi che l Attestato di Verifica DNV GL non sia utilizzato in modo ingannevole e, qualora lo stesso sia riprodotto, lo dev essere integralmente: nessuna parte potrà essere omessa. Eventuali usi parziali dei contenuti dell Attestato di Verifica DNV GL devono essere sempre approvati preventivamente approvati da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l Revoca dell Attestato di Verifica DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. ha facoltà di non rilasciare o di revocare, con effetto immediato, qualsiasi Attestato di Verifica emesso, ove si accerti che il gestore abbia omesso documenti, informazioni o dati fondamentali per il rilascio dell Attestato di Verifica ai sensi della Direttiva EU ETS. In caso di omissione da parte del gestore di documenti, informazioni o di dati fondamentali, il gestore dovrà esonerare DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. da qualsiasi responsabilità generate da tali omissio- VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

10 ni e dal pagamento di qualsiasi sanzione come diretta conseguenza del mancato adempimento degli obblighi da parte del gestore. VM AGAD, BTI, GBR, LNZ of 10

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