R E L A Z I O N E. Il Regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione europea (atti di esecuzione) 1.

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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORESCENTI AD EFFETTO SERRA. R E L A Z I O N E Il regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra contiene una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali. Il Regolamento mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso: - il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione; - la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività; - il controllo dell uso dell esafluoruro di zolfo; - il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi. Il Regolamento è integrato da 10 regolamenti europea (atti di esecuzione) 1. Al fine di dare esecuzione al citato regolamento, si è reso necessario predisporre uno schema di DPR ai sensi dell articolo 17 comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988 n.400, per la definizione di modalità attuative relativa ai seguenti aspetti: a) l individuazione delle autorità competenti di cui all articolo 3, paragrafo 6, e articolo 6, paragrafo 1, del citato regolamento In base all articolo 3, comma 6, l autorità competente può richiedere ai gestori di specifiche apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati la messa a disposizione dei registri dell apparecchiatura e del sistema contenenti in particolare informazioni sulle quantità di tali gas installate, aggiunte e recuperate. In base all articolo 6, comma 1, i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano alla Commissione europea e all autorità competente le informazioni relative alle quantità di tali gas prodotte, importate o esportate nell anno civile precedente. Il DPR individua quale autorità competente ai fini dei suddetti articoli il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). b) l istituzione del sistema di certificazione di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare le procedure per: - la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008, agli articoli 10 e 1 I regolamenti (CE) n.303/2008, n.304/2008, n.305/2008, n.306/2008, n.307/2008, n.308/2008, n.1493/2007, n.1494/2007, n.1497/2007, n.1516/2007 sono regolamenti attuativi e definiscono gli aspetti tecnici di alcune disposizioni del regolamento (CE) n.842/2006.

2 11 del regolamento (CE) n.304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n.305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n.306/2008; - le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all articolo 3 del regolamento (CE) n.307/2008. L articolo 5 del regolamento assegna agli Stati membri il compito di istituire un sistema di certificazione/attestazione per il personale e le imprese coinvolte nelle attività di cui alla Tabella 1 a partire dal 04/07/08. La certificazione è volta a garantire il possesso delle necessarie competenze e conoscenze in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero di gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura degli stessi con riferimento alle tipologie di apparecchiature ed impianti indicati nella Tabella 1. Il sistema prevede la designazione da parte dello Stato membro di: - organismi di certificazione che rilasciano un certificato al personale previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi regolamenti di attuazione della Commissione europea (regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008); - organismi di certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: che impieghino personale certificato e abbiano a disposizione gli strumenti e le procedure necessarie per svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione (regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008); - organismi di attestazione che rilasciano attestati al personale che ha completato un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore regolamento (CE) n. 307/2008). I certificati e gli attestati sono validi in tutti gli Stati Membri e vi è obbligo di riconoscimento reciproco. Il DPR prevede un sistema di certificazione delle persone e delle imprese basato su organismi di certificazione per la valutazione di conformità di un servizio o di una persona accreditati dall organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA. L Organismo di accreditamento accredita gli organismi di valutazione delle competenze per la certificazione delle persone ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC e gli organismi di valutazione delle competenze per la certificazione delle imprese ai sensi della norma EN Il possesso di tale accreditamento è condizione necessaria per la designazione da parte del MATTM quali organismi di certificazione e valutazione ai sensi dei Regolamenti 2. Per quel che riguarda gli organismi di attestazione delle persone, il DPR prevede che la certificazione di idoneità all erogazione dei corsi previsti dal regolamento comunitario n.307/08 sia effettuata da organismi di certificazione all uopo accreditati ai sensi della norma EN La Norma UNI CEI EN ISO/IEC stabilisce i requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione delle persone. 3 La Norma UNI CEI EN stabilisce i requisiti generali per gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti e servizi.

3 Apparecchiature Attività Personale Imprese Personale Certificato Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore (MAC & HP). Reg. (CE) n.303/2008 Impianti fissi di protezione antincendio ed estintori (FPS). Reg. (CE) n.304/2008 Apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione (HVS). Reg. (CE) n.305/2008 Apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra (SOLV). Reg. (CE) n.306/2008 Impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (MAC). Reg. (CE) n.307/2008 certificato certificate qualificato (attestazione) provvisorio Installazione, Manutenzione e/o Riparazione (valido fino al 04/7/2011) Controllo delle perdite di applicazioni (valido fino contenenti 3 kg di gas fluorurati ( 6 kg se al 04/7/2011) ermeticamente sigillate ed etichettate come tali) Recupero di gas fluorurati (valido fino al 04/7/2011) Installazione, Manutenzione e/o Riparazione (valido fino Controllo delle perdite di applicazioni contenenti 3 kg di gas fluorurati ( 6 kg se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali) al 04/7/2010) (valido fino al 04/7/2010) Recupero di gas fluorurati (valido fino al 04/7/2010) Recupero di gas fluorurati Recupero di gas fluorurati Recupero di gas fluorurati Tabella 1 c) il rilascio della certificazione provvisoria di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n.303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n.304/2008 In base ai suddetti articoli, gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale e le imprese coinvolte nelle attività ivi previste purché tale personale possegga un esperienza professionale di almeno 2 anni nelle pertinenti attività, acquisita prima della data di entrata in vigore del DPR. Il DPR si avvale di tale possibilità e prevede il rilascio dei certificati provvisori, aventi una durata di sei mesi, da parte delle Camere di commercio a fronte della presentazione di un autocertificazione da parte dei soggetti interessati. d) l acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all articolo 6, comma 4 del citato regolamento L articolo 6, comma 4 prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di comunicazione al fine di acquisire dati sulle emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

4 L acquisizione di dati dettagliati sulle emissioni di gas fluorurati causate dalle perdite che si verificano nel corso della vita di apparecchiature ed impianti di climatizzazione e antincendio sono essenziali anche per migliorare la qualità degli inventari delle emissioni di gas-serra redatti annualmente da ISPRA. Il DPR prevede quindi che gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra presentino al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all anno precedente. e) i registri di cui all articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n.303/2008, all articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.304/2008, all articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.305/2008 e all articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.306/2008 I citati regolamenti di esecuzione del reg. n.842/2006 prevedono, per la gestione del sistema, l istituzione di un registro delle persone e delle imprese che effettuano le attività contemplate dalla tabella 1. Lo schema di DPR prevede l istituzione di un Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate che consenta di avere un quadro generale e aggiornato in tempo reale delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate e il loro riconoscimento reciproco a livello europeo. Il Registro è istituito presso il MATTM e la gestione è affidata alle Camere di commercio in analogia con altri registri di imprese previsti dalla normativa ambientale. Le Camere di commercio rilasciano anche copia delle certificazioni e delle attestazioni nonché certificazioni provvisorie, ove applicabili, su richiesta degli interessati. f) l etichettatura delle apparecchiature di cui all articolo 7 del citato regolamento L articolo 7 del regolamento prevede che i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra vengano immesse in commercio solo se le denominazioni chimiche di tali gas siano identificate mediante un etichetta che indichi chiaramente che tali prodotti e apparecchiature contengono gas fluorurati ad effetto serra e le relative quantità. Inoltre, l articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.1494/2007 europea prevede che gli Stati membri possano subordinare la loro immissione in commercio sul territorio nazionale all utilizzo della propria lingua ufficiale su tale etichetta. Il DPR si avvale di tale possibilità e prevede che le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra siano riportate anche in lingua italiana. Si illustrano di seguito gli articoli del presente D.P.R. In particolare il decreto: - all articolo 1 indica le finalità che si propone, ovvero l individuazione delle autorità competenti, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone e delle imprese e degli organismi di attestazione delle persone, il registro delle persone e delle imprese certificate, l acquisizione dei dati sulle emissioni dei gas fluorurati, l etichettatura delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, il rilascio della certificazione provvisoria alle persone e alle imprese;

5 - all articolo 2 integra le definizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 e ai regolamenti europea n.303/2008, n.304/2008, n.305/2008, n.1493/2007 con alcune definizione relative al sistema di accreditamento/certificazione; - all articolo 3 individua le autorità competenti, in particolare: al comma 1, individua il MATTM quale autorità che controlla i registri impianto e di apparecchiatura di cui all articolo 3, paragrafo, 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 e specifica che per tale competenza il Ministero si avvale dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); al comma 2, individua il MATTM quale autorità alla quale trasmettere le relazioni contenenti le informazioni di cui all articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 e specifica che per tale competenza il Ministero si avvale dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); al comma 3, individua le Camere di commercio territorialmente competenti quali autorità per il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese previsti dai regolamenti (CE) n.303/2008 e n.304/2008; - all articolo 4, stabilisce che le modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento verranno definite mediante un protocollo d intesa fra il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e l organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA come previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all organizzazione ed al funzionamento dell unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008; - all articolo 5, stabilisce le procedure per la designazione degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.304/2008, agli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) n.305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008, da parte del MATTM. La designazione avviene su domanda dei soggetti interessati in possesso di specifico accreditamento rilasciato dall organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA, previa approvazione da parte del MATTM del tariffario presentato dagli stessi. Inoltre prevede per detti organismi di certificazione: l obbligo di iscrizione al registro di cui all articolo 13, l inserimento delle informazioni relative ai certificati rilasciati e la predisposizione di relazioni annuali sulle attività svolte; - all articolo 6 individua le tipologie di certificati di accreditamento che vengono rilasciati da parte dell organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA, agli organismi di valutazione delle competenze interessati a venire designati quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte del MATTM dei pertinenti schemi di accreditamento. - all articolo 7 definisce i criteri per la certificazione degli organismi di attestazione; - all articolo 8 specifica l obbligo di iscrizione al registro di cui all articolo 13 delle persone e delle imprese che svolgono, o che intendono svolgere le attività lavorative contemplate dal regolamento (CE) n.842/2006 come riportate nella Tabella 1; - all articolo 9 specifica l obbligo per le persone e le imprese che svolgono le attività di cui all articolo 8 di essere in possesso di un certificato rilasciato da un organismo di

6 certificazione in base alla tipologia di attività svolte e l obbligo per le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore di essere in possesso di attestato rilasciato da un organismo di attestazione; - all articolo 10 prevede la possibilità per le persone e le imprese che svolgono le attività di cui ai regolamenti (CE) n.303/2008 e n.304/2008 di avvalersi della certificazione provvisoria. Le certificazioni provvisorie vengono rilasciate dalle Camere di commercio; - agli articoli 11 e 12 individua rispettivamente le deroghe transitorie e le esenzioni relative all obbligo di certificazione delle persone; - all articolo 13 affida alle Camere di Commercio la gestione del registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Tale registro è istituito presso il MATTM; - all articolo 14 prevede che, ai fini del loro riconoscimento in Italia, i certificati e gli attestati rilasciati in un altro Stato membro, ai sensi dell articolo 5, comma 2 del regolamento n.842/2006, siano trasmessi alle Camere di commercio tradotti anche in lingua italiana; - all articolo 15 stabilisce l obbligo per gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, di custodire presso l apparecchiatura o impianto e mantenere aggiornato il registro d impianto in cui si riportano le informazioni previste dall articolo 3, paragrafo 6 del regolamento n.842/2006; - all articolo 16 pone un obbligo agli operatori delle applicazioni di cui all articolo 15 di comunicare annualmente al MATTM per il tramite dell ISPRA una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. Prevede inoltre, ai sensi dell articolo 6 del regolamento n.842/2006, che i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all anno di gas fluorurati ad effetto serra comunichino per via telematica le informazioni relative all anno civile precedente alla Commissione europea e all ISPRA; - all articolo 17 stabilisce che le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra siano riportate anche in lingua italiana; - all articolo 18 stabilisce che il MATTM notifichi alla Commissione europea le informazioni previste dall articolo 5 del regolamento e dai regolamenti di attuazione ; - all articolo 19 introduce una clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall esecuzione del D.P.R. non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; - all articolo 20 reca le disposizioni finali; - agli allegati A, B e C individua i requisiti rispettivamente degli organismi di certificazione delle persone, degli organismi di certificazione delle imprese e degli organismi di attestazione.

7 Lo schema di DPR è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 ed il successivo 16 giugno ha ottenuto il VISTO del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Consiglio di Stato, con il parere n.3668/11 del 5 ottobre 2011, si è pronunciato in senso favorevole formulando alcune osservazioni che sono state tutte ritenute accoglibili. In particolare, la raccomandazione di integrare l articolo 9, comma 3, prevedendo, a garanzia degli utenti, un termine per il rilascio dell attestazione della domanda da parte degli interessati, è stata riformulata in modo tale da assicurare il rilascio dell attestazione in cinque giorni lavorativi che decorrono dalla data di completamento del corso di formazione. Inoltre, sono state apportate allo schema di decreto due ulteriori modifiche allo scopo di correggere delle formulazioni erronee che di seguito si descrivono. All articolo 13, recante l istituzione del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, nel comma 2, che indica i soggetti che accedono al registro, gli organismi di attestazione sono stati sostituiti dagli organismi di valutazione. Tale modificazione deriva dalla necessità di rendere la disposizione coerente con l articolo 7, comma 4, dello schema di regolamento medesimo, il quale prevede che siano gli organismi di valutazione ad inserire per via telematica le informazioni relative agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione e non questi ultimi. Nell Allegato B, punto 2.1, lettera a), è stato eliminato il richiamo all articolo 10, commi 1 e 2 del regolamento perché in contrasto con quanto stabilito dai regolamenti comunitari. Infatti la modifica si è resa necessaria in quanto l articolo 8, comma 1, lett. a) sia del regolamento (CE) n.303/2008 del 2 aprile 2008 (concernente le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore), sia del regolamento (CE) n.304/2008 del 2 aprile 2008 (concernente gli impianti fissi di protezione antincendio o gli estintori), prevede quale requisito necessario per la certificazione delle imprese l impiego di personale già in possesso del certificato (articolo 9, comma 1, dello schema di decreto), ragion per cui il personale in possesso di una certificazione provvisoria (articolo 10, commi 1 e 2 dello schema di decreto) non può essere preso in considerazione ai fini della certificazione. Il provvedimento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato. In particolare, le disposizioni del DPR non determinano oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome in quanto: il sistema di certificazione delle persone e delle imprese previsto dal DPR si fonda su organismi di certificazione delle persone e delle imprese accreditati all uopo dall organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA. all istituzione del Registro nazionale previsto dall articolo 13 del DPR in oggetto, si provvederà con risorse finanziarie già disponibili in bilancio. La gestione del registro è invece affidata alle Camere di Commercio che opereranno sulla base dei proventi derivanti dalle iscrizioni al suddetto registro; le attività svolte dall ISPRA sono riconducibili all esistente competenza di ISPRA relativa alla realizzazione, gestione e archiviazione dei dati dell Inventario Nazionale dei gas serra e alla raccolta dei dati di base prevista dall articolo 14-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n.51. Pertanto le disposizioni del D.P.R. non richiedono risorse umane, finanziarie e strumentali aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente.

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