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1 DEL D.P.R ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE: iscriversi al Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate entro il 12 aprile 2013 e contestualmente richiederee alla Camera di Commercio di competenza il certificato provvisorio (persone e imprese) che consente di operare per 6 mesi dalla data del rilascio ( sostenere, entro i 6 mesi di validità del certificato provvisorio della persona, l esame teorico/pratico per l ottenimento del certificato definitivo della persona ottenere, entro i 6 mesi di validità del certificato provvisorio dell impresa, la certificazione definitiva d impresa Alla scadenza del certificato provvisorio, chi non avesse ottenuto la certificazione definitiva si troverà nell impossibilità di svolgere la professione. Resta inteso che il certificato provvisorio può essere richiesto solo per le persone (e le imprese che di queste persone si avvalgono) che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza precedentemente al 5 maggio Registro Nazionale delle personee e delle imprese certificate A seguito dell annuncio in Gazzettaa Ufficiale n. 35 dell 11 febbraio 2013, il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il Registro Nazionale delle persone e dellee imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione o di provincia autonoma e accessibile dal sito web Attraverso il Registro nazionale dellee persone e delle imprese certificate, sarà pertanto possibile: consultare l elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione ai quali le persone e le imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati; consultare l elenco delle persone e delle imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni: Sezione degli Organismi di Certificazione, degli Organismi di Valutazione della Conformità e Organismi di Attestazione; Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio; Sezione delle persone e delle imprese certificate; Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato; Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazionee in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 43/2012; Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

2 Le seguenti persone e imprese dovranno iscriversi al Registro entro 60 giorni a partire dal 12 febbraio 2013 (da qui la scadenza sopra indicata del 12 aprile 2013): persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore. L iscrizione al Registro, tramite la compilazione e l invio alle Camere di commercio delle pratiche contenenti le informazioni previste dai modelli e dalle comunicazioni sotto elencati, avviene esclusivamente per via telematica.

3 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE PER LE PERSONE E LE IMPRESEE Le seguenti persone hanno l obbligo di Certificazione: persone che svolgono una o piùù delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; persone che svolgono una o piùù delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato al personale previo superamento di un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivii Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea (Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008). I candidati possono richiedere un certificato, ai sensi del Regolamento (CE) n.303/2008, per le seguenti Categorie: Categoria I:può svolgere tutte le attività riportate nel seguito: - controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; - recupero; - installazione; - manutenzione o riparazione.

4 Categoria II: può svolgere attività di: - recupero; - installazione; - manutenzione o riparazione in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra. Inoltre può svolgere attività di controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Categoria III: può svolgere attività di recupero in relazione alle apparecchiaturee di refrigerazione e di condizionamento d aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra. Categoria IV: può svolgere attivitàà di controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra. TABELLA ESEMPLIFICATIVA Di seguito, infine, invio i riferimenti per le categorie di certificazione per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore, definite dal regolamentoo (CE) n. 303/2008 per il personale in funzione delle specifiche attività eseguite e della carica di refrigerante: Regolamento (CE) n. 303/2008 Carica F-gas <3 kg (ermetica <6kg) Categorie quantitative D,E 3 kg (ermetica 6 kg) Categorie quantitative A, B, C Certificato R I M L1 L2 R I M Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV

5 Ai sensi del reg. 303/08, per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore, valgono le seguenti definizioni di installazione e manutenzione, che, come può vedere, si riferiscono solo ad interventi sul circuito frigorifero. L1 = controllo delle perdite con intervento sul circuito di refrigerazione L2 = controllo delle perdite senza intervento sul circuito di refrigerazione R = recupero : raccolta e stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori I = installazione: assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere F-gas, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui saràà utilizzato; tale attività include l operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall esigenza di caricare o meno il sistema dopo l assemblaggio. M = manutenzione o riparazione: Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere F-gas, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, ossia in particolare: immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell apparecchiatura riassemblare due o più pezzi del circuito o dell apparecchiatura riparare le perdite Le seguenti imprese hanno l obbligo di Certificazione: imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse (intesa come un apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo e non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 842/2006, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d aria usate in tutte le modalità di trasporto) di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; Nel caso di imprese individuali, se il titolare dell impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate.

6 Le seguenti persone hanno l obbligo di Attestazione: persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Attestazione che rilasciano attestati al personale a seguito di frequenza di un corso di formazione riguardante il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento di aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008). Ai sensi dell articolo 2, del Regolamento (CE) n. 842/2006, il recupero è definito come "raccolta e stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori". Pertanto le persone che, nell ambito dell attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 43/2012. Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012 e di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012. E possibile consultare l elenco degli Organismi di Certificazione e degli Organismi di Attestazione all interno della sezione relativa agli Organismii di Certificazione nel Registro delle persone e delle imprese certificate. Criteri Certificazione persone L impresa deve impiegare personale certificato, ai sensi dell Art. 9 comma 1 del DPR, per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d attività previsto. A tal fine l impresa dovrà a) indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale; b) l impresa deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. Con riferimento al punto a), l impresa deve garantire tale conformità, ad esempio tramite il calcolo del rapporto tra il fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell impresa degli ultimi 3 anni, ove applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore. Esempio: Il numero delle persone certificate, determinate dal fatturato riferito delle attività di installazione manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, è riportato nella seguente tabella: DA oltre A === N Persone certificate

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