I CRITERI DEL CONTROLLO UFFICIALE

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1 ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA- IL CONTROLLO Bologna 18 Novembre 2010 I CRITERI DEL CONTROLLO UFFICIALE Dott.ssa Valeria Di Giorgi, Ufficio IV DGSAN

2 LA PROCEDURA DI NOTIFICA PRODOTTI ALIMENTARI SOGGETTI A NOTIFICA ALL UFFICIO IV-DGSAN

3 PRODOTTI SOGGETTI A NOTIFICA INTEGRATORI ALIMENTARI Circolare 6 marzo 2008, n P; DL 111/92 PRODOTTI DIETETICI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI ALIMENTI SENZA GLUTINE ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI Decreto 9 aprile 2009, n. 82 FORMULE PER LATTANTI

4 PRODOTTI SOGGETTI A NOTIFICA PRODOTTI DIETETICI DA NOTIFICARE PRODOTTI PER SPORTIVI SALI DIETETICI ALTRE TIPOLOGIE (es. per diabetici, ecc.) PRODOTTI DIETETICI NON DA NOTIFICARE: prodotti dietetici per il controllo e la riduzione del peso, disciplinati dalla direttiva 96/8/ CE, attuata con il DM 519/1998

5 PROCEDURA DI NOTIFICA (1) 1) invio della copia dell etichetta al Ministero della salute Contestuale all immissione in commercio, per i prodotti soggetti a notifica per gli integratori alimentari prodotti in UE 90gg prima dell immissione in commercio, per integratori alimentari non prodotti in UE 30gg prima dell immissione in commercio, per le formule per lattanti

6 PROCEDURA DI NOTIFICA (2) 2) Valutazione da parte dell ufficio IV-DGSAN del Ministero della salute della copia dell etichetta ricevuta In termini di: Ammissibilità della composizione/ingredienti Conformità dell etichettatura alla normativa vigente in materia

7 PROCEDURA DI NOTIFICA (3) 3) Esito della valutazione del prodotto notificato a) Procedura non conclusa Procedura conclusa positivamente Stop all immissione in Commercio o richiesta di ritiro Invio di richieste all azienda di informazioni o adeguamenti

8 PROCEDURA DI NOTIFICA (4) PROCEDURA CONCLUSA POSITIVAMENTE a) Inserimento del prodotto nel registro specifico, reperibile sul sito: b) Invio di una lettera di fine procedura all azienda c) silenzio-assenso dopo 90gg

9 a) INSERIMENTO DEL PRODOTTO NEL REGISTRO SPECIFICO, REPERIBILE SUL SITO: A) REGISTRO INTEGRATORI ALIMENTARI B) REGISTRO NAZIONALE, che comprende le seguenti sezioni: PRODOTTI A FINI MEDICI SPECIALI PRODOTTI SENZA GLUTINE PRODOTTI DESTINATI A MALATTIE METABOLICHE CONGENITE FORMULE PER LATTANTI

10 b) INVIO DI UNA LETTERA DI FINE PROCEDURA ALL AZIENDA nel caso di PRODOTTI A FINI MEDICI SPECIALI PRODOTTI SENZA GLUTINE

11 c) SILENZIO-ASSENSO DOPO 90GG ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI PRODOTTI DIETETICI

12 Per conoscere lo status di un prodotto soggetto a notifica è possibile: contattare l ufficio IV-DGSAN; verificare il certificato di libera vendita rilasciato dall ufficio IV, che attesta la conclusione della procedura in maniera positiva, qualora l azienda ne abbia fatto richiesta (non è un obbligo)

13 RIASSUMENDO alimenti per la prima infanzia soggetti a notifica: Formule per lattanti standard (da 0 a 6 mesi) Latti di crescita (da 1 a 3 anni ) Formule per lattanti a fini medici speciali (da 0 a 1 anno) Alimenti a fini medici speciali per la prima infanzia (da 0 a 3 anni) alimenti per la prima infanzia NON soggetti a notifica: Formule di proseguimento standard (da 6 a 12 mesi) Alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini (baby food)

14 CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI ALIMENTI DESTINATI ALLA PRIMA INFANZIA

15 TIPOLOGIE DI ALIMENTI DESTINATI ALLA PRIMA INFANZIA Disciplinati da normative specifiche: 1) formule per lattanti (da 0 a 6 mesi) 2) formule di proseguimento (da 6 mesi ad 1 anno) 3) Alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini (baby food)

16 ALTRE TIPOLOGIE DI ALIMENTI DESTINATI ALLA PRIMA INFANZIA Latti di crescita (da 1 a 3 anni)

17 PECULIARITA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA Le normative specifiche per alcuni di questi alimenti prevedono la rispondenza a parametri specifici in termini di: Composizione, Residui, Criteri microbiologici, Etichettatura

18 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi)

19 CRITERI DI COMPOSIZIONE

20 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir.2006/141/CE Art. 3. Sicurezza e idoneità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento 1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere commercializzati solo se sono conformi alle disposizioni fissate dal presente regolamento.

21 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Composizione (1) Art. 5 Fabbricazione dei prodotti 1. Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nell allegato I, punto 2 2. Gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche indicate nell allegato II, punto 2 3. è escluso,, l uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) 1829/2003.

22 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Composizione (2) Art. 6 Criteri di composizione 1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell allegato I, tenendo conto delle norme di cui all allegato V. 4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell allegato II, tenendo conto delle norme di cui all allegato V.

23 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Composizione (2a) Art. 6 Criteri di composizione 3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici di cui all allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il i minimo e 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal), l idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere conforme alle norme stabilite nell allegato VI

24 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Composizione (3) ALLEGATO I COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE ALLEGATO II COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE ALLEGATO V AMMINOACIDI INDISPENSABILI E AMMINOACIDI INDISPENSABILI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PRESENTI NEL LATTE MATERNO ALLEGATO VI Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti con un tenore proteico inferiore a 0,56g/100 kj (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino

25 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Direttiva 2006/141/CE Composizione (4) Art. 7 Costituenti ammessi 1. Per l impiego degli ingredienti alimentari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento devono essere osservati i divieti e le limitazioni di cui agli allegati I e II. ALLEGATO I COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE ALLEGATO II COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

26 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Composizione (5) Art. 7 Costituenti ammessi 2. Per la fabbricazione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento possono essere utilizzate unicamente le sostanze elencate nell allegato III, 3. Alle sostanze indicate nell allegato III si applicano i criteri di purezza fissati dal regolamento del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, 96, n ALLEGATO III ELEMENTI NUTRITIVI

27 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Composizione (6) Art. 7 Costituenti ammessi 5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti, rispettivamente, nella parte 1 e nella parte 2 dell allegato XIII del decreto del Ministero della d sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

28 RESIDUI DI FITOSANITARI

29 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Residui (1) Art. 8. Residui 1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli prodotti fitosanitari in quantità superiore a 0,01 mg/kg,, calcolati sul prodotto pronto per il consumo oppure ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante. 2. Per determinare i livelli per i residui di prodotti fitosanitari ari devono essere utilizzati i metodi analitici universalmente riconosciuti.

30 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Residui (2) Art. 8. Residui 3. I residui di prodotti fitosanitari indicati in allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento. ALLEGATO VIII PRODOTTI FITOSANITARI CHE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE AGRICOLA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER I LATTANTI E ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO

31 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Residui (3) Art. 8. Residui 4. Tuttavia, ai fini del controllo ufficiale degli alimenti disciplinati iplinati dal presente regolamento, si ritiene che: a) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 1 dell allegato VIII V non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg; b) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 2 dell allegato VIII V non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. ALLEGATO VIII PRODOTTI FITOSANITARI CHE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE AGRICOLA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER I LATTANTI E ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO

32 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Residui (4) Art. 8. Residui 5. In deroga al comma 1, ai prodotti fitosanitari indicati nell allegato IX si applicano i limiti massimi di residui specificati icati nello stesso allegato. ALLEGATO IX LIVELLI MASSIMI SPECIFICI DI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI O DEI LORO METABOLITI NEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E NEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO

33 CRITERI MICROBIOLOGICI

34 PECULIARITA FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) REG.. (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Enterobacter sakazakii in alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai 6 mesi Salmonella in alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali Lysteria monocytogenes in alimenti pronti destinati ai lattanti e a fini medici speciali

35 ETICHETTATURA

36 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Etichettatura (1) Art. 9. Etichettatura indicazioni obbligatorie: PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono allattati al seno; una dicitura relativa alla superiorità dell allattamento al seno la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell alimentazione, della farmacia, della maternità o dell infanzia;

37 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Etichettatura (1a) Art. 9. Etichettatura indicazioni obbligatorie: PER GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi, che deve essere incluso in un alimentazione azione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come e sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita; che evidenzi che la decisione di avviare l alimentazione complementare entare sia presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell alimentazione, della farmacia, della maternità o dell infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante; te;

38 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Etichettatura (2) Art. 9. Etichettatura indicazioni obbligatorie: PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate. le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta per l uso, in linea con le raccomandazioni dell Organizzazione Mondiale della Sanità.

39 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Etichettatura (3) Art. 9. Etichettatura indicazioni vietate: termini come «umanizzato», «maternizzato«maternizzato»» o «adattato» o espressioni analoghe. indicazioni volte a scoraggiare l allattamento al seno immagini di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l uso del prodotto (VALIDO SOLO PER LE FORMULE PER LATTANTI)

40 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Etichettatura (4) Art. 9. Etichettatura 11. L etichettatura degli ALIMENTI PER LATTANTI può recare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite. ALLEGATO IV INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI E CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO UNA INDICAZIONE CORRISPONDENTE

41 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Etichettatura (5) L etichettatura delle FORMULE DI PROSEGUIMENTO può recare indicazioni nutrizionali e sulla salute conformemente alle condizioni stabilite dal reg. 1924/2006

42 FORMULE PER LATTANTI (da 0 a 6 mesi) E DI PROSEGUIMENTO (da 6 a 12 mesi) decreto 9 aprile 2009 n.82, che recepisce la Dir. 2006/141/CE Art. 10. Pubblicità 1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.

43 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI

44 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE a) «alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie: i) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato; ii) ) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti tuiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine; iii) ) pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto; iv) ) biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti; b) «babyfood«babyfood», diversi dagli alimenti a base di cereali.

45 CRITERI DI COMPOSIZIONE

46 CONTROLLO UFFICIALE: ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Composizione (1) Articolo 5 1. Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I. 2. Gli alimenti per lattanti e bambini descritti nell'allegato II devono essere conformi ai criteri di composizione ivi fissati. ALLEGATO I COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI ALLEGATO II COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI

47 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Composizione (2) Articolo 6 Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV. ALLEGATO IV ELEMENTI NUTRITIVI

48 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Composizione (3) Articolo 7 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. Le necessarie quantità massime di sostanze diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 sono definite.

49 RESIDUI DI FITOSANITARI

50 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Residui (1) Articolo 7 2. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti tanti e ai bambini non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui c livelli specifici di residui figurano nell'allegato VI,, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici. I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati. ALLEGATO VI QUANTITÀ MASSIME SPECIFICHE DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI O DEI METABOLITI DI ANTIPARASSITARI NEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI E NEGLI ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI

51 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Residui (2) Articolo 7 3. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VII non devono essere ere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti. ALLEGATO VII ANTIPARASSITARI CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI A BASE DI CEREALI E DEGLI ALTRI ALIMENTI PER LATTANTI

52 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Residui (3) Articolo 7 Tuttavia, ai fini del controllo a) gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VII sono s da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione ione dei metodi analitici, sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico; b) gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VII I sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà regolarmente verificata in rapporto rto ai dati relativi alla contaminazione ambientale.

53 CRITERI MICROBIOLOGICI

54 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI REG.. (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari!importante! NON E RICHIESTO IL CONTROLLO PER L ASSENZA DI Enterobacter sakazakii

55 ETICHETTATURA

56 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Etichettatura (1) Articolo 8 1. Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, 0/13/CE, DIRETTIVA 2000/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Articolo 3 l'etichettatura le seguenti indicazioni obbligatorie: 1) la denominazione di vendita; 2) l'elenco degli ingredienti; 3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, ; 4) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfenzionati,, il quantitativo ; 5) il termine minimo di conservazione o,, la data di scadenza; 6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; 7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 8) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione ; 9) le istruzioni per l'uso, ;

57 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Etichettatura (2) Articolo 8 1. le seguenti diciture obbligatorie: a) l'indicazione dell'età a partire dalla quale può essere utilizzato,. In nessun caso l'età indicata è inferiore a quattro mesi.

58 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Etichettatura (3) Articolo 8 1. le seguenti diciture obbligatorie: b) l'indicazione della presenza o assenza di glutine, se il prodotto otto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi; c) l'indicazione del valore energetico disponibile,, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica per 1001 g o 100 ml di prodotto ;

59 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Etichettatura (4) Articolo 8 1. le seguenti diciture obbligatorie: d) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico specificato negli allegati I e II, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio ; e) ove necessario, le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

60 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Etichettatura (5) Articolo 8 2. L'etichetta può contenere le indicazioni seguenti: a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, ; b) oltre alle informazioni numeriche, informazioni sulle vitamine e e sui minerali di cui all'allegato V,, qualora le quantità presenti nel prodotto siano almeno uguali al 15 % del valore di riferimento.

61 ALIMENTI A BASE DI CEREALI E GLI ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI DIRETTIVA 2006/125/CE Etichettatura (6) L etichettatura di queste tipologie di prodotti alimentari può recare indicazioni nutrizionali e sulla salute conformemente alle condizioni stabilite dal Reg. 1924/2006

62 REG 882/2004 Articolo 2, COMMA 1 «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

63 REG 882/2004 Articolo 10 Attività, metodi e tecniche di controllo 1. I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit,, ispezione, campionamento e analisi.

64 Attività, metodi e tecniche di controllo 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, o, tra l'altro, le seguenti attività: a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori o del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti; b) l'ispezione di: REG 882/2004 Articolo 10 (1) i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti; ii) ) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti;

65 iii) ) prodotti semilavorati; REG 882/2004 Articolo 10 (2) iv) ) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; v) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari; vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

66 REG 882/2004 Articolo 10 (3) c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti; d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria; e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;

67 REG 882/2004 Articolo 10 (4) f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale; g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;

68 REG 882/2004 Articolo 10 (5) h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti; i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento

69 GRAZIE DELL ATTENZIONE

SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO

SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO PROMEMORIA D.M. 82/2009 ESITO AZIONI Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contengono sostanze in quantità da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini? (art. 3 c.2) 1

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