Dipartimento II - Politiche delle Entrate GUIDA ALLA CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI PER I TRIBUTI COMUNALI ABOLITI

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1 Dipartimento II - Politiche delle Entrate GUIDA ALLA CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI PER I TRIBUTI COMUNALI ABOLITI

2 Dipartimento II - Politiche delle Entrate Con la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 26/27 marzo 2009 è stata reintrodotta la possibilità di chiudere, in via agevolata, entro il 30 giugno 2009, le controversie aventi ad oggetto i tributi comunali aboliti. La novità rispetto alla precedente definizione è costituita dall estensione della procedura ai processi che interessano la tariffa dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e l imposta comunale sulla pubblicità. Questo opuscolo è stato realizzato in collaborazione con la Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per illustrare sinteticamente le modalità ed i termini da rispettare per usufruire della chiusura agevolata delle liti pendenti. L obiettivo è quello di favorire lo smaltimento dei numerosi processi ancora in corso su tributi ormai soppressi.

3 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) COMMISSIONE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA FISCALITÀ LOCALE E FEDERALISMO FISCALE Componenti Nicola Antoniozzi Presidente Gianfranco Piccini Vice Presidente Lionello Bartolomei Daniele Bonanni Nicola Colangelo Giorgio Farina Antonio Fiorilli Lanfranco Guidi Pietro Marcantoni Carlo Mezzetti Marco Alberto Pozzi Claudio Schettini Giovanni Testaj Esperti esterni Carmine Cellucci (Agenzia delle Entrate) Annamaria Graziano (Comune di Roma) Guido Magrini (Regione Lazio) Demetrio Minuto Maurizio Salvi (Comune di Roma) Hanno collaborato al presente lavoro la Dott.ssa Valeria Napoli - Dirigente U.O. Entrate Fiscali - e la Dott.ssa Letizia Grimaldi

4 Dipartimento II - Politiche delle Entrate Indice 1. Quali sono le liti che possono essere definite 2. Cosa si intende per lite pendente 3. Quali sono i costi della definizione 4. Qual è la procedura da seguire 5. A quale Ufficio presentare l istanza 6. Quali sono gli effetti della definizione Riferimenti - Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26/27 marzo Circolare accompagnatoria al regolamento del Dipartimento II del 5 maggio 2009 (prot )

5 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) 1. Quali sono le liti che possono essere definite Si possono chiudere le liti pendenti aventi ad oggetto: TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) ICP (Imposta comunale di pubblicità) Imposta comunale per l esercizio di imprese arti e professioni (ICIAP) Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili Imposta di famiglia Contributo di fognatura Contributo di miglioria Imposta di licenza Imposta sul valore locativo E esclusa la definizione delle controversie riguardanti i rimborsi, mentre è ammessa la definizione di controversie su provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni, purché in essi sia contestualmente richiesto il tributo e le sanzioni.

6 Dipartimento II - Politiche delle Entrate 2. Cosa si intende per lite pendente Le liti sono considerate pendenti quando alla data del 26 marzo 2009: è stato proposto ricorso, anche se non è ancora stato eseguito il deposito in Commissione ed a condizione che non sia decorso il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio Possono essere definite le liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza non passata in giudicato ovvero si attende il giudizio a seguito di rinvio

7 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) La definizione in caso di ricorso contro le cartelle di pagamento determina la sospensione degli atti impositivi non sono decorsi i termini per l impugnazione della sentenza La definizione della lite da parte di un solo coobligato è efficace anche per gli altri Non si può accedere alla definizione agevolata quando la sentenza è definitiva

8 Dipartimento II - Politiche delle Entrate 3. Quali sono i costi della definizione Il costo della definizione è calcolato in base al valore della lite. Tale valore è definito dall importo della sola imposta accertata o contestata dal contribuente, con riferimento a ciascun atto impugnato ed indipendentemente dal numero dei soggetti e dai tributi in esso indicati Nel caso di provvedimento di irrogazione delle sanzioni, si assume l importo delle sanzioni irrogate Non rientra nel valore della lite l ammontare degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con atto separato Non è possibile effettuare la definizione parziale della lite

9 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) Se, alla data di presentazione della domanda di definizione, il valore della lite non supera 500,00, il contribuente deve pagare un importo fisso di 50,00 in un unica soluzione. Se, alla data di presentazione della domanda di definizione, il valore della lite supera 500,00, gli importi da pagare sono: 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell Amministrazione Comunale 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente 30% del valore della lite: - quando ancora pende il primo grado di giudizio - nell ipotesi di rinvio al giudice di primo o di secondo grado - nel caso di liti pendenti interessate dalla conciliazione giudiziale

10 Dipartimento II - Politiche delle Entrate In caso di soccombenza parziale, ossia quando nessuna delle parti ottiene l accoglimento integrale delle proprie richieste, l ammontare complessivamente dovuto dal contribuente deve essere calcolato con le seguenti modalità: - il 15% sulla parte del valore della lite per la quale l ultima pronuncia ha statuito la soccombenza dell Amministrazione; - il 50% sulla parte del valore della lite per la quale l ultima pronuncia ha statuito la soccombenza del contribuente. Dagli importi così ottenuti vanno scomputate le somme già versate dal contribuente prima della definizione

11 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) La definizione non dà diritto alla restituzione delle somme già versate anche nel caso in cui l ammontare complessivamente versato sia superiore all importo dovuto per il perfezionamento della procedura di definizione Alla pronuncia di inammissibilità vanno equiparate le pronunce che producono effetti analoghi quali l irricevibilità, l improponibilità etc., determinando la soccombenza della parte che ha proposto l atto di impugnazione dichiarato improcedibile

12 Dipartimento II - Politiche delle Entrate 4. Qual è la procedura da seguire Per accedere alla definizione i contribuenti devono presentare un istanza, sugli specifici modelli predisposti dall Ufficio (i modelli sono disponibili su e La ricevuta dell importo versato va allegata in originale all istanza di definizione L istanza deve essere presentata all Amministrazione comunale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2009 *Sezioni del portale > sez. Dipartimenti ed altri uffici > sez. Dipartimento II > Definizioni liti pendenti

13 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) Pagamenti Entro il 30 giugno 2009 deve essere effettuato il versamento della prima rata o dell intero importo dovuti secondo le modalità esposte di seguito: presso la Tesoreria Comunale in Via Monte Tarpeo n. 42 (Campidoglio): i. per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU), specificando nella causale TARSU definizione lite pendente Dip. II U.O. Entrate fiscali ii. per l imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, l imposta di famiglia, il contributo di fognatura, il contributo di miglioria, l imposta di licenza, l imposta sul valore locativo, specificando la causale [nome tributo] definizione lite pendente Dip. II U.O. Entrate fiscali

14 Dipartimento II - Politiche delle Entrate per l imposta comunale sulla pubblicità: i. di competenza del Dip.to VIII, mediante versamento sul c/c postale n intestato a Comune di Roma Dipartimento VIII Servizio Affissioni e Pubblicità ii. relativa ad esposizioni pubbliche di competenza dei singoli Municipi mediante versamento sul c/c postale intestato al Municipio competente per l ICIAP mediante versamento sul c/c postale n , intestato a Amministrazione Comunale di Roma, Dipartimento II U.O. Entrate fiscali Liquidazione Morosità ROMA per la TOSAP: i. relativa agli impianti pubblicitari di competenza del Dip.to VIII, mediante versamento sul c/c postale n , intestato al Comune di Roma Dip. VIII Servizio affissioni e pubblicità ;

15 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) ii. relativa alle cause riattivate dal Dip.to II ex art. 78 D.Lgs n. 546/92, presso la Tesoreria Comunale (Via Monte Tarpeo, n. 42), specificando nella causale Tosap definizione lite pendente Dip. II U.O. Entrate fiscali iii. negli altri casi, compresa la TOSAP permanente dovuta dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi, mediante versamento sul c/c postale intestato ai singoli municipi competenti. Se le somme versate in pendenza di giudizio sono pari o superiori a quanto dovuto non è necessario un versamento ulteriore

16 Dipartimento II - Politiche delle Entrate Rateazione Se l importo dovuto per la definizione supera 1.000,00, il versamento può essere ripartito fino ad un massimo di 4 rate di pari importo così suddivise: la prima entro il 30 giugno 2009 la seconda entro il 31 agosto 2009 la terza entro il 31 ottobre 2009 la quarta entro il 31 dicembre 2009 Se l importo complessivo è pari o superiore ad Euro , il versamento può essere ripartito fino a dodici rate mensili a partire dal 30 giugno 2009 Per i versamenti delle rate successive alla prima vanno computati gli interessi legali (attualmente fissati al tasso del 3% annuo), maturati su base giornaliera dal 30 giugno fino alla data di effettivo versamento

17 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) 5. A quale Ufficio presentare l istanza I modelli devono essere presentati agli Uffici indicati nella tabella seguente Modello A B C D Ufficio Competente Dipartimento VIII V^ U.O. - Via Ostiense 131/L Roma Dipartimento VIII V^ U.O. - Via Ostiense 131/L Roma Dipartimento II U.O. Entrate Fiscali - Via Ostiense 131/L Roma Municipio Territorialmente Competente Tributo ICP Tosap Iciap - Iaf - If - Tosap - Tarsu Tosap Icp

18 Dipartimento II - Politiche delle Entrate 6. Quali sono gli effetti della definizione La presentazione dell istanza comporta la sospensione del processo fino al 30 settembre 2009 oppure fino alla data di pagamento dell ultima rata, previa presentazione di un apposita domanda di sospensione al giudice ove pende la lite Entro gli stessi termini l Ufficio deve verificare la regolarità dell istanza e l avvenuto pagamento degli importi dovuti, al fine di stabilire la cessata materia del contendere oppure la ripresa d ufficio del processo sospeso Qualora la l procedura di definizione si sia regolarmente perfezionata, la parte che ha originariamente proposto ricorso dovrà presentare un atto di rinuncia alla controversia con la l sottoscrizione della controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese di giudizio

19 Guida alla chiusura c delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti ( ) In caso di errore scusabile, il contribuente deve versare l importo dovuto entro 10 giorni dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata a.r. dall Ufficio competente La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la chiusura della lite Il rigetto della richiesta di definizione per infedeltà dei dati indicati nell istanza o per il mancato versamento delle somme dovute deve essere notificato, anche a mezzo raccomandata a.r., al contribuente, che può impugnarlo entro 60 giorni iorni, avanti l organo giurisdizionale presso il quale pende la lite

20 Per informazioni ed approfondimenti: alle pagine del Dipartimento II Politiche delle Entrate

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