CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. D iniziativa dei deputati. Nuove norme in materia bancaria. Modifiche al DLgs 1/9/1993 n 385.

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D iniziativa dei deputati Nuove norme in materia bancaria. Modifiche al DLgs 1/9/1993 n 385 Presentata il ONOREVOLI COLLEGHI! - Nell opinione comune è diffusa l idea che banca e finanza siano strumenti legati al benessere. L ideologia dell economista americano Milton Friedman, fondatore della scuola monetarista e premio Nobel per l economica nel 1976, basata sul solo raggiungimento del bene totale, inteso come la somma dei beni individuali, nell ottica di una completa estraneazione dal bene comune, ha determinato l idea base dell economia moderna, portando le imprese a escludere completamente principi e obiettivi morali e sociali dalla propria attività. Egli sosteneva che anche la democrazia è estranea al mercato, e l unica responsabilità dell impresa è quella di massimizzare il profitto. L impresa deve produrre ricchezza, mentre allo Stato spetta ridistribuirla. Negli ultimi anni le cose stanno cambiando: sorgono imprese e progetti dediti all aspetto sociale. In particolare il mondo bancario sta rivolgendo maggiore attenzione a temi attuali più urgenti, con programmi d investimento mirati a dirigere capitali là dove ce n è più bisogno. Alcuni operatori bancari, infatti, condividono una particolare filosofia di gestione dei capitali: da una parte impegnandosi a non investire in progetti e società che non abbiano i requisiti necessari dal punto di vista della politica ambientale e sociale o che siano coinvolte in commerci ritenuti deprecabili (per esempio quello di armi), dall altra finanziando progetti socialmente utili. Si parla in questo caso di banche etiche, in altre parole di istituti bancari che operano sul mercato finanziario secondo i principi della finanza etica, discriminando i soggetti finanziabili, contestando la guerra, la produzione e il commercio di armi, ma anche il razzismo, la dittatura, le attività industriali e commerciali che danneggiano l'ambiente, il commercio di superalcolici e di tabacco. Spesso tali banche rivolgono la loro attenzione ai progetti di microcredito. Il microcredito, termine divenuto negli anni di uso comune, si basa sulla concreta possibilità di offrire a soggetti ritenuti svantaggiati, per condizioni personali, familiari, culturali, economiche, sociali, la possibilità di poter usufruire di finanziamenti di piccola entità non solo per lo sviluppo personale, ma anche per la sopravvivenza quotidiana. Sono i soggetti cui non è data l opportunità di accedere al credito, a causa dell inadeguatezza economica o dall assenza di garanzie reali, in cui il microcredito, originariamente voluto da Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 2006, e la finanza etica, riscontrano un potenziale destinatario.

2 La Grameen Bank, fondata da Yunus, è oggi la più alta rappresentazione di come il presunto principio secondo il quale un povero è maggiormente esposto a insolvenza rispetto ad un ricco, sia totalmente errato. Il sistema creato dal banchiere dei poveri in Bangladesh, ha infatti più di filiali nel mondo in 58 Paesi diversi, nelle quali lavorano persone, con un totale di oltre due milioni di clienti, in maggioranza donne. La percentuale di prestiti erogati e positivamente regolati è altissima: il 96 % in media tra uomini e donne. In una realtà economica mondiale contratta, con una crisi finanziaria innescata da gravi problemi di liquidità, le banche hanno reagito a loro volta fossilizzandosi e frenando quella che è la loro funzione principale: intermediare il credito, non solo quello destinato ai cittadini, ma anche ad attività economiche che creano posti di lavoro. E necessario quindi tornare a prestare denaro, seguendo un attività, sia operativa sia culturale, legata ai principi della finanza etica; in un luogo d incontro tra i risparmiatori che hanno la necessità di una migliore gestione dei propri risparmi, mediante iniziative socio-economiche che si orientano ai principi di uno sviluppo umano e sociale di tipo solidaristico. Una banca, dunque, che gestisca in maniera trasparente le risorse finanziare dei propri risparmiatori, quali organizzazioni, famiglie ed imprese, allo scopo di perseguire interessi collettivi, per il raggiungimento di un obiettivo sociale ed ambientale, fornendo così ai propri clienti informazioni trasparenti e chiare di tutte le operazioni che vengono svolte e considerando i risparmiatori parte integrante della banca stessa. Trasparenza, partecipazione ed equa distribuzione delle risorse, sono i principi fondamentali della finanza etica, in una gestione dei rapporti con il cliente volta alla correlazione dei prodotti e dei servizi bancari con i bisogni reali delle persone, valutati tramite il contatto diretto e personale. La presente proposta di legge intende colmare un vuoto legislativo e promuovere le finalità sopra esposte, nell intento di consolidare le finalità sociali ed ambientali degli istituti bancari, esortando le banche ordinarie ed avvicinando il cliente ad un controllo non solo dei movimenti legati al proprio denaro (quali accrediti o addebiti), ma anche alle attività finanziarie legate ad esso, in una gestione volta ad eliminare ogni presupposto contro l eticità e, talvolta, la legalità. Iniziative come Banca Etica, la prima a mettere al centro della propria attività la trasparenza, l accesso al credito considerato come un diritto umano, l attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, e come Banca Prossima, dedicata esclusivamente al mondo no-profit laico e religioso e pensata per rispondere meglio alle necessità e ai bisogni delle imprese del terzo settore, per migliorare la qualità dei servizi bancari e per partecipare alla crescita dell'economia del bene comune, devono essere anche agevolate da un supporto normativo che ne liberalizzi e faciliti la diffusione. Un ruolo fondamentale dato dalla necessità di educare ed avvicinare quei soggetti a cui si rivolge la finanza etica, ma che si trovano nascosti dietro una scarsa dimestichezza con le procedure bancarie e vittime dell emarginazione sociale a causa di eventi avversi. Questo si tramuta in un concreto impegno alla promozione degli scopi, ed alle modalità di accesso agli istituti bancari etici. La promozione può rivestire un importanza determinante nel favorire i processi di sviluppo del territorio, con una stretta interdipendenza fra fattori economici, ambientali, sociali e culturali della vita quotidiana delle persone, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese e della pubblica amministrazione. La raccolta del denaro diviene uno strumento e un opportunità per il cambiamento, accumunata da un denominatore comune tra la banca e i suoi stakeholders: i principi della finanza etica e i valori dell'economia sociale e civile.

3 In particolare, l articolo 37 bis della proposta di legge, esprime i valori e principi della finanza etica, considerando l accesso al credito un diritto umano, e valutando le conseguenze sociali ed ambientali delle azioni economiche che non devono essere mai considerate fine a se stesse ma rivolte alla persona ed al bene comune. Nell art. 37 ter è specificata la figura della banca etica, costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, e la quota nominale massima del valore delle azioni, modificabile con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d Italia. Il comma cinque, autorizza l apertura di nuove filiali all estero, ma previene la formazione di paradisi fiscali, mantenendo obbligatoria la sede legale nel territorio italiano. Nel comma tre, dell art. 37 quater, in relazione ai soci, è privilegiata la partecipazione di fondazioni non bancarie ed associazioni riconosciute che abbiano nello statuto finalità esclusivamente, o prevalentemente, sociali o assistenziali, per almeno la metà del capitale sociale. Il quarto comma, con le clausole di gradimento, vieta l ingresso a soggetti oggettivamente non graditi. L art. 37 quinquies, relativo all operatività della banca etica, sottolinea la trasparenza delle operazioni finanziarie, la partecipazione dei soci e dei risparmiatori alle scelte operate, il divieto di praticare l anatocismo e l impegno a non applicare condizioni vessatorie. Ad ogni modo, come espresso nel terzo comma, i finanziamenti concessi a persone fisiche, anche non cittadine, devono perseguire finalità sociali, ed in particolare includere persone svantaggiate, o obiettivi attinenti alla libertà e alla dignità della persona o della sua famiglia, come l acquisto della prima casa. Nel comma quattro, sono espressamente regolamentati i finanziamenti a favore degli enti o delle associazioni non riconosciute o dei comitati anche di nazionalità non italiana, ponendo una particolare attenzione alle piccole cooperative e alle cooperative sociali. In nessun caso potranno essere finanziate persone che perseguono obiettivi contro l eticità o la legalità della finanza, come espresso nel comma cinque. E previsto inoltre il finanziamento da destinare al microcredito, come da comma sei. Un codice etico dovrà specificare i rapporti con la clientela. L art. 37 sexies, in merito al bilancio ed utili, impone la redazione del bilancio sociale oltre a quello civilistico e fiscale, che mostri le attività di finanziamento in coerenza con i principi di trasparenza, partecipazione e democrazia che sono alla base dell attività bancaria. Almeno il 30 per cento dell utile dovrà essere destinato a riserva legale, ed il residuo degli utili destinato a fini di mutualità, assistenza, beneficenza, come da secondo comma. L art. 37 septies, reca le norme in materia di trasformazioni e fusioni. In base all art. 37 octies, relativo alla vigilanza e al controllo, le banche etiche saranno sottoposte alla vigilanza ed al controllo da parte della Banca d Italia e del Ministero dell economia e delle finanze, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la CoNSoB potrà richiedere alle banche etiche notizie e documenti sulla loro attività. E disposta, dall art. 37 novies, per le banche etiche, l esenzione da oneri tributari concernenti l iscrizione e successive modificazioni e comunicazioni al Registro delle imprese. P.S. questa proposta scaturisce da un lavoro fatto da studenti ed insegnanti della classe 5ª Am (ragionieri programmatori) dell ITCG E. Fermi di Pontedera (PI), durante l A.S / 2010.

4 Testo della proposta di legge: Articolo 1 Nel DLgs 1/9/1993 n 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni, dopo l art. 37 del Titolo II è inserito il Capo V bis: Banche etiche, dall art. 37bis all art. 37decies come qui di seguito indicato: 37 bis. Definizione e caratteristiche Le banche etiche, le quali possono svolgere tutte le normali operazioni bancarie, con i limiti previsti dagli articoli seguenti, considerando l accesso al credito un diritto umano, tengono conto delle conseguenze sociali ed ambientali delle azioni economiche che non devono essere mai considerate fine a se stesse ma rivolte alla persona ed al bene comune; accettano i princìpi della finanza etica ed a tali criteri orientano la loro attività, nella consapevolezza della non separabilità della finanza dall economia reale. 37 ter. Norme generali La banca etica è costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, per azioni. 2. La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l espressione banca etica, oltre alla indicazione del rapporto sociale. 3. Le azioni, obbligatoriamente nominative, devono indicare il valore nominale che non può essere inferiore a 1 euro, né superiore a 100 euro. Con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d Italia, si può modificare il valore massimo. 4. La nomina e la revoca, per giusta causa o per giustificato motivo, degli amministratori e dei sindaci revisori, spetta esclusivamente all assemblea dei soci. 5. La banca etica può costituirsi, e mantenere la sede legale, soltanto nel territorio italiano. 37 quater. Soci Il numero dei soci non può essere inferiore a 100. Nel caso in cui il numero si riduca, esso deve essere reintegrato al minimo previsto entro un anno, altrimenti la società sarà posta in liquidazione. 2. Ciascun socio non può possedere un numero di azioni che rappresentino più dello 0,50% del capitale sociale, o per un valore superiore a euro, e, in ogni caso, ciascun socio ha diritto ad un solo voto in assemblea. 3. Possono essere soci persone fisiche o persone giuridiche private o pubbliche. Gli enti soci, persone giuridiche, possono essere rappresentati da comuni, province, regioni, enti pubblici previdenziali e assistenziali. In ogni caso, il totale delle partecipazioni detenute da fondazioni delle Casse di risparmio, banche popolari, banche di credito cooperativo, banche ordinarie, soggetti economici con finalità di lucro, non può essere superiore al 15% del capitale sociale. Altri soci enti, debbono essere rappresentati almeno per il 50% del totale dei soci, da fondazioni non bancarie ed associazioni riconosciute che abbiano nello statuto finalità esclusivamente, o prevalentemente, sociali o assistenziali, imprese operanti nel terzo settore, ONLUS, ONG,

5 associazioni di promozione sociale e di volontariato o di consumatori, cooperative sociali, organismi della cooperazione internazionale che siano agenzie dell ONU o della CE o della UE. 4. Lo statuto può prevedere clausole di gradimento per la circolazione delle azioni per motivi preventivamente determinati e legati a situazioni oggettive e dimostrabili, quali, ad esempio, per le persone fisiche, giuridiche e le associazioni non riconosciute, il non essere state condannate in via definitiva o avere procedimenti penali in corso per i reati previsti dal Libro secondo del Codice penale; per le persone fisiche e giuridiche e le associazioni non riconosciute, l operare in attività di produzione e/o scambio di beni e/o servizi relativi alle armi e agli armamenti, alle sostanze stupefacenti, ai superalcolici, al tabacco, o attività a vario titolo definibili come inquinanti dell ambiente in base alla normativa vigente. 37 quinquies. Operatività La banca etica opera secondo i princìpi della responsabilità sociale ed ambientale, attraverso operazioni e comportamenti improntati alla efficienza e alla sobrietà; alla massima trasparenza di tutte le operazioni; alla partecipazione da parte dei soci e dei risparmiatori alle scelte operate; alla valutazione sociale ed ambientale del proprio agire; al rispetto delle specificità socio-culturali dei contesti territoriali in cui opera. 2. Nell esercizio del credito la banca etica si impegna a non praticare in nessun caso l anatocismo previsto dall art C.C.; a non pretendere commissioni oltre il limite ragionevole ai fini della redditività dell impiego; a non praticare condizioni vessatorie come previste dagli artt. 1341/1342, 1469 bis/sexies del C.C. 3. I finanziamenti possono essere concessi a persone fisiche, anche non cittadine, che non si trovino nelle condizioni previste dal quarto comma dell articolo precedente e che li chiedano per finalità non meramente speculative ma che abbiano ricadute sociali, ed in particolare per attività di inclusione di persone svantaggiate, come così definite dalla normativa vigente, o obiettivi personali attinenti alla libertà e alla dignità della persona o della sua famiglia. 4. I finanziamenti a favore degli enti o delle associazioni non riconosciute o dei comitati, come individuati dagli artt. 11/42 del C.C., anche di nazionalità non italiana, devono essere rivolti a favorire la dignità, la libertà, l uguaglianza delle persone; a favorire la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori, la tutela della legalità, la tutela dell ambiente naturale e culturale; a favorire progetti di valore sociale. Una particolare attenzione di favore sarà riservata alle piccole cooperative e alle cooperative sociali, come definite dalla L. 381/ In nessun caso saranno finanziate persone, imprese o associazioni implicate, anche indirettamente, in attività di produzione e/o scambio di beni e/o servizi relativi alle armi e agli armamenti, alle sostanze stupefacenti, ai superalcolici, al tabacco, o attività a vario titolo definibili come inquinanti dell ambiente in base alla normativa vigente. In ogni caso le banche etiche devono stabilire un rating interno che debba garantire il valore ambientale, sociale e di solidarietà, delle iniziative finanziarie. 6. La banca etica deve prevedere all interno del proprio statuto una percentuale, in ogni caso non inferiore all 1%, dei suoi finanziamenti annui da destinare al microcredito, cioè a finanziamenti non superiori, ciascuno, a euro, destinati a sostegno di persone o famiglie in difficoltà, o all avvio o al consolidamento di attività imprenditoriali a carattere locale, intraprese da imprese con meno di 10 addetti. L iniziativa è estesa ai cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che abbiano almeno uno dei requisiti sopra detti. Le banche etiche si impegnano ad assicurare, direttamente o indirettamente, un attività di accompagnamento delle realtà finanziarie.

6 7. Le banche etiche si doteranno di un codice etico che preveda gli specifici rapporti con la clientela tenendo conto del principio di tutela del contraente debole. 37 sexies. Bilancio e utili La banca etica deve redigere annualmente, oltre al bilancio civilistico e fiscale, un bilancio sociale, anch esso da approvarsi dall assemblea dei soci, che metta in evidenza le compatibilità di risorse ed impieghi con le finalità etiche e sociali previste dagli articoli precedenti e dallo statuto; l esplicitazione per categoria delle provenienze dei fondi e delle destinazioni degli impieghi; la valutazione di impatto sociale ed ambientale dei finanziamenti. 2. Le banche etiche devono destinare almeno il 30% degli utili annuali alla riserva legale. Fatta salva la destinazione di ulteriore utile a riserve statutarie disponibili e la distribuzione ai soci, il residuo degli utili deve essere destinato a fini di mutualità, assistenza, beneficenza. 37 septies. Trasformazioni e fusioni La Banca d Italia, nell interesse dei soci, dei risparmiatori, dei creditori, può autorizzare la trasformazione della banca etica in altro tipo di società, eccetto che nella forma di sicav. 2. La Banca d Italia, nell interesse dei soggetti di cui al primo comma, o per motivi di stabilità patrimoniale, può autorizzare la fusione della banca etica con altre banche etiche, o banche popolari o banche di credito cooperativo. 37 octies. Vigilanza e controllo La banca etica è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte della Banca d Italia e del Ministero dell economia e delle finanze, secondo la normativa vigente. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( Welfare ), la CoNSoB possono richiedere alla banca etica notizie e documenti sulla sua attività. 37 novies. Agevolazioni La costituzione e l operatività delle banche etiche saranno agevolate mediante l esenzione da oneri tributari concernenti la loro iscrizione e successive modificazioni e comunicazioni al Registro delle imprese. 37 decies. Rinvio Per quanto non espressamente previsto in questo Capo, si applicano, in quanto compatibili, alla banca etica, nella sua qualità di banca, le norme del presente DLgs 1/09/1993 n 385 ( Nuove norme in materia bancaria ), e successive modificazioni. 2. Per quanto non espressamente previsto in questo Capo, si applicano, in quanto compatibili, alla banca etica, nella sua qualità di società cooperativa, le norme contenute nel titolo VI del DLgs 17/01/2003 n 6 ( Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative ), e successive modificazioni, che modifica gli artt. 2511/2548 del C.C, salvo quanto disposto dal secondo comma dell art. 28 del citato DLgs 385/93. Articolo 2 Il primo comma dell art. 28 del DLgs 1/9/1993 n 385, e successive modificazioni, è così sostituito: 1. L esercizio dell attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo e alle banche etiche, disciplinate dal Capo V e dal Capo V bis.

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