MISURE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME IN ITALIA ISTRUZIONI OPERATIVE PER L INDENNIZZO

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1 AVEPA prot /2016 del rep. 65/2016 del class. I/2 Allegato A al decreto n. 65 del MISUE ECCEZIONALI DI SOSTEGNO NEI SETTOI DELLE UOVA E DELLE CANI DI POLLAME IN ITALIA ISTUZIONI OPEATIVE PE L INDENNIZZO DEI DANNI INDIETTI SUBITI DA MISUE ESTITTIVE SANITAIE APPLICATE A CAUSA DEL FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIAIA H5N8 (periodo dicembre febbraio 2015) (eg. (UE) 2016/760) Adottato con decreto n. del 1 / 11

2 INDICE 1. Fonti normative Premessa SOGGETTI COINVOLTI E FLUSSO OPEATIVO ENTITÀ DELL INDENNIZZO BENEFICIAI FASI DEL FLUSSO POCEDUALE COMPILAZIONE DELLA DOMANDA MODALITÀ DI TASMISSIONE DELLA DOMANDA - Utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata (PEC) OBBLIGHI DEL BENEFICIAIO ICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONTIBUTO E AVVIO DEL POCEDIMENTO ISTUTTOIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO CETIFICATO ANTIMAFIA LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE / 11

3 1. Fonti normative egolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. egolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760 della Commissione del 13 maggio 2016 relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia; circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del 8 giugno 2016, recante modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/760, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova da cova e del pollame in Italia; circolare AGEA Area Coordinamento prot. n. AGEA del 14 giugno 2016: Modalità di attuazione del regolamento UE n. 2016/760 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. ; 2. Premessa Con il regolamento (UE) n. 2016/760 la Commissione europea ha adottato una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano al fine di compensare le perdite di reddito subite dagli operatori del mercato delle uova e delle carni di pollame a seguito dell applicazione di specifiche restrizioni sanitarie attuate a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, nonché della decisione di esecuzione della commissione 2014/936/UE, volte a debellare il focolaio di influenza aviaria H5N8. Il presente Manuale definisce procedure generali per la presentazione, l istruttoria e la liquidazione delle domande di indennizzo per danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure di restrizione sanitaria atte a contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2014 ed il 16 febbraio Per l'impresa che alleva tacchini maschi da ingrasso il suddetto periodo è prolungato fino al 25 febbraio In conformità con la suddetta circolare ministeriale, non sono ritenute valide le richieste di sostegno concernenti periodi diversi da quelli soproaindicati. Tutti i procedimenti di competenza dell AVEPA, compresi quelli connessi all erogazione di aiuti, contributi o premi comunitari, nazionali o regionali, sono gestiti a partire dall anagrafe delle imprese come stabilito dal d.p.r. 503/1999. Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla registrazione all Anagrafe del settore primario, di cui è parte integrante, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l Anagrafe del settore primario, approvate dalla Giunta regionale del Veneto con DG n del 26 novembre 2004 e attuate con decreto del Dirigente dell Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre 2004, così come modificate dalla DG 4098 del 30 dicembre Dal punto di vista operativo il fascicolo viene realizzato su quanto stabilito dallo specifico Manuale approvato con decreto dell AVEPA n. 487 del 12 agosto 2008 e successive modifiche. Il codice di identificazione dell impresa è il codice fiscale (CUAA) che garantisce una posizione univoca nell anagrafe delle imprese agricole. La ditta, prima di attivare qualunque procedimento, è obbligato alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all aggiornamento e all integrazione del fascicolo aziendale. Anche ai fini del presente procedimento il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito o aggiornato presso: il Centro di assistenza agricola (CAA) al quale la ditta, ha conferito od intenda conferire mandato; 3 / 11

4 l AVEPA, presso gli Sportelli unici agricoli provinciali, qualora la ditta non abbia conferito mandato ad alcun CAA. Nel caso di ditte con allevamenti o stabilimenti ubicati nella egione del Veneto ma aventi sede legale fuori regione, sussistono gli accordi intercorsi tra organismi pagatori in ragione dei quali si è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno nei propri ambiti di competenza. La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti, fermo restando che la responsabilità complessiva dell intero procedimento amministrativo è dell organismo pagatore competente ad erogare gli aiuti. 3. SOGGETTI COINVOLTI E FLUSSO OPEATIVO La gestione della domanda di indennizzo per danni indiretti causati dall influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali: Ministero delle politiche agricole e forestali in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie; Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di organismo di coordinamento; Agenzia veneta (AVEPA) istituita con la legge regionale n. 31/2001, nonché delegata dalla egione del Veneto, quale organismo pagatore, alla gestione degli interventi a sostegno nel caso di epizoozie. Nella tabella seguente viene descritto il flusso operativo generale per la gestione dell indennizzo per danni indiretti causati dall influenza aviaria. Per ogni attività è identificato il soggetto direttamente responsabile dell esecuzione ( ) e il soggetto collaboratore alla realizzazione della fase ( C ). Fase Descrizioni delle fasi Soggetto responsabile AVEPA AGEA Coordinamento Procedure di settore Stesura e approvazione Manuale e modulistica, predisposizione dei modelli di comunicazione e di domanda C Domanda di aiuto icezione e protocollazione della domanda di aiuto Istruttoria domanda Istruttoria amministrativa al 100% e controllo in loco su campione rappresentativo C Determinazione importo unitario Determinazione dell importo unitario per tipologia di intervento richiesto a compensazione C Predisposizione delle proposte di liquidazione Approvazione degli elenchi con le proposte di liquidazione dei beneficiari Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione Predisposizione dei pagamenti Erogazione del contributo Convalida dei mandati di pagamento 4 / 11

5 Contabilizzazione e rendicontazione finanziaria all AGEA Coordinamento Comunicazione dati riepilogativi Trasmissione dati all AGEA Coordinamento di riepilogo n. richiedenti, pagamenti e quantità per ogni intervento ammesso a contributo Trasmissione dati alla Commissione europea di riepilogo n. richiedenti, pagamenti e quantità per ogni intervento ammesso a contributo 4. ENTITÀ DELL INDENNIZZO Come specificato all art 1 del reg. (UE) 2016/760, l importo totale dell indennizzo, cofinanziato al 50% U.E. ed al 50% dallo Stato Membro Italia, ammonta a livello nazionale ad euro ,88. L AGEA Coordinamento a seguito dell entità delle singole unità di misura previste per gli interventi attivati dalla Commissione e comunicati a seguito delle risultanze istruttorie dagli organismi pagatori, provvede a determinare l importo unitario per ogni singola tipologia di intervento. Come stabilito dalla circolare di coordinamento, l AGEA deve ricevere i dati quantitativi ammissibili distinti per tipologia entro il 1 settembre A seguire l AGEA Coordinamento provvede a comunicare agli organismi pagatori i singoli importi unitari sui quali determinare l'ammontare degli indennizzi spettanti. Viene riportata di seguito la tabella di riferimento con le tipologie di intervento previste ad indennizzo con i corrispondenti importi assegnati dalla Commissione: INTEVENTO SPECIE INDENNIZZO UNITAIO (EX EG. (UE) 2016/760) NUMEO 50% UE 50% ITALIA TOTALE EUO Perdita di produzione di Uova da cova Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento Perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo sottoposta a: /uovo n. pezzi tacchino* 0, , , ,40 valore unitario /capo/settimana n. capi Cappone 0, , , ,96 Pollo Golden 0, , , ,72 Pollo Standard 0, , , ,00 Tacchino femmina da ingrasso Tacchino maschio da ingrasso Trattamento termico 0, , , ,06 0, , , ,86 /kg vivo 0,3761 /////////// , , ,00 5 / 11

6 Perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo sottoposta a: /kg di carne di pollo Congelamento 0,0400 ///////////// 3.402, , ,88 TOTALE , , ,88 * importi calcolati per moltiplicazione dell'importo forfettario con il massimo di uova indennizzabili 5. BENEFICIAI Ai sensi della circolare Mipaaf n del 08/06/2016, possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni descritte nel presente Manuale, i titolari delle aziende interessate e che riguardano: imprese produttrici di uova da cova di tacchino situate nella zona di sorveglianza; imprese di allevamento di: capponi, polli Golden, polli da carne, femmine di Tacchino e maschi di tacchino, situate nelle zone di protezione e di sorveglianza; Imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o persone giuridiche che hanno fatto macellare nella zona di protezione capi di proprietà. 6. FASI DEL FLUSSO POCEDUALE Vengono di seguito delineate le procedure da seguire per la presentazione della domanda di richiesta di indennizzo per danni indiretti subiti per focolai di influenza aviaria. 6.1 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di aiuto deve essere compilata tramite l apposito modulo (allegato B) pubblicato nel sito web istituzionale dell AVEPA, alla sezione Zootecnia - Patologie animali; la stessa deve poi essere presentata all AVEPA esclusivamente nel caso in cui il beneficiario abbia sede legale dell impresa o residenza della persona fisica nel territorio della egione del Veneto. Possono presentare domanda anche ditte che hanno cessato l attività purchè siano in grado di dimostrare di aver subito danni indiretti. Il richiedente deve presentare un unica domanda in cui deve inserire i dati di tutte le tipologie di danno indiretto per le quali chiede la compensazione finanziaria. Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida è necessario che la ditta richiedente l aiuto, alleghi alla domanda la liberatoria emessa da parte dell altra ditta, dalla quale si evinca che quest ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto di domanda. Si precisa che in caso di rapporto di soccida sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del reg. (UE) n. 2016/760 purché vertano su interventi distinti. Il beneficiario inoltre deve essere in grado di dimostrare attraverso idonea documentazione, i danni subiti in conseguenza dell attuazione delle misure di restrizione sanitaria adottate al fine di contenere la diffusione del focolaio dell influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 verificatosi tra il 16 dicembre 2014 e il 16 febbraio Per i tacchini maschi da ingrasso il suddetto periodo è prolungato fino al 25 febbraio Fatta salva la copia di un documento di riconoscimento valido del titolare o del rappresentante legale, la documentazione da allegare alla domanda dipende dalla tipologia dell intervento che il beneficiario intende richiedere. A scopo esemplificativo si riportano alcuni documenti che potenzialmente potrebbero essere utili anche se non completamente esaustivi per comprovare il danno indiretto subito: 6 / 11

7 A) Perdita di produzione di uova da cova: copia del registro di allevamento; copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito. B) prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento: Copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il vuoto sanitario/mancato accasamento, con indicazione dei capannoni interessati; copia della documentazione di movimentazione degli animali di uscita dell'ultimo ciclo di allevamento compiuto in prossimità dell'adozione delle misure restrittive a contenimento del focolaio e di entrata del ciclo successivo al termine delle misure restrittive medesime; ogni altro documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente copia del contratto di natura commerciale non rispettato e concernente la fornitura di animali. C) Perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo sottoposta a trattamento termico o D) congelamento copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso la stabilimento di macellazione; copia del registro di macellazione; copia dei documenti di trasporto della carne macellata all'impianto di trattamento termico o di congelamento; ogni altro documento utile a dimostrare il danno subito. 6.2 MODALITÀ DI TASMISSIONE DELLA DOMANDA - Utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata (PEC) Con riferimento al decreto del Direttore dell AVEPA n. 65 del 5 giugno 2015 Definizione delle modalità per la trasmissione di comunicazioni, istanze e dichiarazioni ai fini della redazione di manuali e procedure operative per tale regime è prevista la sola trasmissione di documentazione su supporto digitale la quale deve avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC), evitando ogni altro mezzo di trasmissione telematico, all indirizzo protocollo@cert.avepa.it. La documentazione trasmessa su supporto digitale deve essere prodotta secondo modalità che ne garantiscano l'integrità, l immodificabilità e la staticità, nonché la leggibilità con i più comuni e diffusi applicativi informatici. A tal fine i documenti informatici allegati ai messaggi di PEC devono essere prodotti esclusivamente in uno dei seguenti formati di file previsti dalle regole tecniche del Codice dell amministrazione digitale: - PDF (o PDF/A); - TIFF; - JPG; - Office Open XML (DOCX, XLSX, PPTX); - Open Document Format (ODT, ODS, ODP); - XML; - TXT. Non sono ammessi file allegati in formato compresso (.ZIP,.A,.7Z,.CAB,.TA e simili), anche se contenenti file nei formati ammessi sopra indicati. Il sistema di gestione informatica dei documenti dell Agenzia scarta automaticamente i messaggi di PEC in arrivo con file allegati in formati non conformi alle vigenti regole tecniche. Non è ammessa la trasmissione tramite PEC di documentazione ottenuta mediante copia per immagine (scansione) su supporto digitale di documenti originali cartacei sottoscritti dal richiedente con firma autografa, anche se accompagnati 7 / 11

8 dalla copia per immagine di un documento d identità. La trasmissione su supporto digitale di documentazione rilevante ai fini di procedimenti e/o attività amministrativi, si considera valida se effettuata dal richiedente (o suo delegato) secondo le modalità e con le caratteristiche indicate di seguito: la trasmissione deve avvenire esclusivamente tra due caselle PEC; la documentazione trasmessa deve riportare chiaramente, a cura del mittente, l indicazione delle informazioni anagrafiche necessarie ai fini della registrazione di protocollo; la documentazione trasmessa deve riguardare un unico procedimento o attività ed essere riferita ad un unico soggetto richiedente; eventuali file allegati devono essere prodotti in uno dei formati di file previsti dalle regole tecniche e sottoscritti, ove necessario, con firma digitale dell autore del documento; la dimensione massima di ciascun file allegato non può superare i 5 Mb e la dimensione complessiva degli allegati non deve superare i 25 Mb. Qualora la documentazione trasmessa consista nell invio di una comunicazione contenuta nel solo messaggio di posta elettronica certificata (senza allegati), la stessa si considera valida ai fini amministrativi esclusivamente se effettuata dal richiedente tramite la propria casella PEC. Qualora la documentazione sia trasmessa tramite PEC da parte di un soggetto diverso dal richiedente, la trasmissione è considerata valida ai fini amministrativi esclusivamente in presenza di apposita delega prodotta secondo le modalità previste dall art bis del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e allegata al messaggio di posta elettronica certificata. In ogni caso, qualora la trasmissione sia effettuata da un delegato del richiedente, la documentazione deve comunque risultare sottoscritta da quest'ultimo, il quale è individuato, ai fini della registrazione di protocollo, quale mittente della documentazione. Di conseguenza gli uffici dell'agenzia indirizzano direttamente al richiedente ogni successiva comunicazione riferita alla documentazione trasmessa, interessandone eventualmente il soggetto delegato solo per conoscenza. La domanda, controllata in ogni sua parte dal dichiarante, deve essere firmata in originale dal titolare o dal legale rappresentante della ditta beneficiaria e deve essere presentata al più presto per essere compresa nel plafond nazionale. La domanda, controllata in ogni sua parte dal dichiarante, deve essere firmata in originale dal titolare o dal legale rappresentante della ditta beneficiaria e deve essere presentata entro il 10 luglio 2016 come stabilito nella circolare dell AGEA Area Coordinamento, prot. n. AGEA del 14 giugno Ai fini della verifica del rispetto del termine si considera la data di spedizione della posta elettronica certificata (PEC) che deve avvenire entro le ore 24:00 del 10 luglio Alla domanda viene attribuito il numero corrispondente al protocollo in ricezione dell AVEPA abbinato al codice di settore MES. 7. OBBLIGHI DEL BENEFICIAIO Al fine di percepire l indennizzo previsto dalla normativa di settore sono obblighi del beneficiario: presentare la domanda di compensazione finanziaria sul modulo approvato dall'avepa (allegato B); essere proprietario di un allevamento sottoposto alle misure sanitarie restrittive atte a contenere il focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8, verificatosi dal 16 dicembre 2014 al 16 febbraio 2015 e prolungato fini al 25 febbraio 2015 per i tacchini 8 / 11

9 maschi da ingrasso a causa delle quali non ha prodotto uova da cova di tacchino o il alternativa ha subito il prolungamento del vuoto sanitario o il mancato accasamento; non aver ricevuto indennizzi da assicurazioni per gli interventi individuati dal reg. (UE) 2016/760; non aver ricevuto indennizzi sottoforma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici per gli interventi individuati dal reg. (UE) 2016/760; non aver ricevuto indennizzi o contributi finanziari in base al regolamento (UE) n. 652/2014 dal Ministero della Salute o da ente pubblico ad esso collegato, per danni diretti nell ambito degli interventi individuati dal reg. (UE) 2016/760; indicare la denominazione della propria compagnia assicurativa di copertura aziendale specificandone l agenzia di riferimento. 8. ICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONTIBUTO E AVVIO DEL POCEDIMENTO Tutte le domande sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza. L AVEPA verifica, entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione, la ricevibilità accertando che la domanda: - sia pervenuta entro i termini previsti; - sia stata firmata dal titolare/rappresentante legale della ditta che presenta la domanda; - sia stato indicato il CUAA; - sia stata allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente si considera la domanda non ricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di non ricevibilità. Contestualmente alla ricevibilità, viene comunicato anche l avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell art. 8 l. 241/1990 nel quale vengono specificati: - l amministrazione competente; - l oggetto del procedimento è il pagamento della domanda di indennizzo presentata ai sensi del reg. (UE) 2016/760 Misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia ; - l ufficio responsabile del procedimento; - il soggetto responsabile del procedimento; - il termine entro cui si conclude il procedimento (30 settembre 2016); - reperibilità degli atti e funzionario a cui rivolgere chiarimenti e/o informazioni. 9. ISTUTTOIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO L AVEPA effettua il controllo amministrativo su tutte le domande ricevute al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità e la completezza della documentazione presentata in allegato al fine di determinare l indennizzo spettante. Entro il 22 Agosto l AVEPA deve inviare all AGEA Coordinamento un elenco dei dati delle domande oggetto del procedimento amministrativo. L AGEA Coordinamento, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, dovrà verificare che i richiedenti non devono essere compensati per i danni subiti se gli stessi hanno già percepito Aiuti di Stato da Enti Pubblici, indennizzi assicurativi oppure contributi in base al reg. (UE) 652/ / 11

10 Ai fini della determinazione del danno indiretto subito nell'ambito della tipologia A) Perdita della produzione di uova da cova di tacchino occorre considerare una produzione giornaliera media di uova da cova pari a 0,6 per tacchina, ai sensi di quanto previsto dal p. 5 della circolare mipaaf n del 08/06/2016. Nel corso dell istruttoria di ammissibilità può presentarsi la necessità da parte dell AVEPA di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell attività. In questo caso l AVEPA invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni da produrre inderogabilmente entro 10 giorni a partire dalla data di ricevimento. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda viene valutata rispetto ai dati in essi dichiarati. L AVEPA dovrà pertanto verificare la rispondenza dei dati riportati in domanda con la documentazione allegata e con le informazioni eventualmente disponibili sulle base dati informatiche alle quali ha accesso. I controlli esperiti che sono diversi per tipologia di intervento, vengono tracciati mediante la compilazione della checklist (allegato C) e con la redazione del verbale istruttorio (allegato D). Ad integrazione delle verifiche amministrative è previsto un controllo in loco a campione su almeno il 20% delle istanze presentate. Il controllo è eseguito con preavviso massimo di 48 ore e prevede la compilazione del modello di verbale di controllo in loco (allegato E). Ai titolari delle domande con istruttoria negativa, l AVEPA provvede ad effettuare la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell articolo 10 bis della l. 241/1990, mediante PEC. Una volta determinato per ogni domanda i dati quantitativi ammissibili all aiuto distinti per tipologia, l AVEPA deve provvedere a comunicarli all AGEA Coordinamento entro il 7 settembre Il procedimento si conclude con l adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell Area tecnica competitività imprese, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità: il ricorso giurisdizionale al T.A.. del Veneto, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell atto o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza; il ricorso straordinario al Presidente della epubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell atto o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Qualora invece siano rispettati tutti i requisiti di ammissibilità, la domanda viene considerata ammissibile all aiuto e la sua istruttoria avrà esito positivo, anche nel caso in cui l importo dell aiuto venga ridotto a seguito delle verifiche istruttorie. Ai titolari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dei valori quantitativi ammissibili tali da comportare una riduzione dell importo dell aiuto, il responsabile del procedimento, ne dà notizia ai richiedenti mediante preavviso di rigetto parziale ai sensi dell art 10 bis della l. 241/1990. Il calcolo della compensazione finanziaria è pertanto ottenuto dagli importi unitari che l AGEA coordinamento determinerà sulla base dei plafond previsti dal reg. (UE) 2016/760, moltiplicati per i dati quantitativi considerati ammissibili in sede di istruttoria. Nel caso di danno indiretto per prolungamento del vuoto sanitario/mancato accasamento, la variabile del numero di settimane viene espressa anche in frazioni. 10 / 11

11 10. CETIFICATO ANTIMAFIA La normativa nazionale in vigore prevede che, affinché l AVEPA possa erogare l aiuto a favore dei beneficiari che richiedono un pagamento superiore a ,07 euro, debba essere rilasciato all'avepa stessa, dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (legge n. 575/1965, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter ed art. 10-quater, comma 2; d.lgs. 490/1994, art. 4). Detta documentazione pertanto è necessaria ai fini dell erogazione del contributo e non in sede di presentazione della domanda. Qualora il beneficiario sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell art. 10 sexies, comma 8, della legge n. 575/1965 e dell art. 7 della legge n. 55/1990 e successive, è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione. 11. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE L AGEA Coordinamento, una volta ricevuti i dati quantitativi ammissibili distinti per intervento, valuterà se le risorse assegnate alle singole tipologie di intervento ai fini del presente aiuto, sono sufficienti a coprire i fabbisogni di spesa delle domande istruite positivamente dagli organismi pagatori regionali. In caso contrario, procederà alla riduzione percentuale degli importi unitario per capo nell ambito di ogni singola tipologia, così da non oltrepassare il limite di spesa prestabilito, e ritrasmetterà agli organismi pagatori regionali, l indicazione degli importi ridotti. Dopo aver avuto la conferma degli importi unitari ammissibili all aiuto da parte dell AGEA Coordinamento, l AVEPA provvederà a redigere il decreto di approvazione degli elenchi di liquidazione e a comunicarne l adozione alla PO Supporto informativo e autorizzazione, seguendo le procedure indicate nel decreto del Direttore n. 29/2011. Il pagamento deve essere effettuato entro la data del 30 settembre 2016 conformemente a quanto previsto dall art 1 del reg. (UE) 2016/ / 11

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