DISPOSIZIONI NORMATIVE

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1 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI DEGLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE CON FINALITA ASSISTENZIALI RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL INTERNO La fonte normativa che regola la materia è il D.P.R , n. 235, come stabilito dall art. 3 della Legge Regionale , n. 38 **************************************************************************** DISPOSIZIONI NORMATIVE Art. 3 Legge Regionale , n (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati). 2. I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge. D.P.R. 04/04/2001 n. 235 Art. 2: Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali 1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative. 2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara: a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; b) il tipo di attività di somministrazione; c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi; e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. 3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. 4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge. 5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4 quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge. 6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4 quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. Art. 49, comma 4 ter, del D.L , n. 78 convertito nella Legge , n. 122 Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

2 ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis [. Nota: cioè dell art. 19 della L. 241/90, come sostituito dal comma 4 bis dell art. 49 del D.L n. 78 convertito nella Legge , n ] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia - Legge , n COMMA Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2 COMMA L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3 COMMA L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività' si intende vietata. 4 COMMA Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4 bis COMMA Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n COMMA COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N COMMA Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 6 bis COMMA Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. 6 ter COMMA La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti

3 all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n Art. 21. Disposizioni sanzionatorie. Legge , n Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. ( Comma abrogato dalla legge , n. 124 ) 2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. Codice Penale: art. 483 Chiunque attesta falsamente, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. REQUISITI GENERALI CHE L ASSOCIAZIONE DEVE POSSEDERE E CLAUSOLE DA INSERIRE NELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO art. 2, comma 2, D.P.R , n. 235 nella denuncia il legale rappresentante dichiara:. d) che l associazione si trova nelle condizioni previste dall articolo 111, commi 3, 4bis e 4quinquies del testo unico delle imposte sui redditi;.. art. 2, commi 5 e 6, D.P.R , n Se il circolo o l associazione non si conforma alle clausole previste dall articolo 111, comma 4quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 3 della medesima legge. 6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge (nota: sono gli Enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell Interno), nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4 quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni. PERTANTO SE NON VENGONO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL SOTTO RIPORTATO ART. 148 (GIA ART. 111) DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E NON VENGONO INSERITE NELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO LE CLAUSOLE DI CUI AL COMMA 8 DEL CITATO ART. 148 (GIA COMMA 4 QUINQUES DELL ART. 111), OCCORRE EFFETTUARE IL NORMALE PROCEDIMENTO PER APERTURA DI UN NORMALE BAR O RISTORANTE.. APERTO AL PUBBLICO CHE E POSSIBILE EFFETTUARE SOLAMENTE IN PRESENZA DI PRECISI REQUISITI E CONDIZIONI - E NON SI APPLICA LA PROCEDURA AGEVOLATA DI CUI ALLE PRESENTI ISTRUZIONI. CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE INSERITE NELL ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO, COME DISPOSTO DALL ART. 148, COMMA 8, (GIA ART. 111, COMMA 4 QUINQUES) DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, SOTTO RIPORTATI, A PENA DEL RIGETTO DELLA SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA.

4 D.P.R , N. 917 TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI I commi 3, 5 e 8 del nuovo art. 148 sostituiscono rispettivamente i commi 3, 4bis e 4 quinques del vecchio artt. 111 Articolo 148: Enti di tipo associativo ( già art. 111 ) 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell' articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

5 c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. (1) (2) (3) (4) (1) Il presente articolo, già art. 111, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs , n. 344, con decorrenza dal (2) Il presente articolo prima modificato dall'art. 14, L , n. 537, poi dall'art. 5 D.Lgs , n. 460, poi dall'art. 5, D.Lgs , n. 422, è stato, poi, così sostituito dall'art. 1, D.Lgs , n. 344, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componente del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 4 bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4 ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4- bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4 quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di

6 applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 bis, 4 ter e 4 quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 4 sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. " (3) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell'art. 1, D.Lgs , n. 344, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "TITOLO II - Imposta sul reddito delle persone giuridiche". (4) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell'art. 1, D.Lgs , n. 344, con decorrenza dal Si riporta di seguito il testo previgente: "Capo III - Enti non commerciali". E INDISPENSABILE CHE L ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE SIA SVOLTA NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAI COMMI 3, 5 e 8 DELL ART. 148 (GIA COMMI 3, 4-BIS E 4-QUINQUIES DELL ART. 111 ) SUDDETTI (art. 2, comma 2, D.P.R , n. 235) REQUISITI PROFESSIONALI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del Per effetto della soppressione della locuzione anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell art. 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento all attività di vendita, di tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l accesso non è consentito liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti. Il requisito, in particolare, non può essere richiesto per l avvio delle attività disciplinate dall art. 16 del d. lgs. n. 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dall art. 66 del d. lgs. n. 59 (Spacci interni). Con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell art. 64 del d. lgs. n. 59, purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati. Va comunque evidenziato che l eliminazione dell obbligo pubblicistico del possesso del requisito professionale per il soggetto

7 titolare delle attività per le quali vige tale semplificazione non esime tale soggetto dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell ambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti o utenti Particolare rilievo assume la modifica di cui al punto precedente, allorchè determina la soppressione dell obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati. Al riguardo, si precisa quanto segue. L attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, che integra la disposizione di cui all art. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287, come sostituito dall articolo 64, comma 7, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Tale disciplina correla strettamente la normativa amministrativa concernente l attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati alla normativa di carattere fiscale: trattasi nello, specifico, delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali quali individuati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte dei redditi, come innovate per effetto del d.lgs. 4 dicembre 1997, n L appartenenza a detta specifica categoria dalla quale consegue, per effetto delle disposizioni del TUIR, l applicazione di un favorevole regime fiscale, determina conseguenze anche sul fronte amministrativo ai fini della disciplina applicabile per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni o dai circoli che vi rientrano. In merito alla disciplina applicabile il decreto n. 235 del 2001 distingue tra le associazioni e i circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell interno e le associazioni e circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed organizzazioni. All interno delle predette due categorie, poi, distingue le associazioni e i circoli in possesso delle caratteristiche richieste dal TUIR e quelli che non ne sono in possesso. Con riferimento alle caratteristiche delle predette quattro tipologie di associazione o circolo, il decreto n. 235 del 2001 stabilisce i casi in cui sussiste l obbligo del possesso del requisito professionale previsto, ivi compreso il caso dell affidamento in gestione dell attività ad altro soggetto. Con riferimento a quanto sopra si precisa che la modifica apportata al comma 6 dell art. 71, determina l inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano l obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l attività in discorso sia affidata in gestione a terzi Con riferimento alle attività di cui al punto 2.1.2, si evidenzia che con nota n , la scrivente ha chiarito che resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71. L articolo, infatti, dispone l obbligatorietà del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano esercitare l attività di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attività fra quelle rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.. REQUISITI DEI LOCALI art. 2, comma 2, D.P.R , n. 235 nella dichiarazione il legale rappresentante dichiara:. e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell Interno ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Decreto Ministero dell'interno , n. 564 Art. 4 - Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati 1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre

8 indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO : Considerato che per il disposto - del suddetto art. 2, comma 2, D.P.R. 235 l interessato deve dichiarare nella SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell Interno ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge ( 287/1991 sulla somministrazione, ma ora Legge Regionale , n. 38 ) e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. - dell art. 21 della Legge , n. 241 (vedere tale articolo sopra) l interessato deve dichiarare nella SCIA che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge richiesti per l inizio dell attività è assolutamente indispensabile che sussistano già al momento della presentazione della predetta SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività - tutti i requisiti di natura edilizia e urbanistica: agibilità dei locali, idonea destinazione d'uso dei locali secondo il vigente Piano Regolatore comunale - tutti i requisiti di natura igienico sanitaria necessari per l esercizio dell attività di somministrazione - tutti i requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. Interno , n. 564 e successive modificazioni - tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme antincendio - tutti i requisiti previsti per l'idoneità degli impianti (elettrici, termici, idrici...) necessari per l esercizio dell attività. Per agibilità si intende quella certificata dall Ufficio Tecnico comunale; in mancanza dell agibilità dei locali e della appropriata destinazione d'uso dei locali l attività non può essere iniziata e, comunque, il Comune interverrà con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione, fino ad ordinare il divieto di prosecuzione dell'attività. I requisiti che devono possedere i locali dal punto di vista igienico-sanitario sono quelli stabiliti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R. Pertanto l attività è esercitata con riferimento a una delle quattro tipologie di esercizi previsti dall art. 2 di detto Decreto ed i locali devono possedere i requisiti strutturali e funzionali stabiliti dal predetto Decreto per la tipologia prescelta. In merito a tali ASPETTI SANITARI RELATIVI AI LOCALI E ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA (procedura di cui all abrogata autorizzazione sanitaria o all abrogato nulla osta sanitario) occorre provvedere agli adempimenti per la notifica all A.S.L., tramite il Comune, dell attività di somministrazione ai fini della registrazione sanitaria di cui al Regolamento CE/852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del sull igiene dei prodotti alimentari. Tale notifica avviene mediante presentazione a questo Comune di apposita SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA SANITARIA), con relativa documentazione necessaria ( relazione tecnica, planimetria dei locali, versamento diritti sanitari,.). Questo Comune trasmetterà la pratica all A.S.L. (Per eventuali problematiche di natura tecnica relativamente ai requisiti che devono possedere i locali, gli impianti e le attrezzature, occorre informarsi presso l ASL ). Il predetto procedimento di SCIA SANITARIA va espletato in tutti i casi di : apertura di nuova attività; subingresso/variazione ragione sociale/riacquisizione titolarità esercizio senza modifiche a locali ed attrezzature; cessazione dell attività; modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell attività precedentemente notificata (o autorizzata). Aver effettuato con esito positivo la pratica della SCIA SANITARIA, è condizione indispensabile ai fini della presentazione della SCIA COMMERCIALE (artt. 2 D.P.R. 235/2001 e 19 L. 241/1990) in quanto in tale SCIA occorre dichiarare, che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell Interno ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, e ai sensi dell art. 21 della Legge 241/1990, che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge richiesti per l inizio dell attività. Per provare l esistenza di tali requisiti NECESSARI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA COMMERCIALE - per l agibilità dei locali : occorre avere il certificato di agibilità dei locali rilasciato dall Ufficio Tecnico del

9 Comune - circa la destinazione d uso dei locali : occorre accertarsi all Ufficio Tecnico comunale che il locale abbia destinazione d uso ai sensi del vigente Piano Regolatore comunale compatibile con l insediamento di un circolo - per i requisiti igienico sanitari: occorre avere svolto con esito positivo il procedimento sopra indicato di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA SANITARIA) - certificazioni relative all'idoneità degli impianti - certificazione di prevenzione incendi, se necessaria In mancanza dell agibilità dei locali e della idonea destinazione d'uso dei locali per ospitare il Circolo e l attività di somministrazione, l attività stessa non può essere iniziata e, comunque, se iniziata, il Comune interverrà con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione, fino ad ordinare la chiusura. Pertanto se non si hanno già in mano - il certificato di agibilità dei locali da cui risulti la idonea destinazione d uso dei locali stessi secondo il vigente Piano Regolatore comunale - la suddetta SCIA SANITARIA, il cui procedimento sia stato espletato con esito favorevole - il certificato di prevenzione incendi, se occorre NON SI PUO PRESENTARE LA SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA COMMERCIALE artt. 2 D.P.R. 235/2001 e 19 L. 241/1990 perché non si può dichiarare - che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell Interno ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. - che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge richiesti per l inizio dell attività, ai sensi dell art. 21 della Legge 241/1990 non sapendo se detti requisiti sono effettivamente sussistenti. ATTENZIONE: l aver dichiarato nella SCIA commerciale quanto sopra, e cioè, - che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell Interno ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. - che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge richiesti per l inizio dell attività senza avere effettivamente rispettato quanto dichiarato ad es. attivando l esercizio in locale privo dell agibilità o con una destinazione d uso non idonea o privo dei requisiti igienico sanitari comporta - l applicazione delle sanzioni previste per la violazione della norma violata - la chiusura dell attività - la denuncia all Autorità Giudiziaria per falso, a norma del codice penale. DOCUMENTI DA PRESENTARE APERTURA ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA ) La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve contenere la esplicita dichiarazione che sussistono tutti i presupposti ed i requisiti di legge per l'inizio dell'attività ai sensi dell art. 21 legge n Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia: - una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica - una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune, è restituita

10 all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli - una, debitamente munita del timbro che attesta l'arrivo al Protocollo Generale del Comune, è restituita all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. ALLEGATO 1 - AMMINISTRATORI O COMPONENTI L ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DEL CIRCOLO: Ogni legale rappresentante o componente l organo di amministrazione del circolo, deve compilare uno dei quadri dell allegato 1. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. ALLEGATO B - CASO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE A SOCIETA TERZA : Ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa, deve compilare uno dei quadri dell allegato B. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle presenti istruzioni. Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Comune. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l applicazione delle sanzione penali sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R , n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni. - FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ - del Presidente che firma la SCIA - di ogni legale rappresentante o componente l organo di amministrazione DEL CIRCOLO (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell allegato 1 della SCIA ) IN CASO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE A DITTA TERZA DELL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE: della ditta affidataria della gestione : - del titolare se ditta individuale - di ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell allegato B della SCIA) - Dichiarazione del Presidente nazionale dell'ente di appartenenza riconosciuto dal Ministero dell'interno, in originale e sottoscritta in forma leggibile con la quale si riconosca l'affiliazione del Circolo ed attestante: - che il Circolo è già affiliato al sodalizio - l'indirizzo del circolo e le generalità del Presidente del Circolo stesso - Planimetria dei locali del circolo in scala 1:100, firmata da professionista, da cui risultino tutti gli ambienti del circolo e, in particolare, quelli adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, con indicata la superficie, altezza, verifica separata dei rapporti aeranti ed illuminanti con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ciascun locale facente parte del circolo, e per i locali adibiti alla somministrazione alimenti e bevande (sala somministrazione, cucina, depositi,..) della disposizione degli impianti ed attrezzature (Lay Out).

11 - Copia non autenticata dell atto costitutivo - Copia non autenticata dello statuto - Fotocopia del contratto di affitto o dichiarazione di disponibilità dei locali rilasciata dal proprietario ASPETTI SANITARI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA : SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) (procedura di cui all abrogata autorizzazione sanitaria). Occorre provvedere agli adempimenti per la notifica all A.S.L., tramite il Comune, dell attività di somministrazione ai fini della registrazione sanitaria di cui al Regolamento CE/852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del sull igiene dei prodotti alimentari. Vedere apposite istruzioni e elenco documenti necessari per lo svolgimento della pratica (SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, relazione tecnica, planimetria dei locali, versamento diritti sanitari,.). Considerato che per il disposto dell art. 2 del D.P.R. 235 l interessato deve dichiarare nella SCIA di inizio attività commerciale (art. 2 D.P.R. 235/2001 e 19 Legge 241/1990) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell Interno ai sensi dell articolo 3, comma 1, della legge ( 287/1991 sulla somministrazione, ma ora Legge Regionale , n. 38 ) e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. (vedere sopra) e per il disposto dell art. 21 della Legge , n. 241 (vedere sopra) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge richiesti per l inizio dell attività, è assolutamente indispensabile che sussistano già al momento della presentazione della predetta SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività commerciale tutti i requisiti di natura edilizia, igienico sanitaria,.. necessari per l esercizio dell attività. Pertanto per poter presentare la SCIA commerciale predetta è obbligatorio aver presentato la pratica di cui al presente paragrafo di SCIA di inizio attività sanitaria perché non si può dichiarare, con dichiarazione a rilevanza penale, quanto sopra esposto se i presupposti e requisiti suddetti, di natura igienico sanitaria, non sono stati effettivamente rispettati e sussistenti ed accertati dall A.S.L. competente e se relativamente ad essi non si è in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. - SE LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE È AFFIDATA A TERZI, DITTA INDIVIDUALE O SOCIETÀ : - originale o copia autenticata - dell'atto notarile oppure - della scrittura privata con firme autenticate dal notaio di affidamento in gestione dell attività di somministrazione In attesa di produrre a questo Ufficio originale o copia autentica di uno dei suddetti documenti debitamente registrato all Ufficio del Registro, (all incombenza della registrazione provvede il Notaio), farsi rilasciare dal Notaio immediatamente dopo la firma copia autentica dell atto notarile o della scrittura privata, senza la registrazione, oppure dichiarazione da cui risultino tutti i dati dell atto di affidamento in gestione dell attività di somministrazione (dati della persona che agisce per conto del Circolo, del gestore, dell azienda..) compresa la data dalla quale decorre l affidamento in gestione dell azienda e che determina la data di cessazione attività del Circolo cedente e l inizio attività del gestore.

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