Approvato dal Consiglio d Amministrazione di TTP in data 23 maggio 2011, modificato in data 24 maggio successiva modifica il 17/04/2012.

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1 REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI e LAVORI DI TURISMO TORINO E PROVINCIA (adottato ai sensi dell art.125, comma 10, d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i. ed ai sensi degli artt. 173 e ss. e 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) Approvato dal Consiglio d Amministrazione di TTP in data 23 maggio 2011, modificato in data 24 maggio successiva modifica il 17/04/2012 Indice Art. 1 Oggetto 1 Art. 2 Modalità di acquisizione di beni e servizi e lavori in economia e limiti di spesa 1 Art. 3 Tipologie di beni, servizi e lavori acquisibili in economia 2 Art. 4 Procedura 4 Art. 5 Modalità richiesta di offerta 5 Art. 6 Garanzie 6 Art. 7 Commissione giudicatrice 6 Art. 8 Ordini aperti 7 Art. 8 bis Autorizzazione della spesa per i lavori in economia 7 Art. 9 Attestazione di regolare esecuzione 7 Art. 10 Inadempimenti 7 Art. 11 Maggiori spese per servizi e forniture complementari 8 Art. 12 Procedure contabili 8 Art. 13 Norme di rinvio 8 Art. 14 Entrata in vigore e pubblicazione 8 Art. 1 Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina le spese in economia, da intendersi quali spese inerenti beni e servizi, da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura alternativa all evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità In particolare il presente Regolamento individua le modalità, i limiti, le tipologie di spesa e la procedura per l acquisizione in economia di beni e servizi, in attuazione dell art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di seguito denominato codice L acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata, esclusivamente, nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, o le convenzioni predette siano esaurite, ovvero i prezzi in esse previsti siano adottati da Turismo Torino e Provincia come base parametrica per le richieste di offerta agli operatori economici invitati a negoziare nelle procedure in economia. Art. 2 Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia e limiti di spesa 2.1. L acquisizione di lavori, beni e servizi in economia può avvenire, fatto salvo quanto previsto dall art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: a) in amministrazione diretta 1

2 b) a cottimo fiduciario 2.2. Per amministrazione diretta si intendono le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico; esse sono effettuate da parte di Turismo Torino e Provincia con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o, eventualmente, assunto per l occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento Per cottimo fiduciario si intende una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, in deroga alle normali procedure ad evidenza pubblica I soggetti aventi poteri di spesa, individuati tramite procura notarile, autorizzano la spesa per ogni acquisto di cui al presente Regolamento, previa verifica della disponibilità del bilancio. Per ogni acquisizione in economia, Turismo Torino e Provincia opera attraverso un Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento, nominato tramite atto del Consiglio di Amministrazione, svolge le seguenti attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo: invito ai fornitori; coordina le attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara; selezione delle offerte e dichiarazione della congruità delle stesse, fatta salva la previsione da parte di Turismo Torino e Provincia di una commissione giudicatrice apposita, nel caso di acquisizioni di beni e servizi, ritenute dal Responsabile del Procedimento, di particolare complessità, da aggiudicarsi sulla base dell offerta economicamente più vantaggiosa; attività di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni, ove non specificamente attribuita ad altri organi o soggetti; svolgimento delle funzioni di direttore dell esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. Ove il direttore dell esecuzione non coincida con il Responsabile del Procedimento, verrà nominato dal soggetto dotato del potere di spesa, con le modalità di cui all art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e all art. 300 del D.P.R. 207/2010 e, per i lavori, ai sensi dell art. 147 del medesimo D.P.R., Le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia sono ammesse per spese pari o inferiori alla soglia prevista dall art. 28,comma1, lett. B, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Gli importi sono da intendersi al netto di ogni onere fiscale e previdenziale Per gli acquisti programmabili, tale limite deve essere applicato all insieme delle acquisizioni previste per quel tipo di bene o servizio nel periodo di programmazione Nessuna prestazione di beni servizi e lavori, che non ricada nell ambito di applicazione del presente Regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia E vietato utilizzare la procedura delle spese in economia, oggetto del presente Regolamento, per consentire la rinnovazione dei contratti pubblici di beni, servizi e lavori, in violazione della normativa vigente in materia. Art. 3 Tipologie di beni, servizi e lavori acquisibili in economia 3.1. E ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l acquisizione dei seguenti beni, servizi e lavori: BENI e SERVIZI 1) noleggi diversi 2) utenze varie; 3) consulenze varie collaborazioni esterne 4) viaggi e trasferte - spese di trasporto 2

3 5) acquisto di materiale di consumo (cancelleria, supporti informatici, scatole, ecc.); 6) manutenzioni e assistenze varie; 7) assicurazioni varie; 8) sviluppo foto/duplicazioni video copisteria tipografia e stampa 9) partecipazione a fiere e workshop partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni; 10) espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione 11) spese di rappresentanza; 12) cerimonie, manifestazioni, ricorrenze e spese volte alla promozione dell attività societaria; 13) giornali e riviste; 14) servizi diversi (sorveglianza, traslochi, ecc.); 15) acquisto materiali diversi (cespiti di importo inferiore ad 500,00) ; 16) spese postali e telefoniche; 17) oneri diversi di gestione; 18) consulenze informatiche; 19) opere d ingegno; 20) attività di co marketing; 21) rapporti con soggetti istituzionali; 22) spazi pubblicitari; 23) conferenze stampa; 24) società di eventi; 25) affari legali, notarili e spese di giustizia. LAVORI a) manutenzione di opere o di impianti quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del D. Lgs. 163/2006; b) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell incolumità pubblica; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà di Turismo Torino e Provincia sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore. d) lavori che non possono essere differiti dopo l infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica; e) lavori per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità; f) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:tinteggiatura locali; manutenzioni ed interventi di falegnameria e fabbro, manutenzioni ed interventi su impianti elevatori, elettrici, rilevazione fumi, di sicurezza, termici, telefonici, informatici ed idraulici, opere murarie in genere, manutenzione pavimenti, indagini stratigrafiche, impermeabilizzazioni, opere vetrarie, interventi su aree verdi, restauro manutentivo di beni immobili sottoposti a tutela e delle superfici decorate e di beni mobili d interesse storico ed artistico Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 3

4 - prestazioni periodiche di lavori, servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Art. 4 Procedura 4.1. Per servizi, forniture e lavori di importo pari o superiore alla soglia prevista dall art.125, commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed inferiori alla soglia di cui all art. 28, comma 1, lett. B del medesimo codice, l affidamento, mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato; le indagini di mercato avvengono mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo. Ai suddetti operatori economici saranno richiesti il possesso dei requisiti di cui all art. 38 del codice e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39, 41, 42, 43 e 44 del medesimo codice. 4.2 Per i lavori di importo superiore alla soglia di cui all art.40, comma 2 del Codice le imprese dovranno possedere la certificazione SOA, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all art. 90 del D.P.R. 207/ L individuazione degli operatori economici di cui al precedente punto 4.1 può avvenire anche tramite elenchi di operatori economici predisposti da Turismo Torino e Provincia. 4.4 A tali elenchi di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria; tali requisiti saranno stabiliti da un apposito regolamento, che istituirà l albo fornitori e che sarà approvato dal Consiglio d Amministrazione. Saranno esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione di Turismo Torino e Provincia, hanno commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle opere loro affidate o hanno commesso grave errore nell esercizio della loro attività professionale. 4.5 Nel caso di appalti di importo pari o superiori ad , il Responsabile del Procedimento dà adeguata pubblicità alla selezione attraverso il portale internet di Turismo Torino e Provincia secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione CE del 1 agosto Nel caso di importi inferiori ai non è necessaria la pubblicazione sul portale internet di Turismo Torino e Provincia. 4.6 Per servizi o forniture inferiori alla soglia prevista dall art.125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e per i lavori inferiori alla soglia di cui al comma 8, ultimo periodo, del medesimo articolo, ovvero nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, è consentito l affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento, ad un operatore economico, pur sempre in possesso dei requisiti di idoneità morale, di cui all art. 38, prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall Italia, si applicano le disposizioni dell art. 47 del codice. 4.7 I procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia sono disciplinati dal presente Regolamento, nel rispetto dell art. 125 del codice, dal D.P.R. 207/2010, nelle parti compatibili con il predetto codice, dal d.p.r. n. 445/2000, con particolare riguardo alle norme sui contratti informatici e sulla firma digitale. 4

5 Art. 5 - Modalità richiesta di offerta 5.1. L acquisizione di beni e servizi e lavori in economia avviene, previa acquisizione dell offerta economica, ovvero economica e tecnica, presentata dagli operatori economici invitati, entro il termine non inferiore ai 10 gg. solari dall invio della richiesta. 5.2 La richiesta di offerta predisposta da Turismo Torino e Provincia conterrà di regola le condizioni di fornitura di beni e servizi di seguito indicate, alle quali gli invitati dovranno dichiarare di assoggettarsi. In particolare la richiesta di offerta dovrà contenere: il nominativo del Responsabile del Procedimento; l oggetto della prestazione da affidare; i criteri per la scelta dell offerta migliore; il termine di presentazione delle offerte; il periodo di validità delle offerte; le condizioni dell esecuzione l indicazione del termine per l esecuzione della prestazione e, nel caso dei lavori pubblici, il termine di ultimazione degli stessi; il criterio di aggiudicazione; i criteri di valutazione e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi in caso di affidamento con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ed i prezzi base per la formulazione dell offerta economica; nel caso dei lavori, i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelle a corpo; le eventuali garanzie/assicurazioni richieste ai concorrenti ed all affidatario/esecutore ; le caratteristiche tecniche, la qualità, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione; le modalità di pagamento; eventuali penalità e cause di risoluzione; i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico; ogni altra condizione ritenuta utile La scelta dell affidatario avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella richiesta di offerta. 5.4 Il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui pervenga una sola offerta, si riserva comunque la possibilità di affidare la fornitura del bene, del servizio o del lavoro, ove ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per Turismo Torino e Provincia. 5.5 L ordinazione dei beni e dei servizi può essere effettuata mediante buono d ordine, lettera di affidamento, contratto nella forma di scrittura privata, riportanti l importo contrattuale, nonché le condizioni ed i contenuti di cui sopra. E quindi riconosciuta validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili (cataloghi cartacei, rete internet, ecc.), purché risultino conformi all art cod. civ. 5.6 E consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, rientranti nelle tipologie di cui all art. 3 ed entro i limiti di importo di cui all art. 2, del presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dall art. 335 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 5.7 Le lettere o altri documenti di ordinazione della spesa potranno essere sottoscritti mediante l utilizzo della firma digitale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1 e 75 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i Tutta la documentazione inerente le spese in economia dovrà essere conservata agli atti. Nel caso di documenti informatici sarà osservato quanto previsto dall'art. 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. con particolare riguardo alla trasmissione, alla conservazione, alla duplicazione, alla riproduzione e alla loro validazione anche temporale. 5

6 Art. 6 Garanzie A garanzia dell offerta, è facoltà di Turismo Torino e Provincia chiedere agli offerenti la cauzione provvisoria, pari al 2 % del prezzo posto a base di gara, secondo le forme e le modalità di cui all art. 75 del D.Lgs. 163/2006. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione del contratto può inoltre essere richiesta alla ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% dell importo di aggiudicazione. Tale garanzia, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi di quanto disposto dall art. 113, comma 3 del Codice. Per i contratti di lavori pubblici, la garanzia viene prestata ai sensi di quanto disposto dall art. 123 del D.P.R. 207/2010. L esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne Turismo Torino e Provincia da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L importo della somma assicurata corrisponde all importo del contratto ovvero, solo ove specificatamente motivato, può essere superiore all importo del contratto. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E facoltà di Turismo Torino e Provincia richiedere la suddetta polizza assicurativa anche per i contratti di servizi e forniture. Art. 7 Commissione giudicatrice 7.1 Quando l individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo. 7.2 La Commissione è nominata dall organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l oggetto dell acquisizione. Il provvedimento di nomina deve indicare le ragioni sottese alla designazione della Commissione. Al momento dell accettazione dell incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445 del 2000, l inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l articolo 84, commi 3 e 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n La seduta per l apertura della documentazione amministrativa è pubblica. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Poi, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all apertura e lettura dell offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari. 6

7 Art. 8 - Ordini aperti Per gli acquisti programmabili, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e/o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all anno finanziario, si possono richiedere preventivi che riportino quale offerta, percentuali di ribasso su importi determinati dal richiedente, ovvero percentuali di ribasso su prezzi di listino, validi per il periodo di tempo previsto. Si procederà poi ad effettuare singole ordinazioni, in relazione al fabbisogno, all operatore economico affidatario della fornitura o del servizio, auto-vincolatosi ai prezzi offerti per l intero periodo di tempo considerato. Art. 8 bis- Autorizzazione della spesa per i lavori in economia Nell ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, l autorizzazione della spesa è concessa direttamente dal soggetto dotato del potere di spesa. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, il Responsabile del Procedimento o il tecnico competente compilerà apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, ai sensi dell art. 175 del D.P.R. 207/2010. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico competente può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 di cui sopra, l immediata esecuzione dei lavori entro il limite di cui all art.125, comma 5 del Codice o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5. Art. 9 Attestazione di regolare esecuzione 9.1 Turismo Torino e Provincia, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del codice, dà luogo all attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento, ove non coincida con quest ultimo. 9.2 L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale; la certificazione di regolare esecuzione. 9.3 Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall esecutore, ai sensi dell'articolo 324 del D.P.R. 207/2010. Art. 10 Inadempimenti 10.1 Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la realizzazione di lavori o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'invito. L'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Per i contratti di lavori, si applica il sistema delle penali previsto dagli artt. 145 e 146 del D.P.R. 207/ Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa lettera raccomandata r/r, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti. A tale proposito, tra le 7

8 clausole della lettera d invito, del capitolato o del disciplinare tecnico, dovrà essere prevista la clausola risolutiva espressa ai sensi dell art.1456 e seguenti del Codice Civile. Art. 11 Maggiori spese per servizi e forniture complementari 11.1 Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive oppure in riduzione il Responsabile Unico del Procedimento può far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia alle medesime condizioni economiche Ove, durante l esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva per richiedere l autorizzazione sull eccedenza di spesa. In nessun caso comunque la spesa complessiva può superare la soglia di cui all art. 125, comma 5 del Codice. Art Procedure contabili 12.1 I termini di pagamento, previsti dal buono d ordine, dalla lettera di ordinazione o dal contratto, decorrono dalla data dell attestazione di regolare esecuzione della prestazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura, se successiva e comunque a decorrere dalla data di accertamento, da parte del direttore dell esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali Quanto alla contabilità dei lavori in economia, si applica la disciplina di cui agli artt. 203 e ss. del D.P.R. 207/2010. L annotazione dei lavori spetta al direttore dei lavori ed avviene in un registro nel quale sono scritte le risultanze dei libretti. In base a dette risultanze, il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida loro i crediti. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il Responsabile del Procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Per le minute spese,il direttore dei lavori presenta la nota firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario, con assegni circolari non trasferibili, con accredito su c/c postale, secondo le modalità indicate nel buono d ordine, nella lettera di ordinazione o nel contratto; al pagamento si può provvedere mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegatati ai sensi degli artt. da 56 a 61 bis del R.D. 2440/1923 e s.m.i., e dell art. 9 del D.P.R. 367/1994. Art. 13 Norme di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Parte II Titolo I ( Contratti di rilevanza comunitaria ) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché a quelle contenute nella Parte IV Titoli I, II, III, IV e V del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili ai contratti pubblici al di sotto della soglia comunitaria,. Art. 14 Entrata in vigore e pubblicazione Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Turismo Torino e Provincia e sarà successivamente pubblicato sul sito internet di Turismo Torino e Provincia, nell apposita sezione Bandi e Gare. 8

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