Deliberazione della Giunta regionale n. 38 del

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1 Deliberazione della Giunta regionale n. 38 del Premesso che: nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 Supplemento ordinario n. 87 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Talune disposizioni della legge n. 147 del 2013 presentano profili di contrasto con le competenze regionali. 1. L'articolo 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destina una somma pari a 70 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'italia. A tal fine è prevista l'utilizzazione di una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione istituito presso l'unioncamere ai sensi del comma 9 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 mediante prelievo sui diritti annuali versati a ciascuna camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata ai rispettivi registri camerali. La determinazione dei criteri, delle modalità di attuazione e del monitoraggio degli effetti di tale disciplina sono definiti con il decreto ministeriale che determina annualmente la misura del diritto annuale ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del Tuttavia, l'ultimo periodo del comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che la disciplina così introdotta non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale. L'articolo 4, comma 1, numero 8) del DPR 31 agosto 1972, n. 670 "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento delle camere di commercio. L'articolo 2 del DPR 31 luglio 1978, n (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) stabilisce che sono esercitate dalla Regione le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovra provinciale, compresa la vigilanza e la tutela sulle stesse camere di commercio. Benché il comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 introduca un vincolo finanziario imposto apparentemente al sistema delle camere di commercio, è evidente che esso si traduce in una sovrapposizione della competenza amministrativa statale a quella legislativa ed amministrativa spettante alla Regione autonoma Trentino Alto Adige. Infatti, dato che l'ordinamento delle Camere di commercio rientra nella potestà legislativa esclusiva regionale (articolo 4, comma 1, numero 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) il vincolo imposto alle camere di commercio di Trento e di Bolzano si traduce in primo luogo in una limitazione posta alla legge regionale, sia in relazione al profilo ordinamentale sia in relazione al profilo finanziario. La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto (sentenza 8 novembre 2000 n. 477) che attengono al "nucleo normativo disponibile da parte del legislatore regionale", tra le altre, le disposizioni sul finanziamento delle camere di commercio, in riferimento anche a quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del DPR 31 luglio 1978, n (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati). In attuazione della propria competenza legislativa esclusiva, la Regione Trentino-Alto Adige ha approvato la legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano" e successive modificazioni", il cui articolo 12, comma 1 ha sostituito l'articolo 19 "Finanziamento delle Camere" della legge regionale n. 7/1982. Nella Regione Trentino-Alto Adige le Camere di commercio di Trento e di Bolzano sono parte del sistema complessivo della finanza regionale e di quella delle Province autonome, tanto che parte considerevole delle spese delle Camere di commercio sono a carico del bilancio regionale e di quelli provinciali.

2 Spetta dunque al legislatore regionale introdurre nell'ordinamento locale quei vincoli alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano che il legislatore statale e in via integrativa il decreto ministeriale pongono nelle rimanenti regioni. A questa stregua, dunque, se pure il comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 contenesse un principio suscettibile di vincolare l'autonomia regionale, tale vincolo dovrebbe essere tradotto in norma regionale e la Regione sarebbe tenuta al conseguimento degli obiettivi o risultati e mai a minute regole specifiche (articolo 3, comma 2 d.lgs. n. 266/1992). Tali essendo invece quelle previste dal comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e in via integrativa nel decreto ministeriale di prossima emanazione ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge n. 580/1993. Ancora, la disciplina posta dal comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 risulta incompatibile con lo Statuto speciale in quanto intrinsecamente incompatibile con l'autonomia finanziaria della Regione. Il vincolo specifico di invarianza del diritto annuale camerale, a fronte del prelievo di una quota dei proventi dello stesso, è contrario all'assetto dell'autonomia finanziaria regionale stabilito dal Titolo VI dello Statuto speciale come modificato dall'articolo 2, comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) secondo la speciale procedura consensuale stabilita dall'articolo 104, comma 1 dello Statuto speciale. 2. L'articolo 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013 anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, subordina il rinnovo dei contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m. all'autorizzazione dell'agenzia del demanio, chiamata ad esprimere nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione di tali disposizioni sono nulli. Il comma 388 è riferito espressamente alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n recante la legge di contabilità pubblica), nell'ambito delle quali ricade anche la Regione autonoma. L'articolo 1, comma 388, costituisce una misura di contenimento della spesa pubblica, ascrivibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della quale il legislatore statale può legittimamente emanare norme di principio, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 390 del 2004, n. 417 del 2005, n. 169 del 2007, n. 159 del 2008 e n. 297 del 2009). Il comma 388 tuttavia non contiene disposizioni di principio, ma disposizioni di dettaglio immediatamente precettive. Inoltre per lo speciale ordinamento della Regione autonoma, nell'ambito delle materie di sua competenza e dell'autonomia finanziaria ad essa riconosciuta dal Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115) è posto a carico della medesima solamente l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello Statuto. È quindi esclusa l'immediata applicazione delle norme statali, restando applicabili le norme regionali già vigenti (articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266). Tale obbligo è ribadito anche qualora con l'adeguamento essa provveda alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni di legge statale (articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale). Per quanto riguarda le modalità del concorso al risanamento della finanza pubblica e per quanto riguarda le procedure di definizione del patto di stabilità interno, l'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale contiene una speciale disciplina che demanda ad un accordo con lo Stato con riferimento ai saldi di bilancio la definizione del concorso della Regione autonoma agli obiettivi di finanza pubblica ed esclude l'applicazione delle misure adottate per le regioni e gli altri enti del territorio nazionale. Inoltre questa Regione è titolare di potestà legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto, e in particolare in quella di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto ai sensi dell'articolo 4, n. 1 dello Statuto e della correlativa potestà amministrativa (articolo 16 St.).

3 Il Titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha attribuito alla Regione gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale (articolo 67, primo comma), i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione (articolo 67, comma 2) e i beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno (articolo 67, comma 4). L'articolo 1 del D. Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione" ha aggiunto un secondo comma all'articolo 4 del d.p.r. n. 115 del 1973, disponendo il trasferimento alle Province autonome, in relazione all'ubicazione territoriale, di tutti i beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale. Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 268 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale", spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione medesima e degli enti da essa dipendenti. Spetta quindi alla Regione disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e la gestione del proprio patrimonio. Va poi osservato che la legittimazione di uno specifico potere preventivo di autorizzazione in capo ad un organismo statale e la disciplina del relativo procedimento, si pone in violazione del sistema dei rapporti fra Stato e Regione autonoma, quale risulta delineato dagli articoli 87 e 88 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). La legge statale non può introdurre, a carico della Regione, controlli ad opera di organi statali, perché la materia dei controlli rientra, appunto, nella sfera dei "rapporti tra Stato e Regione", di competenza dello Statuto e delle norme di attuazione. La disposizione si pone infine in contrasto con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento): in particolare con l'articolo 4, il quale dispone che, nelle materie di competenza propria della Regione, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione; inoltre contrasta anche con l'articolo 2 dello stesso decreto legislativo che esclude la diretta applicazione di norme statali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regione. Per quanto premesso il comma 388, qualora inteso come applicabile alla Regione autonoma, è incompatibile con i predetti parametri statutari e costituzionali. La disposizione recata dal comma 388, incidendo sull'organizzazione degli enti, risulta lesiva inoltre della potestà legislativa primaria della Regione in materia di enti pararegionali, enti locali e camere di commercio (articolo 4, primo comma, n. 2, n. 3, e n. 8 dello Statuto). 3. L'articolo 1, commi 427, 429, 499, 500 della legge n. 147 del Il comma 427 stabilisce, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, pertanto, anche per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali ed i rispettivi enti strumentali, la riduzione della spesa complessiva delle medesime in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a milioni di euro per gli anni 2016 e Le predette pubbliche amministrazioni devono assicurare tale riduzione di spesa attraverso l'adozione entro il 31 luglio 2014 di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, elaborati tenuto conto anche delle proposte formulate dal Commissario straordinario per la revisione della spesa. Il primo periodo del comma 429 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce - in via unilaterale - che, a seguito delle misure di cui al comma 427 dello stesso articolo, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dai commi 497 e 499 dell'articolo 1 della stessa legge n. 147 del 2013.

4 La legge di stabilità per il 2013 distingueva la disciplina relativa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 455 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012) da quella relativa alle altre regioni a statuto speciale (comma 454 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, che esplicitamente esclude dal proprio campo di applicazione la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano). Le modifiche apportate dal comma 429, dal comma 499 e dal comma 500 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 alla legge n. 228 del 2012 avrebbero dunque dovuto ricalcarne l'impostazione. Così non awiene. In particolare il comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nella pretesa di introdurre un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico delle (di tutte le) regioni e province a statuto speciale, avrebbe dovuto correttamente distinguere le modifiche da apportare al comma 455 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (relativo, come si è detto, alla sola Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano) da quelle relative al comma 454 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (che riguarda invece "tutte le altre" regioni a statuto speciale). La tabella introdotta dal comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 con la nuova lettera d) dell'articolo 1 comma 454 della legge n. 228 del 2012 riguarda invece tutte le regioni a statuto speciale, oltre alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò comporta una evidente contraddizione interna allo stesso comma 454, in particolare tra l'incipit del comma ("Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,...") e la Tabella recata dalla lettera d) a seguito della modifica apportata dal comma 429 dell'articolo 1 della legge n. 147 del Il comma 500 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 "rimedia" in parte all'errore, modificando il comma 455 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (questo sì, correttamente riferibile alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) introducendo alla lettera d) un rinvio agli importi indicati nella tabella di cui al comma 454. Al di là delle contraddizioni letterali, nel merito il comma 429, il comma 499 e il comma 500 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 pongono questioni in parte analoghe a quelle già contestate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige con l'impugnazione (del comma 455 dell'articolo 1) della legge n. 228 del 2012 (deliberazione della Giunta regionale n. 33 di data 12 febbraio 2013) per le motivazioni sviluppate nel relativo ricorso avanti la Corte costituzionale (ricorso n. 33 del 2013), e che si richiamano integralmente. Anche la nuova norma statale determina infatti un'attribuzione diretta e unilaterale allo Stato di somme a valere sui risparmi connessi alle misure di revisione della spesa (cd. "spending review") determinate dall'articolo 1 comma 427 della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2015, 2016 e La misura del contributo regionale (e provinciale) alla finanza pubblica è rigidamente predeterminata nel suo ammontare complessivo, senza riservare alcuno spazio per la ricerca di un accordo Stato Regione autonoma Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Stato Province autonome di Trento e di Bolzano) secondo la procedura pattizia stabilita per le modifiche delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige (e le Province autonome di Trento e di Bolzano) dall'attuale assetto statutario (articolo 79 St. aut. come modificato ai sensi dell'articolo 104 del medesimo Statuto). Occorre inoltre ribadire i vizi di illegittimità costituzionale già oggetto dell'impugnazione regionale della legge n. 228 del In particolare il comma 429, il comma 499 e il comma 500 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nel modificare il comma 454 e il comma 455 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 appaiono viziati da irragionevolezza per contraddizione intrinseca con la stessa norma statale modificata. Infatti il comma 458 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 richiama il rispetto dei parametri statutari richiamati, prescrivendo che l'attuazione dei commi 454, 455 (e 457) del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012 avvenga nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. Mentre il comma 456 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 stabilisce che in caso di mancato accordo, con disposizione specifica per la Regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome (secondo periodo del comma 456) gli obiettivi sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contribuiti previsti dal predetto comma 455. Anche questa disposizione ha per effetto la vanificazione della previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato, confermando, anche in caso di mancato accordo, la diretta applicazione dei contributi determinati dal

5 legislatore statale, ponendosi in contrasto con le norme statutarie che presuppongono la conclusione di un'intesa con lo Stato (articolo 79, 104 e 107 Statuto speciale). Si fa poi presente che le disposizioni statali che definiscono un obiettivo complessivo di revisione della spesa (commi 427 e 429), da realizzare sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato interministeriale di cui al decreto-legge n. 69 del 2013, interferiscono, oltre che con i parametri statutari relativi all'autonomia finanziaria della Regione come già sopra descritti, anche con la competenza legislativa esclusiva in materia di organizzazione degli uffici (articolo 4, n. 1) e con la corrispondente potestà amministrativa e regolamentare (articolo 16 St.; articoli 43 e 44 St.; articolo 117, comma 6, della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; articoli 2 e 4 decreto legislativo n. 266 del 1992). 4. L'articolo 1, comma 487 della legge n. 147 del 2013 impone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato - per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 - dei risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate - sulla base dei principi di cui al comma 486 -dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive. L'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige individua il Consiglio regionale quale organo della Regione, unitamente alla Giunta regionale e al Presidente della Regione. L'articolo 26 dello Statuto affida al Consiglio regionale l'esercizio delle potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle altre leggi dello Stato. L'articolo 31 demanda allo stesso Consiglio regionale la funzione di stabilire, con regolamento interno, le norme che disciplinano l'attività del Consiglio. Nell'esercizio della propria autonomia, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, ha disciplinato la materia delle indennità e della previdenza ai consiglieri regionali con la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"; con legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, concernente "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2"; con legge regionale 30 giugno 2008, n. 4 "Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, concernente "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2"; con la legge regionale 16 novembre 2009, n. 8 "Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2"; con l'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, "Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2" e, da ultimo, con legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". Già a decorrere dall'anno 2005, con la legge regionale 4/2004 succitata, è stata introdotta una trattenuta del 4% a titolo di contributo di solidarietà a carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei Consiglieri regionali. Inoltre con l'articolo 15 "Contributo di solidarietà" della citata legge regionale n. 6 del 2012 è stata disposta una trattenuta variabile fino ad un massimo del 12%, a titolo di contributo di solidarietà, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, rinviando all'ufficio di Presidenza l'adozione, con propria deliberazione, delle modalità operative relative all'applicazione del medesimo contributo. Con la deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 27 maggio 2013 n. 334 sono stati definiti i criteri per l'applicazione e la destinazione del contributo di solidarietà, come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6. Il comma 487 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 lede le competenze statutarie regionali nella parte in cui stabilisce che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dal Consiglio regionale rispetto ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48. L'obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti comporta infatti un ulteriore contributo a carico del bilancio regionale non compatibile con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica già previsto e disciplinato compiutamente dall'articolo 79 dello Statuto speciale. 5. L'articolo 1, comma 508 della legge n. 147 del 2013 contiene una clausola di finalizzazione. Dispone infatti che le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte

6 regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. alla Regione autonoma una particolare autonomia di carattere finanziario. L'articolo 69 St. attribuisce alla Regione autonoma le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percette nel territorio della Regione stessa (imposte ipotecarie, imposte sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, proventi del lotto). L'articolo 79 St. definisce i termini e le modalità del concorso della regione autonoma al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. La normativa di attuazione statutaria (decreto legislativo n. 268 del 1992), disciplina tassativamente (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2010) le ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis). La Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010) ha recentemente ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome. Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 St. - come ulteriormente precisato dal comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 St., a decorrere dal 1 gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province autonome. Con il Decreto ministeriale 20 luglio 2011 in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Sùdtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano è stata data attuazione al predetto comma 108. La Corte costituzionale ha affermato più volte (sentenze n. 437 e n. 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999) che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenza n. 431 del 2004, sentenze n. 381, n. 29 e n. 17 del 2004). Le previsioni contenute nel comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in quanto espressamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria, non sono riconducibili alle condizioni in cui è ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992, né risultano rispettose del principio di leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto legislativo e nell'articolo 79 St., che definisce specificamente le modalità del concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in quanto diretto a riservare al bilancio dello Stato il maggior gettito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte nel decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 201 del 2011 si pone quindi in contrasto con il Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare con gli articoli 69 e 79; con gli articoli 103, 104 e 107 St., nonché con il decreto legislativo n. 268 del 1992, in particolare con gli articoli 9, 10 e 10-bis, e con il principio di leale collaborazione, oltre che con l'articolo 2, comma 108, della legge n. 191 del Inoltre le modalità di individuazione del maggior gettito - con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 147 del hanno l'effetto di vanificare la previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato. La mera consultazione ("sentiti") dei Presidenti delle giunte regionali interessati e i tempi oltremodo ristretti (60 giorni) per l'adozione del decreto ministeriale, a prescindere non solo dal raggiungimento di un accordo, ma anche dal dovere

7 di esperire un tentativo di raggiungere effettivamente una tale intesa di natura forte, rendono evidente la natura sostanzialmente unilaterale delle modalità di individuazione del maggior gettito da parte statale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 147 del Tale ultima disposizione si pone dunque in aperto contrasto con le norme statutarie che presuppongono la conclusione di un'intesa - di natura forte -con lo Stato (articolo 79, 104 e 107 Statuto speciale) Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze regionali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta regionale dall'articolo 44, comma primo, n. 5) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte costituzionale. Considerata la delicatezza e l'importanza del contenzioso in oggetto, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, ed all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5. Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Regione, in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni la procura speciale di rito. La Giunta regionale vista la premessa e gli atti in essa citati; visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali); visti gli art. 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87; visto l'art. 127, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; visto l'art. 35 del codice deontologico forense; visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) applicabile alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2; considerati la prassi, i precedenti, il contenuto dell'atto e il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera; considerato l'importo delle spese legali risultante dai preventivi di spesa pervenuti rispettivamente in data 31 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014; vista la determinazione n. 4 dd. 7 luglio 2011 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo cui non sono soggetti a tracciabilità i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente; Ad unanimità di voti legalmente espressi, delibera 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" ed in particolare l'articolo 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499, 500 e 508 per violazione: - degli articoli 4, primo comma, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 8, 16, 24, 31, 43, 44, 67, 69, 79, 87, 88, 103, 104 e 107 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonché delle correlative norme di attuazione;

8 - del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 69 e 79 e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268); - del DPR 31 luglio 1978 n. 1017; - del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare gli articoli 2, 3 e 4; - dell'articolo 117 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; - nonché del principio di leale collaborazione e degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato.

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