STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI

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1 COMMERCIALISTI Circolare informativa n 1/2011 Principali novità fiscali 2011 Con la presente circolare desideriamo segnalare le principali novità introdotte dalla L. 220/2010, legge di stabilità per il 2011 (ex legge finanziaria). 1 AUMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI Si segnala che, a decorrere dall , il tasso di interesse legale è stato aumentato all 1,5%, rispetto all 1% vigente fino al OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.000,00 EURO Secondo quanto previsto dall art. 21 DL , n. 78, disciplinato operativamente dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate: Entro il dovranno essere comunicate, per via telematica, le operazioni rilevanti ai fini IVA: o Effettuate nel 2010; o Di importo non inferiore a ,00 ; o Per le quali sia obbligatoria l emissione della fattura. Entro il , invece, dovranno essere comunicate, per via telematica, le operazioni relative al 2011 rilevanti ai fini dell IVA con la seguente distinzione: o Dal al , la comunicazione sarà limitata alle operazioni soggette all obbligo di fatturazione, di importo non inferiore a 3.000,00 al netto dell IVA; o Dal , la comunicazione avrà invece per oggetto avrà per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA alternativamente: Di importo non inferiore a 3.000,00, al netto dell IVA, se soggette all obbligo di fatturazione; Di importo non inferiore a 3.600,00, al lordo dell IVA, se non soggette all obbligo di fatturazione Si fa presente che, ai fini della fatturazione: - occorre memorizzare il numero di partita IVA dei clienti e dei fornitori soggetti passivi IVA, dato che l'annotazione nei registri IVA non è obbligatoria; per i clienti non soggetti passivi IVA è, invece, necessario memorizzare il numero del codice fiscale, ovvero i dati anagrafici per i non residenti, in alternativa all'emissione della fattura riportante il codice fiscale, se le operazioni sono di importo non inferiore a euro, al lordo dell IVA. - il limite di 3.000,00 euro, se fa riferimento alle operazioni effettuate anziché a quelle registrate, deve essere calcolato imputando alla stessa operazione le registrazioni degli acconti e del saldo. Via Roccatagliata Ceccardi Genova Tel Fax Via S.Maria Valle 2B Milano Tel Fax studiodalessio@tin.it

2 3 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55% La detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica ora anche alle spese: pagate con bonifico nel 2011, per i soggetti non titolari di reddito d impresa; imputabili al periodo d imposta in corso al , per i soggetti titolari di reddito d impresa, per i quali i lavori ineriscono all esercizio dell attività commerciale. Rimangono ferme le precedenti regole di applicazione dell agevolazione, ad eccezione del numero delle rate in cui deve essere suddivisa la detrazione che, anche per i soggetti titolari di reddito d impresa, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 come stabilito in precedenza). 4 PROROGA PER IL 2011 DELLE MISURE DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ Viene prorogata al la possibilità di applicare alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, in relazione ad incrementi di produttività e al raggiungimento di risultati aziendali, un imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. 5 AUMENTO DELLE SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E L ADESIONE AGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO La L. 220/2010, ha aumentato la misura delle sanzioni ridotte che devono essere corrisposte dal contribuente per effettuare il ravvedimento operoso o aderire agli istituti deflativi del contenzioso. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dall Per le violazioni commesse fino al rimangono applicabili le precedenti regole operative, anche se il ravvedimento o altro comportamento attivo del contribuente vengono posti in essere dopo tale data. 5.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO Per regolarizzare eventuali violazioni mediante il ravvedimento operoso, il contribuente deve corri-spondere una sanzione ridotta ad: un decimo (prima un dodicesimo) del minimo, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi, se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni dalla data della sua commissione; un ottavo (prima un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica; un decimo (prima un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. 5.2 ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC) redatto al termine di una verifica fiscale, il contribuente può aderire ai contenuti del verbale stesso (l adesione deve però essere integrale). In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte ad un sesto del minimo edittale (prima ad un ottavo del minimo edittale). 5.3 ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO Prima dell emanazione dell avviso di accertamento, l Agenzia delle Entrate può notificare al contri-buente un invito al contraddittorio, finalizzato all eventuale accertamento con adesione. Il contribuente può aderire al contenuto dell invito a comparire, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un sesto (prima un ottavo) del minimo edittale. Pagina 2

3 5.4 ACCERTAMENTO CON ADESIONE Nel momento in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento non preceduto dall invito a comparire, può presentare istanza di accertamento con adesione. L accertamento con adesione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) del minimo edittale. 5.5 ACQUIESCENZA Alternativamente, ove possibile, alla presentazione dell istanza di adesione, il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento può prestare integrale acquiescenza allo stesso. L acquiescenza comporta una riduzione delle sanzioni, variabile a seconda della tipologia di procedimento che ha preceduto l emissione dell avviso di accertamento. In particolare: se l accertamento è stato preceduto da un processo verbale definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a un terzo (prima un quarto) delle sanzioni irrogate; se l accertamento non è stato preceduto da tali atti, la riduzione è pari ad un sesto (prima un ottavo) delle sanzioni irrogate. 5.6 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI Quando il contribuente riceve un atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni, può definire le sole sanzioni. La definizione comporta ora la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) di quelle irrogate. 5.7 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Ove il contribuente proponga ricorso in Commissione tributaria avverso qualunque provvedimento emesso dagli uffici finanziari, può, previo accordo con l ufficio, definire la vertenza. La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni al 40% (prima ad un terzo) di quelle irrogabili in rapporto all ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa. 6 NUOVO REGIME AUTORIZZATORIO PER LE OPERAZIONI COMUNITARIE Con due provvedimenti dell Agenzia delle Entrate del sono state definite: le modalità di diniego o di revoca dell autorizzazione necessaria per effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni; i criteri e le modalità per l inserimento degli operatori economici nell archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario (banca dati VIES). I soggetti che intendono effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni devono rendere nota tale volontà: in sede di dichiarazione di inizio attività; ovvero, per i soggetti già titolari di partita IVA, attraverso un apposita istanza. 6.1 SOGGETTI CHE RICHIEDONO L ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA I soggetti che richiedono l attribuzione del numero di partita IVA esprimono l intenzione di effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni compilando il campo Operazioni Intracomunitarie del Quadro I dei modelli di inizio attività. Le suddette operazioni intracomunitarie possono essere effettuate decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, salvo che entro tale termine l Agenzia delle Entrate abbia negato l autorizzazione. Pagina 3

4 6.2 SOGGETTI GIÀ TITOLARI DI PARTITA IVA I soggetti già titolari di partita IVA esprimono l intenzione di effettuare cessioni e acquisti intraco-munitari di beni mediante un apposita istanza da presentare direttamente all Agenzia delle Entrate. Con un analoga comunicazione si rende nota la volontà di recedere dall opzione Provvedimento di revoca L Agenzia delle Entrate, decorso il periodo di 30 giorni durante il quale opera la sospensione della soggettività attiva e passiva intracomunitaria, può revocare l autorizzazione: con apposito provvedimento; avente effetto dalla data di emissione Esclusione dalla banca dati VIES Per i soggetti già titolari di partita IVA, il nuovo regime opera in modo differenziato a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Dichiarazione di inizio attività presentata dal Entro il , i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se: non hanno manifestato, barrando le apposite caselle previste dai modelli AA7 o AA9, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie; ovvero non hanno comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT. In tali ipotesi, se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie, è possibile richiedere l inclusione nell archivio dei soggetti autorizzati presentando un apposita istanza direttamente all Agenzia delle Entrate (entro il , se si vuole che i 30 giorni trascorrano prima del ). In mancanza di istruzioni specifiche, si ritiene che la predetta istanza possa essere presentata in forma libera. Dichiarazione di inizio attività presentata prima del Entro il , i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se: non hanno presentato i modelli INTRASTAT delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010; ovvero, pur avendo presentato i suddetti modelli INTRASTAT, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il Anche in questi casi, i soggetti intenzionati ad effettuare cessioni e acquisti intracomunitari possono richiedere l inclusione nell archivio informatico attraverso un apposita istanza da presentare diretta-mente all Agenzia delle Entrate. Si osserva che il riferimento agli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute, in aggiunta a quello delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, che costituiscono l oggetto del regime autorizzatorio, amplia le possibilità di non essere cancellati dall archivio. 7 NOVITÀ IN MATERIA DI LEASING IMMOBILIARI Vengono introdotte rilevanti novità in materia di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, concer-nenti: l imposizione applicabile al contratto di locazione finanziaria in senso stretto (contratto con il quale la società di leasing concede in godimento, dietro versamento di un canone, un determinato immobile all utilizzatore); l imposizione applicabile al contratto con cui la società di leasing acquista l immobile da concedere in leasing; Pagina 4

5 il regime impositivo applicabile all atto con il quale l utilizzatore, al termine del contratto di leasing, esercita l opzione per il riscatto dell immobile, acquistandone, così, la proprietà; l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale ai contratti di locazione finanziaria in corso all CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA Dall , il contratto di locazione finanziaria è soggetto a registrazione solo in caso d uso. Ciò significa che i contratti di leasing stipulati dall non dovranno essere obbligatoriamente registrati entro il termine di 30 giorni dalla stipula (come avveniva per i contratti stipulati fino al ) e, quindi, non sorgerà automaticamente l obbligo di pagamento dell imposta di registro. 7.2 CONTRATTO DI ACQUISTO DELL IMMOBILE DA CONCEDERE IN LEASING I contratti, stipulati dall , con i quali la società di leasing acquista l immobile (sia abitativo che strumentale) da concedere in leasing, sono soggetti alle imposte indirette in misura integrale poichè non trova più applicazione il dimezzamento delle imposte ipotecaria e catastale previsto dal DL 223/2006. Pertanto, nel caso di acquisto di un immobile strumentale da concedere in leasing, a partire dall , saranno dovute, oltre alle normali imposte di registro e/o IVA (in relazione alle quali nulla è cambiato rispetto al regime applicabile fino al ): l imposta ipotecaria del 3% (o del 2% nel solo caso in cui il cedente sia un soggetto non IVA); l imposta catastale dell 1%. Per quanto concerne l acquisto di immobili abitativi, si segnala che nulla è cambiato rispetto al regime impositivo applicabile fino al Responsabilità per il pagamento delle imposte La L. 220/2010 ha stabilito che l utilizzatore dell immobile concesso in locazione finanziaria è obbligato in solido al pagamento dell imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute dalla società di leasing che ha acquistato l immobile da concedere in locazione, anche ove si tratti di un immobile da costruire o in corso di costruzione. 7.3 RISCATTO DEL BENE OGGETTO DI LEASING Ove, al termine del contratto di leasing, l utilizzatore del bene concesso in leasing decida di operare il riscatto del bene, divenendone quindi proprietario, dall , le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Pertanto, in caso di contratto di leasing, le imposte sul trasferimento del bene oggetto di leasing: sono corrisposte in misura integrale al momento dell acquisto dell immobile ad opera della società di leasing; sono dovute in misura fissa al momento del riscatto del bene oggetto di leasing da parte dell utilizzatore. 7.4 CONTRATTI IN CORSO ALL Per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare in corso di esecuzione alla data dell , le parti sono tenute a versare un imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corri-spondersi in un unica soluzione entro il Le modalità del versamento saranno stabilite con un provvedimento dell Agenzia delle Entrate. La misura dell imposta sostitutiva dovuta è definita applicando all importo delle imposte ipotecaria e catastale, determinato sulla base della precedente disciplina, una riduzione del 4% per gli anni di durata residua del contratto. Pagina 5

6 8 IVA SULLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI DA PARTE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE È stato innalzato da quattro a cinque anni il termine, decorrente dall ultimazione dei lavori, entro il quale le cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa, poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, sono imponibili IVA. Decorrenza La novità ha effetto dall , di conseguenza, il nuovo termine quinquennale si applica alle cessioni effettuate da tale data, anche se il vecchio termine di quattro anni è scaduto al L innalzamento da quattro a cinque anni, previsto dalla L. 220/2010, non riguarda, tuttavia, il periodo minimo di locazione in regime convenzionato, tuttora pari a quattro anni. 9 PROROGA DI ALCUNE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI Viene prevista la proroga per il 2011 dei seguenti interventi a sostegno del settore dell autotrasporto: la deduzione forfetaria delle spese non documentate afferenti i trasporti personalmente effettuati dall imprenditore all interno del Comune in cui ha sede l impresa; il riconoscimento di un credito d imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per determinati veicoli posseduti e utilizzati per l attività di autotrasporto; la concessione di crediti d imposta per investimenti e formazione del personale; l utilizzo in compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. tassa salute ) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli; la riduzione dei premi INAIL; la riduzione dei pedaggi autostradali. 10 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS Il DL n. 225 (c.d. milleproroghe ) ha riaperto i termini di presentazione del modello EAS da parte degli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune esclusioni) e delle società sportive dilettantistiche, al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell art. 4 del DPR 633/72). Ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate , infatti, tali termini erano stati da ultimo stabiliti: al , in relazione agli enti già costituiti all ; ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione, in relazione agli enti costituitisi dal Si ricorda che il modello EAS : deve essere presentato una prima volta per comunicare all Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli; successivamente, deve essere ripresentato solo in presenza di variazioni rilevanti nei dati comunicati, oppure per comunicare la perdita dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni. L omessa presentazione del modello EAS nei termini previsti comporta l inapplicabilità dei suddetti benefici fiscali NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO Per effetto della riapertura in esame, il modello EAS deve quindi essere presentato: dagli enti già costituiti al , entro il ; dagli enti costituitisi dal , entro 60 giorni dalla data di costituzione COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE VARIAZIONI E DELLA PERDITA DEI REQUISITI In seguito all intervento del DL 225/2010, devono ritenersi prorogati al anche i termini previsti per la ripresentazione del modello EAS in caso di: Pagina 6

7 variazione dei dati precedentemente comunicati, ove sussista l obbligo di comunicazione delle variazioni (termine ordinariamente stabilito entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione); perdita dei requisiti necessari per usufruire dei benefici fiscali (termine ordinariamente stabilito entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza) MODALITA DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO Il modello EAS deve essere presentato all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commer-cialisti ed esperti contabili); utilizzando il prodotto informatico MODELLOEAS, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti. STUDIO D ALESSIO Pagina 7

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