STUDIO TENTORIO. Commercialisti - Revisori Contabili LEGGE DI STABILITA
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1 STUDIO TENTORIO Commercialisti - Revisori Contabili Dott. Franco Tentorio Rag. Simone Andreoletti Dott. Luigi Grumelli Pedrocca Dott. Claudio Ravasio Dott. Cristiano Rossetti Dott. Massimo Marchetti Dott. Ottorino Tentorio Dott.ssa Francesca Tentorio Spettabili DITTE CLIENTI Loro indirizzi Bergamo, 18 gennaio 2011 Circolare n. 1/2011 LEGGE DI STABILITA Proroga delle detrazioni 55% E prorogata fino al 2011 l agevolazione del 55% per gli interventi che comportano un risparmio energetico degli edifici. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. Regime Iva degli immobili abitativi Le imprese costruttrici e di ristrutturazione che cedono immobili abitativi entro 5 anni dall ultimazione della costruzione o dell'intervento applicano l Iva; decorso tale termine le vendite sono esenti Iva e soggette ad imposta proporzionale di registro. Il precedente termine era di 4 anni. Tassazione del leasing immobiliari Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2011 per l acquisizione di immobili strumentali è previsto il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali del 4%. La precedente disposizione prevedeva un pagamento iniziale del 2% e un pagamento al momento del riscatto dei beni del restante 2%; da quest ultimo pagamento veniva scomputata l imposta dell 1% pagata sui singoli canoni di locazione finanziaria. Per i contratti in corso al 1 gennaio 2011 è previsto il pagamento entro il 31 marzo 2011 di un imposta sostitutiva pari al 2% del costo dell immobile meno l 1% pagato sui singoli canoni di leasing. Tale imposta è ridotta del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto Bergamo - Via Vigliani n.1/3 - tel. 035/ fax 035/ info@studiotentorio.it -
2 Ravvedimenti e definizione del contenzioso Da febbraio 2011 i ravvedimenti e la definizione del contenzioso saranno più onerosi. Per il ravvedimento operoso delle violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 le sanzioni sono così ridotte (tra parentesi sono indicate le precedenti riduzioni): - regolarizzazione di un mancato pagamento entro 30 giorni: 1/10 del minimo (1/12); - regolarizzazione di errori e omissioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: 1/8 del minimo (1/10); - regolarizzazione dell'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni: 1/10 del minimo (1/12). Si ricorda inoltre che dal 1 gennaio 2011 il tasso di interesse legale è l 1,5% (1%). Per la definizione degli atti emessi dal 1 febbraio 2011 le sanzioni sono così ridotte (tra parentesi sono indicate le precedenti riduzioni): - accertamento con adesione: 1/3 (1/4); - definizione di avvisi di accertamento preceduti da pvc o inviti: 1/3 (1/4); - definizione delle sole sanzioni di avvisi di accertamento: 1/3 (1/4); - definizione di pvc, adesione agli inviti e definizione di avvisi di accertamento non preceduti da pvc e inviti: 1/6 (1/8). Per la definizione dei ricorsi in Commissione Tributaria presentati dal 1 febbraio 2011 le sanzioni sono così ridotte (tra parentesi sono indicate le precedenti riduzioni): - conciliazione : 40% (1/3). COMPENSAZIONE DEI CREDITI Dal 1 gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione del 50%. STUDIO TENTORIO 2
3 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA Si ricorda che dal 2010 la compensazione in F24 dei crediti Iva annuale e trimestrale per pagare altri tributi e contributi è soggetta alle seguenti restrizioni. Importi superiori a Possono essere compensati a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dall istanza da cui emerge il credito trimestrale. La dichiarazione annuale per il 2010 può essere presentata autonomamente dalla dichiarazione dei redditi a partire dal 1 febbraio; pertanto la compensazione del relativo credito non potrà avvenire prima del 16 marzo. - Gli F24 possono essere presentati solo a mezzo dei canali Entratel e Fisconline anche tramite intermediario; non sono per contro utilizzabili i servizi home banking. - Gli F24 devono essere presentati a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito. Importi superiori a Oltre a quanto indicato per gli importi superiori a , i crediti devono essere certificati da un professionista ovvero - per le società che hanno il collegio sindacale - dal soggetto che esercita il controllo contabile (normalmente lo stesso collegio sindacale). ELENCO CLIENTI E FORNITORI Soggetti obbligati Sono tenuti al nuovo adempimento tutti i soggetti con partita Iva. Oggetto della comunicazione Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute di importo pari o superiore ai seguenti limiti: - per l anno 2010: Iva esclusa, limitatamente alle operazioni soggette all obbligo di fatturazione; - per gli anni 2011 e seguenti: Iva esclusa; per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione il limite è Iva compresa. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore ai predetti limiti. STUDIO TENTORIO 3
4 Operazioni escluse Sono escluse da comunicazione - le importazioni (extra-cee); - le esportazioni (extra-cee); - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti black list; - le operazioni Iva effettuate fino al 30 aprile 2011 non soggette all obbligo di fatturazione. Elementi da indicare nella comunicazione a) l anno di riferimento; b) la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i seguenti dati: per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l importo dell imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non ricorre l obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell imposta sul valore aggiunto applicata. Termini dell invio telematico Per il 2010 le comunicazioni devono essere inviate entro il 31 ottobre Per gli anni successivi le comunicazioni devono essere inviate entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. ALTRE NOVITA Tasso di interesse legale Come già accennato dal 1 gennaio 2011 il tasso di interesse legale è l 1,5%. Tassa annuale di vidimazione libri sociali Le società di capitali (S.r.l. e S.p.a.) devono pagare la tassa di concessione governativa annuale per la tenuta di libri e registri: 309,87 (importo elevato a 516,46 nel caso in cui, alla data del 1 gennaio 2011 il capitale sociale abbia superato il limite di ,89). Il versamento va effettuato mediante modello F24, codice tributo 7085, anno 2011, entro il 16 marzo STUDIO TENTORIO 4
5 Transfer price Le società che hanno rapporti con consociate estere e vogliono beneficiare dell esonero dall applicazione di sanzioni in caso venga riscontrata in accertamento la violazione della normativa transfer price devono predisporre una serie di documenti che descrivano le procedure di determinazione dei prezzi di trasferimento infra-gruppo. La predisposizione della documentazione deve essere segnalata telematicamente all Agenzia delle Entrate. Rettifica delle segnalazioni delle operazioni con paesi black list Entro il 31 gennaio 2011 è possibile integrare o rettificare le comunicazioni delle operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi black list nel terzo trimestre 2010 ovvero nei mesi da luglio a novembre Territorialità Iva di alcuni servizi internazionali Dal 1 gennaio 2011 cambia la rilevanza territoriale di alcuni servizi internazionali per i quali è previsto l obbligo di emissione di autofattura (per es. fiere, esposizioni e servizi accessori). Vista la complessità della normativa si consiglia di sottoporre allo Studio i singoli casi. Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie I titolari di partita Iva che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive devono essere inseriti nell archivio Vies che contiene i soggetti autorizzati a tali operazioni. Dall archivio sono esclusi: - i soggetti che hanno iniziato l attività a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011 e non hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività ovvero se non hanno posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e presentato gli elenchi intrastat; - i soggetti che hanno iniziato l attività anteriormente al 31 maggio 2010 e non hanno presentato gli elenchi intrastat negli anni 2009 e Le nuove disposizioni si applicano dal 28 febbraio 2011; i soggetti che sono esclusi nell archivio Vies e che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono effettuare la comunicazione entro il 29 gennaio 2011 in quanto per essere inclusi nell archivio occorre comunicare all Agenzia delle Entrate la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l autorizzazione è automaticamente concessa decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione se l Agenzia delle Entrate non emette un provvedimento di diniego. STUDIO TENTORIO 5
6 Detassazione del lavoro dipendente I lavoratori dipendenti potranno usufruire anche per l anno 2011 della detassazione di particolari somme quali premi di produttività, lavoro straordinario, lavoro notturno, maggiorazioni per lavoro a turni ecc., se legate a prestazioni rese per incrementare la produttività, l innovazione e l efficienza organizzativa. Il lavoratore per usufruire dell aliquota fiscale agevolata del 10% non deve avere avuto nell anno precedente un imponibile fiscale da lavoro dipendente superiore a (incluse le somme detassate) ed il massimo detassabile per l anno 2011 è di Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l occasione per porgere i migliori saluti. Studio Tentorio STUDIO TENTORIO 6
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