Circolare N. 02 Area: TAX & LAW LA FINANZIARIA 2011
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- Giancarlo Maggi
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1 Circolare N. 02 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 11 gennaio 2011 LA FINANZIARIA 2011 Sul Supplemento Ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del , è stata pubblicata la Legge Finanziaria per il 2011, o Legge di stabilità 2011, composta da un unico articolo suddiviso in 171 commi. La legge presenta un contenuto ridotto poiché si inserisce nella programmazione economica e finanziaria per il periodo I principali provvedimenti di natura fiscale e le agevolazioni per le imprese sono stati inseriti nella cosiddetta Manovra Correttiva (DL 78/2010). Esaminiamo per brevi flash le principali novità di interesse aziendale; seguiranno approfondimenti in funzione dell importanza e dell urgenza. ACCERTAMENTI FISCALI Nell attività di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR 600/1973, gli Uffici devono tener conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione. Inoltre, gli Uffici possono procedere all accertamento parziale ex art. 41-bis, DPR 600/1973, non solo sulla base di accessi, ispezioni e verifiche o segnalazioni degli organi competenti, ma anche in relazione ad altre attività istruttorie svolte in sede di accertamento delle imposte sui redditi e dell IVA, quali: gli inviti a comparire, la richiesta di produzione di documenti e la compilazione di questionari. In buona sostanza, le nuove disposizioni intendono potenziare l attività di accertamento parziale ampliando i poteri istruttori utilizzabili dagli Uffici fiscali ed indirizzare i controlli formali delle dichiarazioni verso i settori dove sono più probabili l esposizione di deduzioni, crediti e detrazioni d imposta non spettanti. CREDITO D IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO È previsto un credito d imposta, nel limite di spesa di 100 milioni, in favore delle imprese che nel 2011 affidano attività di ricerca e sviluppo ad università o enti pubblici di ricerca. Detto credito d imposta non concorre né alla formazione del reddito d impresa, né alla base imponibile IRAP e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. L individuazione delle tipologie di interventi agevolabili, dei soggetti beneficiari e della misura del credito è demandata ad un apposito Decreto MEF. REGIME IVA PER LE CESSIONI DI IMMOBILI NON STRUMENTALI Come noto, la cessione dei fabbricati abitativi da parte delle società immobiliari di costruzione è considerata imponibile IVA solo se viene effettuata entro 4 anni dal momento dell ultimazione dei lavori. Le cessioni eseguite dopo tale termine risultano, invece, esenti IVA e sono quindi da assoggettare all imposta di registro proporzionale. Il passaggio dal regime d imponibilità al regime di esenzione RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5
2 comporta l indetraibilità dell IVA assolta nel periodo, oltre alla rettifica della detrazione usufruita negli anni precedenti. Al fine di agevolare le società immobiliari di costruzione, colpite duramente dall attuale crisi economica, viene allungato di un anno il periodo entro il quale la cessione dell immobile è considerata imponibile ai fini IVA. In particolare, il novellato art. 10, c. 1, n. 8-bis), DPR 633/1972, prevede che le cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero ex art. 31, c. 1, lett. c), d) ed e), L. 457/1978, sono imponibili IVA. AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE Dal 1 febbraio 2011 è previsto l aumento delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente in caso di ricorso agli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso. Le nuove misure delle sanzioni trovano applicazione in base alla tipologia dell istituto deflattivo: Conciliazione giudiziale ricorsi presentati Definizione agevolata sanzioni atti emessi Altri atti deflattivi atti definibili emessi Ravvedimento operoso violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 Di seguito le nuove misure previste per gli istituti deflativi del contenzioso: ISTITUTO DEFLATIVO MISURE PREVIGENTI NUOVE MISURE Adesione agli inviti al contraddittorio e ai PVC 1/8 del minimo 1/6 del minimo Accertamento con adesione 1/4 del minimo 1/3 del minimo Definizione agevolata delle sanzioni 1/4 dell irrogato 1/3 dell irrogato Acquiescenza accertamento 1/4 dell irrogato 1/3 dell irrogato Acquiescenza accertamento non preceduto da invito a comparire, né PVC definibile Conciliazione giudiziale RAVVEDIMENTO OPEROSO 1/8 dell irrogato 1/6 dell irrogato 1/3 delle sanzioni dovute sul tributo concordato 40% sanzioni dovute sul tributo concordato Come noto, con il ravvedimento operoso il contribuente ha la facoltà di regolarizzare errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari (ad esempio, un omesso versamento IVA), beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili. Il ravvedimento può effettuarsi a condizione che la violazione non sia già stata contestata dall Amministrazione finanziaria e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La regolarizzazione avviene attraverso: 1) il versamento del tributo omesso ovvero l effettuazione dell adempimento omesso; CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5
3 2) il versamento della sanzione ridotta; 3) il versamento degli interessi moratori da calcolarsi al tasso legale corrente con maturazione a giorno. Si rammenta che dal 1 gennaio 2011 è aumentato anche il saggio di interesse legale, fissato nella misura dell 1,5% (1% sino al ). Le nuove misure applicabili all istituto del ravvedimento operoso: RAVVEDIMENTO OPEROSO MISURE PREVIGENTI NUOVE MISURE Ravvedimento breve 1/12 del minimo 1/10 del minimo Ravvedimento lungo 1/10 del minimo 1/8 del minimo Tardiva presentazione della dichiarazione 1/12 del minimo 1/10 del minimo Per le violazioni commesse prima del 1 febbraio 2011 vanno applicate le previgenti misure delle sanzioni (2,75% - 3%). Nonostante l aumento delle sanzioni applicabili, il ravvedimento rimane comunque la modalità più economica per regolarizzare gli omessi versamenti dei tributi (la sanzione per l avviso bonario resta, infatti, fissata al 10%). ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS È abrogato il comma 10 dell art. 1, L. 247/2007, che prevedeva, a decorrere dal 2011, l innalzamento dello 0,09% delle aliquote contributive per lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA È prorogata al la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria La detrazione, tuttavia, va ripartita in 10 rate annuali anziché in 5. LEASING IMMOBILIARE Dal 1 gennaio 2011, in caso di acquisto di un immobile (anche da costruire o in corso di costruzione) da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale. Viene inoltre stabilito che l utilizzatore dell immobile detenuto in locazione finanziaria è solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle imposte (registro e ipocatastali) dovute a seguito del trasferimento del bene dal fornitore al locatore (società di leasing). Tale responsabilità solidale sussiste anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. Modificando la Nota all art. 1 della Tariffa, Parte I, DPR 131/1986, viene altresì previsto che tra i contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d uso sono compresi anche i contratti di locazione finanziaria immobiliare. Pertanto, non è più obbligatorio registrare un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile (e, di conseguenza, viene meno l imposta di registro dell 1% annuo precedentemente dovuta sui canoni di leasing) CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5
4 Alla cessione dell immobile concesso in leasing, a seguito del riscatto da parte dell utilizzatore, le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa. In deroga allo Statuto del Contribuente, per i contratti di leasing immobiliare in essere alla data del 1 gennaio 2011, viene introdotta una imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali da versare, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2011 (le modalità di versamento saranno definite da un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate). La misura dell imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra l imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfetario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. CONFERMA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, anche per il 2011 viene autorizzata la concessione, sino ad un massimo di 12 mesi e sulla base di specifici accordi governativi, di trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento ad aree regionali e settori produttivi. La misura del trattamento è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di ulteriori proroghe. Dopo la seconda proroga il trattamento integrativo è condizionato esclusivamente alla frequenza di corsi finalizzati al reimpiego o alla riqualificazione professionale. E previsto anche un finanziamento statale (fino a 100 milioni) per le attività di formazione nell esercizio dell apprendistato. INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO Anche per il 2011 sono riconosciuti gli incentivi per chi assume lavoratori in trattamento in deroga (licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina CIG ex L. 223/1991). In particolare, il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo, corrisposto dall INPS, pari all indennità spettante al lavoratore con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. Il medesimo incentivo viene corrisposto al lavoratore in trattamento di sostegno in deroga che intende mettersi in proprio (lavoro autonomo o micro impresa o associazione in cooperativa), con la corresponsione delle mensilità deliberate ma non ancora erogate. LE AGEVOLAZIONI PER L AGRICOLTURA Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina ex art. 2, c. 4-bis, DL 194/2009, non sono più a scadenza ma diventano definitive ( a regime ). In particolare, sono interessati dall agevolazione: gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e delle relative pertinenze posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale; le operazioni fondiarie operate attraverso l Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Le agevolazioni consistono nell applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ( 168) e dell imposta catastale nella misura dell 1%. E prevista anche la riduzione del 50% degli onorari notarili dovuti per le suddette operazioni CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5
5 Viene inoltre confermata, a regime dal 1 agosto 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive (ex art. 9, c. 5, 5-bis e 5-ter, L. 67/1988) per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA È prorogata a tutto il 2011 l agevolazione prevista per le somme erogate a titolo di incrementi di produttività e lavoro straordinario. L agevolazione prevede l assoggettamento ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali (pari al 10%): per un importo massimo complessivo lordo di 6.000; a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a , al lordo delle somme assoggettate nel 2010 ad imposta sostitutiva. Detta agevolazione prevede altresì lo sgravio dei contributi dovuti (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro) sulle somme erogate a titolo di premi di produttività per un importo massimo annuale pari al 5% della retribuzione percepita dal lavoratore. AGGREGAZIONI PROFESSIONALI Il credito d imposta ex art. 1, c. 70, L. 244/2007, viene limitato alle operazioni di aggregazione professionale effettuate dall al (non più al ), con riferimento ai costi sostenuti dalla data in cui l operazione risulta effettuata e nei successivi 12 mesi. La disposizione entra in vigore il CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5
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