COMUNE DI BADIA POLESINE

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1 COMUNE DI BADIA POLESINE Prot. n. CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL'AREA DI VERDE PUBBLICO DELL'EX ZUCCHERIFICIO PER ATTIVITA' RICREATIVE PARCO AVVENTURA L anno duemilaquindici il giorno ---- del mese di , in Badia Polesine, nella sede comunale di Piazza Vittorio Emanuele II n. 279, si sono personalmente costituiti i Sig.ri: 1. ARCH. IVAN STOCCHI, nato a Adria (RO) il 24/07/1969, residente in via G. Tasso n. 4 Occhiobello (RO), Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Badia Polesine, il quale interviene in questo atto in nome e nell interesse del Comune di Badia Polesine, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 279, C.F P.IVA , di seguito definito Comune ; 2. Sig nato a il residente in (--) Via codice fiscale nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta corrente in (--) con sede legale in n. --- C.F , in seguito indicato come Concessionario. PREMESSO: - che con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del , è stato espresso atto di indirizzo per la concessione in locazione dell' Area di verde pubblico dell'ex Zuccherificio per attività ricreative Parco Avventura, individuata al catasto terreni come mappale n. 361 (parte), Foglio 23 della sezione censuaria di Badia Polesine, avente una superficie di circa mq , con soprassuolo arborato e attraversato da un percorso ciclopedonale di uso pubblico, il tutto ricadente in Z.T.O. di tipo F3/1A Zona a verde pubblico esistente del previgente Piano Regolatore Generale, con manutenzione del verde dell area da concedere e dell area antistante a quella oggetto di locazione, atraversata dalla pista ciclopedonale, 1

2 come meglio individuata nella planimetria allegata, per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data di stipula del presente contratto; - che con successiva determinazione del Settore LL.PP. n del si determinava, in base alle risultanze di gara pubblica, giusto verbale di gara del , di affidare alla ditta con sede legale a in Via n C.F , rappresentata dal Sig , la concessione in locazione dell' Area di verde pubblico dell'ex Zuccherificio per attività ricreative Parco Avventura, di proprietà comunale per il periodo dal al ; Tutto ciò premesso e considerato, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 1. Il Comune di Badia Polesine, a mezzo del proprio rappresentante qui intervenuto Arch. Ivan Stocchi, concede alla ditta C.F , sopra generalizzata, che accetta, la concessione in locazione dell' Area di verde pubblico dell'ex Zuccherificio per attività ricreative Parco Avventura, di proprietà comunale distinta al N.C.T. Foglio BP 23, mappale n. 361 (parte), avente una superficie di circa mq , come da planimetrie allegate; 2. L'area verde viene concessa e consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. Il Concessionario dichiara di averne preso visione, di averla trovata di proprio gradimento e adatta all uso convenuto. Lo stato effettivo dell'area concessa risulta dal verbale di consegna, allegato al presente contratto, predisposto in contraddittorio tra il Concessionario ed il personale del Settore LL.PP.; 3. Il Concessionario dovrà garantire la realizzazione del Parco avventura, secondo le caratteristiche del progetto presentato in sede di offerta, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'area verde concessa e dell'area verde antistante a quella oggetto di locazione comprensiva della pista ciclopedonale, come 2

3 meglio individuata nella planimetria allegata, nonché il controllo, la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte dei fruitori. Egli è direttamente responsabile per ogni eventuale danno nei confronti del Comune, salvo quelli inerenti alla normale usura e quelli dovuti a causa di forza maggiore. Sono conseguentemente a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze (allacciamenti ai servizi pubblici). Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sottoscrizione dei contratti di energia elettrica e quant altro necessario ad una corretta gestione, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi. ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 1. La presente concessione in locazione avrà la durata di 6 (sei) anni a decorrere dal e sino al Allo scadere del termine di cui al precedente punto 2.1, la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso. 3. Il Concessionario con preavviso di almeno 12 (dodici mesi) dalla data di scadenza della presente Concessione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presenterà al Comune richiesta di rinnovare la Concessione. Trattandosi di un bene indisponibile ad uso pubblico, viene escluso ogni diritto privatistico di rinnovo della Concessione e pertanto resterà di esclusiva discrezione del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo e le relative condizioni. 4. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla concessione in qualsiasi momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso l obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento. 5. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone 3

4 comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 6 (sei) mesi della data fissata per il rilascio della concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, opportunamente documentati, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l occupazione, senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del canone residuo già corrisposto. ART. 3 - CANONE ANNUO 1. La concessione prevede un canone annuo da riconoscere al Comune pari ad 5.000,00 (cinquemila/00), e deve essere versato al Comune anticipatamente l importo di 1.250,00 (pari a tre mensilità) entro il giorno 10 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre, iniziando dalla data di decorrenza del presente contratto, mediante bonifico bancario a favore della Cassa di Risparmio del Veneto - Servizio di Tesoreria comunale; 2. Il ritardo nel versamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali per il periodo di ritardo. Se il ritardo supera le sei mensilità, il locatario sarà considerato moroso e il locatore potrà rescindere il contratto in danno, incamerando a titolo di penale la cauzione. 3. A decorrere dal 2 anno dalla data di stipula del contratto, il canone sarà oggetto di indicizzazione annuale secondo gli indici ISTAT sul 100% degli importi prefissati. ART. 4 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Il concessionario dovrà garantire: l apertura e la chiusura delle aree negli orari concordati con l Amministrazione comunale; le operazioni di controllo quotidiano previste dalla normativa; la manutenzione ordinaria lungo il perimetro sia interno che esterno delle aree verdi e delle recinzioni; i collaudi dei percorsi acrobatici da eseguirsi ogni 12 mesi secondo le norme 4

5 EN15567, eseguito da parte di un organismo ispettivo e le assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività ricreative; l adozione di tutte le misure indispensabili alla salvaguardia e alla salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); la vigilanza durante lo svolgimento dell'attività consentita con personale munito di adeguata qualifica; la gestione dell area verde Parco avventura con propri capitali e proprio personale osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale dipendente e/o soci derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in vigenza del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Il personale addetto ai percorsi deve essere formato in modo specifico per la gestione dei parchi avventura; l eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previo conseguimento di regolare licenza; controllo ai sensi della normativa vigente dei DPI in dotazione; il rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico; il piano di sicurezza per l'attività di Parco Avventura ; le spese delle utenze elettriche e idriche; l obbligo di consentire il libero accesso del personale del Comune incaricato del controllo; tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione in locazione. 2. E fatto esplicito divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o 5

6 migliorie di quanto concesso in locazione, senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune. In ogni caso, alla fine della concessione, la parte concedente avrà il diritto di pretendere la messa in pristino, a spese del gestore oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell affitto, qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il suddetto consenso scritto. Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione, la parte concedente potrà effettuare sopralluoghi presso l azienda affittata, a mezzo dei suoi legali rappresentanti o di tecnici incaricati. 3. Al termine della concessione la ditta dovrà riconsegnare l'area verde così come consegnata, salvo il normale deterioramento d uso. Qualora in sede di riconsegna, previa relazione dello stato di consistenza a scadenza contrattuale, si riscontrasse un danneggiamento all'area verde, il prezzo del danno sarà determinato di comune accordo, a tal fine la ditta si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. 4. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria dell area verde dell'ex Zuccherificio. ART. 5 - CAUZIONE 1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Comune dichiara di avere ricevuto cauzione definitiva di pari a tre mensilità, per il rispetto delle norme contrattuali e per il corretto utilizzo dell'area verde; 2. Il Comune potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione a ristoro dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali nonché dai danni causati all'area verde dal Concessionario o da terzi per negligenza del medesimo. Tale cauzione sarà infruttifera e sarà restituita alla scadenza del contratto salvo le detrazioni resesi necessarie; 3. La cauzione dovrà essere reintegrata ogniqualvolta il Comune la incameri, in toto o in parte, 6

7 in applicazione di penali o ad effetto di interventi sostitutivi per inerzia del Concessionario. Il mancato reintegro della cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, costituisce causa di risoluzione del contratto. ART. 6 - POLIZZE ASSICURATIVE 1. A copertura delle suddette responsabilità, il Concessionario consegna al Comune concedente polizza fidejussoria con la compagnia Assicurativa Filiale di n. con massimale unico di ,00, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell area concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture e ripristino dell area alla scadenza della concessione nel caso in cui non provveda il Concessionario nei termini previsti dalla concessione stessa. Detta polizza dovrà prevedere il rischio lavorativo, dovrà essere consegnata in copia al Comune all atto della stipula del presente contratto, pena la revoca della concessione in locazione e dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato, qualora durante il periodo di validità della stessa, l Amministrazione Comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. 2. Il Concessionario deposita inoltre polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) con la compagnia Assicurativa Filiale di n. con un massimale di ,00 sinistro/anno; 3. Il concessionario si impegna a mantenere attive, per l intera durata della presente Concessione, le suddette polizze, che devono essere trasmesse al Comune in caso di rinnovo; 4. L istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizza di cui sopra di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell Amministrazione concedente. ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E PENALI 1. Il contratto sarà risolto in danno, con provvedimento motivato da parte 7

8 dell Amministrazione Comunale, al verificarsi delle seguenti circostanze: Sub-locazione a terzi del bene locato; accertamento di installazione di manufatti soprassuolo non autorizzati, di realizzazione di opere e impianti nel suolo, sottosuolo e soprasuolo, di installazione di una recinzione stabile diversa da quella consentita; accertamento di depositi e/o accumuli di materiali di qualsivoglia natura e specie; mancata manutenzione dell'area verde concessa e dell'area di verde adiacente; mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone di concessione; mancato rispetto degli orari/periodi di apertura minimi indicati nel progetto presentato in sede di gara; provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell art. 54 del TUEL, a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana; mancato reintegro della cauzione e della polizza fidejussoria RCT; la mancanza delle necessarie autorizzazioni per l esercizio dell attività, nonché per violazioni riscontrate, anche da altri organismi competenti, nel controllo di obbligazioni di leggi. 2. La revoca per le cause sopra elencate avverrà attraverso preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell Amministrazione Comunale dell area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese tutti i manufatti e le attrezzature specifiche per il Parco avventura e ripristinare lo stato dell area. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. 4. In ragione della gravità del fatto e a giudizio del dirigente competente, sarà applicata una penale da 100 a Euro per ogni inadempienza accertata e contestata rispetto agli 8

9 obblighi del contratto. Tali penali saranno prelevate dal deposito cauzionale. ART. 8 - NORME FINALI 1. Per tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune e il Concessionario, il foro competente è esclusivamente quello del Tribunale di Rovigo. 2. L aggiudicatario elegge il proprio domicilio, agli effetti del presente contrtto, in Badia Polesine presso la sede municipale. 3. Ai sensi dell art.13 del Decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Badia Polesine esclusivamente per le finalità connesse alla stipula del presente contratto. Titolare del trattamento in questione è il Comune di Badia Polesine con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n Le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della parte concessionaria. 5. Gli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante. Allegati: Allegato A: n. 3 planimetri dell area in concessione Allegato B: progetto Parco avventura Allegato C: verbale di consegna Le parti danno lettura del presente atto e trovandolo conforme alla loro volontà lo approvano e lo sottoscrivono come segue. Badia Polesine, IL CONCESSIONARIO Il Legale rappresent. IL COMUNE Il Responsabile Settore Patrimonio Arch. Ivan Stocchi 9

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