CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO. TRA IL COMUNE DI POLISTENA:
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1 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO. TRA IL COMUNE DI POLISTENA: - Sede legale: Polistena (RC), via G. Lombardi - Cod.Fisc P.IVA: rappresentato da:, nato a il, Responsabile Urbanistica - del Comune di Polistena, domiciliato per la sua funzione presso la sede comunale e autorizzato a stipulare il presente contratto ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto decreto del Sindaco in data, prot. n., n. di Reg., che nel prosieguo dell atto verrà chiamato per brevità anche Proprietario o parte locatrice. E Sede legale: Via - Cod.Fisc./P.IVA: - rappresentata dal suo Legale Rappresentante:, nato a il, residente a in via, C.F., che nel prosieguo dell atto verrà chiamata per brevità anche locatario o parte conduttrice. PREMESSO CHE Il Comune di Polistena ha avviato una manifestazione di interesse intesa a verificare, l'esistenza di eventuali soggetti interessati all'affitto dei locali (box) all interno dell edificio ex Mercato Coperto per l esercizio di vicinato; il Fabbricato di recente ristrutturazione si sviluppa interamente al piano terra ed ha una superficie complessiva di circa mq 485,00. E' composto da una patio centrale interno, intorno al quale si affacciano n 12 box oltre a n 2 servizi igienici e un piccolo vano tecnico; I box sono contraddistinti in planimetria generale come segue: N 3 di tipo A, della superficie media netta di mq. 11,50, identificati come A1-A2-A3; N 7 di tipo B, della superficie media netta di mq. 5,70,identificati come B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7; N 2 di tipo C, della superficie media netta di mq. 11,60, identificati come C1-C2; con Determinazione del n. del Capo Ripartizione Urbanistica, è stato assegnato in locazione al Sig. nella qualità dell impresa, il locale, dell ex mercato coperto, contraddistinto nella planimetria generale col tipo. TUTTO CIO PREMESSO tra il Comune di Polistena e, come sopra rappresentati, previa conferma della premessa narrativa, si conviene e si stipula quanto segue:
2 ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, Il locale ( box ) identificato nella planimetria generale tipo..) destinazione commerciale di proprietà del comune di Polistena sito in via Dott. Jemma. Sono considerati parti comuni ad ogni box, il patio centrale, i WC. e il locale tecnico, oltre ai muri maestri e alla struttura dell edificio. L affitto avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano, il tutto già visto ed accettato senza riserve dalla parte conduttrice. ART. 2 MODALITA DI UTILIZZO La parte conduttrice non potrà modificare l uso per il quale i locale sono locati e gli stessi dovranno essere sempre tenuti nel massimo decoro. La parte conduttrice dovrà inoltre assicurare una conduzione conforme ed adeguata alla categoria ed alla posizione dell esercizio. A maggior chiarimento si precisa che il Comune di Polistena considera essenziale e la parte conduttrice ne prende atto il mantenimento delle caratteristiche dell esercizio secondo la tipologia assegnata, con la conseguenza che deve considerarsi rigorosamente vietata, in quanto atta ad alterare tali caratteristiche, qualsiasi diversa attività. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo 11. L amministrazione si riserva un area identificata nella planimetria generale, con tratteggio scuro e con la lettera D, a zona di esposizione che concederà, eventualmente, a chi ne faccia espressa richiesta (anche a soggetti esterni ) e per brevi periodi. ART. 3 DURATA DELLA LOCAZIONE La locazione, ai sensi dell art. 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal. E consentito alla parte conduttrice di recedere in qualsiasi momento del contratto dandone avviso alla parte locatrice, mediante lettera raccomandata, almeno sei dodici prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di recesso anticipato del locatario non si darà luogo a rimborsi, indennizzi o risarcimenti di sorta. ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE Il canone di locazione annuale viene pattuito nella seguente misura: 1 anno euro (diconsi euro ) 2 anno euro (diconsi euro ) 3 anno euro (diconsi euro ) 4 anno euro (diconsi euro ) 5 anno euro (diconsi euro ) 6 anno euro (diconsi euro ) A decorrere dall inizio del secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente, nella misura del 100 % della variazione ISTAT famiglie e operai verificatasi nell anno precedente e senza bisogno di espressa richiesta. Il canone deve essere corrisposto mensilmente dal locatario alla Tesoreria comunale in via anticipata entro l ultimo giorno del mese solare antecedente quello di competenza. Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto.
3 Il ritardo nel pagamento del canone comporterà, salvo quanto previsto al successivo periodo per la risoluzione del contratto, il pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti. In caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potrà avvalersi del disposto dell art C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. ART. 5 OPERE A CARICO DEL SOGGETTO LOCATARIO ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA O MIGLIORIA E vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione dei locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice, fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative eventualmente necessarie, sarà completamente a carico della parte conduttrice. Al termine della locazione, nessun compenso o indennizzo spetterà alla parte locataria per migliorie e addizioni che non siano rimovibili e che, pertanto, rimarranno acquisite in proprietà al locatore. Il recesso anticipato, rispetto alla scadenza contrattuale, della parte conduttrice, costituirà grave inadempimento ed attribuirà al proprietario il diritto al risarcimento del danno. ART. 6 ONERI MANUTENTIVI E SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL SOGGETTO LOCATARIO Sono di competenza della parte conduttrice tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dei locali, in deroga agli artt e 1609 del codice civile, l esecuzione della manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e relativa pulizia. Il locatario dovrà provvedere ad intestare a proprio carico tutte le utenze (energia elettrica, acqua, gas e tariffa raccolta rifiuti) e farsi carico del pagamento della quota parte relativa ai consumi del patio centrale. ART. 7 GARANZIE ASSICURATIVE E DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, la parte conduttrice verserà, alla stipula dell atto, un deposito cauzionale pari a sei mensilità del canone annuo (diconsi euro ), mediante versamento in contanti o fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere l impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all art del codice civile. La validità della garanzia è stabilita fino alla completa esecuzione dell impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo potrà avvenire solo dietro la restituzione dell originale della cauzione stessa. La cauzione, che sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze, non potrà non essere imputata in conto canoni di locazione. E inoltre obbligo del locatario presentare, al momento della stipula del presente contratto, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia assicurativa a garanzia di danni all unità immobiliare ed unità immobiliari di terzi attigue e/o confinanti e più precisamente: Incendio ed eventi speciali, prevedendo una partita di polizza per il rischio locativo e una partita ricorso per danni da incendio per Euro ,00.Tale polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi Eventi Atmosferici, Rischi Elettrici, Eventi Socio-politici ed atti vandalici. RCT Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore ad Euro ,00. Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della locazione. Resta bene inteso che, rimangono a carico della parte Locatrice tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso è obbligato direttamente al risarcimento dei
4 danni per qualsiasi motivo non liquidati dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali. ART. 8 RICONSEGNA DELL IMMOBILE Allo scadere del contratto, tenuto conto della normale usura derivante dall attività svolta, l immobile dovrà essere riconsegnato al proprietario in buono stato di conservazione. Nel caso di ritardata consegna dell immobile, sarà dovuta indennità di occupazione in misura pari al canone corrente, ai sensi dell art c.c.. Sarà dovuta inoltre una penale irriducibile di euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno. ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE Il locatario deve garantire l effettivo e diretto esercizio della locazione commerciale. E fatto espresso divieto alla parte conduttrice di cedere il presente contratto e di sublocare in tutto o in parte la cosa locata, salvo la facoltà di procedere alla cessione (in vendita o in affitto) dell azienda commerciale; tale cessione dovrà essere comunicata preventivamente all Amministrazione, almeno trenta giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L Amministrazione comunale potrà opporsi alla cessione d azienda qualora sussistano gravi motivi. Costituisce, in ogni caso, grave motivo ostativo al subentro del terzo nel contratto di locazione con l Amministrazione la mancanza, in capo al medesimo, dei requisiti previsti al punto 8 della manifestazione di interesse, nonché l incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della L. n. 689/81. E fatto inoltre espresso divieto alla parte conduttrice di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art C.C. ART. 10 DIRITTO DI CONTROLLO DELLA PARTE LOCATRICE La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l immobile per motivata ragione. ART. 11 RISOLUZIONE CONTRATTUALE In tutti i casi di inadempimento da parte del locatario alle obbligazioni assunte con il presente contratto, Il Comune di Polistena potrà invocare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell art e segg. C.C. mediante comunicazione ( raccomandata A.R.) alla parte conduttrice che dovrà immediatamente liberare i locali e solo successivamente adoperarsi nel tentativo far valere le proprie ragioni. In caso di risoluzione contrattuale, l Amministrazione Comunale potrà usufruire della cauzione di cui all articolo 7. ART. 12 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE Le spese inerenti e consequenziali al presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) saranno a carico del locatario. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al contratto è soggetto all imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa dell art. 40 del D.P.R. 1986, n L imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge è a carico del locatore ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
5 Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore. ART. 14 CONTROVERSIE Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria Polistena, lì Il Capo Ripartizione La parte locataria Comune di Polistena Il Segretario Comunale
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