CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA
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1 Cod Rep. Cod. Fiscale n INTEGRAZIONE CONTRATTUALE NON SOGGETTA AD IMPOSTA FISSA DI REGISTRO IMPOSIZIONE DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17/06/2014 CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA E L'ENTE CASA DI CURA VILLA ESPERIA SPA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - Anno 2017 PREMESSO CHE 1. con Deliberazione n. VI/47508 del la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di contratto tra l ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale; 2. in data 07/03/2000, tra la ex ASL di Pavia ora ATS di Pavia e l Ente CASA DI CURA VILLA ESPERIA SPA è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per l erogazione di prestazioni di ricovero e cura / specialistica ambulatoriale/ diagnostica strumentale; 3. l art. 11 di tale schema tipo prevede che in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato ; 4. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto o risoluzione immediata la sussistenza di una sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/ sono fatti salvi gli adempimenti di cui alla DGR n. IX/3856 del e n. IX/4606 del in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato per l esclusione da cause interdittive ai sensi del d. lgs. 159/2011; 6. ai sensi della DGR n. 937 del 01/12/2010, il valore delle tariffe ed il conseguente 1
2 importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione; 7. ai sensi della legge regionale n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell ambito del progetto CNS-SISS 8. con DGR n. X/5954 del 05/12/2016, successivamente modificata e integrata con DGR n. X/6505 del 21/04/2017 e DGR n. X/6592 del 12/05/2017, la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario per l anno 2017; 9. tutte le strutture pubbliche e private accreditate ed a contratto sono tenute a codificare e rendicontare le prestazioni rese secondo le indicazioni della Direzione Generale Welfare per tutte le attività erogate comprese quelle in regime di libera professione intramuraria e di solvenza; - Visto l art. 15 della L.R. n. 33/2009 come modificato dalla L.R. n. 23/2015 in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie; - Richiamato infine il rispetto della legge n. 248 del 04/08/2006 in materia di pubblicità nell esercizio delle professioni reso nell ambito del servizio sanitario regionale; Tutto ciò premesso, ad integrazione del contratto sottoscritto in data 07/03/2000 le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti per quanto non diversamente previsto dal presente atto integrativo, da norme successivamente emanate ed integralmente recepite; tra l AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di Pavia, con sede in Pavia Via Indipendenza 3, qui rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Anna Pavan, nata a Legnano (MI) il 20/05/1958, in tale veste in virtù della DGRL n. X/4616 del 19/12/2015 e l'ente CASA DI CURA VILLA ESPERIA SPA con sede legale in VERONA, Piazza 2
3 Cittadella 13 (codice Fiscale /Partita IVA ) qui rappresentato da Giuseppe CROCE BERMONDI nato a Genova il 16/04/1972 in qualità di Legale Rappresentante domiciliato per il presente atto presso il medesimo Ente per le strutture ad esso afferenti; si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Oggetto Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato al successivo art. 10 integrano i rapporti contrattuali instaurati in precedenza tra le medesime parti. In applicazione del comma 6 art.15 l.r. 33/09 come modificato dalla l.r. 23/15 art.1 lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabiliti dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate. Art. 2 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni, si applicano a tutta le prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale e/o diagnostica strumentale erogate dall Ente per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia, nel rispetto dell assetto organizzativo e funzionale aggiornato come agli atti di ATS e rappresentato sull applicativo regionale dedicato A.S.A.N. Tutte le prestazioni erogate per pazienti extraregionali verranno remunerate secondo il Tariffario Unico Convenzionale (TUC) approvato nell'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria. Riguardo al loro valore si richiama quanto indicato nella DGR X/6592 del 12/05/2017 All. 1 Punto F che individua a livello complessivo regionale, una soglia massima di prestazioni a bassa complessità erogabili da strutture di diritto privato per pazienti fuori Regione pari alla produzione del 2016 con riduzione annuale del 10% nel prossimo triennio. Per il 2017 detto tetto regionale è fissato in 129 milioni di Euro; al superamento della predetta 3
4 soglia verrà applicata una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo del suddetto limite Tali prestazioni, come ribadito anche dalla DGR n. X/5954 del 05/12/2016, devono essere prestate esclusivamente su posti letto accreditati e contrattualizzati, secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Tutte le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR n. X/5954 del 05/12/2016. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data del Art. 3 Assegnazione Budget Ai sensi della DGR X/5954/2016 ( Allegato A - Punti , all Ente CASA DI CURA VILLA ESPERIA SPA, per l anno 2017, comprensivi degli gli importi già indicati nel contratto provvisorio quadrimestrale sottoscritto in data 15/01/2017 e prorogato al 31/05/2017 con DGR 6592 del 12/05/2017, si assegnano i seguenti budget: - Euro ,00 per le attività di ricovero e cura garantite ai cittadini residenti in Lombardia, per l'anno Tale importo corrisponde al 100% del finanziato 2016, al netto degli abbattimenti NOC. Al raggiungimento della predetta quota, in assenza di previo accordo con l ATS di Pavia, la struttura non è autorizzata ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale. Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle 4
5 indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dalla ATS per l'anno 2016 ed alla possibilità reale, sempre verificata dalla ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno Si assegnano per le attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale Euro ,06 (pari al 92% del finanziato 2016) a cui si aggiunge la quota di Euro ,20 (pari al 5% del finanziato 2016) assegnabile dall ATS sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi, per una somma totale di Euro ,27. Tra il 97% e il 103% delle valorizzazioni prodotte nel 2017, per le attività di specialistica ambulatoriale, sarà applicato un abbattimento fino al 30% e tra il 103% e il 106% fino al 60%. Per le attività di medicina di laboratorio, sarà applicato un abbattimento fino al 60% a partire dal 97% fino al 106% delle valorizzazioni prodotte. L'impegno ad erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale vale fino a questa quota. L'eventuale rimodulazione e trasferimento di risorse potrà avvenire secondo i criteri indicati dalla DGR 5954/2016 All. A punto Art. 4 - Obiettivi specifici di miglioramento La quota del 5% di risorse sarà assegnata sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici, come riportati nell All. 1 - parte integrante del presente contratto - ed individuati da ATS secondo le indicazioni contenute nella DGR X/5954/2016 ed in base ad alcune specificità del contesto locale. Tale quota sarà riconosciuta previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati a fronte della produzione effettivamente erogata nell'anno Art. 5 Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e 5
6 cura e di specialistica ambulatoriale sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2017 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di ricovero e cura e quelle relative alla specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema. L'erogatore si impegna a programmare le attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, compatibilmente con gli andamenti storici della domanda. Art. 6 Pagamenti L ATS si impegna ad erogare acconti mensili e saldi per i corrispettivi delle prestazione rese dalla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare. E fatta salva la facoltà dell Agenzia di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali, o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente. Art. 7 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni ambulatoriali, sulla base delle limitazioni di accesso previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di LEA. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto. 6
7 Art. 8 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con le DGR n. VIII/8501/2008 e n.viii/9581/2009 e s.m.i. relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante. Art. 9 - Rete Regionale di Prenotazione In adempienza alle indicazioni della DGR VIII/6538 del 30/01/2008, come modificato dalla DGR X/3993 del 04/08/2015, una parte del costo del contratto gestito è a carico della singola struttura erogatrice. L ufficio CCR dell ATS comunicherà ad ogni soggetto erogatore aderente alla Rete Regionale di prenotazione i dati riferiti ai contatti gestiti e l onere a carico della singola struttura erogatrice che dovrà essere detratto dall ATS dall importo riconosciuto per la prestazione erogata come dalle DGR 1424/2014 e 2958/2014. Le parti prendono atto che gli adempimenti richiesti sono periodicamente fissati e rivisti con provvedimenti di Giunta, il Piano Annuale SIS ed il Piano di diffusione della Rete Regionale di prenotazione. Art. 10 -Validità e durata Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l intero esercizio 2017, fatta salva la facoltà di recesso di cui all art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 47508/99. Per tutto quanto non previsto nella presente integrazione contrattuale, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, e comunque, in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente atto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE 7
8 ATS DI PAVIA Dott.ssa Anna PAVAN ENTE EROGATORE Dott. Giuseppe CROCE BERMONDI DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE Le parti ex art 1341 CC comma 2 sottoscrivono per accettazione le clausole contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 e 10 sopra descritte. Letto, confermato, sottoscritto digitalmente e apposta marca temporale IL DIRETTORE GENERALE ATS DI PAVIA Dott.ssa Anna PAVAN IL LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE EROGATORE Dott. Giuseppe CROCE BERMONDI DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 8
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