Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26/02/2013 / Amtsblatt Nr. 9/I-II vom 26/02/
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1 Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26/02/2013 / Amtsblatt Nr. 9/I-II vom 26/02/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 febbraio 2013, n. 214 Modifica della deliberazione n del 4 novembre 2011 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione dei contributi relativi agli interventi di difesa passiva di cui all'art. 54 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura) Il relatore comunica, Visto l articolo 54 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 il quale prevede la concessione ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi, autorizzati dalla Provincia e ai singoli produttori, che attuino la difesa passiva, di un contributo fino alla misura massima del 50% a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale e comunque non superiore all 80% del premio come sommatoria tra contributo provinciale e statale ed un contributo fino alla misura massima del 80% a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate per la difesa passiva, per i danni che derivino dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, alle colture agricole, agli impianti produttivi e alle strutture produttive per l ortofrutticoltura non ricompresi nei decreti ministeriali e per i danni al bestiame, ridotto al 50% qualora le polizze coprano anche altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali o per epizoozie o fitopatie; vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 4 novembre 2011, così come integrata con deliberazione n del 28 giugno 2012, con la quale sono stati approvati i criteri attuativi per la concessione dei contributi relativi agli interventi di difesa passiva di cui all'art. 54 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4; visto il punto 7 dell allegato parte integrante della suddetta delibera, relativo all istruttoria delle domande e concessione del contributo, il quale prevede che le domande presentate e non accolte per l esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell esercizio di riferimento verranno riconsiderate automaticamente nell esercizio successivo e finanziate in via prioritaria; valutato che, in caso di insufficiente disponibilità a bilancio, le domande per le inziative previste dall articolo 54 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 possono non essere accolte ovvero possono essere accolte solo parzialmente rispettando i criteri di priorità di cui al punto 7 dell allegato parte integrante della suddettadeliberazione n. 2319/2011; si ritiene opportuno prevedere al punto 7 dei criteri attuativi, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n del 4 novembre 2011, la possibilità di riconsiderare automaticamente nell esercizio successivo, oltre alle domande non accolte per l esaurirsi delle disponibilità finanziarie, anche le domande accolte parzialmente; ritenuto che le suddette modifiche apportate alla deliberazione n. 2319/2011 sono migliorative nei confronti degli utenti in quanto prevedono la possibilità di finanziare l anno successivo anche le domande accolte parzialmente; Visto il parere del Servizio Semplificazione amministrativa del 21 dicembre 2012 prot. n Tutto ciò premesso, - udita la relazione, - visti gli atti citati in premessa, - all unanimità di voti legalmente espressi, LA GIUNTA PROVINCIALE
2 Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26/02/2013 / Amtsblatt Nr. 9/I-II vom 26/02/ delibera 1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri attuativi per la concessione dei contributi relativi agli interventi di difesa passiva di cui all'art. 54 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, approvati con deliberazione n del 4 novembre 2011, così come integrata con deliberazione n del 28 giugno 2012, aggiungendo, nell allegato parte integrante, al punto 7 ultimo paragrafo dopo le parole Le domande presentate e non accolte le seguenti parole: o accolte parzialmente. 2. di stabilire che i criteri, approvati con deliberazione n del 4 novembre 2011, e integrati così come indicato al punto 1., trovano applicazione anche per le domande già presentate per l anno 2012 in quanto migliorativi per gli utenti. 3. di approvare il testo coordinato dei criteri attuativi per la concessione dei contributi relativi agli interventi di difesa passiva di cui all'art. 54 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, con le modifiche di cui al precedente punto 1. e con le modifiche di cui alla delibera n. 1388/2012, definito nell allegato A, alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce quello approvato dalla deliberazione n del 4 novembre di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
3 Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26/02/2013 / Amtsblatt Nr. 9/I-II vom 26/02/ Allegato parte integrante CRITERI ATTUATIVI L.P. 4/ art. 54 ART. 54 INTERVENTI PER LA DIFESA PASSIVA 1. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 1. Sono beneficiari dell intervento i consorzi di difesa, le cooperative e loro consorzi riconosciuti ai sensi dell articolo 11 del Decreto Lgs 29 marzo 2004, n. 102 e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, che stipulano polizze collettive per i propri associati e i singoli produttori agricoli. 2. OGGETTO DEL CONTRIBUTO Il contributo può essere concesso per il pagamento del premio delle polizze stipulate per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali alle produzioni agricole. 3. MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E DO- CUMENTAZIONE DA ALLEGARE 1. La domanda di contributo è presentata alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura entro il 30 aprile dello stesso anno in cui vengono stipulate le polizze. 2. La domanda deve essere presentata, avvalendosi di apposito modulo adottato con determinazione del Dirigente della struttura competente, che sarà disponibile sul sito internet La domanda di contributo deve contenere l oggetto della richiesta e i dati identificativi del richiedente. Alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere allegata la seguente documentazione: a) Per gli interventi effettuati dagli organismi associativi: - copia semplice del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio preventivo, o del programma delle attività per l esercizio di riferimento, con elencazione analitica delle spese; - copia semplice dell atto costitutivo e dello statuto dell associazione qualora non già in possesso dell Amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell azienda agricola operante nel settore dell acquacultura comprovante il rispetto del limite de minims di cui al Reg. (Ce) 875/2007 relativamente all esercizio di riferimento e ai due precedenti. b) Per gli interventi effettuati dai singoli produttori agricoli: - copia della polizza e della quietanza del pagamento del premio. Quando il pagamento del premio, in base agli accordi contrattuali, è posticipato rispetto alla stipula del contratto assicurativo, la quietanza può essere prodotta anche successivamente in sede di richiesta di liquidazione del contributo. - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell azienda agricola operante nel settore dell acquacultura comprovante il rispetto del limite de minims di cui al Reg. (Ce) 875/2007 relativamente all esercizio di riferimento e ai due precedenti. Nel caso in cui la predetta documentazione sia agli atti di altre pubbliche amministrazioni o dell amministrazione provinciale, il soggetto richiedente è tenuto a segnalarlo al Servizio competente in materia di agricoltura, il quale provvederà ad acquisirla d ufficio.
4 Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26/02/2013 / Amtsblatt Nr. 9/I-II vom 26/02/ DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SUCCESSIVAMENTE ALLA DOMANDA Gli organismi associativi di cui al punto 1., devono presentare entro il 31 luglio una situazione aggiornata delle iniziative relative all'anno di riferimento dalla quale risultino i valori dei premi assicurativi stipulati o in corso di stipulazione, al fine della rideterminazione della spesa ammissibile. 5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MASSIMI E MINIMI DI SPESA 1. Per gli interventi previsti al comma 1 dell articolo 54 della L.P. 4/2003 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i prodotti, le avversità, le fitopatie e le garanzie previste dal Piano assicurativo nazionale di cui all art. 4 del D.Lgs. n. 102/04, ivi compresi i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari di produzione per le produzioni soggette alla disciplina delle quote, nell ambito di competenza della Provincia. 2. Per gli interventi previsti al comma 2. dell articolo 54 della L.P. 4/2003 sono considerate ammissibili: - le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni alle produzioni agricole derivanti da grandine, vento, gelo, brina, eccesso pioggia, siccità e fitopatie limitatamente a quanto non ricompreso nel Piano assicurativo nazionale. - le spese per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni che derivano dalle seguenti avversità: grandine, gelo, brina, vento forte, trombe d aria, uragani, caduta di neve e fulmini per gli impianti produttivi delle colture frutticole, viticole, arbustive o poliennali a frutto piccolo nonché per le strutture produttive per l ortofloricoltura: serre, tunnels pesanti e leggeri, impianti antigrandine e antipioggia, limitatamente a quanto non rientrante nell ambito del Piano assicurativo sopraddetto. 3. Per gli interventi di cui al comma 5. dell articolo 54 della L.P. 4/2003 la tipologia dei danni al bestiame, ivi comprese le api, ritenuti assicurabili comprende: la morte per malattia e per infortunio, a seguito di epizoozie, calamità naturali e altri eventi atmosferici eccezionali. 4.Per le categorie di prodotto non incluse nel Piano assicurativo, i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, per il periodo di riferimento, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, forniti dalla C.C.I.A.A. di Trento. La copertura assicurativa può comprendere una singola avversità, fitopatia (monorischio), più avversità, fitopatie (pluririschio) o polizze multirischio per la stabilizzazione dei ricavi aziendali che coprono il risultato della produzione, misurata come quantità prodotta per superficie coltivata, tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità dall insieme delle avversità atmosferiche ed eventualmente delle fitopatie. 6. GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 1. Per gli interventi di cui al punto 5. comma 1. è concesso il contributo fino ad un massimo del 50% del costo del premio dei contratti assicurativi nel limite della percentuale massima dell 80% comprensivo del contributo statale di cui al D.Lgs. n. 102/04 e ss.mm e comunitario, unicamente per i contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno superi il 30% della produzione. Tale percentuale complessiva sarà ridotta al 50% qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali, di cui all articolo 54, sesto comma, e/o perdite dovute a epizoozie o fitopatie Il contributo concesso è calcolato, nel limite della percentuale del 50%, con riferimento alle percentuali massime previste dalla normativa di riferimento per il contributo statale. Qualora il contributo statale e comunitario venga liquidato in misura inferiore alla percentuale massima prevista, potrà essere concesso un ulteriore contributo integrativo fino al raggiungimento delle percentuali massime concedibili, previa presentazione di una domanda di integrazione del contributo. 2. Per gli interventi di cui al punto 5. comma 2., il contributo è pari all 80% del costo del premio dei contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno superi il 30% della produzione. Qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali, di cui all articolo 54, sesto comma, e/o perdite dovute a fitopatie, l intervento sarà ridotto al 50%;
5 Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26/02/2013 / Amtsblatt Nr. 9/I-II vom 26/02/ Per gli interventi di cui al punto 5. comma 3., il contributo è pari al 50% del costo del premio dei contratti assicurativi qualora coprono perdite dovute a calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali e/o perdite dovute a epizoozie; 4. Il contributo può essere erogato in acconto fino alla misura massima dell'80%. 7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 1. Per la concessione dei benefici previsti ai commi 1), 2) e 5) dell articolo 54 della L.P. 4/2003, le spese sono ammesse secondo il seguente ordine di priorità: - spese per i danni al bestiame (indicate al punto 5., comma 3.); - spese per i danni ai prodotti agricoli non ricompresi nel Piano assicurativo nazionale (indicate al punto 5., comma 2. primo trattino); - spese per i danni agli impianti produttivi, alle strutture produttive e agli impianti antigrandine e antipioggia (indicate al punto 5., comma 2. secondo trattino); - spese per le domande di integrazione del contributo qualora il contributo statale è concesso in misura inferiore alle percentuali massime previste (indicate al punto 5, comma 1); - spese per i danni ricompresi nel Piano assicurativo nazionale coperti con polizze multirischio e pluririschio (indicate al punto 5. comma 1.); - spese per i danni ricompresi nel Piano assicurativo nazionale coperti con polizze monorischio (indicate al punto 5. comma 1.). Le domande presentate e non accolte o accolte parzialmente per l esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento verranno riconsiderate automaticamente nell esercizio successivo e finanziate in via prioritaria. 8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE Ai fini della liquidazione, deve essere presentata la seguente documentazione: 1. Nel caso di polizze stipulate in forma collettiva per i propri associati dagli organismi associativi, la documentazione da presentare è la seguente: - copia semplice del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo; - bilancio dell'esercizio di riferimento; - copia delle quietanze di pagamento delle polizze; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/ Nel caso di polizze stipulate singolarmente dal produttore agricolo, la documentazione da presentare è la seguente: - copia dei dati definitivi della polizza comprensivi dei premi pagati e degli eventuali risarcimenti; - copia della quietanza del pagamento del premio laddove non sia stata presentata in sede di presentazione della domanda. - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/ Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, nel caso di determinazione della spesa ammissibile in via preventiva, si procede alla rideterminazione delle predetta spesa, qualora dalla verifica della documentazione si riscontrino spese sostenute in difformità ai programmi approvati oppure per spese inferiori o documentazione non regolare. I. TERMINI DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE 1. Sono fissati i seguenti termini: - il termine per l avvio e il completamento dell intervento coincide con l esercizio finanziario dell anno di riferimento; - il termine per la rendicontazione dell attività è entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario dell anno di riferimento.
6 Bollettino Ufficiale n. 9/I-II del 26/02/2013 / Amtsblatt Nr. 9/I-II vom 26/02/ E prevista la possibilità di prorogare il termine per la rendicontazione per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario. 3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.
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