Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Regime forfettario: la base imponibile previdenziale Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Regime forfettario A cura di Pasquale Pirone I soggetti che nel 2015 hanno operato nel regime forfettario, sono chiamati a liquidare, in sede di Modello Unico/2016, i contributi previdenziali dovuti (saldo 2015 ed acconti 2016). È importante conoscere le regole per la determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote contributive definite dall INPS (o dalla cassa di appartenenza). In particolare per chi nel 2015 ha operato nel forfettario, il reddito imponibile ai fini previdenziale è dato dalla differenza tra il rigo LM34 ed il rigo LM37 del Modello Unico/2016, prestando attenzione al caso in cui è barrata la colonna 3 del rigo LM21 (Nuova attività). È doveroso richiamare, all interno della presente fiscal, anche le regole per la base imponibile previdenziale per chi, invece, nel 2015 operava nel regime di vantaggio (ex minimi). Premessa Il regime forfettario (imposta sostitutiva con aliquota del 15%) è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). Ai sensi del comma 77 della predetta, per i soggetti aderenti, nel 2015, al regime forfettario può non trovare applicazione, per lo stesso 2015, il minimale contributivo dei contributi IVS per artigiani e commercianti. Comma 77 Legge n. 190/2014 Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 23 e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n

2 Il successivo comma 88 della stessa Legge di Stabilità 2015, dispone che al fine di fruire del predetto regime contributivo agevolato, il contribuente doveva farne specifica richiesta all INPS, con domanda inviata in via telematica: nella comunicazione di inizio attività per chi avesse iniziato attività nel 2015; entro il 28 febbraio 2015 per chi fosse già in attività. Quindi, i soggetti (artigiani e commercianti) che per il periodo d imposta 2015 ricadono nel nuovo regime forfettario, possono aver optato per il predetto regime contributivo agevolato e, dunque, dovranno liquidare, in sede di UNICO 2016, i contributi previdenziale sul reddito forfettario determinato, senza doversi preoccupare del minimale contributivo. Coloro che, invece, non hanno aderito al regime contributivo di favore, con riferimento al 2015, dovranno, in sede di Modello Unico/2016, preoccuparsi di liquidare anche i contributi dovuto sull eventuale reddito eccedente il minimale. Nella sua formula originale di introduzione (quindi secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015), il legislatore prevedeva, per chi iniziava l attività nel 2015, e sceglieva il regime forfettario, una riduzione di un terzo del reddito imponibile su cui calcolare l imposta sostitutiva dovuta (del 15%) e ciò per l anno in cui la stessa attività è iniziata e per i due successivi, il tutto a condizione che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare l'attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell attività, consentono l accesso al regime. Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), il legislatore lascia inalterate le predette condizioni da rispettare ma sostituisce l abbattimento di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni di attività con una nuova agevolazione consistente nell abbattimento dell aliquota sostitutiva al 5% per i primi 5 anni di attività. 2

3 Quindi, con quanto di nuovo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, l agevolazione iniziale prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (riduzione di 1/3 del reddito imponibile) è messa in cantina per far spazio a quella nuova che, come anticipato, prevede l applicazione dell aliquota ridotta del 5%, in luogo del 15%, per i primi 5 anni di attività. Tuttavia, l originale agevolazione andrà a scomparire solo a decorrere dal Modello Unico/2017 e ciò alla luce di quanto chiarito dall Amministrazione finanziaria nel corso di Telefisco 2016 (Potranno avvalersi dell aliquota ridotta del 5%, non solo coloro che iniziano l attività nel 2016 ed aderiscono al forfettario, ma anche coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 ed hanno scelto lo stesso regime ma in tal caso il beneficio sarà limitato alle quattro annualità residue, ossia al periodo ). Sulla base del predetto chiarimento, ne consegue che, il contribuente, che ha iniziato l attività nel 2015, scegliendo il regime forfettario e avendone i requisiti previsti, nel Modello Unico/2016 (riferito al periodo 2015) determinerà il reddito forfettario applicando la riduzione di 1/3 (su cui poi applicherà l aliquota del 15%) e non applicherà di già l aliquota ridotta del 5%. In tal caso dovrà barrare la colonna 3 presente al rigo LM21. La base imponibile previdenziale per i forfettari La predetta aliquota ridotta (5%) troverà la sua prima applicazione nel Modello Unico/2017 (riferito al periodo 2016) e avrà come base imponibile il reddito forfettario non più ridotto di 1/3 (l ultima applicazione ci sarà nel Modello Unico/2020 riferito al periodo d imposta 2019). Dopo la doverosa premessa, è fondamentale capire in sede di Modello Unico/2016, quale sia con esattezza la base imponibile per la liquidazione del saldo (2015) e degli acconti (2016) riguardanti i contributi previdenziali dovuti da soggetti che nel 2015 hanno operato nel forfettario. 3

4 Al riguardo occorre far riferimento alla Circolare INPS n. 97 dell 8 giugno 2016, dove è fatta distinzione a seconda che si tratti di soggetto iscritto alla gestione artigiani e commercianti o alla Gestione separata (o altra cassa di appartenenza). Regime forfettario Iscritto gestione artigiani e commercianti La base imponibile per la liquidazione dei contributi in sede di Modello Unico/2016 è determinata come segue: o somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, esposti per intero, aventi natura di reddito d impresa meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell importo indicato nella colonna LM37, indicati nel quadro LM sezione II. Volendo sintetizzare: (LM34 LM37) Si tenga presenta che nel caso in cui il contribuente abbia barrato la col. 3 del rigo LM21 ( Nuova attività ), la base imponibile previdenziale da considerare è costituita dalla sommatoria dei redditi di impresa, ridotta di un terzo e successivamente decurtata delle perdite pregresse relative a tali redditi. Volendo sintetizzare anche il tal caso: [LM34 (LM34 x 1/3)] LM37 4

5 Regime forfettario Gestione separata (o altra cassa di appartenenza) Se il soggetto forfettario è iscritto alla gestione separata, significa che è barrata la casella Autonomo sezione II quadro LM. Ad ogni modo anche in tal caso, la base imponibile previdenziale è data da: (LM34 LM37) Inoltre, anche in tal caso se è barrata la colonna 3 del rigo LM21 ( Nuova attività ), la base imponibile previdenziale da considerare è costituita dalla sommatoria dei redditi di impresa, ridotta di un terzo e successivamente decurtata delle perdite pregresse relative a tali redditi, e quindi: [LM34 (LM34 x 1/3)] LM37 La base imponibile previdenziale per il regime di vantaggio Nel caso in cui il contribuente eserciti contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, la base imponibile corrisponde alla somma degli importi delle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, esposti per intero, aventi natura di reddito di lavoro autonomo soggetto a Gestione separata (art. 53, comma 1, del TUIR), decurtata delle perdite pregresse relative ai singoli redditi considerati e facenti parte dell importo indicato nella colonna LM37. Il regime forfettario, inizialmente era destinato a sostituire il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Successivamente, però, lo stesso legislatore, lo reintrodusse (Decreto Milleproroghe), con la conseguenza che, chi iniziava l attività nel 2015, poteva ancora scegliere tra i due regimi, ovvero quello forfettario (aliquota sostitutiva del 15%) o regime di vantaggio (aliquota sostitutiva del 5%). Con la Legge n. 208/2015 la possibilità di scegliere il regime di vantaggio per chi inizia una nuova attività nel 2016 è scomparsa definitivamente. 5

6 Pertanto, chi inizia (o ha iniziato) quest anno, può (o poteva) scegliere come unico regime fiscale agevolato (sempre se ne ha i requisiti previsti) quello forfettario. Per chi, invece, ha iniziato nel 2015 (o anche in anni precedenti) ed ha scelto il regime di vantaggio, ad inizio 2016 aveva la possibilità di passare al nuovo forfettario (in via automatica e tramite comportamento concludente) oppure attendere la naturale scadenza dello stesso regime di vantaggio e poi passare (sempre se aventi i requisiti) nel nuovo forfettario. Si ricorda che la permanenza nel regime di vantaggio è di 5 anni dall inizio dell attività o fino al compimento del 35 anno di età se i 5 anni scadono prima. Volendo passare ad analizzare la determinazione della base imponibile previdenziale in sede di Modello Unico/2016, per chi nel 2015 operava nel regime di vantaggio, in tal caso la base imponibile di riferimento è quella dichiarata nel quadro LM sezione I e data da: LM6 (reddito lordo o perdita) LM9 (Perdite pregresse) I termini di versamento Il versamento dei contributi previdenziali segue lo stesso meccanismo delle imposte, nel senso che sono versati a saldo ed acconto. Poiché i soggetti che operano in regime forfettario o in regime di vantaggio sono anch essi destinatari della proroga disposta con il DCPM del 15 giugno 2016 (pubblicato sulla G.U. del 16 giugno), le nuove scadenze di versamento sono: per il saldo 2015 e primo acconto 2016: o 6 luglio (già trascorso); o 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%; per il secondo acconto 2016: o 30 novembre

7 Cosa è cambiato dal 2016 per i forfettari È utile, infine, ricordare che, con il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), il legislatore interviene sul regime contributivo agevolato per chi opera nel regime forfettario, sostituendo il comma 77 della Legge di Stabilità In particolare, nella sua nuova formulazione, il predetto comma 77 prevede che: Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della Legge 2 agosto 1990, n Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n Dunque, a decorrere dal periodo d imposta 2016, il legislatore, conferma che la base imponibile per il calcolo dei contributi è data dal reddito forfettario ma reintroduce il minimale contributivo riconoscendo tuttavia una riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti. Il legislatore, non interviene, invece, sul comma 80 della Legge di Stabilità 2015 (presentazione della domanda all INPS per godere del regime contributivo di favore), quindi, anche per il nuovo regime contributivo agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 si rende necessaria apposita domanda. Riproduzione riservata - 7

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