Città di Tortona Provincia di Alessandria
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- Bernadetta Casali
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1 Città di Tortona Provincia di Alessandria DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 Oggetto: AFFITTO DI POLTRONA O DI CABINA NELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA - LINEE DI INDIRIZZO NELLE MORE DELLA ADOZIONE DI UNA DISCIPLINA NAZIONALE E/O REGIONALE OMOGENEA. Allegati: 1 L'anno 2015 addì 07 del mese di MAGGIO alle ore 15:30, convocata regolarmente, si è riunita nella sala del Palazzo Comunale la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Bardone Gianluca. Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune, risultano all'appello: BARDONE GIANLUCA Sindaco Presente COLACINO VITTORIA Assessore Presente FARA DAVIDE Assessore Presente GRAZIANO MARCELLA Assessore Presente SEMINO GIAN FRANCESCO Assessore Presente SILVESTRI GIANLUCA Assessore Presente Assiste il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
2 LA GIUNTA COMUNALE Esaminata la proposta di deliberazione formulata in data 05/05/2015 dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, di seguito trascritta: Premesso che: l'attività di acconciatore e quella di estetista sono disciplinate rispettivamente dalla legge 17/08/2005, N. 174 e s.m.i. (acconciatore), nonchè dalla legge. 04/01/1990, N. 1 e s.m.i. e dalla L.R. Piemonte 09/12/1992, N. 54 e s.m.i. (estetista); il Comune di Tortona si è dotato del Regolamento Comunale per l esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, di tatuaggio e/o piercing, di solarium approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 09/06/2010; i fondamenti di detta normativa si possono così riassumere: le attività interessate devono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società di persone o di capitale, in luogo pubblico o privato, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone; per ogni sede dell impresa ove viene esercitata l attività, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale di acconciatore ovvero della qualificazione professionale di estetista, il quale deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività stesse; l attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediane la costituzione di una società, purché in presenza di tutti i requisiti per lo svolgimento delle distinte attività; in particolare, per quanto riguarda le attività di acconciatore, l art. 2, comma 6, della sopra richiamata legge N. 174/2005 dispone che, per l effettuazione dei trattamenti e dei servizi, le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell impresa, purchè in possesso della prevista abilitazione professionale, anche mediante ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge; Tenuto conto di quest ultimo fondamento e considerato che: nell'attuale contesto di mercato, gravemente esposto alla crisi dell'economia ed alla conseguente flessione dei consumi dei servizi, risulti necessario avviare una riflessione sulle reali prospettive di chi decida di intraprendere una nuova attività imprenditoriale nei settori del "benessere della persona" in primo luogo considerando i rilevanti investimenti iniziali ed i successivi costi fissi e di funzionamento che, unitamente ai pesanti oneri fiscali, mettono a repentaglio la stabilità delle imprese avviate, fino a provocarne la crisi e la chiusura entro il breve termine. Tale prospettiva negativa è poi aggravata dalle difficoltà di accesso al credito e dalla cronica carenza di adeguate garanzie a sostegno dei giovani imprenditori. A ciò va aggiunta la difficoltà di creare e mantenere i posti di lavoro presso le imprese del settore, soprattutto in considerazione del fatto che in periodi di recessione gli imprenditori sono meno propensi ad assumere nuovo personale da inserire stabilmente in azienda e, quando ne abbisognano, sono costretti, in mancanza di prospettive stabili, ad utilizzare personale occasionale oppure con contratti di lavoro precari e mal retribuiti; le Associazioni imprenditoriali di categoria artigiane hanno avviato un percorso mirato ad analizzare nuovi modelli di gestione aziendale che, da una parte, favoriscano la riduzione dei costi di organizzazione aziendale per i titolari dei saloni di acconciatura e dei centri estetici e, dall'altra, consentano a numerosi soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali, ma privi delle necessarie disponibilità di risorse per organizzare un'impresa, di avviare in modo regolare una propria attività imprenditoriale evitando quei fenomeni di abuso e di irregolarità che spesso alimentano l'economia "sommersa" e creano danni al tessuto economico; tra le nuove fattispecie "sommerse" si riscontra l istituto del c.d. affitto di poltrona o affitto di
3 cabina, già sperimentato in alcuni Paesi esteri (ad esempio Regno Unito e U.S.A.), che sta suscitando particolare interesse anche in Italia quale forma di cooperazione fra operatori dei settori interessati; con la denominazione "affitto di poltrona" o "affitto di cabina" si vuole fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto. Tenuto conto delle differenti caratteristiche organizzative delle due attività in esame, il contratto può essere denominato come "affitto di poltrona" con riferimento all'attività di acconciatore mentre, riguardo all'attività di estetista, si può denominare come "affitto di cabina"; sull argomento si sono espresse altresì, in data 25/11/2011, le organizzazioni Nazionali dell Artigianato riunitesi per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, le quali hanno sottoscritto un Avviso Comune al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle Istituzioni Competenti; in data 04/10/2013 la Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive, su sollecitazione delle Associazioni artigianali di categoria, ha avviato uno specifico percorso sperimentale promuovendo l impegno assunto dal Comune di Torino, sulla scorta dell esperienza già avviata in altre realtà regionali, al fine di addivenire ad una disciplina omogenea della fattispecie sull intero territorio piemontese; Valutato che: con propria nota del 07/04/2015, pervenuta al Protocollo Comunale il 09/04/2015 e registrata al N di detto Protocollo, le locali associazioni imprenditoriali artigiane di categoria (CNA- Unione Artigiani e CONFARTIGIANATO) hanno motivatamente richiesto all'amministrazione Comunale "di consentire nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione di questa forma contrattuale" (affitto di poltrona e/o di cabina); rientra nei compiti dell Amministrazione Comunale, nell ambito della normativa di settore, tutelare gli interessi generali del commercio e dell artigianato locale proponendo strumenti di promozione o sostegno di iniziative che in qualche misura siano in grado di rispondere alle legittime aspettative degli operatori, ma senza negare le esigenze di sicurezza e tutela dei cittadini; l accoglimento di questa opzione sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, perché consentirebbe l ottimizzazione dei costi sia per il titolare/locatore che vedrebbe diminuire i suoi costi fissi, sia per l affidatario che sosterrebbe un costo più contenuto pur all interno di un attività già strutturata; Ritenuto necessario: nelle more dell adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale in materia, dettare alcune linee di indirizzo per consentire comunque nell ambito del territorio comunale l effettiva applicazione della fattispecie contrattuale in parola, attraverso la previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche; stante la carenza di una normativa nazionale o regionale che disciplini il rapporto di affitto di poltrona o cabina, stabilire un periodo di applicazione sperimentale delle linee guida qui allegate, individuando la data di scadenza ad un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento, oltre il quale, nel caso di permanenza della carenza normativa generale, valutare gli effetti e le modalità per l'eventuale prosecuzione, in via ordinaria, dell'attività con specifica modifica del Regolamento Comunale in materia; Ritenuto altresì che: un fondamento normativo, almeno per quanto riguarda l attività di acconciatore, può essere
4 rinvenuto nella norma del già sopra richiamato art. 6, comma 2, della legge N. 174/2005; sul piano contrattuale la nuova fattispecie dell affitto di poltrona o affitto di cabina può essere mutuata dall affido di reparto già previsto in ambito commerciale dall'art. 5, comma 5 della L.R. Piemonte 12/11/1999, N. 28 e s.m.i., nonchè da alcune tipologie di contratti già previsti dal Codice Civile (art rubricato Gestione e Godimento della cosa produttiva, ovvero art e ss. relativi al Comodato d uso); Dato atto che le linee guida approvate col presente provvedimento sono state condivise dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell ASL AL e dalle locali Associazioni di categoria del comparto, cioè CONFARTIGIANATO e CNA-UNIONE ARTIGIANI; Visti: la legge 08/08/1985, N. 443 "Legge - quadro per l artigianato"; la legge 04/01/1990, N. 1 "Disciplina dell attività di estetista"; la L.R. Piemonte 09/12/1992, N. 54 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, N. 1"; la legge 17/08/2005, N. 174 "Disciplina dell attività di acconciatore"; il Regolamento Comunale per l esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, di tatuaggio e/o piercing, di solarium", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 09/06/2010; l Avviso Comune sottoscritto il 25/11/2011 in occasione dell accordo delle Organizzazioni Nazionali dell Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere; il Codice Civile agli artt (Gestione e Godimento della cosa produttiva) e 1803 (Comodato d uso); l art. 5, comma 5 della L.R. Piemonte 12/11/1999, N. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, N. 114"; la nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Prot. N del 31/01/2014 all'oggetto: "Contratto di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista." in particolare laddove si afferma: (...) Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l esercente dell attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi. (...) ; Considerato che, ai sensi dell art. 48 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, la Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; Precisato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente e neppure di copertura finanziaria, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000; Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico sulla regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, apposto sulla proposta medesima; Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, DELIBERA per le motivazioni riferite in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
5 1) di approvare urgentemente, in via sperimentale con termine di un anno a far data dall'approvazione del presente provvedimento e comunque nelle more dell adozione di una specifica disciplina nazionale e/o regionale in materia, le linee di indirizzo per consentire nell ambito del territorio comunale l applicazione della fattispecie contrattuale del c.d. affitto di poltrona o affitto di cabina nell esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, così come riportate nell Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di dare atto che il Dirigente del Settore Sviluppo Economico provvederà: sia all adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all esecuzione del presente provvedimento; 3) di prevedere la pubblicazione delle suddette linee guida sul sito istituzionale del Comune; e successivamente, LA GIUNTA COMUNALE con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N **** Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE BARDONE GIANLUCA IL SEGRETARIO GENERALE RONCHI SIMONA ENRICA
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