Il Sindaco Doria Marco Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo. Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

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1 DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 04/12/2014 Presiede: Assiste: Il Sindaco Doria Marco Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1 Doria Marco Sindaco P 2 Bernini Stefano ViceSindaco A 3 Boero Pino Assessore P 4 Crivello Giovanni Antonio Assessore A 5 Dagnino Anna Maria Assessore P 6 Fiorini Elena Assessore P 7 Fracassi Emanuela Assessore A 8 Garotta Valeria Assessore A 9 Lanzone Isabella Assessore P 10 Miceli Francesco Assessore P 11 Oddone Francesco Assessore A 12 Sibilla Carla Assessore P DGC LINEE GUIDA PER AFFITTO DI POSTAZIONE DI LAVORO NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA.

2 Su proposta dell Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Oddone; Premesso che: l esercizio dell attività di acconciatore è disciplinato dalla Legge n. 174 del , Legge Regione Liguria n. 23 del e dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del ; l esercizio dell attività di estetica è disciplinato dalla legge (disciplina dell attività di estetista), Legge Regione Liguria 02/01/2003 n. 3, Legge Regione Liguria n. 14, Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010, Decreto Ministero Sviluppo Economico 12/05/2011 n.110 Regolamento di attuazione dell art.10, comma1, della legge n.1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l attività di estetista, Legge n. 35 del , Decreto Legislativo n. 147 del ; il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n del ha precisato che ai sensi della normativa statale - L.174/2005 e L.1/90 - l ipotesi di affitto di poltrona o affitto di cabina (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale il titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un corrispettivo; per l attività di acconciatore la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purchè in possesso dei prescritti requisiti professionali; l art. 2, comma 6, della Legge n. 174/2005 dispone infatti che per l effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all impresa, purchè in possesso dell abilitazione prevista dall art. 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge ; Preso atto che nella nota ministeriale n succitata viene ribadita la possibilità di consentire all impresa tanto di acconciatura quanto di estetista l utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abitativi; Considerato che tale possibilità si concretizza sostanzialmente nella facoltà per il titolare dell attività di acconciatore o di estetista di concedere in uso, tramite la stipulazione di apposito contratto, una o più postazioni di lavoro ad altro soggetto il quale, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività; Considerato che il , in occasione dell accordo delle Organizzazioni Nazionali dell Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un Avviso Comune al fine di perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle Istituzioni competenti;

3 Ravvisata la necessità di dettare alcune linee di indirizzo per consentire, nell ambito del territorio comunale, l effettiva applicazione della fattispecie contrattuale in argomento ammessa dalla normativa nazionale, così come precisato nella nota del Ministero succitata, attraverso indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche; Ritenuto che l Amministrazione è tenuta a tutelare l interesse generale delle attività di commercio e di artigianato stanziate sul proprio territorio, anche attraverso la promozione ed il sostegno di iniziative in grado di rispondere alle legittime aspettative degli operatori del settore, nonché alle esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini; Considerato che l accoglimento della fattispecie di esercizio dell attività denominata affitto di poltrona/cabina possa risultare vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte in quanto consentirebbe l ottimizzazione dei costi di esercizio dell attività sia per il titolare/affidante che per l affidatario, garantendo comunque l effettuazione delle prestazioni di acconciatura e /o di estetica all interno di locali regolarmente autorizzati ed inoltre che la stessa possa contribuire a contrastare il fenomeno dell abusivismo; Valutato inoltre che le locali Associazioni di Categoria del comparto CNA e Confartigianato hanno più volte palesata la necessità di un intervento in materia rappresentando la necessità di avviare una procedura anche nella nostra Città; Visti: il codice civile art.1615; la legge 443 del 8/08/1985 e smi la Legge n. 174 del e la legge 1/1990 il D.Lgs 114 del 31/03/1998 l Avviso Comune sottoscritto il tra Unione Artigiani, Camera di Commercio e Sindacati; il D.Lgs. n.267/2000, art.48; la Legge Regione Liguria n. 23 del ; la Legge Regione Liguria 02/01/2003 n. 3; la Legge Regione Liguria n. 14 il Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010; Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; La Giunta, previa regolare votazione, all unanimità D E L I B E R A 1) di approvare le linee di indirizzo (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, consistente in indicazioni procedurali e operative concordate con le Associazioni di Categoria e destinate ad indirizzare la prassi dell ufficio;

4 2) di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali; 3) di dare mandato agli uffici perché provvedano a pubblicare sul sito la presente deliberazione; 4) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento. Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n Il Sindaco Marco Doria Il Segretario Generale Pietro Paolo Mileti

5 CODICE UFFICIO: Proposta di Deliberazione N DL-397 DEL 01/12/2014 OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFITTO DI POSTAZIONE DI LAVORO NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1 ALLEGATO A (Linee guida per la disciplina dell Affitto di poltrona/cabina Il Direttore Dott.ssa Luisa Gallo

6 ALLEGATO A LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA Nell ambito dell attività professionale di Acconciatore e/o Estetista, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed è in possesso della Partita Iva, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l esercizio delle attività nello stesso locale: l affitto di poltrona/cabina. I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto locatore ed il professionista abilitato in possesso di qualificazione professionale detto affidatario che dovranno stipulare un contratto per la gestione e il godimento della cosa produttiva ai sensi dell art del Codice Civile. Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico oppure con scrittura privata registrata all Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa. Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a: La durata, facoltà di recesso anticipato e causa di risoluzione anticipato; La superficie data in uso con relativa planimetria; La puntuale identificazione delle postazioni (poltrone e cabine) date in uso che non potranno essere utilizzate dal locatore; Il rapporto economico tra le parti; La tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/cabina in affitto; Per evitare un uso improprio del rapporto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell affitto di poltrona/cabina, precisamente: Non più di una poltrona/cabina per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti; Un massimo di due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;

7 Un massimo di tre poltrone/cabine per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiori a 10. In ogni caso l affidatario in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l attività con il divieto di avvalersi di collaboratori. L affitto di poltrona/cabina è possibile unicamente per l attività svolta dal soggetto titolare. E inoltre vietato affittare la poltrona/cabina : a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell attività anche se in possesso di Partita Iva, a chi ha lavorato all interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente; per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi. Autorizzazione: Stipulato in contratto di affitto poltrona/cabina è necessario presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) una Scia, sottoscritta da entrambe le parti in causa, comprensiva del contratto di affitto, che consente l immediato esercizio dell attività da parte dell affidatario. Per la SCIA dovrà essere utilizzato il modello che sarà pubblicato sul sito del Comune di Genova. La S.C.I.A., unitamente alla qualificazione professionale dell affidatario deve essere esposta all interno del locale, in modo ben visibile al pubblico, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione allo SUAP. All interno della segnalazione vanno definiti i criteri per l utilizzo della strumentazione-se propria o del locatore -nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati. Variazione: Ogni variazione (nuovi affidatari o cessazione ) va segnalata con comunicazione congiunta. Sicurezza: per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (locatore-affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della zona poltrona o cabina, il locatore si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni. Orario: E fatto obbligo per l affidatario rispettare gli orari di apertura e chiusura dell esercizio all interno di quelli stabiliti dal locatore ed esporre, in modo ben visibile anche dall esterno, un proprio cartello orario se diverso da quello del locatore. Il locatore, in quanto titolare e responsabile della

8 conduzione dell esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio, o personalmente o tramite il suo Direttore Tecnico. Qualora il soggetto locatore fosse una ditta individuale senza dipendenti, l attività dell affidatario in assenza del locatore, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata. Prezzi: E fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio tariffario, anche in caso di prezzi identici all interno dello stesso esercizio. Asl: L affidatario, all atto della presentazione della SCIA congiunta, dovrà produrre dichiarazione in cui si precisa che non saranno apportate modifiche alle postazioni di lavoro/cabine, né alle attrezzature. Qualora si intendano apportare modifiche (spostamento delle postazioni di lavoro nell ambito della attività, variazione delle dimensioni delle cabine, utilizzo di nuove attrezzature oltre a quelle già presenti. ecc.) l affidatario è tenuto a regolarizzare i rapporti con la ASL pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all atto della SCIA congiunta. Piano fiscale e Sanzioni: Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista, vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva, locatore e affidatario dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni Nel ribadire la responsabilità esclusiva del locatore delle parti comuni, si precisa in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico-sanitarie insufficienti, nell ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all affidatario in quanto responsabile della poltrona/cabina come da contratto stipulato.

9 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-397 DEL 01/12/2014 AD OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFITTO DI POSTAZIONE DI LAVORO NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 01/12/2014 Il Direttore Dott.ssa Luisa Gallo

10 ALLEGATO AL PARERE TECNICO ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CODICE UFFICIO: DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO Proposta di Deliberazione N DL-397 DEL 01/12/2014 OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFITTO DI POSTAZIONE DI LAVORO NELL ATTIVITA DI ACCON- CIATORE E DI ESTETISTA. a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI NO X Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: Anno di esercizio Spesa di cui al presente provvedimento Capitolo Impegno Anno Numero b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI NO X Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente: Anno di esercizio Capitolo Centro di Costo Previsione assestata Nuova previsione Differenza + / -

11 c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio? SI NO X Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): Tipo inventario e categoria inventariale Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro) Descrizione Valore attuale Valore postdelibera d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell Ente? SI NO Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente: Effetti negativi su conto economico Effetti negativi su stato patrimoniale Osservazioni del Dirigente proponente: Genova, 01/12 /2014 Il Direttore Dott.ssa Luisa Gallo

12 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-397 DEL 01/12/2014 AD OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFITTO DI POSTAZIONE DI LAVORO NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. PARERE REGOLARITA CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Non necessita. 01/12/2014 Il Dirigente Responsabile [Dott.a Magda Marchese]

13 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-397 DEL 01/12/2014 AD OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFITTO DI POSTAZIONE DI LAVORO NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) Non necessita.. 01/12/2014 Il Direttore di Ragioneria [Dott.a Magda Marchese]

14 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-397 DEL 01/12/2014 AD OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFITTO DI POSTAZIONE DI LAVORO NELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA. PARERE DI LEGITTIMITA DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del ) Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento 03/12/2014 Il Segretario Generale [Dott. Pietro Paolo Mileti]

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