UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione Risorse Umane Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale In vigore dal D. N. 366 IL RETTORE VISTO lo Statuto di autonomia dell Ateneo; VISTA il D.M. 242 del 21/05/1998 e s.m.i. VISTO il D.R. 288 del e s.m.i VISTA la Legge 230/2005 ed in particolare l art.1 comma 10. SENTITI i presidi di Facoltà CONSIDERATA l opportunità di provvedere visto l approssimarsi dell emanazione delle procedure selettive ivi considerate; CONSIDERATO che tale provvedimento sarà portato in ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico. DECRETA E emanato il REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI DOCENZA DI CUI AL D.M. DEL 21/5/1998, NR.:242 e s.m.i che si articola come segue: C A P O I^ Disposizioni generali Articolo 1 - (oggetto, finalita' e requisiti) Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalita' e le procedure con le quali l'universita' di Modena e Reggio Emilia, d'ora in avanti denominata Ateneo, può conferire incarichi di docenza universitaria sostitutiva a studiosi o ad esperti di alta e comprovata qualificazione scientifica e/o professionale ai sensi del D.M. del 21/5/1998, nr Gli incarichi conferiti in base al presente regolamento sono attribuiti, nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente a bilancio, esclusivamente per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo stipulati con studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione scientifica e/o professionale, anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Universita' italiane. Con dipendenti di Universita' italiane collocati anticipatamente in trattamento di quiescenza il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio. I suddetti incarichi consistono in attivita' didattica formale (insegnamenti ufficiali) nei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione, necessaria per sopperire alle esigenze didattiche derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa, sia in termini quantitativi che qualitativi, soprattutto quando si rende indispensabile impartire insegnamenti di particolare specializzazione o ad alto contenuto tecnologico e/o a carattere innovativo in settori scientifico-disciplinari per i quali l'universita' non disponga delle idonee competenze. L'alta qualificazione scientifica e/o professionale e' comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali e viene valutata nelle forme, nei modi e secondo le procedure indicati nel presente regolamento. Il presente regolamento si applica a tutti gli insegnamenti conferiti, per sopperire ad una documentata carenza di personale di adeguata qualificazione presso l'ateneo, in base a convenzioni stipulate con enti pubblici o privati in conformita' all'articolo 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 nr. 382 o all'articolo 6 del D.L. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, soltanto per quelle parti che non siano diversamente disciplinate dalla convenzione stessa. Il conferimento degli insegnamenti può avvenire anche a titolo gratuito.

2 Articolo 2 - (attivita' formative di tipo integrativo) Per l'effettuazione di attivita' formative di tipo integrativo (esercitazioni di laboratorio, tirocinio guidato, addestramento per l'utilizzo di attrezzature o l'apprendimento di particolari competenze tecniche) per le quali sia documentata la carenza di personale docente o di personale del ruolo tecnico dell'ateneo, si può procedere attraverso convenzioni con enti pubblici o privati, presso i quali siano presenti le necessarie competenze, in conformita' all'articolo 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 nr. 382 o all'articolo 6 del D.L. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, o, in alternativa, procedere mediante contratti di collaborazione stipulati con esperti del settore, nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle singole strutture didattiche proponenti. Articolo 3 - (seminari che fanno parte integrante delle attivita' didattiche formali) Possono far parte delle attivita' didattiche formali programmate dai docenti responsabili dei corsi, sia seminari singoli sia brevi cicli di seminari. Questi debbono essere autorizzati dai consigli delle relative strutture didattiche e rientrare nell'ambito delle disponibilita' finanziarie delle strutture didattiche stesse. Possono tenere questi seminari docenti e ricercatori di altre Universita' italiane o straniere ovvero esperti di qualificata competenza. Articolo 4 - (scadenza e rinnovo) I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento scadono alla fine dell'anno accademico a cui si riferiscono e possono essere rinnovati annualmente, fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a sei anni accademici. Il rinnovo verra' deliberato dal Consiglio di Facolta' che deve giustificare esplicitamente la persistenza delle particolari esigenze didattiche, attestare la validita' del docente e la puntuale ottemperanza di questi ai compiti didattici assegnati. La verifica sulle attivita' didattiche svolte potra' avvenire sulla base delle valutazioni della Commissione didattica di Facolta' e dell'osservatorio sull'attivita' didattica previsti rispettivamente dall'art. 22 e 38 dello Statuto di Ateneo.Le delibere dovranno essere accompagnate dall'attestazione che la spesa per tali attivita' didattiche rientra nell'ambito del budget disponibile per supplenze e contratti. Articolo 5 - (regime delle incompatibilita' e aspettativa) Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'universita' potra' procedere alla stipula del contratto soltanto in presenza di un documento attestante l'autorizzazione preventiva alla stipula del contratto stesso, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in ottemperanza all'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29 e successive modificazioni. In relazione agli impegni di servizio del dipendente pubblico scelto per il conferimento dell'incarico di docenza e di quelli contrattuali che questi dovra' assumere nei confronti dell'universita', la Facolta' valutera' se sia necessario che l'interessato richieda il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 69, del D.P.R. 10/1/1957, nr. 3 (T.U.). In caso affermativo, il dipendente dovra' essere collocato in aspettativa preventivamente al conferimento dell'incarico da parte dell'universita'. All'atto della stipula del contratto i dipendenti di enti e associazioni privati dovranno dichiarare il loro status, al fine di valutare la compatibilita' del loro impegno di servizio con le attivita' didattiche previste dal contratto stesso. I professori a contratto non possono essere contemporaneamente titolari di contratti, stipulati ai sensi dell'art. 19, comma 7, del C.C.N.L. del comparto dei dipendenti dell'universita'. I professori titolari di un contratto di insegnamento non possono essere contemporaneamente titolari di altro contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 del Regolamento per il conferimento di assegni adottato da questo Ateneo. I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attivita' che comportino conflitto di interessi con la specifica attivita' didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'ateneo. Articolo 6 (diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto) I professori a contratto sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformita' con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In ogni caso i professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di supplenze e di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera motivata del Senato Accademico su richiesta circostanziata del Preside della Facolta'. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

3 ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attivita'; ingiustificata sospensione dell'attivita' per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati; violazione del regime delle incompatibilita' stabilito dall'articolo 5; verificarsi di una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, nr. 382 e successive modificazioni; violazione dell'impegno di cui all'articolo 5 comma 6. Articolo 7 - (trattamento previdenziale e assicurativo) Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilita' civile verso terzi a favore dei professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attivita' di docenza. L'importo dei relativi premi e' detratto annualmente dal corrispettivo spettante a ciascun professore. Articolo 8 - (medici titolari di contratto) I medici titolari di contratto per lo svolgimento di incarichi di docenza in discipline medico-cliniche non possono svolgere attivita' di assistenza e cura nelle strutture universitarie proprie o convenzionate. C A P O II^ - Programmazione, finanziamento ripartizione e stipulazione dei contratti Articolo 9 (determinazione dello stanziamento, ripartizione dei finanziamenti, e programmazione delle attività di docenza sostitutiva). Il Senato Accademico, di norma entro il 30 aprile di ogni anno propone al Consiglio di Amministrazione l'impegno finanziario sull'esercizio successivo, ai fini di consentire all'amministrazione di avviare le procedure selettive previste per la copertura dell attività di docenza da affidare a personale esterno d ateneo. Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli incarichi di docenza sostitutiva e delle procedure per il rinnovo e per la stipulazione dei relativi contratti, i Consigli di Facolta', d'intesa con le strutture didattiche e con i Dipartimenti interessati, in sede di programmazione dell'attivita' didattica, propongono, di regola entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, la copertura per contratto di corsi ufficiali, o di moduli di corsi integrati ufficiali, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche per le quali non si sia potuto provvedere mediante affidamento o supplenza. Le proposte dovranno precisare, tra l'altro, la durata, le modalita' di svolgimento, il programma delle attivita' didattiche previste, nonché l'ammontare del compenso che sara' determinato in misura forfettaria secondo valutazione di congruita' in relazione alla gravosita' dell'impegno affidato e alla capacita' professionale richiesta. Dovranno inoltre essere precisate le forme di verifica sull'attivita' svolta. Articolo 10 - (attivazione delle procedure selettive e termine di conclusione del procedimento) Fatta salva l'ipotesi del rinnovo di contratto, la scelta dei docenti esterni con cui stipulare contratti di insegnamento sostitutivo avviene esclusivamente a seguito delle procedure selettive previste negli articoli seguenti. In attuazione della deliberazione del Senato Accademico di cui all'art. 7, comma 2, e nel rispetto degli impegni finanziari assunti dal Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione indice selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi di docenza sostitutiva, da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratti di diritto privato. Le selezioni devono essere attivate nel rispetto della programmazione in tempo utile a consentire la conclusione della procedura di conferimento prima dell'inizio delle predette attivita'. Articolo 11 - (requisiti) I Consigli di Facolta', nelle loro proposte, dovranno indicare i requisiti minimi richiesti per partecipare alle selezioni e i titoli scientifici e professionali necessari per comprovare il possesso di detti requisiti in relazione alle specifiche esigenze

4 didattiche che il contratto e' chiamato a soddisfare. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. Articolo 12 - (pubblicita') Al bando della selezione verra' data pubblicita' mediante affissione all'albo ufficiale dell'ateneo e all'albo della Struttura didattica interessata nonché, se richiesto dalle Facolta' interessate, mediante invio del bando alle Universita' e Istituzioni Scientifiche italiane e straniere da queste indicate. Il bando dovra' venire reso liberamente accessibile via INTERNET presso il WEB Server dell'ateneo. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a sette giorni lavorativi. Articolo 13 - (presentazione delle domande) Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'universita' di Modena e Reggio Emilia e dovranno pervenire all'ufficio Selezione ed Assunzione del Personale, Via Universita' nr Modena, entro i termini stabiliti nel bando stesso. Alle domande dovra' essere allegata la seguente documentazione: 1. curriculum dell'attivita' scientifica, didattica e professionale compilato secondo il modello allegato; 2. un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 3. una copia delle pubblicazioni scientifiche (non più di cinque) che il candidato intende vengano valutate ai fini del conferimento del contratto. Articolo 14 - (selezione e conferimento incarichi) La selezione e' per titoli, la valutazione dei titoli dei candidati si conclude con una graduatoria dei soli candidati giudicati idonei alla stipula del contratto. Gli incarichi sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 2 comma 4, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. Articolo 15 - (decorrenza e verifiche finali) Gli incarichi decorrono improrogabilmente dalla data dell'inizio delle attivita' didattiche come fissato dal manifesto degli studi. L'inizio dell'attivita' deve essere documentato mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione da parte del Preside di Facolta'. Al termine del contratto, il docente dovra' presentare, insieme al registro delle lezioni, una relazione sull'attivita' svolta, la quale, debitamente vidimata dal Preside della Facolta', verra' inviata al Rettore, per la corresponsione del compenso pattuito che sara' effettuato in un'unica soluzione. Articolo 16 - (stipulazione del contratto) Il vincitore della selezione instaura con l'ateneo un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle universita' e istituti universitari italiani. Articolo 17 - (requisiti generali)

5 Possono partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento di contratti di insegnamento sostitutivo coloro che per titoli accademici ovvero per aver svolto una attivita' professionale adeguata all`incarico da ricoprire siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. I cittadini stranieri dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Del possesso dei suddetti requisiti deve venire fatta esplicita menzione nella domanda. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: a) attività didattica già maturata in ambito accademico b) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca.) c) attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell insegnamento d) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell insegnamento. Articolo 18 - (commissione esaminatrice) Per tutte le selezioni per contratti per insegnamenti sostitutivi le Facolta' interessate nominano una o più Commissioni per aree per la valutazione dei curriculum dei docenti. Essa e' costituita da almeno tre membri scelti tra professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori confermati. Al termine dei propri lavori, per ciascuna selezione, la Commissione redigera' apposita relazione contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione e' insindacabile nel merito. Con decreto del Rettore saranno approvati gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito. Alla stipula del contratto il vincitore a richiesta dell'amministrazione dovra' dare prova dell'esistenza dei titoli dichiarati. Articolo 19 - (doveri propri dei professori a contratto per un insegnamento sostitutivo) Nell'ambito della programmazione didattica, stabilita dalla Facolta', i professori a contratto, titolari di insegnamento sostitutivo svolgono le attivita' didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio. Le attivita' didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste dal manifesto degli studi, sia lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facolta', di compiti di orientamento per gli studenti. Tali compiti debbono essere esplicitamente previsti nel bando e quantificati nel contratto. Le modalita' di espletamento di queste attivita' vengono determinate prima del loro inizio, di intesa tra i competenti organi accademici (Consiglio di Facolta' e Consigli di Corso di Studi) e il professore a contratto. Articolo 20 - (decadenza e risoluzione dal rapporto) Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo. Articolo 21 - (norma transitoriae di rinvio) Le norme recanti le modifiche al presente regolamento trovano applicazione anche per le procedure selettive in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto relativo. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all avviso di selezione della relativa procedura selettiva che costituisce lex specialis. ART. 22 (Entrata in vigore) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua affissione all albo Ufficiale di Ateneo sito in Via Università, 4 Modena. Modena, IL RETTORE (Prof. Gian Carlo Pellacani)

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