Dispositivi di protezione individuale

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1 Dispositivi di protezione individuale Rev. 01/ Normativa di riferimento (TUSL) Articolo 74- Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 2 1

2 Articolo75-Obbligodiuso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Sanzioni Penali Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro [Art. 87, co. 2, lett. d)] I DPI rappresentano l'ultima difesa prima dell'infortunio! 3 Articolo 76- Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 4 2

3 Articolo 77- Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 5 Articolo 77- Obblighi del datore di lavoro 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui all articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall articolo Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 6 3

4 Articolo 77- Obblighi del datore di lavoro h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. Sanzioni Penali Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente comma 3, 4, lettere a), b) e d), e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro [Art. 87, co. 2, lett. d)] comma 4, lett. e), f) ed h): arresto da due a quattro mesi o ammenda da a [Art. 87, co. 3, lett. c)] Sanzioni Amministrative Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente comma 4, lett. c) e g): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro [Art. 87, co. 4, lett. c)] Articolo 78- Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell articolo 77 commi 4, lettera h), e In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all informazione e alla formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 8 4

5 9 Articolo 79- Criteri per l individuazione e l uso 1. Il contenuto dell ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l applicazione di quanto previsto all articolo 77, commi 1 e Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, tenendo conto della natura, dell attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l individuazione e l uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l impiego dei DPI. 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno

6 Normativa richiamata (D.Lgs. 475/92 come modif. D.Lgs. 10/97) Art. 3. Requisiti essenziali di sicurezza 1. I DPI non possono essere immersi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell allegato II. 2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti dalla marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l attestato di certificazione di cui all articolo Normativa richiamata (D.Lgs. 475/92 come modif. D.Lgs. 10/97) Art.4.CategoriediDPI 1. I DPI sono suddivisi intrecategorie. 2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. 12 6

7 Normativa richiamata (D.Lgs. 475/92 come modif. D.Lgs. 10/97) 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente 6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non superiore a 50 C; 13 Normativa richiamata (D.Lgs. 475/92 come modif. D.Lgs. 10/97) f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per altre tensioni elettriche. ALLEGATO II - REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA 1. Requisiti di carattere generale 1.1 Principi di progettazione (Ergonomia, Livelli e classi di protezione) 1.2 Innocuità dei DPI (Assenza di rischi e altri fattori di disturbo, Materiali costitutivi appropriati, Ostacoli massimi ammissibili per l utilizzatore, Fattori di comfort e di efficacia, Adeguamento dei DPI alla morfologia dell utilizzatore, Leggerezza e solidità di costruzione, Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall utilizzatore, Nota informativa del fabbricante) 14 7

8 Normativa richiamata (D.Lgs. 475/92 come modif. D.Lgs. 10/97) ALLEGATO II - REQUISITI SUPPLEMENTARI 2.4 DPI soggetti a invecchiamento Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile all acquirente o all utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. 15 Normativa richiamata (D.Lgs. 475/92 come modif. D.Lgs. 10/97) ALLEGATO II - REQUISITI SUPPLEMENTARI 2.4 DPI soggetti a invecchiamento 16 8

9 Allegato VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI Protezione dei capelli I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. Protezione del capo I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole. 17 Allegato VIII Protezione degli occhi I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. Protezione delle mani Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione. Protezione dei piedi Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. 18 9

10 Allegato VIII Protezione delle altre parti del corpo Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose. Cinture di sicurezza I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. Maschere respiratorie I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori 19 Allegato VIII Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie). Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)

11 21 Allegato VIII Dispositivi di protezione dell udito Palline e tappi per le orecchie. Caschi (comprendenti l apparato auricolare). Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l industria. Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza

12 Allegato VIII Dispositivi di protezione degli occhi e del viso Occhiali a stanghette. Occhiali a maschera. Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. Schermi facciali. Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). 23 Allegato VIII Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. Apparecchi isolanti a presa d aria. Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. Scafandri per sommozzatori

13 Allegato VIII Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. Guanti a sacco. Ditali. Manicotti. Fasce di protezione dei polsi. Guanti a mezze dita. Manopole

14 Allegato VIII Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. Scarpe con protezione supplementare della punta del piede. Scarpe e soprascarpe con suola anticalore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici. Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti. Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche. Zoccoli. Ginocchiere. Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede. Ghette. Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione). Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. 27 Allegato VIII Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell addome Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; Giubbotti termici; Giubbotti di salvataggio; Grembiuli di protezione contro i raggi x; Cintura di sicurezza del tronco

15 Allegato VIII Dispositivi dell intero corpo Attrezzature di protezione contro le cadute; Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); 29 Allegato VIII Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) Indumenti di protezione Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza" (due pezzi e tute); Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; Indumenti di protezione contro il calore; Indumenti di protezione contro il freddo; Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; Indumenti antipolvere; Indumenti antigas; Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; Coperture di protezione

16 Allegato VIII Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 1. Protezione del capo(protezione del cranio) Elmetti di protezione - Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demol izione. - Lavori su ponti d acciaio, su opere edili in strutture d acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche. - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera. - Lavori in terra e in roccia. - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile. -Uso di estrattori di bulloni. 31 Allegato VIII 1. Protezione del capo(protezione del cranio) Elmetti di protezione - Brillatura mine. - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori. - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie. - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte. - Costruzioni navali. - Smistamento ferroviario. - Macelli

17 Allegato VIII 2. Protezione del piede Scarpe di sicurezza con suola imperforabile - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali. - Lavori su impalcatura. - Demolizioni di rustici. - Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature. - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito. - Lavori su tetti. Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile - Lavori su ponti d acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici. - Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche. 33 Allegato VIII 2. Protezione del piede Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile - Lavori di trasformazione e di manutenzione. - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura. - Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica. - Lavorazione e finitura di pietre. - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura. - Manipolazione di stampi nell industria della ceramica. - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell industria della ceramica. - Lavori nell industria della ceramica pesante e nell industria dei materiali da costruzione. - Movimentazione e stoccaggio. - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve. - Costruzioni navali. - Smistamento ferroviario

18 Allegato VIII 2. Protezione del piede Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile - Lavori sui tetti. - Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. - Attività su e con masse molte freddeo ardenti. Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. Ecc 35 Allegato VIII Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale 1. Elementi di protezione per l industria. 2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso. 3. Otoprotettori. 4. Autorespiratori. 5. Guanti di protezione. 6. Stivali e scarpe di sicurezza. 7. Indumenti di protezione. 8. Giubbotti di salvataggio per l industria. 9. Dispositivi di protezione contro le cadute

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21 Segnaletica di sicurezza 41 Normativa di riferimento (TUSL) Articolo Campo di applicazione 1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. 2. Le disposizioni del presente Decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Articolo Definizioni b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo; d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento; e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e); 42 21

22 Articolo Definizioni i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; l) simbolo o pittogramma: un immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa; n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale; o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale; p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 43 Articolo 163- Obblighi del datore di lavoro 1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all interno dell impresa o dell unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell ALLEGATO XXVIII. Sanzioni Penali Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a [Art. 165, co. 1, lett. a)] 44 22

23 Articolo Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all interno dell impresa ovvero dell unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. Sanzioni Penali Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a [Art. 165, co. 1, lett. b)] 45 Allegato XXIV PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 2. MODI DI SEGNALAZIONE 2.1. Segnalazione permanente La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. La segnaletica destinata ad indicare l ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.... La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza

24 Allegato XXIV 4. COLORI DI SICUREZZA 47 Allegato XXIV L efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l udibilità; evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi; non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso; cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione. Il numero e l ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell area da coprire. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive

25 Allegato XXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 1. CARATTERISTICHE INTRINSECHE Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L 2 /2000 ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m 2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell UNI. 49 Allegato XXV 3.1 CARTELLI DI DIVIETO 50 25

26 51 Allegato XXV 3.2 CARTELLI DI AVVERTIMENTO 52 26

27 Allegato XXV 3.2 CARTELLI DI AVVERTIMENTO

28 Allegato XXV 3.3 CARTELLI DI PRESCRIZIONE

29 Allegato XXV 3.4 CARTELLI DI SALVATAGGIO 57 Allegato XXVIII 3.5 CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 58 29

30 Allegato XXV PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell ostacolo o del punto pericoloso che s intende segnalare. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un inclinazione di circa 45 e dimensioni più o meno uguali fra loro. 59 Allegato XXXII PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. L impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale. I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti

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32 63 Altra segnaletica Le sostanze pericolose sono classificate dai DD.Lgs. 52/97 e 65/2003 come esplosive (E), comburenti (O), estremamente infiammabili (F+), facilmente infiammabili (F), infiammabili, molto tossiche (T+), tossiche (T), nocive (Xn), corrosive (C), irritanti (Xi), sensibilizzanti, cancerogene, mutagene e tossiche per il ciclo riproduttivo

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